ART. 35  -  INDENNITA’ DI AMMINISTRAZIONE

 

Nel primo biennio contrattuale ai direttori amministrativi delle Accademie e dei Conservatori ed ai responsabili amministrativi delle scuole ed istituti di ogni  ordine e grado è corrisposta una indennità di amministrazione, determinata in sede di contrattazione integrativa nazionale, avuto riguardo anche della tipologia e della dimensione dell’istituzione scolastica. La predetta indennità di amministrazione sarà corrisposta al direttore dei servizi generali ed amministrativi in luogo del responsabile amministrativo delle scuole di ogni ordine e grado, allorchè avrà piena attuazione l’autonomia scolastica e la operatività di tale profilo professionale, nonché al personale che, in base alla normativa vigente, sostituisce le suddette figure professionali o  ne svolge le funzioni.

Gli oneri derivanti dal presente articolo incidono sulle risorse di cui all’articolo 42, comma 4.