D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 503.
Norme per il riordinamento del sistema previdenziale dei lavoratori privati e pubblici, a norma dell'articolo 3 della legge 23 ottobre 1992, n. 421.
Pubblicato nella Gazz. Uff. 30 dicembre 1992, n. 305, S.O.
(Nota: la legge n.53/2000, art.8, è intervenuta sul prolungamento dell'età pensionabile)
TITOLO I - Regime dell'assicurazione generale obbligatoria
Art.1. - Età per il pensionamento di vecchiaia.
1. Il diritto alla pensione di vecchiaia a carico dell'assicurazione
generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei
lavoratori dipendenti è subordinato al compimento dell'età indicata, per
ciascun periodo, nella tabella A allegata.
2. Il limite di età previsto per l'applicazione delle disposizioni contenute
nell'art. 6, L. 29 dicembre 1990, n. 407, è elevato fino al compimento del 65°
anno; gli assicurati che alla data di entrata in vigore del presente decreto
prestano ancora attività lavorativa, pur avendo maturato i requisiti per aver
diritto alla pensione di vecchiaia, sono esonerati dall'obbligo della
comunicazione di cui al richiamato articolo 6, comma 2; sono altresì esonerati
dall'anzidetto obbligo gli assicurati che maturino i requisiti previsti entro
sei mesi successivi alla data di entrata in vigore del presente decreto, fermo
restando l'obbligo per gli assicurati stessi di effettuare la comunicazione
sopra considerata non oltre la data in cui i predetti requisiti sono maturati.
3. La percentuale annua di commisurazione della pensione per ogni anno di
anzianità contributiva acquisita per effetto di opzione esercitata ai sensi
dell'articolo 4 della legge 9 dicembre 1977, n. 903, e dell'articolo 6 del
decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 791, convertito con modificazioni dalla legge
26 febbraio 1982, n. 54, ai fini della permanenza in servizio oltre le età di
cui al comma 1, è incrementata di un punto percentuale fino al compimento del
60° anno di età per le donne e 65° per gli uomini e di mezzo punto
percentuale negli altri casi, anche in deroga all'articolo 11, comma 2, della
legge 30 aprile 1969, n. 153. Gli incentivi indicati sono attribuiti, comunque,
fino al raggiungimento dell'anzianità contributiva massima utile. Per gli anni
successivi viene riconosciuta la maggiorazione della pensione di cui al comma 6
dell'articolo 6 della legge 29 dicembre 1990, n. 407.
4. Le percentuali annue di rendimento attribuite ai sensi del comma 3 restano
acquisite indipendentemente dalla successiva applicazione dell'elevazione del
requisito di età prevista dal comma 1.
5. Il trattamento pensionistico derivante dall'applicazione dei commi 2 e 3 non
può comunque superare l'importo della retribuzione pensionabile prevista dai
singoli ordinamenti.
6. Sono confermati i requisiti per la pensione di vecchiaia in vigore alla data
del 31 dicembre 1992 per i lavoratori non vedenti.
7. Il conseguimento del diritto alla pensione di vecchiaia è subordinato alla
cessazione del rapporto di lavoro.
8. L'elevazione dei limiti di età di cui al comma 1 non si applica agli
invalidi in misura non inferiore all'80 per cento.
Art.2. - Requisiti assicurativi e contributivi per il pensionamento di vecchiaia.
1. Nel regime dell'assicurazione generale obbligatoria per i lavoratori
dipendenti ed i lavoratori autonomi il diritto alla pensione di vecchiaia è
riconosciuto quando siano trascorsi almeno venti anni dall'inizio
dell'assicurazione e risultino versati o accreditati in favore dell'assicurato
almeno venti anni di contribuzione, fermi restando i requisiti previsti dalla
previgente normativa per le pensioni ai superstiti.
2. In fase di prima applicazione i requisiti di cui al comma 1 sono stabiliti in
base alla tabella B allegata.
3. In deroga ai commi 1 e 2:
Art.3. - Retribuzione pensionabile.
1. Per i lavoratori dipendenti iscritti all'assicurazione generale
obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, che alla data del
31 dicembre 1992 possono far valere un'anzianità contributiva inferiore a 15
anni, la retribuzione annua pensionabile è determinata con riferimento ai
periodi indicati ai commi ottavo e quattordicesimo dell'articolo 3 della legge
29 maggio 1982, n. 297, incrementati dai periodi contributivi che intercorrono
tra la predetta data e quella immediatamente precedente la decorrenza della
pensione.
2. Per i lavoratori che possano far valere, alla data di cui al comma 1,
un'anzianità contributiva superiore ai 15 anni, la retribuzione annua
pensionabile di cui ai commi ottavo e quattordicesimo della legge 29 maggio
1982, n. 297, è determinata con riferimento alle ultime 520 settimane di
contribuzione antecedenti la decorrenza della pensione con conseguente
adeguamento dei criteri di calcolo ivi previsti.
