ACCORDO SEQUENZA CONTRATTUALE
(Accademie e Conservatori, scuole italiane all'estero, istituzioni educative,
IRRSAE, CEDE, BDP,
personale impegnato nei tirocini dei corsi di laurea in scienze della formazione)
(firmato il 23 febbraio 2000)
ACCORDO SULLA SEQUENZA CONTRATTUALE PREVISTA DALL’ART.44 DEL CCNL
26-5-1999 DEL COMPARTO
SCUOLA
INDICE
Capo I – Personale di
Accademie e Conservatori
Capo II – Personale delle scuole italiane all’estero
Capo III – Personale delle istituzioni educative
Capo IV – Personale comandato degli IRRSAE, CEDE, BDP
Capo V – Procedure di cui all’art.14
Capo VI – Disposizioni conclusive
ART. 1 – Validità del
presente accordo.
Il presente
accordo costituisce parte integrante, inscindibilmente connessa del CCNL
26-5-1999 del comparto scuola (che di seguito verrà denominato "CCNL"), secondo
quanto disposto dall’art.44 del succitato contratto.
Capo I - PERSONALE DI ACCADEMIE E CONSERVATORI
ART. 2 – Destinatari
La presente
sequenza contrattuale ha come destinatari i docenti, gli assistenti, gli
accompagnatori al pianoforte, i pianisti accompagnatori delle Accademie di Belle
Arti, Accademia Nazionale di Danza, Accademia Nazionale d’Arte Drammatica e i
Conservatori di Musica, istituzioni che negli articoli seguenti sono nominate
Istituzioni di Alta Cultura.
Per quanto disposto dalla Legge 124/1999, la presente sequenza contrattuale ha
come destinatari, altresì, i modelli viventi delle Accademie di Belle Arti.
ART. 3 -
Contrattazione decentrata
1 - Ai sensi e
per quanto previsto dall’art.15 del CCNL, con apposita contrattazione decentrata
nazionale annuale, da effettuare a livello di Ministero di Pubblica Istruzione,
sono regolate le seguenti materie:
- la definizione dei
criteri e delle modalità per l’attuazione della mobilità professionale e
territoriale del personale delle Istituzioni di Alta Cultura;
- la definizione dei criteri e delle modalità relativi alla utilizzazione del
personale, tenendo conto della necessità di sostenere i processi formativi ed il
miglioramento dell’offerta formativa.
2 - Nella definizione dei criteri di cui al comma 1, si terrà conto della specificità degli insegnamenti e a tal fine, in via principale, saranno richiesti, per l’accesso a cattedre e ruoli diversi da quello di provenienza, titoli artistici e professionali, atti a dimostrare l’idoneità al passaggio senza escludere eventuali diverse modalità da definire in sede di contrattazione decentrata nazionale.
3 - Il passaggio di cattedra o di ruolo, essendo la valutazione dei titoli artistici sostitutiva del titolo di studio ai sensi del 2^ comma dell’art.402 del D.Lgs. 297/94, è subordinato al superamento del periodo di prova.
4 - Le contrattazioni previste a livello di uffici periferici del Ministero della Pubblica Istruzione dal CCNL, sono, per le Istituzioni di Alta Cultura, da svolgere presso l’Ispettorato per l’Istruzione Artistica.
ART. 4 – Permessi
retribuiti previsti da disposizioni di legge.
I giorni di
permesso, previsti dall’art. 454 del D.Lgs. 297/94, non goduti sono cumulabili
anche al di là dell’anno accademico a cui si riferiscono. Il cumulo di dieci
periodi mensili non goduti dà diritto ad usufruire di un anno sabatico dal 1
novembre al successivo 31 ottobre, con possibilità di rientro anticipato previo
congruo preavviso di 30 giorni.
Il personale docente assunto con contratto a tempo determinato di durata annuale
o fino al termine delle elezioni, con almeno cinque anni accademici di servizio
anche non continuativo, può usufruire dei permessi di cui all’art.454 del D.Lgs.
297/1994. Tali periodi non retribuiti sono validi esclusivamente ai fini della
acquisizione dei punteggi previsti per l’inclusione nelle graduatorie degli
aspiranti a supplenza e per le altre procedure concorsuali.
ART. 5 – Valutazione
del direttore delle istituzioni di alta cultura.
