Art. 25 - Recesso con preavviso

  1. Salvo il caso di risoluzione automatica del rapporto di lavoro e quello di licenziamento senza preavviso, in tutti gli altri casi in cui il presente contratto prevede la risoluzione del rapporto con preavviso o con corresponsione dell'indennitą sostitutiva dello stesso, i relativi termini sono fissati come segue

anni di servizio e mesi di preavviso:

fino a 5 anni: 2 mesi

oltre 5 e fino a 10 anni: 3 mesi

oltre 10 anni: 4 mesi

  1. In caso di dimissioni volontarie del dipendente i termini di preavviso sono ridotti della metą.

  2. I termini di preavviso decorrono dal primo o dal sedicesimo giorno di ciascun mese.
  3. La parte che risolve il rapporto di lavoro senza l'osservanza dei predetti termini di preavviso č tenuta a corrispondere all'altra parte un'indennitą pari all'importo della retribuzione per il periodo di mancato preavviso. L'Ente ha il diritto di trattenere su quanto da essa dovuto al dipendente un importo corrispondente alla retribuzione per il periodo di preavviso da questi eventualmente non dato.
  4. E' in facoltą della parte che riceve la disdetta di risolvere il rapporto di lavoro, sia all'inizio, sia durante il periodo di preavviso con il consenso dell'altra parte.
  5. Il periodo di preavviso č computato a tutti gli effetti nella anzianitą lavorativa.
  6. Durante il periodo di preavviso non possono essere concesse ferie. Pertanto in caso di preavviso lavorato si dą luogo al pagamento sostitutivo delle ferie non godute.
art.prec. art.succ.