CONVENZIONE

Le parti oggi convenute in data 21 febbraio 2002 e cioè CGIL SNUR, CISL FIR, UIL-P.A.\U.R., CISAL Ricerca, ANPRI UNIRI, per la sottoscrizione del CCNL per il personale non dirigente dell’ENEA, quadriennio 1998-2001 nonché alla presenza dell’ENEA presso la sede dell’ARAN

premesso che

- le parti cioè CGIL SNUR, CISL FIR, UIL-P.A.\U.R., CISAL Ricerca, ANPRI UNIRI, hanno sottoscritto con l’ARAN in pari data il contratto per il rinnovo del CCNL per il personale non dirigente dell’ENEA, quadriennio 1998-2001, allegato alla presente convenzione e della stessa facente parte integrale;

- della vicenda relativa alla stipula del CCNL 1994-1997 si è occupato il Consiglio di Stato, Sez.VI, che, con sentenza n.568\2002, definendo un contenzioso tra ANPRI ed alcuni dipendenti, da un lato, ed ENEA dall’altro, ha stabilito espressamente che "la vicenda ha perduto di attualità" con il "nuovo Protocollo di Intesa, sottoscritto da tutte le Organizzazioni partecipanti alla trattativa (per il rinnovo del CCNL per il personale non dirigente dell’ENEA, quadriennio 1998-2001) CGIL, SNUR,CISL Ricerca, UIL-P.A.\U.R., SIAL Ricerca, ANPRI UNIRI in cui è stato concordato che il sistema di classificazione del personale è unico…I profili relativi a : a) Ricercatori-tecnologi; b) Professionisti; c) esperti di gestione; d) Esperti di operazione; di cui al CCNL ENEA 1994-1997 (oggetto del presente giudizio) costituiscono tutti specifiche tipologie professionali. In data 20.11.2001, l’ipotesi di accordo è stata sottoscritta e, all’art.44, punto I, viene sancita l’unicità del sistema di classificazione del personale, articolato in 9 livelli professionali, con la conferma che (art.45- Tipologie professionali dei livelli 9, 9.1, 9.2) nei livelli 9, 9.1, 9.2 sono collocate le seguenti tipologie professionali: Ricercatori tecnologi;Professionisti; Esperti di Amministrazione-gestione; Esperti di operazione";

- l’opposizione dell’ANPRI rispetto alla trasformazione del predetto protocollo di intesa nella stipula del nuovo contratto, tuttavia, non ha consentito in precedenza di superare il contrasto legato al contenzioso in parola e, dunque, di far dichiarare dal Consiglio di Stato la cessazione della materia del contendere;

considerato che

- oggi è stato stipulato tra l’ENEA e tutte le Organizzazioni sindacali, ANPRI compresa, il contratto per il rinnovo del CCNL per il personale non dirigente dell’ENEA, quadriennio 1998-2001, e che tale contratto contiene le medesime previsioni del sopra richiamato protocollo di intesa;

convengono

- che con la sottoscrizione della presente viene meno qualsiasi interesse ed attualità rispetto alla vicenda dedotta in giudizio dinanzi al Consiglio di Stato e che risulta data esecuzione alla predetta decisione n. 568\2002 proprio nella parte in cui la stessa considera cessata la materia del contendere nel momento in cui l’ENEA e le Organizzazioni sindacali sottoscrivono definitivamente il contratto contenente il sistema di classificazione del personale così come sopra indicato nel protocollo di intesa recepito nel nuovo CCNL 1998-2002 allegato alla presente e della stessa facente parte integrante.

Roma, 21 febbraio 2002

Firmato:

ENEA

CGIL SNUR

CISL FIR

UIL-P.A./U.R

CISAL Ricerca

ANPRI UNIRI