Il procedimento
di cui all’art.20 del CCNL 1998/2001 si conclude, per i direttori delle
istituzioni di alta cultura, ivi compresi quelli incaricati, con una valutazione
espressa, tenuto conto della specificità delle funzioni esercitate, da un nucleo
nazionale istituito presso l’Ispettorato Istruzione Artistica e composto dal
Capo dell’Ispettorato o da un suo delegato, da un ispettore tecnico e da un
esperto di tecnica di valutazione e controllo.
ART. 6 – Integrazione
delle norme di definizione dell’area docente.
Alle assistenti educatrici si applicano, per quanto compatibili, le particolari
disposizioni relative al personale delle istituzioni educative.
ART. 7 – Piano
dell’offerta formativa.
1. Si applica, per quanto compatibile, quanto previsto dall’art.28 del CCNL e
dall’accordo integrativo nazionale relativo alle funzioni strumentali al piano
dell’offerta formativa.
2. Le istituzioni di alta cultura invieranno tempestivamente al Ministero della
P.I. – Ispettorato per l’Istruzione Artistica, le schede informative di cui
all’art. 28, 3 comma, del CCNL, per il successivo inoltro all’Osservatorio.
ART. 8 – Obblighi di
lavoro.
1. Gli obblighi
di lavoro del personale di cui all’art.2 delle istituzioni di alta cultura sono
funzionali al piano annuale di attività deliberato dal collegio dei professori e
correlati agli obiettivi formativi delle istituzioni stesse in una dimensione
progettuale idonea a promuovere e sostenere i processi innovativi in atto.
2. Resta fermo l’obbligo di partecipazione agli organi collegiali e di governo e
alle commissioni di esami e di tesi, nonché alle altre attività previste dagli
ordinamenti delle rispettive istituzioni.
3. Fermi restando gli attuali obblighi di lavoro, definiti dall’art.9 comma 2
dell’Accordo successivo 1-8-1996, le parti verificheranno lo stato dei processi
innovativi anche alla luce di quanto affermato dalla Legge 21-12-1999,n. 508,
allo scopo dell’eventuale adeguamento della normativa contrattuale.
4. Nell’ambito degli attuali obblighi di lavoro le attività di ricerca e
produzione, intese anche come valorizzazione e sviluppo di competenze
progettuali ed organizzative (attività espositive, concertistiche, teatrali,
coreutiche etc.), funzionali alle finalità primarie delle Istituzioni di Alta
Cultura, sono svolte dal personale di cui all’art.2 con esclusione dei Modelli
viventi secondo il piano dell’offerta formativa deliberato dal collegio dei
professori.
ART. 9 – Assistenti e
accompagnatori al pianoforte.
Il personale del
presente articolo, fermi restando i vigenti obblighi di servizio, effettua la
prestazione lavorativa nell’ambito della programmazione didattica, il
coordinamento e le direttive dei rispettivi docenti.
Gli assistenti delle Accademie di belle arti e gli accompagnatori al pianoforte
dei Conservatori sostituiscono il docente, assente, sino a trenta giorni, non
prorogabili, salvo, relativamente agli assistenti, oggettive esigenze di
continuità didattica, in connessione con le scadenze delle valutazioni
periodiche e della chiusura dell’anno accademico. Ove l’assenza sia superiore a
trenta giorni si dà luogo alla nomina di un supplente sin dall’inizio della
medesima assenza.
ART.10 –
Modelli viventi.
1. Il profilo
professionale dei modelli viventi (ad esaurimento in relazione al disposto della
L. 124/1999) è definito nell’allegato A della presente sequenza contrattuale.
2. Le problematiche inerenti il rapporto di lavoro dei modelli viventi saranno
oggetto di contrattazione integrativa di cui all’art.4 del CCNL e contrattazione
nazionale decentrata, da effettuarsi presso l’Ispettorato Istruzione Artistica,
con particolare riguardo ai criteri di assunzione e organizzazione del lavoro.
Capo II - PERSONALE DELLE SCUOLE ITALIANE ALL’ESTERO
ART. 11 -
Sistema delle relazioni sindacali
Il presente
rinnovo contrattuale e la contrattazione, relativa al personale della scuola in
servizio nelle istituzioni scolastiche all’estero, rappresentano un importante
momento di confronto nel quadro della politica di diffusione all’estero della
lingua e della cultura italiana e di ricerca di strumenti di flessibilità che
consentano di rispondere meglio alle esigenze specifiche delle istituzioni
all’estero nonché di elevare la professionalità e migliorare la qualità del
servizio.
