CONTRATTO
COLLETTIVO QUADRO
PER LA
DEFINIZIONE DEI COMPARTI DI CONTRATTAZIONE
PER IL
QUADRIENNIO 2002 - 2005
Il
giorno
18 dicembre 2002
alle ore 10,00 ha avuto luogo l'incontro tra l'Agenzia per la Rappresentanza
Negoziale delle Pubbliche Amministrazioni (A.Ra.N.) e le Confederazioni
sindacali nelle persone di :
per l'ARAN:
avvocato Guido Fantoni (Presidente) Firmato
per le
Confederazioni sindacali
CGIL |
Firmato |
CISAL |
Firmato |
CISL |
Firmato |
CONFSAL |
Firmato |
RDB CUB |
Firmato |
UGL |
Firmato |
UIL |
Firmato |
USAE |
Firmato |
Al termine della riunione viene sottoscritto l'allegato Contratto Collettivo Nazionale Quadro per la definizione dei Comparti di contrattazione per il quadriennio 2002 – 2005.
CONTRATTO
COLLETTIVO QUADRO
PER LA
DEFINIZIONE DEI COMPARTI DI CONTRATTAZIONE
PER IL
QUADRIENNIO 2002 - 2005
ART. 1
Area di
applicazione
1. Il presente
contratto si applica ai dipendenti delle amministrazioni pubbliche indicate
nell'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001,
n. 165.
2. I
rapporti di lavoro dei dipendenti dei comparti delle amministrazioni pubbliche
sono disciplinati dai contratti collettivi previsti dagli articoli 40 e 41 del
decreto legislativo 30 marzo 2001,
n. 165.
ART. 2
Determinazione
dei comparti di contrattazione collettiva
1. I dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 1, sono raggruppati nei seguenti comparti di contrattazione collettiva:
A) Comparto
del personale delle Agenzie fiscali;
B)
Comparto del personale delle Amministrazioni dello Stato ad ordinamento
autonomo;
C)
Comparto del personale degli Enti pubblici non economici;
D)
Comparto del personale delle Istituzioni di alta formazione e specializzazione
artistica e musicale;
E)
Comparto del personale delle Istituzioni e degli enti di ricerca e
sperimentazione;
F)
Comparto del personale dei Ministeri;
G)
Comparto del personale della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
H)
Comparto del personale delle Regioni e delle Autonomie locali;
I)
Comparto del personale del Servizio sanitario nazionale;
L)
Comparto del personale della Scuola;
M)
Comparto del personale dell'Università.
ART. 3
Comparto del
personale delle Agenzie fiscali
1. Il comparto di contrattazione collettiva di cui all'art. 2, comma 1, lettera A), comprende il personale dipendente:
- dall'Agenzia
del demanio;
-
dall'Agenzia delle dogane;
-
dall'Agenzia delle entrate;
-
dall'Agenzia del territorio.
ART. 4
Comparto del
personale
delle
Amministrazioni autonome dello Stato ad ordinamento autonomo
1. Il comparto di contrattazione collettiva di cui all'art. 2, comma 1, lettera B), comprende il personale dipendente:
- dal Corpo
nazionale dei Vigili del fuoco;
-
dai
Monopoli di Stato.
ART. 5
Comparto del
personale degli Enti pubblici non economici
1. Il comparto di contrattazione collettiva di cui all'art. 2, comma 1, lettera C), comprende il personale dipendente dai sottoindicati Enti (ivi incluso quello di cui all'art. 15 della legge 9 marzo 1989, n. 88, come modificato per effetto dell'art. 69, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165):
- Enti di cui
alla legge 20 marzo 1975,
n. 70, e successive modificazioni e integrazioni - ivi compreso l'Istituto
nazionale per il commercio con l'estero (ICE) - ad eccezione di quelli
espressamente indicati nell'art. 7, nonché dagli ulteriori enti pubblici non
economici comunque sottoposti a tutela o vigilanza dello Stato;
-
Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti dell'amministrazione pubblica
(INPDAP) e dall'Istituto di previdenza del settore marittimo (IPSEMA);
-
Ordini e collegi professionali e relative federazioni, consigli e collegi
nazionali;
-
Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA), fatto salvo quanto previsto
dall'art. 14, comma 4.
