D.L. 6 novembre 1989, n. 357.
Norme in materia di reclutamento del personale della scuola
Pubblicato nella Gazz. Uff. 7 novembre 1989, n. 260 e convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, L. 27 dicembre 1989, n. 417 (Gazz. Uff. 2 gennaio 1990, n. 1). Il comma 2 dello stesso art. 1 ha, inoltre, disposto che restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodotti ed i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti-legge 10 luglio 1989, n. 249, e 2 settembre 1989, n. 315, non convertiti in legge.
Il Presidente della Repubblica
Visti gli articoli: art. 77 della Legge 27 dicembre 1947
(Costituzione) e art. 87 della Legge 27 dicembre 1947
(Costituzione);
Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare norme in
materia di reclutamento del personale della scuola, in relazione
all'esigenza di provvedere, con la dovuta tempestività, alla
copertura dei posti vacanti con personale di ruolo, in modo da
assicurare l'ordinato svolgimento dell'anno scolastico 1989-1990;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 3 novembre 1989;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del
Ministro della pubblica istruzione, di concerto con i Ministri del
bilancio e della programmazione economica e del tesoro;
Emana il seguente decreto-legge:
NOTA
(1) Il comma 2 dello stesso art. 1 ha, inoltre, disposto che restano
validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli
effetti prodotti ed i rapporti giuridici sorti sulla base dei
decreti-legge 10 luglio 1989, n. 249, e 2 settembre 1989, n. 315,
non convertiti in legge.
Art. 1.
1. I ruoli nazionali del personale docente degli istituti e scuole
di istruzione secondaria superiore, ivi compresi i licei artistici e
gli istituti d'arte, sono trasformati in ruoli provinciali.
2. L'inquadramento è disposto secondo i criteri
di anzianità di cui all'articolo 15, ultimo comma, del decreto del
Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, nel ruolo della
provincia in cui il personale interessato ha la sede di titolarità
alla data di entrata in vigore del presente decreto.
3. Per l'amministrazione dei ruoli di cui al presente articolo, ivi
compresa la determinazione delle relative dotazioni organiche, si
applicano le disposizioni vigenti per gli attuali ruoli provinciali
del personale docente.
4. Restano ferme le competenze attualmente esercitate
dal Consiglio nazionale della pubblica istruzione nei riguardi del
personale docente di cui al presente articolo.
5. Le disposizioni del presente articolo hanno effetto
dall'inizio dell'anno scolastico successivo a quello in corso alla
data di entrata in vigore del presente decreto.
Art. 2.
1. L'accesso ai ruoli del personale docente della scuola materna,
elementare e secondaria, dei licei artistici e degli istituti d'arte
ha luogo mediante concorso per titoli ed esami e mediante concorso
per soli titoli; a ciascun tipo di concorso è assegnato annualmente
il 50 per cento dei posti destinati alle procedure concorsuali.
2. I predetti concorsi sono indetti con frequenza
triennale anche quando non vi sia disponibilità di posti o cattedre.
3. All'indizione si provvede con bando
emanato dal Ministro della pubblica istruzione.
4. La determinazione dei posti è effettuata dal
provveditore agli studi all'atto del conferimento delle nomine, in
relazione al numero dei posti disponibili e vacanti che sia
accertato per ciascuno dei tre anni scolastici per i quali il
concorso è espletato. Nel caso in cui la graduatoria di un concorso
per titoli ed esami sia esaurita e rimangano posti ad esso
assegnati, questi vanno ad aggiungersi a quelli assegnati al
parallelo concorso per titoli; analogamente si provvede nel caso
inverso. Detti posti vanno reintegrati in occasione della procedura
concorsuale successiva.
5. Per quanto non diversamente disposto dai commi
precedenti si applicano le disposizioni di cui all'art. 10 del
D.P.R. 31 maggio 1974, n. 417, ed all'art. 1 della legge 20 maggio
1982, n. 270.
6. Per la scuola materna e per le classi di concorso
della scuola secondaria per le quali sia prescritto il titolo di
abilitazione all'insegnamento, le prove del concorso per titoli ed
esami hanno anche funzioni di esame di abilitazione per i candidati
che ne siano sprovvisti.
7. Non si applica alcun limite di età per la
partecipazione ai concorsi per titoli ed esami al solo fine del
conseguimento dell'abilitazione, nonché per l'ammissione ai concorsi
per soli titoli.
8. Le graduatorie relative ai concorsi per titoli ed
esami hanno validità per i tre anni indicati nei relativi bandi. La
nomina a cattedre di scuola secondaria superiore è disposta per il
contingente del ruolo provinciale cui si riferisce la partecipazione
al concorso.
9. Nei concorsi per titoli ed esami è attribuito un particolare
punteggio anche all'inclusione nelle graduatorie di precedenti
concorsi per titoli ed esami, relativi alla stessa classe di
concorso o al medesimo posto.
10. Per l'ammissione ai concorsi per soli titoli sono
richiesti:
a) il superamento delle prove di un precedente concorso per titoli
ed esami o di precedenti esami anche ai soli fini abilitativi, in
relazione alla medesima classe di concorso od al medesimo posto;
b) un servizio di insegnamento negli istituti e scuole statali di
ogni ordine e grado, ivi comprese le istituzioni scolastiche
italiane all'estero, per insegnamenti corrispondenti a posti di
ruolo, svolti sulla base del titolo di studio richiesto per
l'accesso ai ruoli, nonché per insegnamenti relativi a classi di
concorso che sia stato prestato, per almeno trecentosessanta giorni,
anche non continuativi, nel triennio precedente, considerandosi
cumulabili, da una parte, i servizi prestati nella scuola materna e
nella scuola elementare e, dall'altra, i servizi prestati nelle
scuole e negli istituti di istruzione secondaria.
11. Il servizio prestato nelle istituzioni scolastiche italiane
all'estero è utile se effettuato con atto di nomina
dell'Amministrazione degli affari esteri.
12. La partecipazione ai concorsi per soli titoli è
consentita per due province, nonché per tutti i concorsi per i quali
gli aspiranti sono in possesso dei requisiti di ammissione.
13. Le graduatorie relative ai concorsi per soli titoli
hanno carattere permanente e sono soggette ad aggiornamento
triennale. A tal fine, nei concorsi per soli titoli successivi al
primo che verrà indetto secondo le norme del presente decreto, i
nuovi concorrenti sono inclusi nel posto spettante in base al
punteggio complessivo, mentre i concorrenti già compresi in
graduatoria ma non ancora nominati hanno diritto a permanere nella
graduatoria e ad ottenere la modifica del punteggio mediante
valutazione di nuovi titoli relativi all'attività didattica ed
educativa, nonché culturale, professionale, scientifica e tecnica,
purché abbiano presentato apposita domanda di permanenza, corredata
dei nuovi titoli, nel termine di cui al bando di concorso.
14. A parità di punteggio e di ogni altra condizione
che dia titolo a preferenza, precede nella graduatoria permanente
chi abbia partecipato al concorso meno recente.
15. Le graduatorie relative ai concorsi per soli titoli sono
compilate sulla base del punteggio complessivo ottenuto da ciascun
concorrente. La nomina a cattedre di scuola secondaria superiore è
disposta per il contingente del ruolo provinciale cui si riferisce
la partecipazione al concorso.
16. Con decreto del Ministro della pubblica istruzione,
sentito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione, è emanata
la tabella di valutazione dei titoli.
17. Il servizio riferito ad insegnamento diverso da
quello inerente al concorso non è valutato.
18. Il punteggio da attribuire al superamento di un
precedente concorso per titoli ed esami o di precedenti esami anche
ai soli fini abilitativi non può superare quello spettante per tre
anni di servizio di insegnamento.
