Dir.P.C.M. 1 luglio 1999.

Linee guida per la definizione dei contratti individuali della dirigenza.

Pubblicata nella Gazz. Uff. 24 luglio 1999, n. 172.

Ad integrazione e chiarimento di quanto disposto dalla presente direttiva, vedi la Dir.P.C.M. 21 gennaio 2000.

IL PRESIDENTE

DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 5 della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visti in particolare gli articoli 19 e 24 concernenti rispettivamente il conferimento di incarichi dirigenziali ed il trattamento economico;

Visto l'art. 23 del citato decreto legislativo ed il relativo regolamento attuativo;

Visti i contratti collettivi nazionali di lavoro del personale dirigente dei comparti Ministeri e aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, rispettivamente del 9 gennaio e del 10 novembre 1997;

Ritenuta la necessità di fornire indirizzi per la definizione dei contratti individuali di lavoro del personale con qualifica dirigenziale di prima e seconda fascia;

Su proposta del Ministro per la funzione pubblica di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica;

Emana l'allegata direttiva:

Linee guida per la definizione

dei contratti individuali della dirigenza

Con l'entrata in vigore delle disposizioni dell'art. 19 del decreto legislativo n. 29/1993, e successive modifiche ed integrazioni, dal 31 dicembre 1998 si applica, per effetto della previsione contenuta nell'art. 45, comma 8, del decreto legislativo n. 80/1998, una nuova disciplina di conferimento degli incarichi dirigenziali.

Nella fase di prima applicazione, allo scopo di assicurare il rispetto della previsione contenuta nel citato art. 19, comma 2, terzo e quarto periodo ("Sono definiti contrattualmente, per ciascun incarico, l'oggetto, gli obiettivi da conseguire, la durata dell'incarico, salvi i casi di revoca di cui all'art. 21, nonché il corrispondente trattamento economico. Quest'ultimo è regolato ai sensi dell'art. 24 ed ha carattere onnicomprensivo") le amministrazioni sono state invitate ad adottare provvedimenti di conferimento di nuovi incarichi dirigenziali accompagnati dalla stipula di un contratto individuale di natura temporanea, con una clausola di "successivo adeguamento" una volta completato il quadro normativo (regolamento sul ruolo unico) e attivati i fondi per il trattamento accessorio. Sul piano retributivo si è suggerito in particolare di calibrare i trattamenti economici da riconoscere transitoriamente sulla posizione retributiva delle analoghe figure dirigenziali già operanti presso le singole amministrazioni.

Durante tale fase, per l'assegnazione di nuovi incarichi di titolarità di uffici o funzioni di livello dirigenziale non generale, l'esistenza di un contratto collettivo d'area ha reso possibile il rinvio ai contenuti di una fonte negoziale pienamente operante, mentre, per gli incarichi di titolarità di uffici o funzioni di livello dirigenziale generale, all'assenza di un contratto collettivo di riferimento si è sopperito con il confronto con voci retributive compiutamente delineate dalla previgente normativa.

Infatti, comportamenti gestionali ispirati al criterio di provvisorietà ed all'esigenza di non pregiudicare il futuro assetto non potevano che muoversi lungo direttrici certe e ponderate.

Con la definizione del regolamento sul ruolo unico dirigenziale la nuova disciplina è in gran parte delineata.

Appare quindi necessario proseguire nel concreto processo attuativo della riforma della dirigenza creando i presupposti per l'attribuzione di tutti gli incarichi dirigenziali, procedendo alla stipula dei relativi contratti individuali.

Per quanto concerne le figure dirigenziali di seconda fascia, secondo la terminologia dell'art. 23 del decreto legislativo n. 29 e del regolamento sul ruolo unico, l'attribuzione dell'incarico va correlata a una tipologia di contratti individuali che, in attesa del rinnovo in corso del contratto collettivo per il quadriennio normativo 1998-2001 ed economico 1998-99, può limitarsi a far rinvio ai contenuti dei vigenti contratti collettivi nazionali di lavoro per il personale dirigente dei Ministeri e delle aziende ed amministrazioni ad ordinamento autonomo.