ART. 6
Comparto del
personale
delle
Istituzioni di alta formazione e specializzazione artistica e musicale
1. Il comparto di contrattazione collettiva di cui all'art. 2, comma 1, lettera D) comprende il personale dipendente:
- dalle
Accademie di belle arti;
-
dall'Accademia nazionale di danza;
-
dall'Accademia nazionale di arte drammatica;
- dagli
Istituti superiori per le industrie artistiche (ISIA);
- dai
Conservatori di musica e dagli Istituti musicali pareggiati.
ART. 7
Comparto del
personale
delle
Istituzioni e degli enti di ricerca e sperimentazione
1. Il comparto di contrattazione collettiva di cui all'art. 2, comma 1, lettera E) comprende il personale dipendente:
- dagli Enti
scientifici di ricerca e di sperimentazione di cui al punto 6 della tabella
allegata alla legge 20 marzo 1975, n. 70 e successive modificazioni ed
integrazioni;
-
dall'Istituto superiore di sanità (ISS);
-
dall'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro (ISPESL);
-
dall'Istituto italiano di medicina sociale;
-
dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT);
- dal
Consiglio per la ricerca e la sperimentazione in agricoltura e dagli Istituti di
ricerca e sperimentazione agraria e talassografici;
-
dall'Istituto per le telecomunicazioni e l'elettronica «Giancarlo Vallauri»
(Mariteleradar) di Livorno;
- dal
Consorzio per l'area di ricerca scientifica e tecnologica di Trieste (AREA
Science Park);
-
dall'Istituto nazionale di fisica della materia (INFM);
-
dall'Istituto papirologico «G. Vitelli» di Firenze;
-
dall'Istituto nazionale di astrofisica (INAF) (e dai relativi osservatori
astronomici ed astrofisici che vi sono confluiti);
-
dall'Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici (APAT);
-
dall'Istituto nazionale per la ricerca scientifica e tecnologica sulla montagna
(INRM);
-
dall'Istituto nazionale di ottica applicata (INOA) (così denominato dall'art. 7
del decreto legislativo 29 settembre 1999, n. 381 e già compreso nella tabella
di cui al primo alinea col nome Istituto nazionale di ottica);
-
dall'Istituto di studi ed analisi economica (ISAE);
-
dall'Istituto nazionale di oceanografia e geofisica sperimentale (OGS), così
denominato dall'art. 7 del decreto legislativo 29 settembre 1999, n. 381 (già
Osservatorio geofisico sperimentale di Trieste);
-
dall'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (INGV) (nel quale è
confluito - a norma dell'art. 1, comma 1, del decreto legislativo 29 settembre
1999, n. 381 - l'Osservatorio vesuviano);
- dal
Centro per la formazione economica e politica dello sviluppo rurale (già Centro
di specializzazione e ricerche economico-agrarie per il Mezzogiorno);
- dal
Museo storico della fisica e centro di studi e ricerche «Enrico Fermi» (già
Istituto di fisica di via Panisperna);
-
dall'Istituto nazionale di documentazione per l'innovazione e la ricerca
rieducativa (INDIRE);
-
dall'Istituto nazionale per la valutazione del sistema dell'istruzione (INVSI).
ART. 8
Comparto del
personale dei Ministeri
1. Il comparto di contrattazione collettiva di cui all'art. 2, comma 1, lettera F), comprende:
- il personale
dipendente dai Ministeri (ivi incluso il personale di cui all'art. 69, comma 3,
del decreto legislativo 30 marzo 2001,
n. 165);
- il
personale delle Agenzie di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999,
n. 300, escluse quelle ricomprese nell'art. 3 ed esclusa l'APAT ricompresa
nell'art. 7;
- il
personale in servizio nella provincia di Bolzano di cui agli artt. 7 e 8 del
decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976,
n. 752;
- il
personale dipendente dal Centro interforze studi applicazioni militari (CISAM).
ART.
9
Comparto del
personale della Presidenza del Consiglio dei Ministri
1. Il comparto di contrattazione collettiva di cui all'art. 2, comma 1, lettera G), comprende il personale dipendente dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri.