19. Le graduatorie dei concorsi per soli titoli, di cui
al presente decreto, sono utilizzabili sino all'esaurimento,
nell'ordine in cui i candidati vi risultino compresi.
20. La collocazione nella graduatoria dei concorsi per
soli titoli non costituisce elemento valutabile nei corrispondenti
concorsi per titoli ed esami e in quelli per soli titoli.
21. Le graduatorie dei concorsi per soli titoli sono
utilizzabili soltanto dopo l'esaurimento delle corrispondenti
graduatorie compilate ai sensi dell'art. 17 del D.L. 3 maggio 1988,
n. 140, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 luglio 1988, n.
246, e trasformate in graduatorie nazionali dall'art. 8 bis del D.L.
6 agosto 1988, n. 323, convertito, con modificazioni, dalla legge 6
ottobre 1988, n. 426, e delle graduatorie provinciali di cui agli
articoli 43 e 44 della legge 20 maggio 1982, n. 270, nonché di
eventuali graduatorie, ancora valide, di precedenti concorsi per
titoli ed esami. Ai fini dell'utilizzazione delle graduatorie dei
concorsi per soli titoli a cattedre nelle Accademie di belle arti
l'assegnazione dei posti annualmente disponibili è effettuata dopo
aver proceduto ad accantonare, sull'aliquota spettante a detti
concorsi, il 25 per cento dei posti stessi per destinarli alla
nomina di coloro che risultino inseriti nella graduatoria del
concorso per titoli, riservato agli assistenti delle predette
Accademie, indetto in applicazione dell'art. 55 della legge 20
maggio 1982, n. 270; fermo restando tale accantonamento fino
all'esaurimento di tale ultima graduatoria, non si può procedere
all'utilizzazione delle graduatorie dei concorsi per soli titoli se
non dopo che siano state esaurite le graduatorie, ancora valide, dei
concorsi per titoli ed esami a cattedre nelle Accademie di belle
arti.
22. La rinuncia alla nomina in ruolo comporta la
decadenza dalla graduatoria per la quale la nomina stessa è stata
conferita.
23. Ai docenti nominati in ruolo a seguito
dell'espletamento di concorsi per soli titoli, qualora siano stati
ammessi in base al servizio prestato nelle istituzioni scolastiche
italiane all'estero, si applica il disposto di cui all'art. 18 della
legge 25 agosto 1982, n. 604, purché essi siano in servizio presso
le predette istituzioni all'atto del conferimento della nomina (1) .
24. Il personale scolastico di ruolo in servizio all'estero,
il quale a seguito del superamento di un concorso possa accedere ad
altro ruolo, può chiedere la proroga dell'assunzione in servizio e
dell'effettuazione del relativo periodo di prova, per un periodo non
superiore a tre anni. I relativi effetti giuridici ed economici
decorrono dalla data di effettiva assunzione del servizio (2) .
25. Le norme di cui al presente articolo si applicano, con i
necessari adattamenti, anche al personale educativo dei convitti
nazionali, degli educandati femminili dello Stato e delle altre
istituzioni educative.
26. Le disposizioni concernenti l'anno di formazione, di cui
all'art. 2 della legge 20 maggio 1982, n. 270, si applicano anche al
personale docente immesso in ruolo mediante concorso per soli
titoli.
NOTA
(1) La Corte costituzionale, con sentenza 5-15 luglio 1993, n. 315
(Sentenza 5 luglio 1993) (G.U. 21 luglio 1993, n. 30 - Serie
speciale), ha dichiarato l'illegittimità dell'art. 2, ventitreesimo
comma, nella parte in cui non prevede che si applichi il disposto
dell'art. 18 della Legge 25 agosto 1982, n. 604 anche ai docenti
nominati in ruolo a seguito dell'espletamento di concorsi per titoli
ed esami, qualora abbiano fatto valere il servizio prestato nelle
istituzioni scolastiche italiane all'estero.
NOTA
(2) Comma così modificato dalla legge di conversione 27 dicembre
1989, n. 417.
Art. 3.
1. Il presidente ed i componenti delle commissioni giudicatrici dei
concorsi per titoli ed esami di accesso ai ruoli del personale
docente sono nominati, a seconda della competenza a curarne
l'espletamento, dal sovrintendente scolastico regionale od
interregionale ovvero dal provveditore agli studi.
2. Essi sono scelti nell'ambito della
regione in cui si svolgono i concorsi stessi.
3. La scelta è effettuata mediante sorteggio tra coloro
i quali siano compresi in appositi elenchi.
4. Gli elenchi sono compilati, per i professori
universitari, dal Consiglio universitario nazionale; per il
personale ispettivo e direttivo, dal Consiglio nazionale della
pubblica istruzione; per il personale docente, dai consigli
scolastici provinciali.
5. L'inclusione negli elenchi è effettuata a
domanda sulla base di specifici requisiti culturali, professionali e
di servizio, determinati dal Ministro della pubblica istruzione,
sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative nel
comparto. Possono presentare domanda anche coloro i quali siano
stati collocati a riposo da non più di tre anni.
6. A ciascuna commissione è assegnato un segretario,
scelto tra il personale amministrativo, con qualifica funzionale non
inferiore alla quarta.
7. Si applicano il secondo e il terzo comma
dell'art. 12 del D.P.R. 31 maggio 1974, n. 417.
8. Le commissioni dei concorsi per soli titoli
sono costituite secondo modalità da definire con ordinanza del
Ministro della pubblica istruzione.
1. L'accesso ai ruoli del personale docente ed assistente, delle
assistenti educatrici, degli accompagnatori al pianoforte e dei
pianisti accompagnatori dei conservatori di musica, delle Accademie
di belle arti e delle Accademie nazionali di arte drammatica e di
danza ha luogo mediante concorso per titoli ed esami e mediante
concorso per soli titoli; a ciascun tipo di concorso è assegnato il
50 per cento dei posti destinati alle procedure concorsuali.
2. I predetti concorsi sono indetti a livello nazionale dal
Ministro della pubblica istruzione con frequenza triennale. La
determinazione dei posti è effettuata all'atto del conferimento
delle nomine, in relazione al numero dei posti disponibili e vacanti
che sia accertato per ciascuno dei tre anni per i quali il concorso
è espletato.
3. I concorsi medesimi possono essere svolti in forma
decentrata a cura di uno o più provveditori agli studi o
sovrintendenti scolastici appositamente delegati.
4. Le commissioni giudicatrici si
costituiscono in sottocommissioni quando il numero dei concorrenti
sia superiore a duecento. Il presidente della commissione assicura
il coordinamento di tutte le sottocommissioni così costituite.
5. Le medesime commissioni giudicatrici
sono presiedute da un direttore di ruolo o da un docente di ruolo
che abbia espletato l'incarico di direzione per almeno cinque anni,
ovvero da un docente della materia cui si riferisce il concorso con
un'anzianità giuridica nel ruolo di almeno dieci anni.
6. Le commissioni giudicatrici dei concorsi
per titoli ed esami dispongono di 100 punti, dei quali 30 per le
prove scritte o pratiche, 40 per la prova orale e 30 per i titoli.
Superano le prove scritte o pratiche e la prova orale i candidati
che abbiano riportato una votazione non inferiore a punti 18 su 30
in ciascuna delle prove scritte o pratiche e a punti 24 su 40 nella
prova orale.
7. Per l'espletamento di particolari prove concorsuali il
Ministro della pubblica istruzione provvede, di concerto con il
Ministro del tesoro, a stipulare convenzioni per l'utilizzazione di
idonee strutture recettive e per quanto altro occorra. La durata di
ciascuna prova scritta, scrittografica e pratica, non può superare
in ogni caso le 12 ore.
