Art. 59 – Ulteriori disposizioni in materia di ferie
- Costituisce specifica responsabilità del ricercatore e tecnologo
programmare e organizzare le proprie ferie in modo da garantire comunque l’assolvimento
dei propri compiti e degli incarichi affidati alla sua responsabilità.
- Il ricercatore o tecnologo, nell’ipotesi di temporanea chiusura per
ferie della struttura di ricerca nella quale opera, qualora la sua attività
possa proseguire presso altra struttura dell’Ente, comunica all’Ente
stesso il proseguimento e la sede dell’attività.