ART. 10
Comparto del
personale delle Regioni e delle Autonomie locali
1. Il comparto di contrattazione collettiva di cui all'art. 2, comma 1, lettera H), comprende il personale dipendente:
- dalle
Regioni a statuto ordinario;
- dagli
Enti pubblici non economici dipendenti dalle regioni a statuto ordinario;
- dagli
ex Istituti autonomi per le case popolari comunque denominati e dal Consorzio
regionale IACP Marche ed i cui dipendenti siano disciplinati dai contratti
collettivi relativi al rapporto di lavoro pubblico del comparto;
- dai
Comuni;
- dalle
Province;
- dalle
Comunità montane;
- dai
Consorzi, associazioni e comprensori tra comuni, province e comunità montane ed
i cui dipendenti siano disciplinati dai contratti collettivi relativi al
rapporto di lavoro pubblico del comparto;
- dalle
Aziende pubbliche di servizi alla persona (ex IPAB), che svolgono
prevalentemente funzioni assistenziali;
- dalle
Università agrarie ed associazioni agrarie dipendenti dagli enti locali;
- dalle
Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e dalle loro
associazioni regionali cui esse partecipano ed i cui dipendenti siano
disciplinati dai contratti collettivi relativi al rapporto di lavoro pubblico
del comparto;
- dalle
Autorità di bacino, ai sensi della legge 21 ottobre
1994,
n. 584;
-
dall'Agenzia per la gestione dell'albo dei Segretari comunali e provinciali;
- dalla
Scuola superiore della pubblica amministrazione locale (SSPAL).
2. Il rapporto di lavoro dei Segretari comunali e provinciali è regolato nell'ambito del comparto Regioni-Autonomie locali.
ART. 11
Comparto del
personale del Servizio sanitario nazionale
1. Il comparto di contrattazione collettiva di cui all'art. 2, comma 1, lettera I), comprende il personale dipendente:
- dalle
Aziende sanitarie ed ospedaliere del Servizio sanitario nazionale;
- dagli
Istituti zooprofilattici sperimentali di cui al decreto legislativo 30 giugno 1993,
n. 270 e successive modificazioni ed integrazioni;
- dagli
Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico di cui al decreto
legislativo 30 giugno 1993,
n. 269 e successive modificazioni ed integrazioni;
-
dall'Ordine Mauriziano di Torino;
-
dall'Ospedale Galliera di Genova;
- dalle
ex Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza (IPAB) che svolgono
prevalentemente funzioni sanitarie;
- dalle
Residenze sanitarie assistite a prevalenza pubblica (RSA);
- dalle
Agenzie regionali per la protezione ambientale (ARPA);
-
dall'Agenzia per i servizi sanitari regionali, istituita ai sensi del decreto
legislativo 30 giugno 1993,
n. 266, modificato ed integrato con legge 15 marzo 1997,
n. 59 e decreto legislativo 31 marzo 1998,
n. 115.
ART. 12
Comparto del
personale della Scuola
1. Il comparto di contrattazione collettiva di cui all'art. 2, comma 1, lettera L), comprende il personale dello Stato delle scuole materne, elementari, secondarie ed artistiche, delle istituzioni educative e delle scuole speciali, nonché di ogni altro tipo di scuola statale, escluso quello dei comparti di cui agli artt. 6 e 13.
ART. 13
Comparto del
personale delle Università
1. Il comparto di contrattazione collettiva di cui all'art. 2, comma 1, lettera M) comprende - ad eccezione dei professori e ricercatori - il personale dipendente dalle seguenti amministrazioni (ivi incluso quello di cui all'art. 69, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165):
- università,
istituzioni universitarie e le aziende ospedaliere universitarie di cui alla
lettera a) dell'art. 2 del decreto legislativo del 21 dicembre 1999,
n. 517;
-
Istituto universitario di scienze motorie (ex ISEF) di Roma.
ART. 14
Norme finali
1. Le parti,
anche in relazione ai processi di riforma in atto nelle pubbliche
amministrazioni, potranno procedere successivamente alla modifica della
composizione dei comparti di cui al presente accordo secondo le procedure
contrattuali previste dall'art. 40, comma 2 e dall'art. 41, comma 6, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
2. Nei
contratti collettivi nazionali di lavoro le parti, ferma rimanendo l'unicità dei
comparti di riferimento, potranno valutare l'opportunità di una articolazione
della normativa contrattuale per specifici settori o sezioni secondo le
denominazioni, peraltro, già in essere nei CCNL.