3. In fase di prima applicazione delle disposizioni di cui al comma 2, per le
pensioni da liquidare con decorrenza nel periodo compreso tra il 1° gennaio
1993 ed il 31 dicembre 2001, le settimane di riferimento, ai fini della
determinazione della retribuzione pensionabile, sono costituite da un numero di
260 settimane aumentato del 50 per cento del numero di settimane intercorrenti
tra il 1° gennaio 1993 e la data di decorrenza della pensione, con
arrotondamento per difetto.
4. L'incremento di cui al comma 1 trova applicazione nei confronti dei
lavoratori autonomi iscritti all'I.N.P.S. che, al 31 dicembre 1992, abbiano
un'anzianità contributiva inferiore a 15 anni.
5. Ai fini del calcolo dei trattamenti pensionistici di cui al presente
articolo, le retribuzioni di cui all'art. 3, comma 11, della L. 29 maggio 1982,
n. 297, e i redditi di cui all'articolo 5, comma 6, e all'art. 8, comma 4, della
L. 2 agosto 1990, n. 233, sono rivalutati in misura corrispondente alla
variazione, tra l'anno solare di riferimento e quello precedente la decorrenza
della pensione, dell'indice annuo dei prezzi al consumo per famiglie di operai
ed impiegati calcolato dall'ISTAT. Ai predetti redditi e retribuzioni si applica
altresì un aumento di un punto percentuale per ogni anno solare preso in
considerazione ai fini del computo delle retribuzioni e dei redditi
pensionabili.
6. Per i periodi relativi ai trattamenti di mobilità di durata continuativa
superiore all'anno, di cui alla legge n. 223 del 23 luglio 1991, ricadenti nel
periodo di riferimento per la determinazione della retribuzione pensionabile, le
retribuzioni accreditate figurativamente sono rivalutate anche in base agli
indici di variazione delle retribuzioni contrattuali del settore di
appartenenza, rilevati dall'Istat.
Art.4. - Requisiti reddituali per l'integrazione al trattamento minimo.
1. [Il comma che si omette sostituisce con i commi 1, 1-bis e 2 i commi 1
e 2 dell'art. 6, D.L. 12 settembre 1983, n. 463].
2. Rimane in vigore la previgente disciplina per i pensionati in essere alla
data del 31 dicembre 1993.
TITOLO II - Forme di previdenza sostitutive ed esclusive
Art.5. - Età per il pensionamento di vecchiaia.
1. Per le forme di previdenza sostitutive ed esclusive dell'assicurazione
generale obbligatoria trova applicazione quanto disposto dall'articolo 1, fermi
restando, se più elevati, i limiti di età per il pensionamento di vecchiaia
vigenti alla data del 31 dicembre 1992 e quelli per il collocamento a riposo
d'ufficio per raggiunti limiti di età previsto dai singoli ordinamenti nel
pubblico impiego.
2. ...omissis...
3. ...omissis...
4. In fase di prima applicazione, per le forme di previdenza sostitutive ed
esclusive del regime generale che prevedono, in base alle rispettive normative
vigenti alla data del 31 dicembre 1992, requisiti di età inferiori a quelli di
cui al comma 1, l'elevazione dell'età medesima ha luogo in ragione di un anno
per ogni due anni a decorrere dal 1° gennaio 1994 e le opzioni di cui
all'articolo 1, commi 2 e 3, ove esercitabili, non possono determinare,
rispettivamente, il superamento della retribuzione pensionabile ed il
superamento del limite massimo del coefficiente di rendimento complessivo
stabiliti dalle vigenti normative.
Art.6. - Requisiti assicurativi e contributivi del pensionamento di vecchiaia.
1. Per le forme di previdenza sostitutive ed esclusive del regime generale
obbligatorio, si applicano i criteri di cui all'articolo 2 del presente decreto,
fermi restando i requisiti assicurativi e contributivi previsti dai rispettivi
ordinamenti, se più elevati.
2. ...omissis...
Art.7. - Retribuzione pensionabile.
1. Per i lavoratori iscritti a forme di previdenza sostitutive ed
esclusive dell'assicurazione generale obbligatoria, che alla data del 31
dicembre 1992 possono far valere un'anzianità contributiva inferiore a 15 anni,
i periodi di riferimento per la determinazione della retribuzione pensionabile,
stabiliti dalla normativa vigente alla predetta data, sono incrementati dai
periodi che intercorrono tra la predetta data e quella immediatamente precedente
la decorrenza della pensione.
2. Per i lavoratori di cui al comma 1 con anzianità contributiva pari o
superiore a 15 anni il periodo di riferimento per la determinazione della
retribuzione è riferito agli ultimi dieci anni di contribuzione antecedenti la
decorrenza della pensione.
3. In fase di prima applicazione delle disposizioni di cui al comma 2, per le
pensioni delle forme sostitutive ed esclusive dell'assicurazione generale
obbligatoria da liquidare a decorrere dal 1° gennaio 1993, il periodo di
riferimento è incrementato del 50 per cento dei mesi intercorrenti tra la
predetta data e quella di decorrenza della pensione, fino al raggiungimento di
un periodo massimo di dieci anni.
