ACCORDO
QUADRO PER LA DEFINIZIONE
DELLE
AUTONOME AREE DI CONTRATTAZIONE DELLA DIRIGENZA
PER IL
QUADRIENNIO 2002 - 2005
Il giorno
23 settembre 2004,
alle ore
12.30,
ha avuto luogo l'incontro tra l'Agenzia per la Rappresentanza Negoziale
delle Pubbliche Amministrazioni (A.Ra.N.) e le Confederazioni sindacali
nelle persone di:
per l'ARAN:
il
Presidente, Avv. Guido Fantoni Firmato
per le
Confederazioni sindacali:
CGIL Firmato
CISL Firmato
UIL
Firmato
CIDA Non firmato
CONFEDIR Firmato
CONFSAL Firmato
COSMED Firmato
Al
termine della riunione le parti, con la sola eccezione della CIDA,
sottoscrivono l'allegato Accordo collettivo quadro per la definizione delle
autonome aree di contrattazione della dirigenza per il quadriennio 2002 -
2005.
ACCORDO
QUADRO PER LA DEFINIZIONE
DELLE
AUTONOME AREE DI CONTRATTAZIONE DELLA DIRIGENZA
PER IL
QUADRIENNIO 2002 - 2005
ART. 1
Campo di
applicazione
1. Il
presente contratto si applica ai dirigenti delle amministrazioni pubbliche
ai sensi dell'art. 1, comma 2 del decreto legislativo
30 marzo
2001,
n. 165.
2.
I rapporti di lavoro dei dirigenti delle amministrazioni pubbliche sono
disciplinati dai contratti collettivi previsti dagli articoli 40 e 41 del
decreto legislativo
30 marzo
2001,
n. 165.
3.
I comparti richiamati nei successivi articoli sono quelli la cui
composizione è individuata dal CCNQ del
18
dicembre 2002.
ART. 2
Determinazione delle autonome aree di contrattazione collettiva
1. I
dirigenti delle amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 1, ivi
compresi quelli di livello dirigenziale generale, ove previsti dai relativi
ordinamenti, sono raggruppati nelle seguenti autonome aree di contrattazione
collettiva:
-
Area I: dirigenti del comparto dei Ministeri e delle Amministrazioni
dello Stato ad ordinamento autonomo.
-
Area II: dirigenti del comparto Regioni e Autonomie locali.
-
Area III: dirigenti dei ruoli sanitario, professionale, tecnico,
amministrativo del comparto del Servizio sanitario nazionale.
- Area IV:
dirigenza medico - veterinaria, comprendente medici, veterinari ed
odontoiatri del comparto del Servizio sanitario nazionale.
-
Area V: dirigenti dei comparti Scuola e Istituzioni di alta
formazione e specializzazione artistica e musicale.
- Area VI:
dirigenti dei comparti Agenzie fiscali e Enti pubblici non economici.
- Area VII:
dirigenti dei comparti Università e Istituzioni ed enti di ricerca e
sperimentazione.
- Area
VIII:
dirigenti del comparto della Presidenza del Consiglio dei Ministri.
ART. 3
Disposizioni particolari
1. Ai
sensi dell'art. 7, comma 4, della legge 145 del 2002, i professionisti del
comparto Enti pubblici non economici, i ricercatori e tecnologi del comparto
Istituzioni ed Enti di ricerca e sperimentazione sono collocati in apposita
separata sezione, rispettivamente, nelle aree dirigenziali VI e VII.
2.
Nei contratti collettivi nazionali delle aree costituite da più comparti,
ferma rimanendo l'unicità del contratto, le parti potranno valutare
l'opportunità di una articolazione della normativa contrattuale per
specifici settori o sezioni.
ART. 4
Norme
finali
1. Le parti, anche in relazione ai processi di riforma in atto nelle pubbliche amministrazioni, potranno procedere successivamente alla modifica della composizione delle autonome aree di contrattazione di cui al presente accordo secondo le procedure contrattuali previste dall'art. 40, comma 2 e dall'art . 41, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
ART. 5
Norma
programmatica
1. I dirigenti delle professionalità sanitarie del Ministero della Salute di cui all'art. 18, comma 8 del decreto legislativo 502 del 1992 (indicati nella parte II dell'ipotesi di CCNL integrativo del CCNL del 5 aprile 2001 dell'area I, siglata il 6 maggio 2004) tutti appartenenti all'area dirigenziale I, a seguito dell'istituzione presso il predetto Ministero del ruolo dei propri dirigenti ai sensi dell'art. 23 comma 1 del decreto legislativo 165 del 2001, come modificato dalla legge 145 del 2002 nonché dell'art. 1, comma 3 del D.P.R. del 23 aprile 2004, n. 108, saranno inseriti in apposite sezioni tali da garantire la specificità tecnica dei citati dirigenti.
ART. 6
Disapplicazioni
1. Il presente contratto sostituisce integralmente i Contratti collettivi nazionali quadro di definizione delle aree dirigenziali di contrattazione stipulati in data 25 novembre 1998 e 9 agosto 2000.