3. Per
il personale dei settori misti, ove operano amministrazioni pubbliche e soggetti
privati, in particolare dei comparti delle Regioni-Autonomie locali e Sanità o
altri settori caratterizzati da contiguità, le parti – fermi restando i
rispettivi ambiti di rappresentanza – ravvisano l'opportunità di realizzare
omogeneità e coerenza di comportamenti nelle scelte politiche contrattuali (ed
ove possibile la contestualità) nel rinnovo dei contratti collettivi di lavoro,
anche assumendo iniziative di sensibilizzazione nei confronti dei soggetti
competenti delle rispettive trattative.
4.
L'AGEA è inserita nel comparto degli Enti pubblici non economici con decorrenza
dal 16 ottobre 2000, data coincidente a quella fissata dalla legge per il
trasferimento del personale al nuovo ente. Agli effetti dei contratti
applicabili al personale sono fatti salvi gli accordi integrativi stipulati
sulla base del CCNL del 24 maggio 2000 del comparto Amministrazioni autonome
dello Stato ad ordinamento autonomo ed i relativi conseguenti adempimenti. Con
apposito contratto nazionale sarà definita la disciplina di raccordo per
regolare il complessivo trattamento normativo ed economico di detto personale
nel passaggio dal contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto di cui
all'art. 4 a quello dell'art. 5.
5.
Quanto previsto nell'ultimo periodo del comma 4 troverà applicazione in tutti i
casi - ed in particolare per il CISAM - in cui per effetto del presente
contratto si realizzi il passaggio del personale da un comparto all'altro ovvero
ciò si verifichi nel corso dell'attuale quadriennio ai sensi del comma 1.
6. Per
quanto attiene il passaggio del CISAM dal comparto Istituzioni ed enti di
ricerca e sperimentazione al comparto Ministeri trova, inoltre applicazione il
comma 2, per tutelare le specificità professionali attualmente riconosciute o
peculiari istituti del rapporto di lavoro del relativo personale.
7. Nei
contratti collettivi nazionali di lavoro dei comparti del Servizio sanitario
nazionale e dell'Università, per le aziende ospedaliere di cui alla lettera b)
dell'art. 2 del decreto legislativo del 21 dicembre 1999, n. 517, saranno
previste, con carattere di reciprocità, norme di raccordo per quanto
attiene la composizione della delegazione di parte pubblica e sindacale della
contrattazione integrativa.
ART. 15
Disapplicazioni
1. Le disposizioni del presente accordo sostituiscono integralmente quelle contenute nei Contratti collettivi nazionali quadro di definizione dei comparti di contrattazione stipulati in data 2 giugno 1998, 9 agosto 2000 e 6 marzo 2001.
DICHIARAZIONE CONGIUNTA
In relazione al dibattito sviluppatosi al tavolo negoziale con riferimento alla collocazione del personale della Corte dei Conti, dell'Avvocatura dello Stato e del Consiglio di Stato, le parti concordano sulla necessità che, previa una verifica congiunta, venga valutata l'opportunità della costituzione di un apposito comparto secondo quanto previsto dall'articolo 14, comma 1 del presente accordo.
Firmato Aran – Cgil – Cisl – Uil – Cisal – Confsal – Ugl – Usae
DICHIARAZIONE A VERBALE ARAN
L'ARAN prende atto che presso il Dipartimento della Funzione Pubblica è in corso un approfondimento tecnico circa la futura collocazione del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco. Pertanto l'attuale inserimento di detto personale nel comparto di cui all'art. 4 assume carattere transitorio. L'ARAN sottoporrà alle parti le ipotesi di collocazione che deriveranno dal confronto.
Firmato Aran
DICHIARAZIONE A VERBALE ARAN
Per quanto concerne i Monopoli di Stato, con riferimento all'art. 12 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, l'ARAN sottoporrà alle parti una diversa ipotesi di collocazione del relativo personale rispetto a quella prevista dall'art. 4 del presente accordo, qualora ai Monopoli stessi saranno assegnate eventuali diverse funzioni.