8. Per quanto non previsto nei commi precedenti si
applicano le norme di cui all'articolo 2.
9. Per la costituzione delle commissioni
giudicatrici dei concorsi per titoli ed esami si applicano le
disposizioni di cui all'art. 9 della legge 20 maggio 1982, n. 270,
modificato dall'art. 5 della legge 16 luglio 1984, n. 326. Possono
essere nominati anche coloro i quali siano stati collocati a riposo
da non più di tre anni. A ciascuna commissione è assegnato un
segretario, scelto tra il personale amministrativo, con qualifica
funzionale non inferiore alla quarta. Le commissioni dei concorsi
per soli titoli sono costituite secondo modalità da definire con
ordinanza del Ministro della pubblica istruzione.
Art. 5.
1. E' istituito il ruolo unico degli ispettori tecnici con una
dotazione organica di seicentonovantasei unità.
2. Essi esercitano le funzioni di cui
all'art. 4 del D.P.R. 31 maggio 1974, n. 417.
3. Il Ministro della pubblica istruzione provvede, con
proprio decreto, sentito il Consiglio nazionale della pubblica
istruzione, alla ripartizione dei posti tra la scuola materna,
elementare e secondaria, nell'ambito dell'Amministrazione centrale e
di quella periferica e, relativamente alla scuola secondaria, alla
suddivisione per settori disciplinari.
4. Per il reclutamento degli ispettori tecnici si
applicano le disposizioni previste dagli articoli 37, 39, 40, 41, 43
e 44 del D.P.R. 31 maggio 1974, n. 417.
5. I vincitori dei concorsi a posti di ispettore
tecnico sono assegnati agli uffici scolastici periferici e vi
permangono per un periodo non inferiore a tre anni.
6. Agli ispettori tecnici appartenenti al ruolo unico istituito dal
presente articolo si applicano le disposizioni di stato giuridico e
di trattamento economico concernenti gli ispettori tecnici centrali,
di cui al D.P.R. 30 giugno 1972, n. 748, e successive modificazioni
ed integrazioni.
7. Sono soppressi i ruoli degli ispettori tecnici
centrali e periferici.
8. Gli ispettori tecnici attualmente in servizio sono
inquadrati nel ruolo unico di cui al comma 1 agli effetti giuridici
dalla data di entrata in vigore del presente decreto e, agli effetti
economici, dal 1° gennaio 1991. Gli ispettori tecnici provenienti
dal ruolo degli ispettori tecnici periferici mantengono il
trattamento economico in godimento fino alla data del 31 dicembre
1990.
9. Le procedure relative ai concorsi a posti di ispettore
tecnico periferico indetti prima della data di entrata in vigore del
presente decreto conservano validità ai fini dell'accesso al ruolo
unico degli ispettori tecnici. I vincitori dei predetti concorsi
sono inquadrati nel ruolo unico degli ispettori tecnici con
decorrenza giuridica dalla data dell'atto di nomina e con effetti
economici dalla data di effettiva assunzione in servizio e,
comunque, da data non anteriore al 1° gennaio 1991. Qualora
l'assunzione in servizio avvenga in data antecedente al 1° gennaio
1991, all'interessato spetta, sino a tale data, il trattamento
economico già previsto per il soppresso ruolo degli ispettori
tecnici periferici.
10. Al fine di potenziare i servizi relativi alle verifiche
tecnico-amministrative, la dotazione dei posti di dirigente
superiore con funzioni di consigliere ministeriale aggiunto ed
ispettore generale, di cui alla tabella IX - quadro A dell'allegato
II al D.P.R. 30 giugno 1972, n. 748, e successive modificazioni ed
integrazioni, è incrementata di 25 unità. Dette unità sono portate
in detrazione alla dotazione organica di 119 posti di ispettore
centrale, di cui alla tabella IX - quadro B, dell'allegato II al
citato D.P.R. n. 748/1972, e successive modificazioni ed
integrazioni, dotazione che, per la quota residua di 94 posti,
concorre alla determinazione della dotazione organica di
seicentonovantasei unità del ruolo unico degli ispettori tecnici di
cui al comma 1.
Art. 6.
1. L'accesso ai ruoli di coordinatore amministrativo ha luogo
mediante concorso per titoli ed esami e mediante concorso per soli
titoli; a ciascun tipo di concorso è assegnato annualmente il
cinquanta per cento dei posti destinati alle procedure concorsuali.
2. I predetti concorsi sono indetti con frequenza
triennale anche quando non vi sia disponibilità di posti. Nel caso
in cui la graduatoria di un concorso per titoli ed esami sia
esaurita e rimangano posti ad esso assegnati, questi vanno ad
aggiungersi a quelli assegnati al parallelo concorso per titoli;
analogamente si provvede nel caso inverso. Detti posti vanno
reintegrati in occasione della procedura concorsuale successiva.
3. All'indizione dei concorsi si provvede con bando
unico emanato dal Ministro della pubblica istruzione. Spetta ai
provveditori agli studi determinare con loro decreti, all'inizio di
ciascuno dei tre anni scolastici ai quali si riferiscono i concorsi,
il numero dei posti da conferire all'inizio di ciascun anno
scolastico ai candidati utilmente collocati nelle graduatorie
compilate a seguito dell'espletamento dei concorsi così indetti.
Rimane ferma la competenza degli stessi provveditori agli studi
riguardo a tutti gli adempimenti attinenti allo svolgimento delle
procedure dei concorsi medesimi, nonché riguardo all'approvazione
degli atti ed ai provvedimenti ed attività conseguenti.
4. Non si applica alcun limite di età per la
partecipazione ai concorsi per soli titoli.
5. Le graduatorie relative ai concorsi per titoli ed
esami hanno validità per i tre anni indicati nei relativi bandi.
6. Nei concorsi per titoli ed esami è attribuito un particolare
punteggio anche all'inclusione nelle graduatorie di precedenti
concorsi per titoli ed esami.
7. Per l'ammissione ai concorsi per soli titoli
sono richiesti:
a) il superamento delle prove di un precedente concorso per titoli
ed esami o di precedenti esami a posti di segretario o coordinatore
amministrativo;
b) un servizio di segretario o coordinatore amministrativo
negli istituti e scuole statali di ogni ordine e grado, prestato,
per almeno trecentosessanta giorni, anche non continuativi, nel
triennio precedente.
8. Al concorso medesimo sono ammessi altresì coloro i
quali appartengono alla qualifica immediatamente inferiore, vi
abbiano prestato servizio di ruolo per almeno cinque anni ed abbiano
superato le prove di un concorso ordinario o riservato a posti di
segretario o coordinatore amministrativo.
9. La partecipazione ai concorsi per soli titoli
è consentita per due province.
10. Le graduatorie relative ai concorsi per soli titoli hanno
carattere permanente e sono soggette ad aggiornamento triennale. A
tal fine, nei concorsi per soli titoli successivi al primo che verrà
indetto secondo le norme del presente decreto i nuovi concorrenti
sono inclusi nel posto spettante in base al punteggio complessivo,
mentre i concorrenti già compresi in graduatoria ma non ancora
nominati hanno diritto a permanere nella graduatoria e ad ottenere
la modifica del punteggio mediante valutazione dei nuovi titoli
purché abbiano presentato apposita domanda di permanenza, corredata
dei nuovi titoli nel termine di cui al bando di concorso.
11. A parità di punteggio e di ogni altra condizione
che dia titolo a preferenza, precede nella graduatoria permanente
chi abbia partecipato al concorso meno recente.
12. Le graduatorie relative ai concorsi per soli titoli sono
compilate sulla base del punteggio complessivo ottenuto da ciascun
concorrente.