Il sistema delle relazioni sindacali vigente in Italia di cui al capo II del
CCNL del 26 maggio ‘99 si applica al personale della scuola in servizio
all’estero, ivi compresa la costituzione delle R.S.U.
Le relazioni sindacali si articolano a livello centrale presso il Ministero
Affari Esteri e a livello decentrato presso le Ambasciate, i Consolati e presso
le Istituzioni Scolastiche Italiane statali all’estero.
La delegazione di parte pubblica per la contrattazione integrativa e decentrata
a livello di Ministero è costituita da un delegato del Ministro degli Esteri,
che la presiede, da un delegato del Ministro della Pubblica Istruzione e da una
rappresentanza dei titolari degli Uffici interessati dell’Amministrazione degli
Affari Esteri e di quella della Pubblica Istruzione.
Per la contrattazione integrativa e decentrata, a livello di Ambasciata, la
delegazione di parte pubblica è costituita dall’Ambasciatore o da un suo
delegato, che la presiede, e da una rappresentanza dei titolari degli Uffici
Consolari interessati. Presso gli Uffici Consolari detta delegazione è
costituita tenendo conto della struttura organizzativa degli Uffici stessi.
Presso le istituzioni scolastiche italiane statali all’estero, la delegazione di
parte pubblica è costituita dal dirigente scolastico.
Le delegazioni sindacali ai vari livelli, sono costituite ai sensi dell’art. 9
del CCNL del 26.05.1999.
ART. 12 -
Partecipazione
L’Amministrazione
degli Affari Esteri, a livello centrale e periferico, fornisce informazioni e,
ove necessario, la relativa documentazione cartacea e/o informatica sulle
materie previste dall’art.5 del CCNL – Comparto scuola del 26 maggio 1999.
Esso fornisce altresì un’informazione preventiva nell’individuazione dei posti
di cui all’art.6, comma 2 dell’Accordo aggiuntivo per il personale della scuola
in servizio all’estero dell’11.12.1996
e sulle professionalità richieste dai compiti attribuiti al personale da
destinare al Ministero degli Affari Esteri ai sensi dell’art. 626 del D.
Legislativo n° 297/94.
Possono essere inoltre consensualmente costituite commissioni paritetiche di
studio per un esame approfondito delle materie di cui al comma 1 del citato art.5
del CCNL, secondo le modalità indicate nel comma 3 del medesimo articolo.
ART. 13 – Impegni
connessi con l’attuazione dell’autonomia scolastica e con il piano dell’offerta
formativa.
L’estensione
all’estero dell’autonomia scolastica consente di introdurre elementi di
flessibilità e di adeguamento dell’offerta formativa rispetto agli specifici
contesti scolastici.
Il Ministero degli Affari Esteri, di concerto con il Ministero della Pubblica
Istruzione, nel predisporre, sulla base delle vigenti disposizioni e con i
relativi necessari adattamenti, i provvedimenti relativi all’estensione
dell’autonomia alle istituzioni scolastiche, ne dà informazione alle OO.SS.
firmatarie del presente contratto.
Nella prospettiva dell’acquisizione dell’autonomia le istituzioni scolastiche
definiscono, nel rispetto delle competenze dei vari organi e delle funzioni e
professionalità esistenti, il piano dell'offerta formativa ed adottano le
modalità organizzative per l’esercizio della funzione docente di cui all’art.24
del CCNL.
Le scuole statali italiane all’estero, come previsto dall’art.26 del CCNL, in
coerenza con gli obiettivi di ampliamento dell’offerta formativa, potranno
prevedere la possibilità che i docenti svolgano attività didattiche rivolte al
pubblico anche di adulti, in relazione alle esigenze formative provenienti dal
territorio, con esclusione dei propri alunni per quanto riguarda le materie di
insegnamento comprese nel curriculum scolastico.
