D.L. 27 settembre 1982, n. 681.
Adeguamento provvisorio del trattamento economico dei
dirigenti delle amministrazioni dello Stato,
anche ad ordinamento autonomo, e
del personale ad essi collegato.
Pubblicato nella Gazz. Uff. 27 novembre 1982, n. 266 e convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, L. 20 novembre 1982, n. 869 (Gazz. Uff. 25 novembre 1982, n. 325).
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
Ritenuta la necessità e l'urgenza che, in attesa della definizione legislativa della nuova disciplina delle funzioni dirigenziali nelle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, occorre ulteriormente prorogate fino al 30 giugno 1983 e riconoscere un parziale adeguamento del trattamento economico provvisorio per il personale dirigente civile e militare dello Stato e per quello ad essi collegato di cui agli articoli 10, 11, 11-bis, 12, 13, 21 e 22 del decreto-legge 6 giugno 1981, n. 283, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 1981, n. 432;
Considerato che l'intervenuta scadenza del termine costituzionale non ha consentito la conversione in legge del decreto-legge 20 luglio 1982, n. 453;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 24 settembre 1982;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e per la funzione pubblica;
Emana il seguente decreto:
Art.1.
Il trattamento economico provvisorio del personale di cui agli artt. 10, 11, 11-bis, 12, 21 e 22, D. L. 6 giugno 1981, n. 283, convertito, con modificazioni, nella L. 6 agosto 1981, n. 432, è ulteriormente prorogato fino al 30 giugno 1983, con le modifiche previste dal presente decreto.
Con effetto dal 1° gennaio 1983, le misure degli stipendi iniziali risultanti all'applicazione degli articoli 10, 11-bis e 21 del decreto-legge di cui al precedente comma sono maggiorate del 12,20%, restando soppresso dalla stessa data l'assegno personale pensionabile di cui agli articoli 11 e 22 del decreto medesimo.
Con la stessa decorrenza di cui al precedente secondo comma lo stipendio annuo lordo delle qualifiche ad esaurimento di ispettore generale e di direttore di divisione o equiparata di cui all'art. 61 del D.P.R. 30 giugno 1972, n. 748, è stabilito in misura pari, rispettivamente, al 95% ed all'85% dello stipendio spettante al primo dirigente di pari anzianità. È soppresso il secondo comma dell'art. 12 del D.L. 6 giugno 1981, n. 283, convertito, con modificazioni, nella L. 6 agosto 1981, n. 432.
Con effetto dal 1° gennaio 1983, la progressione economica dei nuovi stipendi previsti dal presente articolo si sviluppa in otto classi biennali dell'8 per cento, computato sullo stipendio iniziale di qualifica, e in successivi aumenti periodici biennali del 2,50 per cento computati sull'ultima classe di stipendio.
Per il primo dirigente con due anni di servizio la progressione economica si sviluppa in sette classi biennali di stipendio computate sullo stipendio relativo a tale posizione.
Ai fini dell'attribuzione degli aumenti periodici biennali per la nascita di figli o per altre situazioni previste dalle norme vigenti si conferiscono aumenti periodici convenzionali del 2,50 per cento sulla classe stipendiale di appartenenza, riassorbibili con la successiva progressione economica.
Ai professori universitari straordinari, ordinari ed associati compete, con decorrenza dal 1° gennaio 1983, secondo le proporzioni fissate dall'art. 36 del D.P.R. 11 luglio 1980, n. 382, l'aumento di cui al precedente secondo comma.
Art.2.
Per il personale di cui agli artt. 10, 11-bis e 12 del D.L. 6 giugno 1981, n. 283, convertito in legge, con modificazioni, dalla L. 6 agosto 1981, n. 432, la determinazione dei nuovi stipendi è effettuata sulla base degli anni di effettivo servizio di ruolo prestato alle dipendenze dello Stato fino al 31 dicembre 1982, con le modalità previste dai commi successivi.
