Art. 30 - Rapporto tra procedimento penale e procedimento
disciplinare ed effetti del giudicato penale
- Trova applicazione la legge 27 marzo 2001, n.
97.
- Il dipendente che sia colpito da misura restrittiva della libertà
personale è sospeso d'ufficio dal servizio con privazione della
retribuzione per la durata dello stato di detenzione o comunque dello stato
restrittivo della libertà.
- Il dipendente può essere sospeso dal servizio con privazione della
retribuzione anche nel caso in cui venga sottoposto a procedimento penale
che non comporti la restrizione della libertà personale , qualora egli sia
stato rinviato a giudizio per fatti direttamente attinenti al rapporto di
lavoro o comunque tali da comportare, se accertati, l'applicazione della
sanzione disciplinare del licenziamento ai sensi dell'articolo
28, commi 6 e
7.
- L'Ente, cessato lo stato di restrizione della libertà personale di cui al
comma 2, può prolungare il periodo di sospensione del dipendente fino alla
sentenza definitiva, alle medesime condizioni di cui al comma 3.
- Resta fermo l'obbligo di sospensione nei casi previsti dall' art.
58,
comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000.
- Nei casi previsti dai commi precedenti si applica quanto previsto in tema
di rapporti tra procedimento disciplinare e procedimento penale dall'art.
28, commi 8 e 9.
- Al dipendente sospeso dal servizio ai sensi del presente articolo sono
corrisposti un' indennità pari al 50 per cento della retribuzione fissa
mensile e l' assegno per il nucleo familiare, ove spettante, con esclusione
di ogni compenso accessorio, comunque denominato, anche se pensionabile.
- In caso di sentenza definitiva di assoluzione o proscioglimento con
formula piena, quanto corrisposto nel periodo di sospensione cautelare a
titolo di assegno alimentare viene conguagliato con quanto sarebbe stato
dovuto al lavoratore se fosse rimasto in servizio.
- Quando vi sia stata sospensione cautelare dal servizio a causa di
procedimento penale, la stessa conserva efficacia, se non revocata, per un
periodo di tempo comunque non superiore a cinque anni. Decorso tale termine
la sospensione cautelare è revocata di diritto e il dipendente è riammesso
in servizio. Il procedimento disciplinare rimane, comunque, sospeso sino
all'esito del procedimento penale.