Diversamente va considerata la situazione dei dirigenti di prima fascia, nonché di quelli di seconda fascia incaricati della titolarità di uffici o funzioni di livello dirigenziale generale - che, ai fini del presente atto, vanno considerati destinatari di tutte le previsioni relative ai dirigenti di prima fascia - per i quali i vigenti contratti collettivi dei dirigenti già contrattualizzati possono essere direttamente utilizzati ai soli fini della definizione del trattamento economico fondamentale, ai sensi dell'art. 24, comma 2, del decreto legislativo n. 29.

Si rende quindi necessario stabilire talune misure idonee ad orientare le amministrazioni in questa delicata fase transitoria di decollo delle nuove disposizioni assicurando una coordinata ed omogenea applicazione delle stesse.

Ciò in attesa che il nuovo contratto collettivo nazionale di lavoro dell'area dirigenziale, da stipulare tenendo conto delle profonde innovazioni apportate all'assetto della dirigenza, fornisca ulteriori indicazioni per lo sviluppo e la stabilizzazione dell'impianto contrattuale e che vengano costituiti i fondi per il trattamento accessorio.

Le linee guida di seguito illustrate intendono precisare le procedure di stipula del contratto in correlazione con il provvedimento formale di conferimento dell'incarico dirigenziale (paragrafo 1); attengono ai profili di stato giuridico (paragrafo 2); indicano il percorso di costruzione del trattamento economico fondamentale, ex citato art. 24, comma 2 (paragrafo 3); individuano i criteri per l'attribuzione del trattamento accessorio, sulla base delle disponibilità finanziarie in atto e nelle more della costituzione dei fondi, d'amministrazione e perequativo, di cui allo stesso art. 24 (paragrafo 4); considerano, poi, le implicazioni di natura previdenziale degli emolumenti che comporranno la nuova struttura retributiva (paragrafo 5). Ulteriori indicazioni applicative sono, inoltre, mirate a disciplinare la posizione dei dirigenti titolari di uffici o funzioni di livello generale cessati dal servizio a decorrere dall'entrata in vigore della nuova disciplina di conferimento degli incarichi dirigenziali e prima dell'entrata in vigore del regolamento sul ruolo unico o per i quali comunque non si è reso o non si renda concretamente possibile procedere alla stipula di un contratto individuale (paragrafo 6).

1. Conferimento dell'incarico e stipula del contratto.

L'art. 19, comma 3, del decreto legislativo n. 29/1993, dispone che al conferimento dell'incarico ai dirigenti di seconda fascia provvede il dirigente dell'ufficio di livello dirigenziale generale presso il quale i dirigenti medesimi risultano assegnati ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettera c), del citato decreto. Il relativo contratto individuale, come già accennato, dovrà in questa fase far rinvio ai contenuti del contratto collettivo nazionale di lavoro vigente per quanto concerne i profili di stato giuridico e di trattamento economico ed indicare specificamente la durata dell'incarico nonché, anche per relationem alle direttive degli organi di vertice, l'oggetto e gli obiettivi da conseguire.

Ai fini del conferimento degli incarichi dirigenziali di titolarità di uffici o funzioni di livello dirigenziale generale si applicano invece le disposizioni contenute nei commi 3 e 4 del citato art. 19. L'adozione dei relativi provvedimenti formali si correla all'acquisizione dell'assenso del dirigente destinatario attraverso la stipula di un contratto individuale accessivo al provvedimento con il quale si conferisce l'incarico.

Il contratto individuale dovrà indicare per ciascun incarico, a norma dell'art. 19, comma 2, del decreto legislativo n. 29/1993, oltre alla durata, l'oggetto e gli obiettivi da conseguire (anche per relationem alle direttive degli organi di vertice) ed il relativo trattamento economico, sulla base dei criteri e delle modalità illustrate con il presente atto.

Analogamente occorrerà procedere per gli incarichi dirigenziali, sia di prima che di seconda fascia, da conferire ai sensi del comma 6 dello stesso art. 19.

È da ritenere opportuna la scelta di fissare un termine finale dell'incarico in coincidenza con la fine di un anno finanziario, per evidenti ragioni di razionalità nell'assegnazione delle risorse e degli obiettivi; in tale eventualità, la durata degli incarichi dovrebbe decorrere dal momento dell'attribuzione - e dunque ad anno iniziato - ma cessare al 31 dicembre dell'ultimo anno concordato.

