Art. 69 - Visite personali di controllo

1. Le visite personali di controllo sul dipendente possono essere disposte nei soli casi cui siano indispensabili ai fini della tutela del patrimonio aziendale ed in ottemperanza a norme di sicurezza. Le visite personali di controllo sono effettuate secondo modalità concordate con le OO.SS., nel rispetto dei principi dettati dall'art. 6 della Legge 20.5.1970 n. 300.

 

art.prec. art.succ.