ART.14 - Progetti
finalizzati al miglioramento dell’offerta formativa ed al superamento del
disagio scolastico
Le istituzioni
scolastiche italiane all’estero promuovono progetti di miglioramento
dell’offerta formativa, ivi compresi gli interventi a favore di problematiche di
disagio e svantaggio, con criteri da definire nella contrattazione integrativa
presso il MAE, fermo restando il quadro contrattuale metropolitano di
riferimento.
I progetti devono definire, oltre che gli obiettivi e gli elementi di
valutazione circa i risultati attesi, in particolare la programmazione delle
attività aggiuntive del personale in servizio nonché l’eventuale raccordo con le
iniziative di formazione ed aggiornamento funzionali ai progetti stessi.
Gli oneri derivanti dal presente articolo sono determinati nella misura massima
di L.2.800.000.000 su base annua con decorrenza 1-9-1999.
ART. 15 - Aree
professionali: dirigenti scolastici, docenti, personale A.T.A.
Nel rispetto
degli istituti e delle norme contrattuali precedentemente definiti, le funzioni
svolte dal personale della scuola in servizio all’estero nelle istituzioni e
iniziative scolastiche e accademiche italiane e straniere necessitano di
un’adeguata articolazione.
Con la contrattazione integrativa nazionale di cui agli artt.11 e 14 del
presente accordo vengono individuate per ogni funzione le specificità e le
competenze in raccordo con le particolari situazioni esistenti all’estero.
Nell’ambito della politica di diffusione della lingua italiana in riscontro ad
una crescente e sempre più articolata domanda, si può prevedere la possibilità
di collaborazioni plurime effettuate presso altre scuole italiane o straniere
che abbiano necessità di disporre di particolari esigenze professionali.
In considerazione della specifica articolazione della funzione svolta da docenti
della scuola secondaria in qualità di lettori presso le Università straniere,
verranno definite con la contrattazione integrativa le funzioni del lettore e
del lettore con incarichi extra-accademici.
ART. 16 - Rapporto di
lavoro a tempo determinato
Per la copertura
dei posti di insegnamento del contingente, temporaneamente vacanti, degli
spezzoni di orario e per la sostituzione del personale con rapporto di lavoro a
tempo indeterminato temporaneamente assente, si stipulano contratti di lavoro a
tempo determinato (artt.18, 25 e 47 del CCNL 4.8.95).
In considerazione delle modifiche legislative intervenute che hanno determinato
la proroga della validità delle graduatorie del personale docente aspirante alle
supplenze per gli anni scolastici 1998/1999 e 1999/2000, si rinvia al primo
settembre 2000 l’applicazione dell’art. 26 del D.L.vo n. 62/1998, per la parte
che fissa le nuove modalità di costituzione di dette graduatorie, e al primo del
mese successivo all’entrata in vigore del presente accordo, per la parte
relativa al trattamento economico, così come modificato dal presente articolo.
A decorrere dal primo del mese successivo all’entrata in vigore del presente
accordo, la retribuzione del personale docente con incarico a tempo determinato
viene parametrata alla retribuzione dell’analogo personale in servizio nelle
scuole metropolitane, ovvero – solo per i residenti - a quella locale, qualora
più favorevole. Per il personale non residente la retribuzione complessiva è
costituita da una retribuzione di base, pari alla retribuzione dell’analogo
personale in servizio nelle scuole metropolitane e da un assegno di sede
aggiuntivo, rapportato alla durata del contratto stipulato, individuato in una
quota percentuale variabile dell’indennità di sede prevista per il personale a
tempo indeterminato in servizio nelle scuole italiane all’estero, in modo che la
retribuzione complessiva rimanga invariata rispetto a quella attualmente
percepita.
Le nuove modalità per la costituzione delle graduatorie e per il conferimento
delle supplenze dovranno essere raccordate con le disposizioni generali in
materia di conferimento delle supplenze, di competenza del Ministero della
Pubblica Istruzione.
La trattativa sarà conclusa in tempo utile per l’inizio dell’a.s.2000-2001.
ART. 17 - Orari e ore eccedenti
Si conferma per il personale docente, in servizio nelle istituzioni
scolastiche italiane all’estero, l’orario di servizio previsto per i docenti in
territorio metropolitano.
In sede di contrattazione integrativa saranno definiti i criteri e le modalità
per il monitoraggio e l’analisi delle attività di insegnamento svolte nelle
istituzioni scolastiche ed universitarie straniere al fine di verificarne il
raccordo con l’orario di insegnamento previsto per il territorio metropolitano
ai sensi del CCNL.
