Art. 49 - Conto ore individuale
- Qualora il dipendente ne faccia richiesta, le ore di lavoro straordinario
autorizzate secondo gli ordinamenti degli enti possono essere
accantonate in un conto ore individuale per essere fruite a gruppi di ore
equivalenti alla durata della giornata lavorativa sotto forma di riposi
compensativi pari alle corrispondenti giornate lavorative o frazioni di
esse, tenuto conto delle esigenze lavorative.
- Al 31 dicembre di ciascun anno i riposi compensativi non fruiti vengono
conteggiati e devono essere fruiti entro il trimestre successivo.
- Ove sussistano improrogabili esigenze organizzative che non consentano la
fruizione di detti riposi entro il periodo suddetto, le ore di lavoro
straordinario saranno retribuite.
- Ulteriori criteri generali per la fruizione dei riposi compensativi
possono essere oggetto di contrattazione integrativa.