COMPARTO MINISTERI

CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO

DEL PERSONALE CON QUALIFICA DIRIGENZIALE

Quadriennio 1994 - 1997

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Art. 39 - Clausola di salvaguardia

1. Qualora, al momento dell'entrata in vigore dei nuovi istituti di retribuzione accessoria, l'importo delle indennità a carattere fisso e ricorrente in godimento secondo la disciplina previgente dovesse risultare superiore alla retribuzione di posizione di nuova attribuzione, il dirigente conserva la relativa differenza, denominata valore differenziale di posizione, utile ai fini della 13° mensilità.

2. L'attribuzione al dirigente del valore differenziale di posizione è finanziata dal fondo per la retribuzione di posizione con priorità rispetto a tutte le altre modalità di utilizzo. Nei casi in cui tale fondo risultasse insufficiente a garantire l'integrale copertura del valore differenziale di posizione l'amministrazione utilizza le risorse destinate alla retribuzione di risultato di cui all'art.40, che vengono temporaneamente ridotte in misura corrispondente proporzionalmente tra quelle destinate al premio per la qualità della prestazione individuale di cui al comma 2 e quelle per premiare i risultati in relazione agli obiettivi assegnati di cui al comma 6 del medesimo articolo.

3. Nel caso in cui il dirigente nella situazione di cui al comma 1 acquisisca nel tempo aumenti della retribuzione di posizione, gli stessi aumenti assorbono il valore differenziale di posizione.

4. Il valore differenziale di posizione non è invece riassorbibile da futuri aumenti contrattuali relativi allo stipendio base.

5. Il fondo per la retribuzione di posizione e di risultato deve essere integralmente utilizzato. Eventuali risorse che, a consuntivo, risultassero disponibili nel citato fondo, saranno riassegnate, con la stessa originaria destinazione, al fondo dell'anno successivo.

6. Il mutato posizionamento di un ufficio dirigenziale nella graduazione o la mutata valutazione economica del posizionamento determinati dall'Amminsitrazione a seguito delle procedure di cui agli artt. 4 e 5 del presente CCNL non possono comportare la riduzione della retribuzione di posizione del dirigente che continui ad essere preposto a quell'ufficio; pertanto l'eventuale differenza viene mantenuta come valore differenziale di posizione.

7. Ai dirigenti che fruiscono di distacchi di cui all'art. 2 del D.p.c.m. n.770 del 1994 compete la retribuzione tabellare e la retribuzione di posizione corrispondente all'incarico attribuito al momento del distacco od altra di pari valenza in caso di individuazione o rideterminazione delle posizioni dirigenziali successivamente al distacco. Nella stessa fattispecie non compete la componente retributiva di risultato di cui al successivo art. 40.

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Art. 41 - Cessazione e riconversione della progressione economica per anzianità

1. In attuazione di quanto previsto dall'art.72, comma 3 del decreto n.29/93, le classi di stipendio e gli aumenti periodici biennali cessano di essere corrisposti con effetto 31.12.1996.
Il valore degli aumenti biennali in godimento con l'aggiunta della valutazione economica dei ratei di aumento biennale maturati alla stessa data, costituisce la retribuzione individuale di anzianità.
Tale valutazione si effettua con riferimento al trattamento stipendiale derivante dall'applicazione dell'art.6, 1° comma, del decreto legge n.344/1990, convertito dalla legge n.21/1991, ed ai valori percentuali dei relativi aumenti biennali.

2. La retribuzione individuale di anzianità in godimento alla data di cui al comma 1 viene mantenuta al singolo dirigente sotto forma di assegno personale non riassorbibile né rivalutabile, utile ai fini dei trattamenti di previdenza e di buonuscita nonché della 13° mensilità. La frazione di classe o scatto maturata alla stessa data entra a far parte del predetto assegno a decorrere dalla data di compimento del periodo previsto dalla preesistente normativa per l'attribuzione della classe o dello scatto.

3. All'atto di cessazione del rapporto di lavoro nelle fattispecie previste dall'art.25, la retribuzione individuale di anzianità dei dirigenti cessati viene attribuita al fondo per la retribuzione di posizione e di risultato di cui all'art.36 secondo le modalità indicate dal successivo comma 4.

4. A decorrere dall'esercizio successivo alla cessazione del rapporto di lavoro resta attribuito al fondo di cui al comma 3, costituito presso ciascuna amministrazione, l'intero importo delle retribuzioni individuali di anzianità dei dirigenti cessati, valutato in relazione al numero di mensilità residue rispetto alla data di cessazione, computandosi a tal fine, oltre alla tredicesima mensilità, le frazioni di mese residue superiori a quindici giorni. Per l'anno successivo il predetto importo è rapportato ad anno.

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