Le ore eccedenti l’orario di insegnamento non costituenti cattedra verranno
attribuite ai sensi dell’art.43 del CCNL 4-8-1995 e, in caso di indisponibilità
del personale docente a tempo indeterminato, a personale docente con contratto a
tempo determinato.
Nel caso di oggettiva impossibilità di reperimento di personale a tempo
determinato ovvero in casi di particolare strutturazione di cattedre superiori
alle 18 ore, le ore eccedenti saranno distribuite tra il personale a tempo
indeterminato, con priorità ai docenti che manifestino la loro disponibilità,
nei limiti massimi previsti anche per i docenti in servizio nelle scuole del
territorio metropolitano.
ART.18 - Mobilita’ professionale – destinazione del personale all’estero
Al fine di semplificare le procedure di selezione e destinazione all’estero
del personale della scuola, stabilite con l’art. 5 dell’accordo successivo al
CCNL/95 dell’ 11.12.1996, è prevista una prova unica mirante all’accertamento
della conoscenza della lingua straniera orale e scritta.
Si demanda alla contrattazione integrativa per la definizione di detta prova e
per l’individuazione delle modalità di valutazione dei titoli culturali e
professionali necessari per l’inclusione nelle predette graduatorie, con gli
opportuni raccordi.
La contrattazione integrativa affronterà inoltre particolari problematiche e
specificità sorte nella gestione delle graduatorie.
In considerazione dell’esigenza – per motivi di efficienza, efficacia ed
economicità – di procedure semplificate per la costituzione di graduatorie
permanenti per la destinazione all’estero, si rinvia di un anno – all’a.s.
2001/2 – l’aggiornamento delle vigenti graduatorie.
In caso di esaurimento delle graduatorie relative ad alcuni codici funzione, il
MAE assicurerà la continuità del servizio con la copertura dei posti, di cui al
contingente del personale di ruolo e temporaneamente vacanti, mediante
assunzione di personale con contratto a tempo determinato incluso nelle relative
graduatorie di sede.
In via residuale, ove l’area linguistica prescelta è comunque diversa dalla
lingua locale, potranno – su richiesta delle sedi interessate, sentite le OO.SS.
locali – essere destinati all’estero, docenti idonei della graduatoria del
medesimo codice funzione, ma di diversa area linguistica.
ART. 19 - Fruizione
dei permessi.
Non rientrano tra
le assenze di cui alla lettera b) comma 1 dell’art. 35 del D.Leg.vo n. 62/98, i
permessi retribuiti di cui all’art. 21 del CCNL/95, per i quali compete
l’indennità personale nelle misure sottoindicate:
ART. 20 - Fruizione del diritto alla formazione.
La
partecipazione ad attività di formazione e di aggiornamento costituisce un
diritto per il personale destinato all’estero ed ivi in servizio in quanto
funzionale alla piena realizzazione e allo sviluppo delle proprie
professionalità.
Le iniziative formative, ordinariamente, si svolgono fuori dell’orario di
insegnamento.
Il personale docente può usufruire, con l’esonero dal servizio di cui al comma 1
dell’art.453 del TU 297/1994 e successive norme contrattuali e con sostituzione
ai sensi della normativa vigente sulle supplenze brevi dei diversi gradi
scolastici, di cinque giorni nel corso dell’anno scolastico per la
partecipazione a iniziative di aggiornamento riconosciute dall’Amministrazione.
Il personale che partecipa ai corsi di formazione organizzati
dall’Amministrazione a livello centrale o periferico o dalla istituzione
scolastica di appartenenza è considerato in servizio a tutti gli effetti.
Il Ministero degli Affari Esteri si impegna a individuare, d’intesa con il
Ministero della Pubblica Istruzione, contenuti e modalità per la formazione
iniziale del personale finalizzati alle specifiche aree e istituzioni di
destinazione all’estero. Le iniziative di formazione potranno prevedere
interventi a livello centrale e/o nella sede di destinazione, inclusa la
formazione a distanza.
Capo III - PERSONALE DELLE ISTITUZIONI EDUCATIVE
ART. 21 -
Rinvio
Il presente
capo integra quanto già disposto in materia di personale delle istituzioni
educative dall’accordo successivo del 2-5-1996
e dal CCNL del
26-5-1999 del
comparto scuola.