Firmato Aran
DICHIARAZIONE A VERBALE ARAN
Con riguardo all'art. 14, comma 2, l'ARAN, relativamente all'articolazione della normativa nei contratti collettivi nazionali di lavoro per specifici settori o sezioni, ferma rimanendo l'unicità dei comparti di riferimento, dichiara la propria intenzione di sostenerla, in particolare, nei comparti di cui agli artt. 6 e 12, per individuare (anche confermando quelle esistenti) distinte sezioni per il personale docente e non docente e, nell'ambito dell'unico comparto di cui all'art. 10, per il personale delle Regioni e per il personale delle Aziende pubbliche di servizi alle persone (ex IPAB).
Firmato Aran
DICHIARAZIONE A VERBALE
CGIL, CISL, UIL, CONFSAL e UGL chiedono che la verifica in ordine al comparto Corte dei Conti, Consiglio di Stato e Avvocatura dello Stato sia effettuata nei tempi più brevi possibili per poter rendere operativa tale decisione nel corso del I biennio contrattuale 2002 – 2003.
Firmato Cgil – Cisl – Uil – Confsal – Ugl
DICHIARAZIONE A VERBALE
CGIL, CISL, UIL, CONFSAL e UGL dichiarano la loro più ferma opposizione al passaggio del CISAM dal comparto Ricerca a quello dei Ministeri. Le particolari competenze professionali e le funzioni esistenti nel CISAM , rendono immotivata tale trasformazione contrattuale e comunque non in grado di cogliere le specificità esistenti sia in termini di funzioni che di qualità professionali.
Firmato Cgil – Cisl – Uil – Confsal – Ugl
DICHIARAZIONE A VERBALE
Con riferimento all'art. 14, comma 2, le sottoscritte Confederazioni affermano il valore irrinunciabile dell'unicità dei comparti e, in particolare, per quanto attiene il comparto di cui all'art. 12 dichiarano, in considerazione dell'organizzazione del lavoro nel sistema delle autonomie scolastiche, di voler mantenere le articolazioni funzionali già presenti nell'ultimo CCNL di comparto.
Firmato Cgil – Cisl – Uil – Confsal – Cisal - Ugl
DICHIARAZIONE A VERBALE
Con riferimento a quanto previsto dall'art. 14, comma 2, per quanto concerne il comparto di cui all'art. 10 CGIL, CISL, UIL e CONFSAL riaffermano il valore dell'unicità del comparto e dichiarano la loro forte contrarietà a forme di settorializzazione della normativa, lasciando alla contrattazione collettiva di categoria, ferma restando l'unicità del comparto, l'introduzione di una parte modulare capace di rappresentare e risolvere gli specifici problemi delle varie tipologie d'enti e funzioni che compongono il sistema.
Firmato Cgil – Cisl – Uil – Confsal
DICHIARAZIONE A VERBALE
In riferimento all'articolo 4 del presente accordo relativo al comparto Aziende, la CISL, la UIL e la UGL dichiarano di sottoscrivere il contratto collettivo quadro per la definizione dei comparti di contrattazione per il quadriennio 2002 – 2005 solo in quanto considerano che l'attuale collocazione del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco è transitoria, in attesa che venga opportunamente definito per via legislativa l'inserimento nel comparto Sicurezza.
Firmato Cisl –Uil – Ugl
DICHIARAZIONE A VERBALE
Per il
comparto aziende, le innovazioni organizzative già avvenute nel corso della
precedente stagione contrattuale e quelle che potrebbero verificarsi a seguito
di nuove ipotesi di riforma amministrativa che possono portare ad identificare
soluzioni condivise fra le parti, rendono possibile per il suddetto comparto
l'attuazione di quanto previsto dal c. 1 dell'art. 14 dell'accordo allegato
anche nel coso della stagione contrattuale 2002-2005.
Al
verificarsi delle condizioni sopra citate l'Aran e le OO.SS. procederanno, con
le procedure contrattuali di cui agli artt. 40 c. 2 e 41 c. 6 alla modifica
della attuale composizione del comparto.
