ART. 42 - FINALIZZAZIONE DELLE RISORSE DA DESTINARE ALLA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA
1. Le risorse destinate alla contrattazione integrativa sono finalizzate a riconoscere lo specifico impegno del personale scolastico per la efficace attuazione dell’autonomia e degli altri processi innovatori in atto nella scuola, che richiedono una professionalità arricchita in relazione alla maggiore complessità della nuova organizzazione del lavoro. Tuttavia, considerato che talune delle risorse di cui al precedente articolo 41, ancorchè già determinate nelle singole entità, potranno essere rese spendibili solo dopo il perfezionamento dei provvedimenti che ne presuppongono l’utilizzazione, è indispensabile destinare le stesse al finanziamento degli istituti contrattuali, puntualmente definiti nei commi seguenti, al fine di dare indirizzi certi alla contrattazione integrativa.
2. Per compensare lo specifico impegno di tutto il personale per la completa realizzazione del processo dell’autonomia scolastica, sarà corrisposto un compenso individuale accessorio, indifferenziato per il personale docente e, relativamente al personale ATA (ad esclusione del direttore amministrativo e del responsabile amministrativo), in base ai profili professionali, con decorrenza luglio 1999. Alla predetta finalità sono destinate, oltre alle somme di lire 100 miliardi, di lire 500 miliardi e di lire 400 miliardi, rispettivamente per gli anni 1999, 2000 e 2001, da portare in diminuzione delle disponibilità iscritte nello stato di previsione del Ministero della Pubblica Istruzione di cui all’articolo 41, comma 2, lettera c), le risorse finanziarie di cui all’articolo 41, comma 2, lettera f), previa avvenuta approvazione del provvedimento legislativo che ne autorizza l’utilizzazione. Queste ultime risorse, riferite all’anno 1999, sono utilizzabili per la finalità di cui al presente comma per lire 700 miliardi.
3. Sarà erogata una maggiorazione retributiva connessa allo sviluppo della professionalità docente nelle misure e con le modalità stabilite dall’articolo 29. All’attivazione di tale istituto contrattuale si provvede per l’anno 2000 mediante l’utilizzazione di quota parte delle risorse indicate all’art. 41, comma 2, lettera g). A decorrere dall’anno 2001, le predette risorse sono integrate con quelle indicate all’art. 41, comma 2, lettera d), nonché con quota parte delle risorse indicate alla lettera c) del citato articolo 41, comma 2. In sede di contrattazione integrativa, al fine di dare attuazione all’istituto, sarà determinato il numero dei beneficiari, entro il limite stabilito al citato articolo 29 (in relazione alla effettiva disponibilità delle risorse indicate all’art. 41, comma 2, lettera d).).
4. Nell’ambito delle disponibilità finanziarie complessive indicate all’art. 41 sono, poi, destinate, agli istituti di seguito riportati, le somme indicate per ciascuno degli istituti medesimi:
- lire 234 miliardi, in ragione d’anno, a decorrere dal 1 settembre 1999, per corrispondere compensi accessori per l’espletamento di funzioni connesse allo svolgimento di funzioni strumentali al piano dell’offerta formativa di cui all’art. 28;
- lire 160 miliardi, a decorrere dall’anno 1999, per la copertura degli oneri derivanti da tutte le modifiche degli istituti contrattuali preesistenti, ivi compresi quelli relativi al personale delle scuole italiane all’estero. La eventuale somma non utilizzata per le predette finalità costituisce ulteriore dotazione del fondo per il miglioramento dell’offerta formativa;
- lire 80 miliardi, in ragione d’anno, a decorrere dal 1 settembre 1999, per rivalutare l’indennità di direzione ai capi d’istituto e le indennità di amministrazione ai direttori amministrativi ed ai responsabili amministrativi;
- lire 100 miliardi, in ragione d’anno a decorrere dall’1/9/1999, per corrispondere compensi accessori per la valorizzazione professionale al personale ATA secondo quanto previsto dall’articolo 36;
- lire 93 miliardi, in ragione d’anno, a decorrere dal 1 settembre 1999, per corrispondere particolare compensi per il personale impiegato in scuole di aree a rischio sociale;
- lire 322 miliardi, in ragione d’anno, a decorrere dal 1 settembre 1999, da destinare ai compensi per il personale impegnato negli interventi didattici educativi.
5. A decorrere dall’anno 1999, tutte le risorse di cui all’art. 41 non utilizzate per compensare gli istituti indicati ai commi 2, 3 e 4 costituiscono la dotazione finanziaria del fondo di scuola per il miglioramento dell’offerta formativa e per la retribuzione delle prestazioni aggiuntive. La contrattazione integrativa ne definirà la finalizzazione, nonché le modalità di ripartizione e di attribuzione alle singole istituzioni scolastiche, prevedendo, altresì, che le somme eventualmente non utilizzate alla fine di ciascun anno siano utilizzate per le stesse finalità nell’esercizio successivo.