I servizi di ruolo prestati nella carriera direttiva e quelli svolti nelle qualifiche dirigenziali inferiori a quella rivestita si valutano attribuendo un beneficio pari al 2 per cento per ogni anno di servizio o frazione superiore a 6 mesi del relativo periodo, applicando tale percentuale sullo stipendio di L. 5.040.000 per il servizio prestato fino a direttore di sezione o qualifica equiparata, sullo stipendio di L. 6.000.000 per il servizio prestato con qualifica di direttore aggiunto di divisione o equiparata e sugli stipendi iniziali delle singole qualifiche dirigenziali interessate per il servizio reso nelle qualifiche inferiori a quella di appartenenza. I servizi svolti dal personale dirigente nelle soppresse qualifiche di direttore generale, ispettore generale, direttore di divisione e qualifiche equiparate si considerano prestati, rispettivamente, nelle qualifiche di dirigente generale, dirigente superiore e di primo dirigente e quelli eventualmente resi nelle qualifiche ad esaurimento di ispettore generale e di direttore di divisione, o equiparata come prestati nella qualifica di primo dirigente. Per il personale che riveste la qualifica ad esaurimento di ispettore generale, ai fini della valutazione del servizio svolto nella qualifica ad esaurimento di direttore di divisione, si considera lo stipendio di lire 7.611.240. L'importo complessivo relativo a detti benefici si aggiunge allo stipendio iniziale della qualifica rivestita e all'ammontare così ottenuto si somma l'incremento di stipendio conseguente alla progressione economica relativa al servizio prestato nella qualifica stessa.
Qualora il nuovo stipendio si collochi tra due classi o tra una classe e l'aumento periodico, o tra due aumenti periodici, ferma restando la corresponsione di detto stipendio, il personale è collocato alla classe o scatto immediatamente inferiore allo stipendio medesimo. La differenza tra i due stipendi, previa temporizzazione, va considerata ai fini dell'ulteriore progressione economica. La temporizzazione della differenza tra i suddetti stipendi espressa in mesi è pari a 24 volte la differenza stessa divisa per l'importo della classe o dello scatto in corso di maturazione.
Per i segretari generali comunali o provinciali provenienti dalla carriera di dipendente comunale o provinciale in qualità di vicesegretario o di capo ripartizione, il servizio prestato nella carriera direttiva del comune o della provincia viene valutato con le stesse modalità stabilite dal secondo comma per il servizio reso nella carriera direttiva alle dipendenze dello Stato.
La disposizione di cui al precedente comma si applica anche nei confronti dei dirigenti superiori delle camere di commercio di cui al quadro L della tabella XIV dell'allegato II del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, per i servizi prestati nella carriera direttiva camerale.
Art.2-bis.
Per il personale dirigente proveniente dagli enti pubblici disciolti, ai fini di quanto previsto dal precedente articolo 2, si considera il servizio di ruolo effettivamente prestato negli enti di provenienza nelle qualifiche direttive e dirigenziali corrispondenti a quelle dello Stato.
Art.3.
Per il personale di cui all'articolo 21 del decreto-legge 6 giugno 1981, n. 283, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 1981, n. 432, la determinazione di nuovi stipendi di cui al precedente articolo 1 è effettuata sulla base degli anni di servizio militare comunque prestato fino al 31 dicembre 1982 anche anteriormente alla nomina a ufficiale, ivi compreso quanto previsto al terzo comma dell'articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079.
Ai fini di quanto previsto nel precedente comma, i servizi prestati fino al grado di tenente colonnello e quelli svolti nei gradi dirigenziali inferiori a quello rivestito fino al 31 dicembre 1982, si valutano attribuendo un beneficio pari al 2 per cento per ogni anno di servizio o frazione superiore ai sei mesi del relativo periodo, applicando tale percentuale sugli stipendi di L. 5.040.000 per il servizio prestato fino al grado di capitano, di L. 6.000.000 per il periodo di servizio trascorso nel grado di maggiore e di tenente colonnello con meno di ventiquattro anni di servizio o quattro anni di grado, di lire 6.600.000 per il rimanente periodo di servizio trascorso nel grado di tenente colonnello e sugli stipendi iniziali dei singoli gradi dirigenziali interessati per il servizio prestato nei gradi medesimi inferiori a quello di appartenenza. L'importo complessivo relativo a detti benefici si aggiunge allo stipendio iniziale del grado rivestito e all'ammontare così ottenuto si somma un incremento di stipendio conseguente alla progressione economica relativa al servizio prestato nel grado stesso.