In
questo ambito la collocazione del Corpo Nazionale dei Vigili del fuoco nel
comparto Aziende, come si evince dal contenuto dell'accordo, non riveste alcun
carattere transitorio.
La Cgil
dichiara la sua contrarietà alla collocazione del Corpo Nazionale dei Vigili del
Fuoco nel comparto Sicurezza. Tale soluzione se attuata segnerebbe un intervento
legislativo sul rapporto di lavoro di personale oggi regolato dal 165/2001;
trasformerebbe il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco in un altro Corpo di
Polizia ad ordinamento civile, con grave riduzione dell'autonomia organizzativa
e gestionale. La CGIL si opporrà a qualsiasi tentativo di riduzione, attraverso
tale iniziativa del Governo, dei diritti sindacali e di manomissione degli
istituti regolati dal CCNL.
Firmato Cgil
DICHIARAZIONE A VERBALE
La CISAL, in
riferimento alla nota inviata del Presidente dell'ENEA e ad identica richiesta
proveniente dalla categoria, auspica nell'immediato futuro, che il comparto
contrattuale del personale del predetto ENTE, possa essere quello proprio
denominato "Comparto del personale delle istituzione e degli Enti di Ricerca e
Sperimentazione" di cui all'art. 7.
Firmato
Cisal
DICHIARAZIONE A VERBALE
La CISAL in
riferimento all'art. 13 ed al comma 7 dell'art. 14 auspica nell'immediato futuro
che, fermo restando la unicità del comparto, il personale dell'università ed il
personale dei policlinici universitari possa beneficiare di un unico contratto
normativo, mentre per la parte retributiva si propone, in simultanea, la doppia
contrattazione, una riferita a tutto il personale del comparto università e
l'altra avente come riferimento il comparto della sanità.
Firmato
Cisal
DICHIARAZIONE A VERBALE
La CISAL
condivide e fa proprie le dichiarazioni a verbale dell'ARAN n. 1 e 2.
Firmato
Cisal
DICHIARAZIONE A VERBALE
La CISAL
esprime perplessità e riserva per la collocazione del personale del CISAM
all'art. 8 anziché al 7 che, a suo avviso, appare più congruo.
Firmato
Cisal
DICHIARAZIONE A VERBALE
La CISAL, a
seguito delle aspettative ingenerate nel personale del Consiglio di Stato,
Avvocatura e Corte dei Conti ritiene indispensabile prevedere un apposito
comparto contrattuale per queste categorie con collocazione immediata.
Firmato
Cisal
DICHIARAZIONE A VERBALE
Nell'ipotesi
di contratto collettivo quadro per la definizione dei comparti di contrattazione
per il quadriennio 2002-2005 la confederazione USAE dichiara di non condividere
alcune scelte operate dall'agenzia Aran che si sono tradotte nel testo siglato.
In
particolare l'USAE non condivide :
Che
all'art.7 "Comparto del personale delle istituzioni e degli enti di ricerca e
sperimentazione" non sia inserito l'ENEA.
Al
riguardo si ricorda che vi è stato un preciso impegno politico dei vertici
dell'ente, contenuto nell'Atto di indirizzo per il rinnovo del CCNL ENEA
98-2001, al suo inserimento, per il successivo rinnovo contrattuale, nel
contratto del Comparto degli enti pubblici di ricerca (v. ultimo capoverso della
prima pagina dell'Atto di indirizzo ENEA ).
Tale
impegno politico è stato fatto proprio dal Governo attraverso l'approvazione del
citato Atto di indirizzo (Intesa del Presidente del Consiglio dei Ministri,
tramite il Ministro per la Funzione pubblica il quale con lettera del 23 ottobre
2000 prot.n. P. 558997007.515 ha sancito l'Intesa richiesta ai sensi dell'art.73
- comma 5 - del D.lgs.n.29/93).
Inoltre
è precisa anche l'indicazione contenuta nel decreto legislativo 36/99 di riforma
dell'ENEA che, richiedendo l'applicazione di tutto il decreto 29/93 all'ENEA,
rinvia alla norma di ridefinizione dei comparti l'inserimento dell'ENEA nel
comparto ricerca.
