ART. 9 - COMPOSIZIONE DELLE DELEGAZIONI (articolo modificato dal ccnl 2002-2005 art. 2)

1. La delegazione trattante di parte pubblica, in sede decentrata, è costituita dal titolare del potere di rappresentanza o da un suo delegato. Per le istituzioni universitarie la delegazione trattante è costituita dal Rettore o un suo delegato e dal Direttore amministrativo o un suo delegato, ed è eventualmente integrata da ulteriori soggetti ove previsto dagli ordinamenti.

2. Per le organizzazioni sindacali, la delegazione è composta:

- dalle R.S.U.;

- dai rappresentanti delle organizzazioni sindacali territoriali di comparto firmatarie del presente CCNL;

3. Le amministrazioni possono avvalersi, nella contrattazione collettiva integrativa, dell'assistenza dell'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (A.RA.N.).

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