13. Con decreto del Ministro della pubblica istruzione,
sentito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione, è emanata
la tabella di valutazione dei titoli.
14. Il punteggio da attribuire al superamento di un
precedente concorso per titoli ed esami, o di precedenti esami, non
può superare quello spettante per tre anni di servizio.
15. Le graduatorie dei concorsi per soli titoli, di cui al
presente decreto, sono utilizzabili sino all'esaurimento,
nell'ordine in cui i candidati vi risultino compresi.
16. La collocazione nelle graduatorie del concorso per soli titoli,
non costituisce elemento valutabile nei corrispondenti concorsi per
titoli ed esami ed in quelli per soli titoli.
17. Le graduatorie dei concorsi per soli titoli sono utilizzabili
soltanto dopo l'esaurimento delle corrispondenti graduatorie
compilate ai sensi dell'art. 17 del D.L. 3 maggio 1988, n. 140,
convertito con modificazioni, dalla legge 4 luglio 1988, n. 246, e
trasformate in graduatorie nazionali dall'art. 8 bis del D.L. 6
agosto 1988, n. 323, convertito, con modificazioni, dalla legge 6
ottobre 1988, n. 426.
18. La rinuncia alla nomina in ruolo comporta la
decadenza dalla graduatoria per la quale la nomina stessa è stata
conferita.
19. Il personale scolastico di ruolo in servizio all'estero,
il quale a seguito di un superamento di un concorso possa accedere
ad altro ruolo, può chiedere la proroga dell'assunzione in servizio
e dell'effettuazione del relativo periodo di prova, per un periodo
non superiore a due anni. I relativi effetti giuridici ed economici
decorrono dalla data di effettiva assunzione in servizio.
20. Si applicano, per quanto non incompatibili con il
presente articolo, le norme di cui agli articoli 9 e 11 del D.P.R.
31 maggio 1974, n. 420.
21. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche
ai coordinatori amministrativi dei conservatori di musica, delle
Accademie di belle arti e delle Accademie nazionali di arte
drammatica e di danza. I relativi concorsi possono essere svolti in
forma decentrata a cura di uno o più provveditori agli studi o
sovrintendenti scolastici appositamente delegati.
22. Sono abrogate le disposizioni di cui all'art. 48
della legge 11 luglio 1980, n. 312, e all'art. 16 della legge 16
luglio 1984, n. 326. I posti disponibili per i concorsi riservati di
cui all'art. 13 del D.P.R. 31 maggio 1974, n. 420, sono determinati
in base alle aliquote di cui all'art. 47 della legge 11 luglio 1980,
n. 312.
23. I posti disponibili e vacanti per i concorsi di accesso ai ruoli
dei coordinatori amministrativi, detratto il contingente dei posti
da destinare ai corrispondenti concorsi riservati per il passaggio
alla qualifica funzionale superiore di cui al comma 22, sono
ripartiti, nella misura del 50 per cento, tra i concorsi di accesso
per titoli ed esami ed i concorsi di accesso per soli titoli.
Art. 7.
1. Gli esami relativi alle procedure per la selezione del personale
da destinare all'estero, di cui all'art. 1 della legge 25 agosto
1982, n. 604, sono indetti ogni triennio.
2. Le graduatorie hanno validità nei tre anni
indicati nel provvedimento con cui gli esami sono indetti.
Art. 8.
1. Le graduatorie di cui all'art. 2 della legge 9 agosto 1978, n.
463, da compilare dopo la data di entrata in vigore del presente
decreto, hanno carattere permanente.
2. Il Ministro della pubblica istruzione dispone ogni
triennio, con propria ordinanza, l'integrazione delle graduatorie di
cui al comma 1, con l'inclusione di nuovi aspiranti e
l'aggiornamento delle stesse con la valutazione di nuovi titoli. In
prima applicazione l'integrazione delle graduatorie provinciali del
personale docente avverrà alla scadenza del primo biennio.
3. Coloro i quali sono inseriti nelle graduatorie dei
concorsi per soli titoli hanno diritto alla precedenza assoluta nel
conferimento delle supplenze annuali e temporanee del personale
docente e del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario nella
provincia in cui hanno presentato le relative domande di supplenza.
4. La precedenza assoluta di cui all'articolo 17 comma 5, del
D.L. 3 maggio 1988, n. 140, convertito, con modificazioni, dalla
legge 4 luglio 1988, n. 246, si applica nell'ambito della provincia
nelle cui graduatorie l'interessato si trovi inserito ai fini del
conferimento delle supplenze annuali e temporanee.
5. La precedenza assoluta di cui al comma 3 opera dopo quella
prevista dal comma 5 dell'art. 17 del D.L. 3 maggio 1988, n. 140,
convertito, con modificazioni, dalla legge 4 luglio 1988, n. 246.
6. Le supplenze di durata annuale per la copertura di un
numero di ore settimanali non superiore a sei sono conferite dal
capo d'istituto sulla base delle graduatorie compilate dall'istituto
o scuola, sempre che si tratti di ore comunicate, preventivamente e
in tempo utile, ai provveditori agli studi, ai fini degli
accorpamenti per la costituzione dei posti-orario, dopo aver
effettuato a livello provinciale tutti gli accorpamenti necessari
per la costituzione dei medesimi posti-orario, per le ore rimaste
comunque vacanti. Tali supplenze sono da considerarsi assimilate, a
tutti gli effetti, a quelle conferite dal provveditore agli studi.
7. La nomina delle commissioni per la formazione delle graduatorie
degli aspiranti a supplenza annuale o temporanea nei Conservatori di
musica, nelle Accademie di belle arti e nelle Accademie nazionali di
arte drammatica e di danza è disposta dal Ministro della pubblica
istruzione. Qualora il numero degli aspiranti sia superiore a 500,
le commissioni possono costituirsi in sottocommissioni, ciascuna con
un numero di componenti pari a quello della commissione originaria.
Alle sottocommissioni è preposto il presidente della commissione
originaria, la quale a sua volta è integrata da un altro componente
e si trasforma in sottocommissione, in modo che il presidente possa
assicurare il coordinamento di tutte le sottocommissioni così
costituite.
8. Le commissioni possono funzionare anche presso alcune delle
istituzioni interessate, scelte dal Ministro della pubblica
istruzione; alle commissioni, costituite in sottocommissioni, sarà
assegnata comunque una unica sede.
9. Ciascun aspirante indica nella domanda fino a tre
Conservatori o Accademie presso cui aspira alle supplenze.
10. Il disposto di cui al comma 7 si applica per la formazione
delle graduatorie da compilare dopo che avranno cessato di avere
validità, secondo le disposizioni vigenti, le graduatorie attuali.
11. La precedenza assoluta di cui ai commi 3 e 4 si applica anche
ai fini del conferimento delle supplenze nei Conservatori e nelle
Accademie indicati nella domanda di supplenza.
Art. 9.
1. I docenti che, alla data di entrata in vigore del presente
decreto, abbiano superato le prove di un concorso per titoli ed
esami o di un precedente concorso per titoli integrato da un
colloquio per l'accesso ai ruoli del personale direttivo, nonché
coloro che siano stati ammessi al concorso con riserva hanno titolo
ad essere immessi nei predetti ruoli purché in possesso dei
prescritti requisiti alla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto, oppure, anche se appartenenti a
ruoli di altro tipo o grado di scuola, abbiano titolo al passaggio
di ruolo nella scuola cui si riferisce il concorso (1) .