Si
richiede ora il rispetto del decreto legislativo 36/99 e degli impegni presi nel
citato Atto di indirizzo con l'inserimento quindi dell'ENEA nel Comparto della
ricerca per la prossima contrattazione 2002-2005.
Da
ultimo, a sostegno della richiesta di inserimento dell'ENEA nel comparto della
ricerca, si inserisce l'approvazione definitiva del DDL sulla dirigenza pubblica
avvenuto alla Camera il giorno 19 giugno ed ora in via di pubblicazione. Infatti
ai sensi dell'art.7 comma 4 i ricercatori e tecnologi dell'ENEA, dalla data di
entrata in vigore della legge, costituiscono un'area contrattuale della
dirigenza unitamente ai ricercatori e tecnologi degli enti di ricerca del
comparto.
l'inserimento dell'ultimo comma all'art. 8 relativo al Cisam e ciò in
particolare per la carenza di una specifica definizione dei tempi e delle
modalità di tale inserimento che appare incoerente con le scelte contrattuali
operate – anche di recente – dall'ente.
La
formulazione dell'art. 9, ed in particolare la cancellazione dell'inserimento
nel comparto della Corte dei Conti, del Consiglio di Stato e dell'Avvocatura di
stato, così come risultava nella prima proposta dell'Aran. Cancellazione che
peraltro comporta una particolare continuità e coincidenza di soggetti fra la
trattativa per il CCNL nazionale di comparto e la trattativa integrativa
nazionale del medesimo CCNL.
La
formulazione dell'art. 13. In alcune aziende ospedaliere universitarie di cui
alla lettara a) del d.lgs. 21.12.99 n. 517 infatti risulta essere inserito anche
personale del comparto S.S.N.; conseguentemente anche la formulazione del comma
7 dell'art. 14 risulta riduttiva.
Si
allega la dichiarazione concomitatamente alla sottoscrizione dell'ipotesi per
sottolineare le differenti posizioni.
Firmato
USAE
DICHIARAZIONE A VERBALE
La decisione
della RdB Pubblico Impiego di sottoscrivere la presente "ipotesi di CCQ per la
definizione dei comparti di contrattazione per il quadriennio 2002 – 2005", pur
in presenza di numerose riserve, è ispirata essenzialmente dalla necessità di
chiudere al più presto questo capitolo della contrattazione perché propedeutico
all'immediata apertura della fase negoziale per il rinnovo dei contratti di
tutti i dipendenti pubblici.
La RdB
P.I. intende sottolineare, però, la propria totale avversità alla definizione di
aree, settori e sezioni separate di contrattazione che, minando l'unicità dei
comparti, riconoscano le spinte corporative già in essere e ne alimentino di
nuove spezzettando così in mille rivoli il mondo del lavoro pubblico a danno di
tutti.
La RdB
non sottoscrive la nota congiunta relativa al personale della Corte dei Conti,
dell'Avvocatura dello Stato e del Consiglio di Stato perché, pur riconoscendo la
specificità del ruolo, delle funzioni e delle competenze di detto personale,
ritiene possano trovare idonea soluzione normativa ed economica nella
collocazione data. In ogni caso la RdB ritiene, a tal proposito, che se la
discussione in corso dovesse orientarsi verso la costituzione di un nuovo
specifico comparto, tale soluzione non potrà che riguardare tutto il personale
dipendente del settore Giustizia.
Per
quanto riguarda, infine, la collocazione dei Vigili del Fuoco, la RdB dichiara
di voler mettere in campo ogni tipo di iniziative ed ogni forma di mobilitazione
e di lotta per mantenere intatti i tratti essenziali della peculiare funzione
sociale svolta dal Corpo nazionale al servizio del Paese nel ruolo precipuo di
protezione civile.
In tal
senso la RdB ritiene illegittima, perché contraria alle procedure previste dal
D. lgs. 165/2001, e scellerata nel merito la ventilata ipotesi sostenuta da
alcuni ambienti governativi di collocare i Vigili del Fuoco nel comparto
Sicurezza perché, oltre che irrobustire un pericoloso processo di
militarizzazione della società, ne snaturerebbe le funzioni e le competenze a
tutto danno del Paese e dei Vigili stessi.
Firmato
RdB Pubblico Impiego