ART. 4 - CONTRATTAZIONE COLLETTIVA INTEGRATIVA
1. La contrattazione collettiva integrativa è finalizzata ad incrementare la qualità del servizio scolastico, sostenendo i processi innovatori in atto anche mediante la valorizzazione delle professionalità coinvolte.
I contratti collettivi, nei vari livelli previsti, definiscono i criteri di distribuzione al personale delle risorse disponibili, nonché i criteri generali di verifica dei risultati, in relazione agli specifici obiettivi programmati.
In sede di contrattazione collettiva integrativa nazionale sono disciplinate le seguenti materie:
con cadenza annuale:
a) i criteri generali di utilizzazione delle risorse complessivamente disponibili per il miglioramento dell’attività formativa e per le prestazioni aggiuntive, nonché le modalità di verifica dei risultati conseguiti;
b) la mobilità interna al comparto ed intercompartimentale;
c) procedure e criteri di utilizzazione del personale;
con cadenza quadriennale o inferiore, se richiesta dalle parti:
a) i criteri per la ripartizione delle risorse per l'erogazione della retribuzione integrativa legata ai processi di attuazione dell'autonomia;
b) i criteri per la assegnazione dell’indennità di direzione ai capi di istituto;
c) i criteri per la assegnazione dell’indennità di amministrazione ai direttori amministrativi ed ai responsabili amministrativi;
d) le linee di indirizzo per l'attività di formazione in servizio e per l'aggiornamento, ivi compresi i piani di riconversione del personale in relazione alle situazioni di esubero, nonché i criteri relativi alla ripartizione delle risorse ed alle modalità di verifica dei risultati conseguiti;
e) le linee di indirizzo e i criteri per la tutela della salute nell'ambiente di lavoro;
f) l'ammontare delle risorse destinate ai progetti per le scuole situate nelle zone a rischio ed i criteri di allocazione e utilizzo delle medesime risorse a livello d'istituto, inclusi l'assegnazione di una quota dei fondi destinati alla formazione per il finanziamento di moduli formativi specifici per il personale e i criteri generali di verifica dei risultati in relazione agli specifici obiettivi programmati;
g) l'articolazione e le modalità di composizione dell'Osservatorio di orientamento e monitoraggio;
h) i criteri generali per la valutazione dei titoli culturali e professionali, nonché la quota di risorse da riservare al trattamento economico connesso allo sviluppo della professionalità dei docenti e del personale ATA;
i) le indennità di turno notturno, notturno – festivo e festivo del personale ATA ed educativo delle istituzioni scolastiche ed educative;
l) quanto altro specificamente previsto nel presente contratto.
2. Presso ciascun ufficio scolastico provinciale la contrattazione decentrata si svolge sulle seguenti materie:
a) l'utilizzazione del personale in altre attività di insegnamento, del personale soprannumerario, nonché di quello collocato fuori ruolo;
b) i criteri per la fruizione dei permessi per il diritto allo studio;
c) i criteri e le modalità per lo svolgimento delle assemblee territoriali e le relazioni sindacali a livello provinciale;
d) le opportunità formative per il personale docente, educativo e ATA, inclusi i docenti assunti a tempo determinato che provengano dalle graduatorie permanenti;
e) l'esercizio dei permessi sindacali.
3. La contrattazione integrativa si svolge con i limiti stabiliti dall’art. 45 del decreto legislativo n. 29/1993.
Entro il primo mese di negoziato le parti non assumono iniziative unilaterali nè procedono ad azioni dirette.
Entro il 30-6-2000 la materia del presente articolo verrà rivista per adeguarla con il completamento dell’autonomia scolastica. Fino a tale data rimangono in vigore gli accordi decentrati esistenti.
Sulle materie che incidono sull’ordinato e tempestivo avvio dell’anno scolastico la contrattazione deve concludersi entro il 30 giugno.