Art. 36 - Infortuni sul lavoro, malattie dovute a causa di servizio
1. In caso di assenza dovuta ad infortunio sul lavoro, il dipendente ha diritto alla conservazione del posto fino a completa guarigione clinica. In tale periodo al dipendente spetta l'intera retribuzione di cui all'art. 25, comma 5, lett. a) del CCNL del personale ENEA "Area tecnico amministrativa" quadriennio normativo 1994-1997 stipulato il 4/8/1997.
2. Fuori dei casi previsti nel comma 1, se l'assenza è dovuta a malattia riconosciuta dipendente da causa di servizio, al lavoratore spetta l'intera retribuzione di cui all'art. 25, comma 5, lett. a) del CCNL del personale ENEA "Area tecnico amministrativa" quadriennio normativo 1994-1997 stipulato il 4/8/1997, per tutto il periodo di conservazione del posto di cui all'art. 25, comma 1, dello stesso CCNL.
3. Per quanto riguarda il procedimento per il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio delle infermità, nonché per la risoluzione del rapporto di lavoro in caso di inabilità permanente si applicano le disposizioni vigenti in materia per i pubblici dipendenti.
4. Le assenze di cui al presente articolo non sono cumulabili, ai fini del calcolo del periodo di comporto, con le assenze per malattia di cui all'art. 25 del CCNL del personale ENEA "Area tecnico amministrativa" quadriennio normativo 1994-1997 stipulato il 4/8/1997.
5. Nel caso di lavoratori che, non essendo disabili al momento dell'assunzione, abbiano acquisito per infortunio sul lavoro o malattia collegata a causa di servizio eventuali disabilità trova applicazione l'art. 1, comma 7, della legge n. 68/1999. Nel caso di lavoratori che divengono inabili allo svolgimento delle proprie mansioni in conseguenza di infortunio o malattia, trova applicazione l'art. 4, comma 4 della stessa legge.
6. E' disapplicato l'art. 25 comma 7 del CCNL del personale ENEA "Area tecnico amministrativa" quadriennio normativo 1994-1997 stipulato il 4/8/1997.