DICHIARAZIONE CONGIUNTA N. 1
Con
riferimento all'art. 2, comma 1, le parti evidenziano che nel ruolo
sanitario dell'area III è compresa la dirigenza delle professioni sanitarie
istituita con legge 251 del 2000 e regolata dal CCNL integrativo del 10
febbraio 2004.
Firmato
DICHIARAZIONE CONGIUNTA N. 2
Con
riferimento all'art. 2 area dirigenziale VII, al fine di uniformare i
trattamenti contrattuali di personale avente caratteristiche omogenee, le
parti sollecitano, un intervento normativo per l'inserimento
in separata sezione della predetta area dirigenziale anche del personale
medico e delle professionalità sanitarie (già inquadrato nella categoria EP
del comparto Università) addetto all'assistenza nei policlinici universitari
convenzionati con il SSN. Ciò in analogia a quanto già verificatosi per i
professionisti degli enti pubblici ed i ricercatori e tecnologi degli enti
di ricerca, ai sensi dell'art. 40, comma 2 del d.lgs 165 del 2001, come
integrato dall'art. 7 comma 4 della legge 145 del 2002.
Firmato
DICHIARAZIONE CISL - UIL - CGIL
Con
riferimento all'art. 2 area dirigenziale VII, la CISL, la UIL e la CGIL
rivendicano che la previsione contenuta nella dichiarazione congiunta n. 2
circa l'inserimento in separata sezione della predetta area dirigenziale sia
estesa anche al personale medico, professionista e amministrativo equiparato
alla dirigenza del SSN ai sensi dell'art. 31 del D.P.R. 761/79, nonché a
tutto il personale inquadrato nella categoria EP.
Firmato CISL UIL CGIL
DICHIARAZIONE CISL
Con
riferimento all'art. 2, comma 1, area dirigenziale VII, e all'art. 3, comma
1, la CISL conferma le eccezioni sollevate al tavolo negoziale in merito
alla collocazione in due diverse sezioni dei professionisti degli Enti
pubblici e dei ricercatori degli Enti di ricerca.
La
decisione di separare i suddetti professionisti è in contrasto con la
disposizione di cui all'art. 40, comma 2, del dlgs 165/2001, come modificato
dall'art. 7, comma 4, della legge 145/2002, che sancisce in modo
inequivocabile che i professionisti degli Enti pubblici non economici, i
ricercatori e tecnologi degli Enti di ricerca, compresi quelli dell'Enea,
costituiscono, in unica separata sezione, unitamente alla dirigenza, un'area
contrattuale autonoma.
E'
quindi arbitrario quanto deciso nell'ipotesi di accordo sulla collocazione
dei professionisti, dei ricercatori e tecnologi in autonome sezioni, cioè in
diverse e plurime sezioni di contratti della dirigenza.
Firmato CISL
DICHIARAZIONE A VERBALE CONFEDIR
Dirigenti
degli Uffici Stampa
Nonostante la posizione contraria dell'Aran e delle altre Confederazioni, la
Confedir è fermamente convinta che le modalità di applicazione dell'art. 9
della legge 150/2000 debbano essere urgentemente definite nell'ambito di
accordi quadro confederali: l'opposizione ad inserire tale clausola nel
presente accordo è un chiaro indice della volontà di non voler riconoscere -
neanche per il personale dirigente operante negli Uffici stampa – una
specificità contrattuale.
La
Confedir opererà per proporre specifiche normative nell'ambito dei diversi
Contratti collettivi nazionali di lavoro dirigenziali.
Firmato CONFEDIR
DICHIARAZIONE A VERBALE CONFEDIR
Composizione delle aree
La
Confedir conferma la propria contrarietà sulla composizione dell'area VI,
che unisce i dirigenti delle Agenzie Fiscali con quelli degli Enti pubblici
non economici; a riguardo, sulla base del decreto legislativo 300/1999, si
ritiene che i dirigenti delle Agenzie Fiscali debbano essere ricompresi in
un'area autonoma in analogia a quanto operato nei confronti dei dirigenti
della Presidenza del Consiglio dei Ministri.
Inoltre, anche in relazione agli imminenti sviluppi legislativi riguardanti
il rapporto di lavoro del personale del Corpo Nazionale dei Vigili del
Fuoco, si conferma la propria contrarietà a mantenere i dirigenti di tale
Amministrazione in un'area contrattuale comune con i dirigenti ministeriali,
ritenendo che essi debbano essere collocati in un'area autonoma in coerenza
con la tendenza legislativa.
Firmato CONFEDIR
DICHIARAZIONE A VERBALE CONFEDIR e COSMED
Dirigenti
Sanitari in servizio presso il Ministero della Salute
La
Confedir e la Cosmed ritengono che la definitiva collocazione a tutti gli
effetti giuridici ed economici, dei dirigenti sanitari individuati dal comma
8 dell'art. 18 del dlgs 502/1992, nell'ambito dell'Area contrattuale I,
consenta di affrontare i prossimi contratti collettivi nazionali di lavoro
dei dirigenti ministeriali con maggior chiarezza ed uniformità, senza
ricorrere a successive sequenze contrattuali o sezioni differenziate.
Firmato CONFEDIR e COSMED