ART. 15 - DIRITTI SINDACALI

1. I distacchi, le aspettative ed i permessi, nonché le altre prerogative sindacali, sono utilizzati con le modalità e in base a quanto previsto dal Contratto collettivo quadro sottoscritto, per tale materia, in data 7. 8. 1998 e successive modifiche e/o integrazioni.

2. Con decorrenza dalla data di sottoscrizione definitiva del presente CCNL, al dipendente che usufruisce del distacco sindacale di cui all'articolo 5 del CCNL quadro del 7. 8.1998 compete il trattamento economico complessivo, con esclusione dei compensi per il lavoro straordinario e di quelli collegati all'effettivo svolgimento delle prestazioni.

3. In materia di tutela del dirigente sindacale trova applicazione in particolare l'articolo 18 del contratto collettivo quadro del 7. 8. 1998.

4. Il periodo di distacco sindacale è considerato utile come anzianità di servizio ai fini della progressione economica all'interno della categoria e della progressione verticale nel sistema di classificazione.

5. Ai dipendenti appartenenti alle categorie B, C, D , ai quali sia stata attribuita l'indennità di responsabilità di cui all'articolo 63, comma 2, compete, oltre al trattamento di cui al comma 2, l'indennità corrispondente alla posizione organizzativa o funzione specialistica o di responsabilità attribuiti al momento del distacco sindacale o altra di pari valenza in caso di successiva rideterminazione del relativo valore.

6. Al dipendente appartenente alla categoria D, cui sia stato conferito specifico, qualificato incarico di responsabilità di cui all'articolo 63, comma 3, compete, oltre al trattamento di cui al comma 2, l'indennità corrispondente all'incarico attribuito al momento del distacco sindacale o altra di pari valenza in caso di successiva rideterminazione del relativo valore.

7. Al dipendente appartenente alla categoria EP, cui sia stato attribuito un incarico ai sensi dell'articolo 61, oltre al trattamento indicato nel comma 2, compete la retribuzione di posizione corrispondente all'incarico attribuito al momento del distacco sindacale o altra di pari valenza in caso di successiva rideterminazione del relativo valore. Al dipendente appartenente alla categoria EP non destinatario degli incarichi di cui all'articolo 61, compete l'importo minimo di posizione di cui all'articolo 62, comma 1.

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