1-bis. Hanno titolo, altresì, ad essere immessi nei
ruoli del personale direttivo degli istituti e scuole di istruzione
secondaria, ivi compresi i licei artistici e gli istituti d'arte, i
docenti che, alla data di entrata in vigore del presente decreto,
abbiano svolto due anni d'incarico di presidenza negli istituti e
nelle scuole medesimi, previo superamento di un esame sotto forma di
colloquio, da indire entro sei mesi dalla data di entrata in vigore
del presente decreto secondo criteri e modalità che saranno
stabiliti con decreto del Ministro della pubblica istruzione,
sentito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione (2) .
2. Ai fini delle immissioni in ruolo di cui ai commi 1
e 1-bis, sono compilate distinte graduatorie ad esaurimento (1) .
3. Le immissioni in ruolo sono effettuate nei limiti del 50 per
cento dei posti annualmente disponibili e vacanti.
3-bis. La graduatoria relativa ai docenti di cui al
comma 1-bis è utilizzata soltanto dopo che sia stata esaurita la
graduatoria relativa ai docenti di cui al comma 1 (2) .
4. Il Ministro della pubblica istruzione
stabilisce, con proprio decreto, termini, criteri e modalità per la
compilazione delle graduatorie.
NOTA
(1) Comma così sostituito dalla legge di conversione 27 dicembre
1989, n. 417.
NOTA
(2) Comma aggiunto dalla legge di conversione 27 dicembre 1989, n.
417.
Art. 10.
1. Ai trasferimenti sono assegnati esclusivamente le cattedre ed i
posti di insegnamento la cui disponibilità, nella misura fissata
dall'articolo 19, secondo comma, della legge 20 maggio 1982, n. 270,
e successive modificazioni, si venga a verificare entro il 31 marzo
di ciascun anno.
2. Le cattedre ed i posti di insegnamento che risultino, per
qualsiasi causa, disponibili e vacanti dopo tale data sono invece
assegnati, nella misura intera, alle nuove nomine in ruolo, che
saranno disposte su sedi provvisorie.
3. Le disposizioni contenute nel presente articolo si applicano
altresì per i trasferimenti e le nuove nomine del personale
direttivo, del personale educativo e del personale amministrativo,
tecnico ed ausiliario.
4. Il personale ispettivo, direttivo, docente, educativo e non
docente della scuola materna, elementare, secondaria ed artistica
dello Stato, che abbia presentato le proprie dimissioni
dall'impiego, non può revocarle dopo il 31 marzo successivo.
5. Le dimissioni presentate dopo tale data, ma prima dell'inizio
dell'anno scolastico successivo, avranno effetto dal 1° settembre
dell'anno che segue il suddetto anno scolastico.
6. Il servizio utile da prendere in considerazione, insieme con il
servizio effettivo, ai sensi dell'art. 40 del D.P.R. 29 dicembre
1973, n. 1092, ai fini della permanenza in servizio prevista
dall'articolo 15, secondo e terzo comma, Legge 30 luglio 1973, n.
477, deve intendersi comprensivo di tutti i servizi e periodi
riscattati, computati e ricongiunti per il trattamento di quiescenza
con provvedimento formale (1) .
7. Le richieste di permanenza in servizio di cui all'articolo 15,
secondo e terzo comma, Legge 30 luglio 1973, n. 477, a partire
dall'anno scolastico 1989-1990, devono essere prodotte, a pena di
decadenza, entro il 31 marzo dell'anno di compimento del
sessantacinquesimo anno di età.
7-bis. E' riaperto fino al 30 settembre 1990 il termine previsto al
primo comma dell'art. 70 della legge 11 luglio 1980, n. 312, e
successive modifiche ed integrazioni (2) .
NOTA
(1) Seguiva un periodo soppresso dalla legge di conversione 27
dicembre 1989,n. 417.
NOTA
(2) Comma aggiunto dalla legge di conversione 27 dicembre 1989, n.
417.
Art. 11
1. In prima applicazione delle disposizioni recate dall'articolo 2
per l'ammissione ai concorsi per soli titoli delle varie categorie
di personale ivi previste, il requisito di trecentosessanta giorni
di servizio, anche non continuativo, di cui all'articolo 2, comma
10, lettera b), è computato con riferimento al periodo intercorrente
fra l'anno scolastico 1982-83 e l'anno scolastico 1988-89, purché
tale servizio sia stato prestato con il possesso del titolo di
studio previsto.
2. In prima applicazione delle disposizioni recate dal presente
decreto, si prescinde dal requisito del superamento delle prove di
un precedente concorso per titoli ed esami per l'ammissione ai
concorsi per soli titoli a posti di insegnante tecnico pratico, di
insegnante di arte applicata, di personale educativo dei convitti
nazionali, degli educandati femminili dello Stato e delle altre
istituzioni educative, di personale docente ed assistente, di
assistente educatrice, di accompagnatore al pianoforte e di pianista
accompagnatore dei conservatori di musica, delle Accademie di belle
arti e delle Accademie nazionali di arte drammatica e di danza,
nonché a posti di sostegno nella scuola elementare, purché il
personale interessato sia in possesso del titolo di specializzazione
di cui all'art. 8 del D.P.R. 31 ottobre 1975, n. 970.
3. I docenti non abilitati della scuola materna e della scuola
secondaria, ivi compresi i licei artistici e gli istituti d'arte,
con i requisiti di servizio di cui al comma 1, hanno titolo a
partecipare ad una sessione riservata per il conseguimento
dell'abilitazione all'insegnamento, da indire entro quarantacinque
giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, secondo
le modalità di cui all'art. 3 del D.L. 3 maggio 1988, n. 140,
convertito, con modificazioni, dalla legge 4 luglio 1988, n. 246.
L'abilitazione conseguita ai sensi del presente comma è valida anche
ai fini di cui al comma 10, lettera a), dell'articolo 2. Coloro i
quali conseguono l'abilitazione nella sessione riservata prevista
dal presente comma, nonché i docenti in possesso dei requisiti
previsti dalle lettere a) e b) del comma 10 dell'articolo 2, che
abbiano superato un concorso di cui alla citata lettera a), anche se
vi siano stati ammessi con riserva, purché in possesso dei
prescritti requisiti alla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto, possono chiedere di essere
immediatamente inseriti, sulla base dei punteggi spettanti, nelle
graduatorie dei concorsi per soli titoli compilate in applicazione
dell'articolo 12, dopo l'ultimo candidato in esse incluso (1) .
3-bis. In prima applicazione, per gli insegnanti elementari in
possesso dei requisiti di servizio di cui al comma 1, è bandito,
entro 45 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto, un concorso riservato. Coloro i
quali superano le prove di esame saranno inseriti nella graduatoria
compilata in applicazione dell'art. 12, dopo l'ultimo candidato in
essa incluso (2) .
3-ter. I docenti di educazione fisica e di educazione musicale, di
cui agli artt. 43 e 44 della Legge 20 maggio 1982, n. 270, che non
abbiano superato le prove d'esame di abilitazione nella sessione
speciale prevista dal D.L. 3 maggio 1988, n. 140, convertito, con
modificazioni, dalla Legge 4 luglio 1988, n. 246, possono conseguire
la prescritta abilitazione all'insegnamento nella sessione riservata
di cui al comma 3, ai fini della nomina in ruolo ai sensi dei citati
artt. 43 e 44 della Legge 20 maggio 1982, n. 270 (2) .
4. I coordinatori amministrativi che abbiano prestato un anno di
servizio con nomina conferita dal provveditore agli studi nel
periodo decorrente dall'anno scolastico 1983-84 e che non abbiano
conseguito l'idoneità in precedenti concorsi per titoli ed esami, o
per soli esami, sono ammessi ai concorsi per soli titoli, indetti in
prima applicazione del presente decreto, previo superamento di
un'apposita sessione degli esami di cui all'art. 50 della legge 20
maggio 1982, n. 270, da indire con ordinanza del Ministro della
pubblica istruzione, entro trenta giorni dalla data di entrata in
vigore del presente decreto. I coordinatori amministrativi inseriti
nelle graduatorie dei concorsi per soli titoli, che abbiano prestato
almeno due anni di servizio con nomina conferita dal provveditore
agli studi, hanno titolo alla nomina in ruolo con precedenza
rispetto ad altri aspiranti inclusi nella medesima graduatoria.