2. Stato giuridico.

Per i dirigenti di seconda fascia, già contrattualizzati, continua ad applicarsi, come segnalato, il contratto collettivo nazionale di lavoro in vigore.

Per i dirigenti di prima fascia, in attesa che il prossimo contratto collettivo nazionale di lavoro per l'area dirigenziale fornisca la cornice di riferimento normativo, comunque modificabile o derogabile dai contratti individuali, utili indicazioni possono essere tratte dai vigenti contratti collettivi nazionali di lavoro per il personale dirigente. In essi risultano disciplinati infatti istituti giuridici suscettibili di essere inseriti, con opportuni adeguamenti, nei contratti individuali.

Per quanto riguarda in particolare l'orario di lavoro, in coerenza con analoghe previsioni dei predetti accordi, l'unificazione della categoria dei dirigenti (art. 15) e la definizione in sede contrattuale (art. 19, comma 2), per ogni incarico dirigenziale, dell'oggetto, degli obiettivi, della durata dell'incarico stesso, comporta di necessità il superamento delle norme vigenti al 31 dicembre 1998 e l'applicazione del principio di autodeterminazione del tempo di lavoro, in relazione alle esigenze connesse all'espletamento dell'incarico assegnato in funzione degli obiettivi e dei programmi da realizzare. Risultano, inoltre, applicabili la disciplina contrattuale delle ferie e festività, delle assenze per malattia, dell'astensione per maternità, degli infortuni sul lavoro e delle malattie dovute a causa di servizio.

Ai fini della definizione delle clausole dei contratti individuali, occorrerà ovviamente tener conto delle disposizioni contenute nel decreto legislativo n. 29/1993, nel testo conseguente alle modificazioni apportate dal decreto legislativo n. 80 del 1998, dal decreto legislativo n. 387/1998, ed in particolare di quelle attinenti alle relazioni con gli organi di indirizzo politico-amministrativo (art. 14), alle funzioni (art. 16), agli incarichi di funzione (art. 19), alla verifica dei risultati (art. 20), alla responsabilità dirigenziale (art. 21), al ruolo unico (art. 23 e correlato regolamento).

Solo in via residuale e transitoria per gli istituti regolati sulla base dei contratti collettivi nazionali di lavoro potranno trovare applicazione anche talune disposizioni della pregressa normativa, ovvero del decreto del Presidente della Repubblica n. 3 del 1957 e del decreto del Presidente della Repubblica n. 748 del 1972, nelle parti ancora vigenti.

3. Trattamento economico fondamentale.

Il comma 2 dell'art. 24 del decreto legislativo n. 29/1993, e successive modifiche ed integrazioni, dispone che il trattamento economico fondamentale dei dirigenti titolari di uffici di livello dirigenziale generale viene stabilito "assumendo come parametri di base i valori economici massimi contemplati dai contratti collettivi per le aree dirigenziali".

Tale criterio corrisponde all'esigenza di articolare la struttura retributiva della dirigenza di vertice, ivi inclusa quella destinataria degli incarichi di cui all'art. 19, comma 10, dello stesso decreto n. 29, aggiungendo ad un trattamento base non inferiore alla retribuzione complessiva dei dirigenti sotto ordinati gli importi di nuovi istituti retributivi accessori collegati "al livello di responsabilità attribuito con l'incarico di funzione ed ai risultati conseguiti nell'attività amministrativa e di gestione".

Ai fini dell'applicazione della riportata prescrizione va precisato innanzitutto che il processo di costruzione della nuova struttura retributiva potrà svilupparsi compatibilmente con le disponibilità finanziarie utilizzabili per l'iniziativa, comprese quelle specificamente destinate alla revisione dell'assetto retributivo dell'alta dirigenza.

Dalla ricognizione delle risorse, costituite dal complesso delle somme attualmente erogate in favore dei destinatari con gli appositi stanziamenti previsti dalle leggi finanziarie per i miglioramenti retributivi, ivi compresa la quota parte della somma di lire 50 miliardi (legge n. 550/1995) destinata al predetto personale, deriva comunque un quadro finanziario sufficiente ad avviare la disciplina in attesa del completamento delle procedure di costituzione dei fondi indicati dalle stesse disposizioni, alla cui istituzione provvederà il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.