Si applica il terzo comma del precedente articolo 2.
Art.4.
Al personale dirigente di cui ai precedenti articoli 2 e 3, promosso o nominato alla qualifica superiore successivamente al 1° gennaio 1983, compete lo stipendio iniziale della nuova posizione aumentato della metà dell'incremento acquisito per classi ed aumenti periodici derivanti dalla progressione economica relativa alla sola anzianità di servizio effettivamente prestato nella qualifica di provenienza.
La disciplina di cui al comma precedente si applica anche al personale che consegue la qualifica di primo dirigente o equiparata, fatte salve le vigenti norme più favorevoli.
Per il personale militare, in caso di promozione a colonnello
o grado superiore, se più favorevole, continua ad applicarsi la norma di cui
all'articolo 156 del regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, e successive
modificazioni ed integrazioni. [Al personale con stipendio inferiore a
quello spettante al collega con pari o minore anzianità di servizio, ma
promosso successivamente, è attribuito lo stipendio di quest'ultimo].
Si applica il terzo comma del precedente articolo 2.
Art.5.
Le nuove misure degli stipendi di cui al presente decreto-legge hanno effetto sulla tredicesima mensilità, sul trattamento ordinario di quiescenza, normale e privilegiato, sull'equo indennizzo, sull'indennità di buonuscita di licenziamento, sull'assegno alimentare previsto dall'articolo 82 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, o da disposizioni analoghe, sulle ritenute previdenziali ed assistenziali e relativi contributi, compresa la ritenuta in conto entrate tesoro o altre analoghe ed i contributi di riscatto.
Art.6.
Le nuove misure degli stipendi derivanti dalla applicazione del presente decreto non hanno effetto sulle indennità, assegni o compensi ad essi commisurati, o rapportati, a qualsiasi titolo previsti per i dirigenti, fatta eccezione per il personale di cui all'articolo 12 della legge 24 aprile 1980, n. 146.
Art.6-bis.
Al personale di cui all'articolo 26, ultimo comma, del decreto-legge 6 giugno 1981, n. 283, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 1981, n. 432, cessato dal servizio dopo il 30 giugno 1982, sono attribuiti, ai fini del solo trattamento di quiescenza, i benefici di cui ai precedenti articoli 1, 2 e 3, secondo i criteri stabiliti per il personale in servizio al 1° gennaio 1983 e con riferimento alla anzianità maturata fino alla data di cessazione dal servizio.
Il nuovo trattamento di pensione determinato ai sensi del precedente comma decorre dal 1° gennaio 1983.
Art.6-ter.
L'Istituto centrale di statistica è auto rizzato ad estendere al dipendente personale dirigente, con gli appositi adattamenti, le disposizioni previste dal presente decreto mediante deliberazione da sottoporre alla approvazione delle amministrazioni competenti.
Art.6-quater.
Il trattamento economico previsto dal presente decreto è provvisorio.
Il nuovo ordinamento della dirigenza determinerà il trattamento economico definitivo che terrà anche conto dell'anzianità pregressa nonché della progressione economica di carriera collegata essenzialmente a criteri di professionalità.
Art.7.
L'onere derivante dall'applicazione del presente decreto, per il periodo 1° luglio 1982-30 giugno 1983, è valutato in complessive lire "110 miliardi"; di cui lire 2.500 milioni per il personale di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 giugno 1972, n. 749.
Alla spesa di lire 30 miliardi e di lire 80 miliardi relative, rispettivamente, agli anni 1982 e 1983 si provvede mediante corrispondente riduzione degli stanziamenti iscritti ai capitoli 6854 e 6858 degli stati di previsione della spesa del Ministero del tesoro per gli anni finanziari medesimi.
Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Art.8.
Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.