5. Alle nomine da disporre in base alle graduatorie relative al
concorso per soli titoli da bandire in prima applicazione del
presente decreto si provvede soltanto dopo l'esaurimento delle
corrispondenti graduatorie da compilare ai sensi dell'art. 17 del
D.L. 3 maggio 1988, n. 140, convertito, con modificazioni, dalla
legge 4 luglio 1988, n. 246, e trasformate in graduatorie nazionali
dall'art. 8 bis del D.L. 6 agosto 1988, n. 323, convertito con
modificazioni, dalla legge 6 ottobre 1988, n. 426. Si applicano le
norme di cui ai commi 11 e 12 dell'articolo 6.
NOTA
(1) Comma così modificato dalla legge di conversione 27 dicembre
1989, n. 417.
NOTA
(2) Comma aggiunto dalla legge di conversione 27 dicembre 1989, n.
417.
Art. 12.
1. In prima applicazione del presente decreto, il Ministro della
pubblica istruzione indice i concorsi per titoli ed esami e quelli
per soli titoli previsti negli articoli 2 e 4, entro novanta giorni
dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
2. Alle graduatorie del concorso per soli titoli indetto ai sensi
del comma 1 sono attribuiti tutti i posti, compresi quelli destinati
nella misura del 50 per cento al corrispondente concorso per titoli
ed esami, che siano disponibili e vacanti all'inizio dell'anno
scolastico 1989-90 dopo l'esaurimento delle relative graduatorie
nazionali compilate ai sensi dello art. 8 bis del D.L. 6 agosto
1988, n. 323, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 ottobre
1988, n. 426, e delle graduatorie provinciali di cui agli articoli
43 e 44 della legge 20 maggio 1982, n. 270, nonché di eventuali
graduatorie, ancora valide, di precedenti concorsi per titoli ed
esami e della graduatoria del concorso per titoli riservato agli
assistenti di ruolo delle Accademie di belle arti, indetto ai sensi
dell'art. 55 della legge 20 maggio 1982, n. 270.
3. Negli anni successivi, a partire dall'inizio dell'anno scolastico
1990-91, tutti i posti che, pur essendo riservati al concorso per
titoli ed esami, sono stati assegnati, ai sensi del comma 2, al
concorso per soli titoli devono essere restituiti integralmente al
concorso per titoli ed esami indetto ai sensi del comma 1 e, ove
necessario, anche ai concorsi successivi, mediante riduzione del
corrispondente numero di posti destinati ai concorsi per soli
titoli.
Art. 13.
1. Nei riguardi del personale docente, amministrativo, tecnico ed
ausiliario, degli assistenti, degli accompagnatori delle Accademie
di belle arti, dei conservatori di musica e delle Accademie
nazionali di arte drammatica e di danza è attribuita al direttore
dell'accademia o del conservatorio la competenza a provvedere: a)
alla concessione dei congedi straordinari e delle aspettative, per
qualsiasi motivo essi siano richiesti; b) all'irrogazione delle
sanzioni disciplinari dell'avvertimento scritto e della censura, di
cui all'art. 94 del D.P.R. 31 maggio 1974, n. 417; c) alle
ricostruzioni della carriera ed agli inquadramenti retributivi,
anche in conseguenza degli accordi contrattuali, nonché ai riscatti,
computi e ricongiunzioni ed al trattamento di quiescenza.
2. E' attribuita al Ministro della pubblica istruzione la competenza
a provvedere: a) alla nomina e conferma in ruolo; b) alla
concessione dei congedi straordinari e delle aspettative ai
direttori ed ai direttori amministrativi delle istituzioni di cui al
comma 1, per qualsiasi motivo detti provvedimenti siano richiesti;
c) alla concessione del prolungamento eccezionale delle aspettative;
d) all'irrogazione delle sanzioni disciplinari nei riguardi dei
direttori e di quelle superiori alla censura nei riguardi del
rimanente personale.
3. Le funzioni di controllo sui provvedimenti di competenza dei
direttori sono svolte dalle ragionerie provinciali dello Stato e
dalle delegazioni regionali della Corte dei conti, competenti per
territorio.
4. Per il periodo di prova del personale docente e del personale ad
esso assimilato previsto dal presente articolo, da effettuare ai
sensi dell'art. 58 del D.P.R. 31 maggio 1974, n. 417, non si applica
il disposto di cui all'art. 2 della legge 20 maggio 1982, n. 270,
nella parte in cui disciplina l'anno di formazione.
Art. 14.
1. Il disposto del nono comma dell'art. 15 della legge 20 maggio
1982, n. 270, si interpreta nel senso che per l'insegnamento nei
corsi per adulti finalizzati al conseguimento di titoli di studio,
ivi compresi i corsi sperimentali di scuola media per lavoratori, si
provvede esclusivamente mediante personale docente di ruolo, purché
nell'ambito della provincia sia comunque disponibile personale
docente di ruolo soprannumero o personale docente delle dotazioni
organiche aggiuntive.
2. Il numero massimo dei corsi che potranno essere istituiti in
ciascuna provincia rimane regolato dalle disposizioni di cui
all'art. 12 della legge n. 270/1982.
Art. 15.
1. Le disposizioni di cui al presente decreto si applicano anche al
reclutamento del personale insegnante delle scuole con lingua
d'insegnamento tedesca e delle scuole delle località ladine della
provincia di Bolzano, e delle scuole con lingua d'insegnamento
slovena di Trieste e Gorizia, con gli adattamenti di cui ai commi 2,
3 e 4.
2. Nel caso vi siano posti disponibili e le relative graduatorie si
siano esaurite, i concorsi sono indetti immediatamente.
3. Le nomine dei vincitori sono disposte dallo stesso organo
competente ad indire il concorso, salvo che per quelle del personale
insegnante delle scuole con lingua d'insegnamento slovena, che
rimangono di competenza dei provveditori agli studi.
4. Gli elenchi del personale direttivo e docente da nominare nelle
commissioni giudicatrici sono compilati, ogni quadriennio, dal
consiglio scolastico provinciale e, per le scuole con lingua
d'insegnamento slovena, dalla commissione di cui all'art. 9 della
legge 23 dicembre 1973, n. 932. Non si applica il disposto di cui
all'articolo 12, secondo comma, del D.P.R. 31 maggio 1974, n. 417.
5. Al reclutamento del personale insegnante di cui al comma 1
continuano ad applicarsi i rispettivi articoli 45, 46, 47, 48 e 51
del D.P.R. 31 maggio 1974, n. 417.
6. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 24, comma 12, della legge
11 marzo 1988, n. 67, per lo svolgimento delle attività di cui ai
commi 6 e 9 dell'art. 14 della legge 20 maggio 1982, n. 270, nelle
scuole di cui al presente articolo si provvede anche con personale
supplente nel limite del 15 per cento delle dotazioni aggiuntive,
qualora i relativi posti non siano coperti.
Art. 16.
1. L'anzianità di servizio effettivo nel ruolo di appartenenza, prevista dall'articolo 77, primo comma, del D.P.R. 31 maggio 1974, n. 417, e dall'annessa tabella H per i passaggi di ruolo, è ridotta a due anni di servizio effettivamente prestato dopo la nomina in ruolo.
Art. 17.