ART. 22 – Mobilità del
personale educativo.
Per il personale
educativo, in sede di contrattazione decentrata nazionale di cui all’art.4 del
CCNL 26-5-1999, saranno elaborati i criteri generali e gli strumenti operativi
affinché, a decorrere dall’1-9-2000,
venga ridotta l'incidenza della distinzione fra organico del personale maschile
e organico del personale femminile sulle procedure di mobilità, in coerenza con
il processo evolutivo di riforma delle Istituzioni educative.
ART. 23 –
Funzioni di coordinamento.
In prima
applicazione il coordinamento dei servizi di cucina, previsto dall’art.36, comma
secondo, lettera c, del CCNL 26-5-1999, è assegnato al
cuoco di ruolo in servizio prima dell'entrata in vigore del succitato CCNL.
Capo IV - PERSONALE COMANDATO DEGLI IRRSAE, CEDE, BDP
ART. 24 –
Orario di servizio.
L’orario di
servizio ordinario del personale della scuola, comandato presso gli IRRSAE,
CEDE, BDP, così come del personale scolastico in servizio negli uffici
dell’Amministrazione centrale e periferica della Pubblica Istruzione, è di 36
ore di servizio settimanale. L’eventuale, ulteriore prestazione lavorativa è
soggetta al pagamento da parte dell’Ente od al recupero da parte
dell’interessato.
ART. 25 –
Rinvio.
Per quanto non
modificato dal presente accordo e dal CCNL 26-5-1999
del comparto scuola continua ad applicarsi al personale del presente capo l’art.31
del CCNL 4-8-1995
del comparto scuola, in attesa della riforma degli organi di cui trattasi.
Capo V - PROCEDURE DI CUI ALL'ART.14
ART.26
- Mobilità dei docenti nell'ambito dei
corsi di laurea in scienze della formazione primaria e di scuole di
specializzazione per l'insegnamento nelle scuole secondarie
In sede di
redazione dell’orario di servizio scolastico si terrà conto dell’esigenza di
consentire la presenza nella sede universitaria dei docenti con compiti di
supervisione del tirocinio e di coordinamento del medesimo con altre attivita'
didattiche nell'ambito dei corsi di laurea in scienze della formazione primaria
e di scuole di specializzazione per l'insegnamento nelle scuole secondarie.
Le attività svolte dai predetti docenti, debitamente certificate, dovranno
essere valutate tra i titoli previsti all’art.28 e 29 del CCNL 26-5-1999 del
comparto scuola.
ART. 27 –
Servizio prestato dai docenti per progetti concordati con le università.
Ove si
stipulino convenzioni tra Università, Provveditorati e scuole per progetti
relativi all’orientamento universitario ed al recupero dei fuori ruolo
universitari, ai docenti coinvolti in detti progetti dovrà essere rilasciata
idonea certificazione dell’attività svolta, che dovrà essere valutata tra i
titoli previsti all’art.28 e 29 del CCNL 26-5-1999 del comparto
scuola.
Su tali convenzioni il Provveditore fornisce alle OO.SS. informazione
preventiva.
Le Università potranno avvalersi di personale docente per il raggiungimento di
specifiche finalità.
Nelle ipotesi del presente articolo i docenti interessati potranno porsi o in
aspettativa non retribuita o in part time annuale o svolgere queste attività in
aggiunta agli obblighi ordinari di servizio, previa autorizzazione del capo di
istituto.
ART. 28 -
Modalità di svolgimento delle attività di tirocinio didattico presso le sedi
scolastiche e delle funzioni di supporto dell’attività
scolastica da parte dei docenti in formazione.
La funzione del
docente in formazione si configura come una risorsa per la scuola che lo
accoglie.
Il docente in formazione non deve essere utilizzato per coprire spezzoni di
cattedre o attività aggiuntive.
Il docente in formazione partecipa alle attività collegiali e al/ai consigli
della classe cui si appoggia e alle eventuali attività extracurricolari che
vanno computate all’interno delle ore di tirocinio.
Il docente tutor comunica al capo di istituto quando, ed in che misura, egli
ritiene utile l’utilizzo del docente in formazione per svolgere supplenze brevi.