Ai fini della determinazione del trattamento economico fondamentale, nelle more del rinnovo relativo al quadriennio normativo 1998-2001 ed economico 1998-1999, si dovrà assumere come riferimento i contratti collettivi nazionali di lavoro del 9 gennaio e del 10 novembre 1997 rispettivamente per il personale dirigente del comparto Ministeri e del comparto aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo.

L'individuazione dei "valori economici massimi" del contratto citato va operata, tenuto conto degli illustrati vincoli finanziari, facendo riferimento alle sole voci retributive fisse o comunque stabili, escludendo quindi dalla valutazione gli importi per la retribuzione di risultato e per il premio per la qualità della prestazione individuale, pur trattandosi di emolumenti che incidono significativamente nel contesto della retribuzione complessiva dei dirigenti.

Più precisamente saranno considerati gli importi corrispondenti ai seguenti istituti, a decorrere dal 31 dicembre 1998, con i conseguenti conguagli:

1) lo stipendio tabellare annuo lordo di L. 36.000.000 per 12 mensilità;

2) l'indennità integrativa speciale nella misura fruita dall'ex primo dirigente dopo due anni;

3) l'importo massimo della retribuzione di posizione prevista dall'art. 38 del contratto collettivo nazionale di lavoro dei Ministeri e dall'art. 43 del contratto collettivo nazionale di lavoro delle aziende e amministrazioni autonome. In tale componente resta assorbita l'indennità di cui alla legge n. 334/1997;

4) la retribuzione individuale di anzianità (r.i.a.) da istituire per il personale già in servizio, in coerenza con quanto stabilito dai contratti collettivi nazionali di lavoro. Tale voce retributiva, parte integrante del trattamento economico fondamentale, è costituita dal valore degli aumenti biennali in godimento (classi e scatti), con l'aggiunta della valutazione economica dei ratei di aumento biennali maturati per coloro che ne siano provvisti. La r.i.a. va istituita a far data dal 31 dicembre 1998, decorrenza iniziale del nuovo trattamento economico fondamentale (l'art. 45, comma 8, del decreto n. 80/1998, e successive modificazioni, stabilisce che dalla predetta data si applica la nuova disciplina di conferimento degli incarichi dirigenziali, con le relative implicazioni sul trattamento economico) e contestualmente cessano di essere corrisposti gli automatismi stipendiali (classi e scatti). La r.i.a. dei dirigenti con incarico di segretario generale di Ministeri, di direzione di strutture articolate al loro interno in uffici dirigenziali generali o con incarico equivalente va maggiorata di un importo pari al 30 per cento del trattamento di cui al presente paragrafo, tenuto conto del maggior trattamento già in godimento o spettante in base alla previgente normativa o comunque della posizione sovraordinata di tali figure dirigenziali rispetto ad altri dirigenti incaricati della titolarità di uffici o funzioni di livello dirigenziale generale. L'importo della r.i.a. maturata dal singolo dirigente con incarico di livello generale viene utilizzata all'atto della cessazione del servizio del medesimo secondo le modalità indicate al successivo paragrafo 4;

5) la 13ª mensilità determinata con riferimento agli istituti retributivi di cui ai punti precedenti.

Circa la concreta determinazione del trattamento in questione le amministrazioni si atterranno al prospetto allegato che stabilisce in modo uniforme per tutti i dirigenti di livello generale il nuovo trattamento spettante, con l'unica variabile costituita dalla retribuzione individuale di anzianità.

4. Trattamento economico accessorio.

In conformità della previsione normativa di cui all'art. 24 del decreto legislativo n. 29/1993, che correla la parte accessoria della retribuzione al livello di responsabilità attribuito con l'incarico di funzione e con i risultati conseguiti nell'attività amministrativa e di gestione, il trattamento economico in esame dovrà articolarsi in due voci retributive, di posizione e di risultato, analogamente a quanto già previsto dalla normativa contrattuale per il personale dirigente di livello non generale.

