ART. 9 - COMPOSIZIONE DELLE DELEGAZIONI (articolo modificato dal ccnl 2002-2005 art. 2)
1. La delegazione trattante di parte pubblica, in sede decentrata, è costituita dal titolare del potere di rappresentanza o da un suo delegato. Per le istituzioni universitarie la delegazione trattante è costituita dal Rettore o un suo delegato e dal Direttore amministrativo o un suo delegato, ed è eventualmente integrata da ulteriori soggetti ove previsto dagli ordinamenti.
2. Per le organizzazioni sindacali, la delegazione è composta:
- dalle R.S.U.;
- dai rappresentanti delle organizzazioni sindacali territoriali di comparto firmatarie del presente CCNL;
3. Le amministrazioni possono avvalersi, nella contrattazione collettiva integrativa, dell'assistenza dell'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (A.RA.N.).