ART. 49 - ASSENZE PER FERIE, MALATTIE, PERMESSI ED ASPETTATIVE
A - Il comma 10 dell'art.19 del CCNL 4-8-1995 è così sostituito:
“10. In caso di particolari esigenze di servizio ovvero in caso di motivate esigenze di carattere personale e di malattia, che abbiano impedito il godimento in tutto o in parte delle ferie nel corso dell'anno scolastico di competenza, le ferie stesse potranno essere fruite dal personale docente entro l'anno scolastico successivo nei periodi di sospensione dell'attività didattica. I capi di istituto possono fruire delle ferie non godute nell’anno di competenza anche nei periodi di normale attività, con esclusione del periodo di avvio dell’anno scolastico e di quelli riservati agli scrutini periodici e finali ed agli esami.
In analoga situazione, il personale A.T.A. può fruire delle ferie non godute nell’anno successivo, non oltre il mese di aprile.”
B - Il comma 1 dell’art. 21 è così sostituito:
“1. Al dipendente della scuola con contratto di lavoro a tempo indeterminato sono concessi sulla base di idonea documentazione, permessi retribuiti per i seguenti casi:
- partecipazione a concorsi od esami: giorni 8 complessivi per anno scolastico, ivi compresi quelli eventualmente richiesti per il viaggio;
- lutti per la perdita del coniuge, di parenti entro il secondo grado e di affini di primo grado: giorni 3 per evento;
I permessi sono concessi a domanda da presentarsi al capo d’istituto da parte del personale docente ed ATA ed al provveditore agli studi, da parte dei capi d’Istituto.”
C - Il comma 2 dell'art.21 del CCNL 4-8-1995 è così sostituito:
“2. A domanda del dipendente sono, inoltre, concessi nell’anno scolastico tre giorni di permesso retribuito per motivi personali o familiari documentati, anche al rientro, od autocertificati in base alle leggi vigenti. Per gli stessi motivi sono fruibili i sei giorni di ferie durante i periodi di attività didattica di cui all'art.19, comma 9, del CCNL 4-8-1995 indipendentemente dalle condizioni previste in tale norma.”
D - Il comma 8 dell'art.23 del CCNL 4-8-1995 è così sostituito:
“8. Il trattamento economico spettante al dipendente, nel caso di assenza per malattia nel triennio di cui al comma 1, è il seguente:
a) intera retribuzione fissa mensile, con esclusione di ogni compenso accessorio, comunque denominato, per i primi nove mesi di assenza.
Nell'ambito di tale periodo per le malattie superiori a 15 gg lavorativi o in caso di ricovero ospedaliero e per il successivo periodo di convalescenza post-ricovero, al dipendente compete anche l'eventuale trattamento economico accessorio a carattere fisso e continuativo, come determinato ai sensi dell’art. 61. comma 1, lett. e), f).
b) 90% della retribuzione di cui alla lett. a) per i successivi 3 mesi di assenza;
c) 50% della retribuzione di cui alla lett. a) per gli ulteriori 6 mesi del periodo di conservazione del posto previsto nel comma 1.”
E - Al comma 8 dell'art.23 del CCNL 4-8-1995 è aggiunto il seguente comma 8 bis:
“8 bis. In caso di gravi patologie che richiedano terapie temporaneamente e/o parzialmente invalidanti sono esclusi dal computo dei giorni di assenza per malattia, di cui ai commi 1 ed 8 del presente articolo, oltre ai giorni di ricovero ospedaliero o di day-hospital anche quelli di assenza dovuti alle terapie, certificate dalla competente ASL. Pertanto per i giorni anzidetti di assenza spetta l'intera retribuzione.”
F - Il comma 10 dell'art.23 del CCNL 4-8-1995 è così sostituito:
“10. Il dipendente, salvo comprovato impedimento, è tenuto a recapitare o spedire a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento il certificato medico di giustificazione dell'assenza con indicazione della sola prognosi entro i cinque giorni successivi all'inizio della malattia o alla eventuale prosecuzione della stessa. Qualora tale termine scada in giorno festivo esso è prorogato al primo giorno lavorativo successivo.”
G - Il comma 11 dell'art.23 del CCNL 4-8-1995 è così sostituito:
“11. L’istituzione scolastica o l'amministrazione di appartenenza può disporre il controllo della malattia ai sensi delle vigenti disposizioni di legge attraverso la competente Azienda Sanitaria Locale. Tale disposizione può avvenire fin dal primo giorno.
Il controllo non è disposto se il dipendente è ricoverato in ospedali pubblici o convenzionati.”
H - Al comma 1 dell'art.24 del CCNL 4-8-1995 è aggiunto il seguente comma 1 bis:
“1bis. L'aspettativa spetta anche ai docenti di religione cattolica di cui all'art.3, comma 6 e 7, del DPR n. 399/1988, ed al personale di cui al comma 3 dell'art.25 del CCNL 4-8-1995 limitatamente alla durata dell'incarico.”
I - Il comma 5 dell'art.25 del CCNL 4-8-1995 è così sostituito:
“5. Ai fini di cui ai precedenti commi 3 e 4, la continuità del servizio si intende realizzata nel caso in cui, nell’anno scolastico immediatamente precedente, il personale interessato abbia prestato servizio per almeno 180 giorni, anche con contratti stipulati nelle scuole statali per diverse tipologie di lavoro.”
L - Il comma 18 dell’art. 25 del CCNL 4/8/95 è così sostituito:
“18. Il personale di cui al comma 8 ha lo stesso trattamento per le assenze del personale di cui al comma 6.”
M - In sede di contrattazione integrativa nazionale, le parti si riservano di verificare il costo delle modificazioni normative di cui al presente articolo, tenendo conto delle risorse stanziate a tale proposito. Ciò al fine di valutare l’introduzione di ulteriori miglioramenti agli istituti contrattuali di cui al presente articolo.