Ai fini della determinazione delle suddette componenti retributive le amministrazioni, in attesa della costituzione dei fondi di amministrazione e perequativo di cui ai commi 8 e 9 dell'art. 24 più volte menzionato, il cui processo formativo è stato già avviato, potranno avvalersi delle risorse relative ai vigenti istituti economici accessori (assegno temporale, compensi per lavoro straordinario e indennità corrisposte dalle singole amministrazioni in base a specifiche disposizioni, con esclusione del trattamento provvisorio istituito dalla legge n. 334/1997, v. paragrafo 2, punto 1), che allo scopo saranno fatte affluire in un apposito fondo provvisorio alla cui istituzione provvederà il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.

Si utilizzerà, altresì, l'importo della r.i.a. maturata dai singoli dirigenti di prima fascia all'atto della cessazione dal servizio, in coerenza con i criteri indicati dall'art. 41, commi 3 e 4, del contratto collettivo nazionale di lavoro dei Ministeri, e 49, comma 3, del contratto collettivo nazionale di lavoro delle aziende e amministrazioni autonome. Si potranno altresì utilizzare ulteriori risorse aggiuntive derivanti da maggiori entrate o dal processo attuativo dell'art. 43 della legge n. 449/1997, o da economie di gestione, subordinatamente all'accertamento delle effettive disponibilità, in coerenza con analoghe previsioni contenute nei citati contratti collettivi nazionali di lavoro parte economica (art. 3, comma 2).

Tali risorse complessive saranno destinate alla retribuzione di posizione e di risultato negli importi da stabilire in relazione a ciascun incarico di direzione o comunque di analogo livello.

La retribuzione di posizione va collegata all'effettivo livello di responsabilità attribuito con l'incarico di funzione. I relativi importi andranno determinati in modo da tener conto della diversità dell'impegno richiesto, degli obiettivi assegnati, del grado di rilevanza e della collocazione istituzionale dell'ufficio o della funzione assegnata nell'àmbito dell'amministrazione.

La retribuzione di risultato, da non intendere quale componente dovuta e quindi automatica del trattamento economico, andrà invece correlata all'effettivo grado di raggiungimento degli obiettivi fissati, anche sotto il profilo qualitativo, accertato con sistemi di valutazione compiuti e oggettivi per ogni singolo dirigente. In questa prima fase, appare ragionevole destinare alle predette voci retributive, rispettivamente, una percentuale indicativa dell'80 e del 20 per cento per ciascun destinatario, fatte salve le eventuali diverse determinazioni che le amministrazioni ritenessero di adottare in presenza di peculiari posizioni funzionali.

La decorrenza di tali istituti retributivi, la cui determinazione è legata interamente alla volontà delle parti, diversamente da quanto indicato per il trattamento economico fondamentale non può che essere determinata in sede di stipula dei contratti individuali, ove verrà disposto anche in merito alla cessazione della corresponsione della generalità dei trattamenti accessori previgenti, nonché dei compensi correlati agli incarichi conferiti dall'amministrazione o su designazione della stessa, nei termini previsti dall'art. 24 del decreto n. 29. Tali ultimi emolumenti, una volta acquisiti, contribuiranno ad alimentare le risorse da finalizzare al trattamento accessorio detratto il 10 per cento dei relativi importi che dovrà confluire nel fondo costituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri da ridistribuire secondo criteri diretti ad armonizzare la quantità di risorse disponibili. I contratti individuali, ai fini della determinazione della retribuzione, dovranno remunerare in modo differenziato l'impegno e le connesse responsabilità dei dirigenti cui vengono affidati incarichi aggiuntivi, nonché di quelli chiamati ad assolvere eventualmente, in qualità di reggenti o in posizioni analoghe, incombenze correlate ad uffici o funzioni sovraordinati a quelli di titolarità.

5. Disciplina previdenziale.

Il trattamento economico fondamentale e la retribuzione di posizione, determinati sulla base dei criteri indicati nei paragrafi 3 e 4 sono pensionabili ai sensi dell'art. 13, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 30 settembre 1992, n. 503, tenuto altresì conto, per quanto concerne la retribuzione di posizione, dell'analoga previsione di cui all'art. 1, comma 1, della legge 2 ottobre 1997, n. 334, e sono soggetti alla contribuzione per il trattamento di previdenza (2).