In questi casi il docente in formazione riceve la retribuzione corrispondente al
servizio prestato.
Al docente tutor, se non è utilizzato per la specifica funzione-obiettivo, sono
riconosciute le ore di lavoro aggiuntivo anche con modalità forfettaria ivi
comprese le attività di raccordo con i docenti universitari o con i
semi-esonerati per il progetti di tirocinio; dei predetti impegni si terrà conto
in sede di redazione dell’orario di servizio.
Capo VI - DISPOSIZIONI CONCLUSIVE
ART.29 - Arbitrato e
conciliazione.
Le procedure di
conciliazione ed arbitrato saranno separatamente definite in esecuzione
dell’accordo intercompartimentale.
ART. 30 – Adeguamento
delle norme contrattuali.
Le parti
firmatarie si impegnano ad incontrarsi per l’adeguamento delle presenti
disposizioni, qualora entrerà in vigore il nuovo regolamento delle istituzioni
educative od il nuovo regolamento sull’autonomia scolastica o, comunque, qualora
fossero emanate riforme relative alle materie del presente accordo.
ART.31 – Oneri
Gli oneri
derivanti dall’applicazione del presente accordo sono posti a carico delle
risorse individuate dall’art.42, comma 4, secondo alinea (lire 160 miliardi dal
1999) del CCNL relativo al quadriennio normativo 1998-2001 ed al biennio
economico 1998-1999 del comparto "Scuola".
Ai fini dell’individuazione delle restanti risorse da utilizzare per la
copertura degli oneri derivanti da tutte le modifiche degli istituti
contrattuali preesistenti, nonché di quelle residue da far confluire nel fondo
per il miglioramento dell’offerta formativa si fa riferimento ai prospetti
redatti, ai sensi dell’art.51, comma 4, ai fini della certificazione della
compatibilità con gli strumenti di programmazione e bilancio di cui all’art.1-bis
della L.n.468 del 5.8.1978, e successive modificazioni.
ART.32 –
Disapplicazioni.
Ai sensi dell’art.48
del CCNL 26-5-1999 ed in attuazione dell’art.72 del D.Lgs.29/1993, sono
disapplicate tutte le disposizioni di legge e i regolamenti in contrasto con le
norme del presente accordo e del CCNL 26-5-1999. In particolare sono
disapplicate le seguenti norme:
- artt. 35, 36 commi 1,2,4,5,6,7 ed art.37 del DPR 209/1987 (orario di lavoro
del personale ATA);
- art.14 del DPR 399/1988 (orario di servizio del personale della scuola);
- artt.36 e 37 del CCNL 4-8-1995 (valutazione e mobilità dei capi di istituto);
- artt.48 e 55 del CCNL 4-8-1995 (mobilità del personale docente ed ATA);
- artt.71,72,73,74,75,76,77 del CCNL 4-8-1995 (retribuzione accessoria);
- artt.466 e 475 del DPR 297/1994 (trasferimenti annuali e assegnazioni
provvisorie).
Allegato A - Profilo professionale dei modelli viventi nelle Accademie di
Belle Arti
(ad esaurimento in relazione al disposto della L.124/1999)
Il modello vivente nelle
Accademie di Belle Arti esegue attività lavorativa di carattere esecutivo
richiedente elementi di conoscenza dell’anatomia del corpo umano.
Esegue, nell’ambito delle istruzioni ricevute, attività caratterizzate da
procedure definite, al fine di consentire lo studio e la rappresentazione della
figura umana dal vero.
Partecipa a iniziative di aggiornamento.
DICHIARAZIONE CONGIUNTA
Le parti, pur condividendo l’esigenza di riconsiderare una nuova articolazione dell’orario di servizio del personale docente al fine di valorizzarne il profilo professionale artistico e culturale, con ricaduta sulla qualità dell’offerta formativa;
considerata quanto statuito dalla legge 21-12-1999, n.508 che prevede la nuova collocazione nell’ambito del sistema formativo superiore delle Accademie e dei Conservatori;
preso atto della impossibilità di interventi contrattuali sull’orario per la rigidità dei vincoli di legge oggi esistenti;
si impegnano
ad affrontare questa tematica alla conclusione dell’iter parlamentare in modo tale da favorire l’esercizio della professionalità del predetto personale nelle istituzioni riformate.