1. Il personale amministrativo, tecnico ed ausiliario non di ruolo
che abbia prestato almeno due anni di servizio, in tutto o in parte,
in qualifiche superiori a quelle per le quali i concorsi sono stati
indetti, ha titolo a partecipare ai concorsi per la carriera
immediatamente inferiore, indetti ai sensi dell'art. 10 del D.P.R.
31 maggio 1974, n. 420.
2. Il servizio svolto presso le istituzioni scolastiche statali per
almeno tre anni scolastici dal personale ausiliario con le mansioni
di conducente di autoveicoli e di aiutante-cuoco, è considerato
sostitutivo del titolo di studio e dell'attestato di qualifica
richiesto ai fini della partecipazione ai concorsi riservati per
l'accesso, rispettivamente, alla qualifica di collaboratore tecnico
per il laboratorio di conduzione e manutenzione di autoveicoli e di
cuoco. In prima applicazione, sui posti da destinare ai concorsi,
l'80 per cento è riservato al personale di cui al presente comma.
3. Le deroghe apportate ai sensi dell'art. 6 bis del D.L. 2 marzo
1987, n. 57, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile
1987, n. 158, ai titoli di studio previsti dal D.P.R. 7 marzo 1985,
n. 588, sono valide anche ai fini dei requisiti richiesti per i
passaggi di ruolo da un profilo ad un altro della medesima qualifica
funzionale.
4. Il personale ATA che ha conseguito una idoneità nei concorsi
banditi ai sensi dell'art. 9 del D.P.R. 31 maggio 1974, n. 420, è
incluso nelle graduatorie provinciali per il conferimento delle
supplenze del personale ATA, ancorché non in possesso dei titoli di
studio specifici previsti dall'articolo 3 dell'ordinanza
ministeriale n. 306 del 31 ottobre 1988.
Art. 18.
I posti disponibili e vacanti per i concorsi ordinari a posti di coordinatore amministrativo successivamente al completamento delle operazioni di inquadramento in ruolo ai sensi degli articoli 14 e 17 del D.L. 3 maggio 1988, n.140, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 luglio 1988, n. 246, fino all'anno scolastico precedente il triennio indicato nel bando di concorso per esami e titoli, da emanare in prima applicazione, fatta salva la quota del 50 per cento dei posti destinata ai concorsi per soli titoli, sono conferiti agli idonei dei concorsi ordinari già espletati oppure in via di espletamento, in base alle relative graduatorie.
Art. 19.
1. Ai fini della copertura dei posti di sostegno nella scuola
dell'obbligo, dopo le operazioni di utilizzazione del personale
docente di ruolo fornito del prescritto titolo di specializzazione,
dovrà procedersi all'accantonamento di un numero di posti pari a
quello necessario per le nomine del personale docente non di ruolo
fornito del prescritto titolo di specializzazione.
2. Effettuato l'accantonamento dei posti di cui al comma 1,
nell'ambito del numero dei posti residui saranno utilizzati i
docenti di ruolo privi del prescritto titolo di specializzazione.
3. Dopo le operazioni di cui al comma 2 si procederà
all'effettuazione delle nomine del personale docente non di ruolo
per il quale è stato disposto l'accantonamento di posti di cui al
comma 1.
Art. 20.
Ai fini dell'ammissione ai concorsi ispettivi, sono da considerare
equiparati agli appartenenti ai ruoli del personale docente del tipo
di scuola, cui si riferiscono i concorsi medesimi, coloro i quali vi
abbiano appartenuto in passato e conservino titolo alla restituzione
ai detti ruoli. Ai concorsi relativi al contingente per la scuola
materna è ammesso anche il personale direttivo della scuola
elementare. Il Ministro della pubblica istruzione è tenuto a
riesaminare le posizioni di coloro i quali abbiano superato le prove
concorsuali in concorsi già espletati dopo la data di entrata in
vigore della legge 10 giugno 1982,n. 349, o in fase di espletamento
e si trovino nella predetta situazione, adottando provvedimenti di
nomina nei limiti dei posti disponibili e vacanti, con decorrenza
economica dall'effettiva assunzione in servizio (1) .
NOTA
(1) Comma così modificato dalla legge di conversione 27 dicembre
1989, n. 417.
Art. 21.
1. Le disposizioni di cui all'art. 3 della legge 29 dicembre 1988, n. 554 non si applicano per il reclutamento di personale della scuola relativo alla copertura di posti disponibili e vacanti che andrebbero conferiti per incarico o supplenza.
Art. 22.
1. Allo scopo di assicurare il graduale ridimensionamento delle
unità scolastiche, ai sensi dell'articolo 2, comma 3, del D.L. 6
agosto 1988, n.323, convertito, con modificazioni, dalla legge 6
ottobre 1988, n. 426, il Ministro della pubblica istruzione
stabilisce criteri, tempi e modalità per la definizione e
l'articolazione del piano pluriennale di razionalizzazione della
rete scolastica.
2. Il Ministro della pubblica istruzione può disporre l'aggregazione
anche di istituti e scuole di istruzione secondaria di secondo
grado, ivi compresi i licei artistici e gli istituti d'arte, di
diverso ordine e tipo.
2-bis. Nell'ipotesi di cui al comma 1 ogni istituto o scuola
aggregata mantiene un proprio collegio dei docenti per le competenze
previste dal secondo comma dell'art. 4 del D.P.R. 31 maggio 1974, n.
416 (1) .
3. Nell'ipotesi di cui al comma 2, gli oneri di personale e di
funzionamento che, ai sensi delle vigenti disposizioni, risultino a
carico di più enti sono ripartiti sulla base di un'apposita
convenzione da stipularsi tra il provveditore agli studi e gli enti
territoriali interessati.
4. Il Ministro della pubblica istruzione detterà, nell'ambito
dell'ordinanza che disciplina la mobilità del personale direttivo,
apposite disposizioni per l'utilizzazione del personale direttivo
già titolare degli istituti e scuole per i quali si procede
all'aggregazione.
NOTA
(1) Comma aggiunto dalla legge di conversione 27 dicembre 1989, n.
417.
Art. 23.
1. Il personale docente degli istituti e scuole d'istruzione
secondaria, ivi compresi i licei artistici e gli istituti d'arte,
appartenente a ruoli con situazione di soprannumerarietà può essere
utilizzato anche in istituti e scuole di altro ordine o grado, per
insegnamenti diversi da quello di titolarità per i quali sia fornito
del titolo di studio prescritto.
2. I criteri e le modalità di attuazione di quanto previsto dal
comma 1 sono definiti in sede di negoziazione decentrata nazionale.
Art. 24.
1. (1) .
NOTA
(1) Articolo soppresso dalla legge di conversione 27 dicembre 1989,
n. 417.
Art. 25.
1. Nell'ambito dell'applicazione dell'articolo 12, le procedure dei
concorsi per soli titoli indetti con i decreti del Ministro della
pubblica istruzione in data 12 luglio 1989, pubblicati nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª serie speciale -
n. 55 del 21 luglio 1989, per l'accesso ai ruoli del personale
docente della scuola materna (D.M. 12 luglio 1989) , elementare
(D.M. 12 luglio 1989) e secondaria, dei licei artistici e degli
istituti d'arte (D.M. 12 luglio 1989), possono essere completate
entro il termine del 31 dicembre 1989, ai fini dell'effettuazione
delle nomine sul contingente dei posti disponibili e vacanti
riferiti all'anno scolastico 19891990. Tali nomine hanno decorrenza
giuridica dal 1° settembre 1989 ed effetti economici dalla data di
effettiva assunzione del servizio.
