ART. 70 - FONDO PER LA RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E DI RISULTATO DEL PERSONALE DELLA CATEGORIA ELEVATE PROFESSIONALITÀ

1. A decorrere dal 31.12.1999, e a valere dall'anno 2000, è costituito presso ciascuna Amministrazione un fondo destinato alla corresponsione della retribuzione di posizione e di risultato per il personale della categoria EP secondo quanto previsto dall'art. 62 del presente CCNL.

2. Il fondo è alimentato dalle seguente risorse:

a. Le somme relative ai compensi per lavoro straordinario destinate nell'anno 1999 al personale appartenente alle ex qualifiche IX, I rs e II rs;

b. I compensi accessori, ad eccezione dell'indennità di ateneo, destinati nell'anno 1999 al personale appartenente alle ex qualifiche IX, I rs e II rs; le amministrazioni che alla data di stipula del presente CCNL non avessero ancora determinato il trattamento accessorio per l'anno 1999 quantificheranno le predette risorse con riferimento all'anno 1998;

c. Ulteriori risorse, a carico dei bilanci delle singole amministrazioni, entro il limite dello 0,45% del monte salari 1997 di Amministrazione riferito al personale del comparto.

3. Le risorse destinate alla retribuzione di risultato variano da un minimo del 10% ad un massimo del 20% del fondo.

4. Le somme eventualmente già corrisposte nell'anno 2000 per i compensi accessori, compresi i compensi per lavoro straordinario, saranno conguagliati all'atto della attribuzione della retribuzione di posizione e di risultato per il medesimo anno.

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