6. Disciplina transitoria e disposizioni particolari.

Per quanto concerne il personale dirigente di prima fascia in servizio alla data del 31 dicembre 1998, data di decorrenza della nuova normativa di affidamento degli incarichi dirigenziali, e che sia cessato o che cessi dal servizio anteriormente alla data di entrata in vigore del regolamento sul ruolo unico o per il quale non si renda oggettivamente possibile, prima della cessazione, la stipula del contratto individuale, va riconosciuto comunque a decorrere dalla data del 31 dicembre 1998, il diritto alla corresponsione del trattamento economico fondamentale secondo le indicazioni del paragrafo 3, con i relativi effetti sul trattamento di quiescenza e previdenza.

Da tale termine, corrispondentemente all'operatività delle disposizioni sugli incarichi dirigenziali ex art. 19 menzionato, oltre a risultare istituito il ruolo unico di cui all'art. 23 dello stesso decreto n. 29 - il regolamento ne indica infatti le modalità di costituzione e tenuta - è stato disposto l'avvio del nuovo regime retributivo, come si evince anche dall'art. 24, comma 5, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, che ha individuato nell'anno 1998 l'ultimo periodo di applicazione del previgente sistema di adeguamento automatico della retribuzione di prima fascia, ai sensi della legge n. 216/1992.

Le presenti linee guida si applicano anche ai fini del conferimento degli incarichi dirigenziali presso gli uffici di diretta collaborazione dei Ministri nonché presso gli enti e gli organismi che si avvalgono, ai sensi del vigente ordinamento e in forza di specifici istituti giuridici (p. es. il collocamento fuori ruolo), di dirigenti del ruolo unico ("incarichi specifici previsti dall'ordinamento" ex art. 19, comma 10, decreto legislativo n. 29/1993.)

Sulla base del nuovo assetto normativo, alla definizione dei prescritti contratti individuali provvederanno gli uffici e gli organismi che utilizzano i predetti dirigenti, tenendo conto delle peculiarità che contraddistinguono i relativi rapporti.

Per quanto concerne, in particolare, gli incarichi conferiti presso gli uffici di diretta collaborazione, fermo restando che ulteriori indicazioni potranno essere fornite dall'emanando regolamento ex art. 14, comma 2, del decreto n. 29, va tenuto presente che la durata dei predetti incarichi, da prevedere comunque entro i limiti di legge, è da porre ovviamente in correlazione con il periodo di effettiva permanenza in carica dell'organo politico.

Sul piano retributivo, infine, si precisa che di tali particolari posizioni dirigenziali occorrerà tener conto all'atto della costituzione dei fondi per il trattamento accessorio.

Allegato

Trattamento economico fondamentale

a) Dirigenti incaricati di uffici o funzioni di livello dirigenziale generale (art. 19, commi 3, 4 e 10, decreto legislativo n. 29/1993):

stipendio tabellare annuo lordo [1] 36.000.000
indennità integrativa speciale [1] 13.603.000
retribuzione di posizione [2] 70.000.000
 

119.603.000

+ 13 mensilità 9.967.000
  129.570.000

b) Ciascun dirigente in servizio al 31 dicembre 1998 conserva a titolo di retribuzione individuale di anzianità il valore degli aumenti biennali in godimento alla stessa data (classi e scatti) con l'aggiunta della valutazione economica dei ratei maturati sempre alla predetta data. Per i dirigenti con incarico di segretario generale di Ministeri, di direzione di strutture articolate al loro interno in uffici dirigenziali generali o con incarico equivalente, la r.i.a. va maggiorata di un importo pari al 30 per cento del trattamento economico fondamentale come determinato nel presente prospetto.

[1] Importi risultanti dal contratto collettivo nazionale di lavoro dei Ministeri 9 gennaio 1997, secondo biennio, art. 2, commi 4 e 5, e dal contratto collettivo nazionale di lavoro delle aziende 10 novembre 1997, art. 2, comma 2.

[2] Tale importo assorbe quello in atto erogato in base al disposto dell'art. 1, comma 1, della legge n. 334/1997.