ART.41 - DISPONIBILITÀ FINANZIARIE PER LA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA

 

1. Alla contrattazione integrativa sono destinate quote parti delle risorse finanziarie di cui all’articolo 2, comma 9, della legge 27 dicembre 1997, n. 450, e dell’articolo 2, commi 8 e 9, della legge 23 dicembre 1998, n. 449, nonché le risorse finanziarie individuate specificatamente per il personale del comparto scuola rinvenienti da altre fonti normative. Vanno, inoltre, aggiunte a tali risorse quelle derivanti dal passaggio dalla struttura retributiva tabellare prevista dal D.P.R n. 399/1998 a quella stabilita dal CCNL sottoscritto in data 4 agosto 1995, in coerenza con quanto previsto dagli articoli 27, comma 4, e 77 del citato contratto.

2. Più particolarmente e per una maggiore specificazione, si elencano, qui di seguito, le risorse finanziarie destinate alla contrattazione integrativa:

a.                 l’importo di lire 198 miliardi corrispondenti al recupero dell’inflazione programmata   sull’accessorio disponibile con decorrenza 31.12.1999, ed a valere sulle disponibilità dell’anno 2000, quale quota parte delle risorse destinate alla contrattazione collettiva dall’art.2, comma 9, della legge 450/97;

b.                  le risorse indicate dall’art.2, comma 9, della legge n. 449/98 (0,8% della massa salariale) per la quota parte da destinare al personale del comparto scuola ammontante a lire 97 miliardi per l’anno 1999 ed a lire 508 miliardi per l’anno 2000;

c.                  gli stanziamenti iscritti nello stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione, per l’anno 1999 e successivi, relativi al fondo per il miglioramento dell’offerta formativa e per le prestazioni aggiuntive di cui alle pertinenti Unità Previsionali di Base (U.P.B. 3.1.1.2 – Cap. 1051; U.P.B. 4.1.1.2 – Cap. 5963; U.P.B. 5.1.1.2 – Cap. 5964; U.P.B. 6.1.1.2 – Cap. 5965; U.P.B. 7.1.1.2 – Cap. 5966; U.P.B. 10.1.1.2 – Cap. 5967; U.P.B. 11.1. 1.2 – Cap 5968). Per l’anno 1999 sono utilizzabili le somme residue sui predetti capitoli di bilancio;

d.                  le somme iscritte nello stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione, per l’anno 1999 e successivi, al capitolo 1294 (U.P.B. 2.1.3.3.) ai sensi dell’articolo 40 della legge 27 dicembre 1997, n.449. Dette somme sono  quantificate  in lire 185 miliardi per l’anno 1999 ed in lire 630 miliardi a decorrere dall’anno 2000;

e.                  ulteriori economie rispetto a quelle previste dall'art.40, comma 1, della legge 27 dicembre 1997, n.449, fatte salve le quote che disposizioni di legge riservano a risparmio del fabbisogno complessivo, nonché ogni altra risorsa finanziaria diretta a remunerare le prestazioni lavorative del personale;

f.                    le somme di lire 800 miliardi, di lire 900 miliardi e di lire 1000 miliardi, rispettivamente,  per gli anni 1999, 2000 e 2001 da imputare allo stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999 – 2001, nell’ambito dell’unità previsionale di base di parte corrente “Fondo speciale” dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l’anno 1999, mediante parziale utilizzazione dell’accantonamento relativo al Ministero della pubblica istruzione;

g.       le risorse derivanti dal passaggio dalla struttura retributiva tabellare prevista dal D.P.R. n. 399/1998 a quella vigente, in coerenza  con quanto previsto dagli artt.27, comma 4, e  77 del CCNL sottoscritto il 4 agosto del 1995, quantificate in lire 130 miliardi, in lire 260 miliardi ed in lire 425 miliardi, rispettivamente, per gli anni 1999, 2000 e 2001, fermo restando che le risorse eventualmente non utilizzate in ciascuno degli anni 1999 e 2000 possono essere utilizzate, nel limite massimo di lire 260 miliardi, nell’anno successivo, giusta nota Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica – Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato del 23 dicembre 1998, prot. n. 218904.