2. Sempre nell'ambito dell'applicazione dell'articolo 12, le
procedure degli analoghi concorsi per soli titoli indetti con i
decreti del Ministro della pubblica istruzione in data 12 luglio
1989, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale indicata al comma 1, per
l'accesso ai ruoli del personale docente ed assistente, delle
assistenti educatrici, degli accompagnatori al pianoforte e dei
pianisti accompagnatori dei conservatori di musica e delle Accademie
possono essere parimenti completate entro il termine del 31 dicembre
1989, ai fini dell'effettuazione delle nomine sul contingente dei
posti disponibili e vacanti riferibili all'anno scolastico 1989-90.
Tali nomine hanno decorrenza giuridica dal 1° ottobre 1989 ed
effetti economici dalla data di effettiva assunzione del servizio.
3. Restano ferme le procedure già espletate e le nomine effettuate
in applicazione dei decreti del Ministro della pubblica istruzione
di cui ai commi 1 e 2.
Art. 25-bis.
1. Al personale docente di ruolo non vedente delle scuole aventi
particolari finalità, di cui al D.P.R. 31 ottobre 1975, n. 970, il
quale si sia trovato o venga a trovarsi nelle condizioni di
soprannumerarietà è consentito, a domanda, il trasferimento presso i
provveditorati agli studi di appartenenza secondo i criteri
stabiliti per la mobilità volontaria dei pubblici dipendenti con
D.P.C.M. 5 agosto 1988, n. 325, e con decreto del Ministro per la
funzione pubblica del 20 giugno 1989, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale - 4ª serie speciale - n. 60-bis dell'8 agosto 1989.
2. Detto personale sarà impiegato nell'ambito della consulenza e
della docenza ai fini della formazione e dell'aggiornamento
psico-didattico e metodologico degli insegnanti di sostegno
limitatamente all'area della minorazione visiva.
3. A tale fine i provveditori agli studi interessati organizzano una
sezione operativa insieme al gruppo di lavoro handicappati.
4. Analoga disponibilità sarà assunta da ogni altro ufficio della
pubblica amministrazione, allorché abbia a rilevare all'interno del
proprio organico la vacanza dei posti destinati a mansioni o
funzioni esplicabili anche dal personale non vedente di cui trattasi
(1) .
NOTA
(1) Aggiunto dalla legge di conversione 27 dicembre 1989, n. 417.
Art. 26.
1. Per la corresponsione dei compensi al presidente ed ai componenti delle commissioni giudicatrici dei concorsi per titoli ed esami e dei concorsi per soli titoli di cui al presente decreto si applica il disposto del secondo comma dell'art. 5 della legge 20 maggio 1982, n. 270.
Art. 27.
1. I posti relativi alle vacanze che sono state individuate nella
tabella allegata al decreto del Ministro per la funzione pubblica in
data 20 giugno 1989, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4ª serie
speciale - n. 60-bis dell'8 agosto 1989, per la sesta qualifica
funzionale e per il profilo professionale di assistente
amministrativo, con riguardo alle sedi di Milano e Torino, sono
conferiti ai candidati compresi nelle graduatorie di merito dei
concorsi ordinari per titoli ed esami di accesso ai ruoli dei
coordinatori amministrativi degli istituti e scuole di ogni ordine e
grado, indetti ai sensi dell'O.M. 6 novembre 1984, purché le
graduatorie stesse risultino approvate alla data del 31 dicembre
1988.
2. L'accettazione della nomina conferita ai sensi del comma 1
comporta il depennamento dalla graduatoria di merito dalla quale
l'interessato proviene.
3. Ai fini di cui al comma 1 i provveditori agli studi delle sedi
sopra indicate propongono al Ministero della pubblica istruzione la
nomina di coloro che risultino utilmente collocati in graduatoria.
4. Il personale nominato ai sensi del presente articolo non può
essere trasferito né distaccato o comandato o comunque utilizzato in
sedi diverse da quelle indicate nel comma 1, ivi comprese quelle dei
Gabinetti e delle Segreterie dei Ministri e dei Sottosegretari di
Stato, prima che abbia compiuto sette anni di effettivo servizio,
salvo che per gravi motivi di incompatibilità.
5. I posti eventualmente non coperti in applicazione del presente
articolo sono assegnati in base alla procedura di cui al decreto del
Ministro per la funzione pubblica di cui al comma 1.
Art. 28.
1. I docenti di educazione tecnica e di educazione fisica nella
scuola media, i quali vengano a risultare in soprannumero rispetto
alle dotazioni organiche delle singole scuole, per effetto del
riassetto organizzativo delle cattedre disposto dall'articolo 3,
comma 2, del D.L. 6 agosto 1988, n. 323, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 ottobre 1988, n. 426, non sono soggetti
a trasferimento d'ufficio ai sensi dell'art. 70 del D.P.R. 31 maggio
1974, n. 417.
2. Per la copertura dei posti vacanti o disponibili nelle singole
province, prima di procedere a nuove nomine anche di personale non
di ruolo, sono annualmente utilizzati i docenti soprannumerari di
cui al comma 1, sulla base di una graduatoria provinciale e secondo
criteri e modalità da definirsi in sede di contrattazione decentrata
nazionale.
3. Restano ferme le norme e le procedure per l'attuazione del
principio di mobilità nell'ambito delle pubbliche amministrazioni ai
sensi del D.P.C.M. 5 agosto 1988, n. 325, e successive
modificazioni.
Art. 28-bis.
1. Ai soli fini del conseguimento dell'abilitazione all'insegnamento
sono ammessi ad apposite sessioni riservate di esami, da indire
entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della
legge di conversione del presente decreto e da svolgere con le
stesse modalità previste dall'art. 11, comma 3, gli insegnanti della
scuola materna e della scuola secondaria, non provvisti dalla
prescritta abilitazione, che abbiano prestato il servizio
d'insegnamento di cui allo stesso art. 11, comma I, in qualità di
supplenti nelle scuole materne autorizzate, ivi comprese le scuole
della regione siciliana o, rispettivamente, negli istituti e scuole
di istruzione secondaria, ivi compresi i licei artistici e gli
istituti d'arte, pareggiati o legalmente riconosciuti (1) .
NOTA
(1) Aggiunto dalla legge di conversione 27 dicembre 1989, n. 417.
Art. 29.
1. All'onere derivante dall'attuazione del presente decreto,
valutato in lire 26.000 milioni per l'anno 1989, in lire 28.500
milioni per l'anno 1990 ed in lire 31.800 milioni a decorrere
dall'anno 1991, si provvede (1) :
a) quanto a lire 26.000 milioni per l'anno 1989 mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo
6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno
1989, all'uopo utilizzando per lire 6.000 milioni l'accantonamento
"Norme in materia di reclutamento del personale della scuola" e per
lire 20.000 milioni utilizzando parzialmente l'accantonamento
"Provvedimenti in favore della scuola";
b) quanto a lire 28.500 milioni per l'anno 1990, per lire 26.000
milioni a carico degli stanziamenti iscritti ai capitoli 1021, 1124
e 1505 dello stato di previsione del Ministero della pubblica
istruzione per l'anno medesimo e per lire 2.500 milioni mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo
6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno
1990, utilizzando parzialmente l'accantonamento: "Riforma della
scuola elementare" (2) ;
c) quanto a lire 31.800 milioni a decorrere dall'anno 1991 a carico
degli stanziamenti iscritti ai capitoli 1021, 1029, 1124 e 1505
dello stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione
per l'anno 1991 e corrispondenti capitoli per gli anni successivi.
2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri
decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
NOTA
(1) Lettera così modificata dalla legge di conversione 27 dicembre
1989, n.417.
NOTA
(2) Lettera così sostituita dalla legge di conversione 27 dicembre
1989, n.417.
Art. 30.
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello
della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.