4. Ai fini del calcolo dei trattamenti pensionistici di cui al presente articolo
le retribuzioni pensionabili previste dai singoli ordinamenti sono rivalutate in
misura corrispondente alla variazione dell'indice annuo dei prezzi al consumo
per famiglie di operai ed impiegati, calcolato dall'ISTAT, tra l'anno solare cui
le retribuzioni si riferiscono e quello precedente la decorrenza del trattamento
pensionistico, con aumento di un punto percentuale per ogni anno solare preso in
considerazione ai fini del computo delle retribuzioni pensionabili.
5. In deroga al disposto di cui ai commi 1, 2 e 3, avuto riguardo alle
specifiche peculiarità ed alle particolari caratteristiche delle attività
lavorative, per i soggetti di cui all'articolo 3, D.Lgs.C.P.S. 16 luglio 1947,
n. 708, ratificato, con modificazioni, nella L. 29 novembre 1952, n. 2388, trova
applicazione l'articolo 12, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica
31 dicembre 1971, n. 1420, intendendosi il requisito delle retribuzioni
giornaliere ivi previsto incrementato, con effetto dal 1° gennaio 1993, di 272
retribuzioni giornaliere per ogni biennio, fino alla complessiva misura di 1900
retribuzioni.
6. ...omissis...
Art.8. - Pensionamenti di anzianità.
1. Per i soggetti che alla data del 31 dicembre 1992 hanno maturato i
requisiti contributivi o di servizio prescritti per la pensione anticipata di
anzianità rispetto all'età per il pensionamento di vecchiaia, ovvero per il
collocamento a riposo d'ufficio a carico delle forme di previdenza sostitutive
ed esclusive del regime generale, restano ferme le norme previste dai rispettivi
ordinamenti.
2. Il pensionamento di cui al comma 1 non può comunque essere richiesto prima
del raggiungimento del 35° anno di anzianità contributiva per coloro che alla
data del 1° gennaio 1993 abbiano maturato un'anzianità contributiva e di
servizio non superiore ad otto anni.
3. Negli altri casi, il periodo mancante per acquisire i requisiti per il
pensionamento di cui al comma 1 è determinato applicando al numero degli anni
mancanti secondo la disciplina dei singoli ordinamenti i coefficienti di
moltiplicazione di cui alla tabella C allegata.
Art.9. - Trattamenti di pensione ai lavoratori di cui al decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 357.
.. omissis...
TITOLO III - Disposizioni a carattere generale
Art.10. Disciplina del cumulo tra pensioni e redditi da lavoro dipendente ed autonomo.
1. A decorrere dal 1° gennaio 1994 le quote delle pensioni dirette di
vecchiaia e di invalidità e degli assegni diretti di invalidità a carico
dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i
superstiti dei lavoratori dipendenti, delle forme di previdenza esclusive e
sostitutive della medesima, delle gestioni previdenziali degli artigiani, degli
esercenti attività commerciali, dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni,
eccedenti l'ammontare corrispondente al trattamento minimo del Fondo pensioni
lavoratori dipendenti, non sono cumulabili con i redditi da lavoro dipendente ed
autonomo nella misura del 50 per cento fino a concorrenza dei redditi stessi.
Agli effetti delle presenti disposizioni, le quote delle pensioni alle quali si
applica la disciplina dell'indennità integrativa speciale, di cui alla L. 27
maggio 1959, n. 324, e successive modificazioni e integrazioni, sono considerate
comprensive dell'indennità stessa. Si applicano le disposizioni di cui
all'articolo 20, commi 2, 3, 4, 5 e 6, D.P.R. 27 aprile 1968, n. 488, e
successive modificazioni ed integrazioni.
2. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano nei confronti dei titolari
di pensioni a carico delle forme di previdenza esclusive e sostitutive del
regime generale, i cui importi sono esclusi dalla base imponibile ai fini
dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, degli assunti con contratti di
lavoro a termine qualora la durata degli stessi non superi complessivamente le
cinquanta giornate nell'anno solare ovvero di coloro dalla cui attività
dipendente o autonoma derivi un reddito complessivo annuo non superiore
all'importo del trattamento minimo di cui al comma 1 relativo al corrispondente
anno.
3. Nei casi di cumulo con redditi da lavoro dipendente la trattenuta è
effettuata dai datori di lavoro ed è versata all'ente previdenziale competente
o in conto entrate dello Stato nel caso di trattamenti erogati dallo Stato. A
tal fine si applicano le disposizioni di cui all'art. 21, D.P.R. 27 aprile 1968,
n. 488 e le dichiarazioni dei lavoratori ivi previste sono integrate dalla
indicazione dell'ente o ufficio pagatore della pensione e, nei casi di lavoro a
tempo determinato, dalla indicazione degli eventuali rapporti di lavoro a
termine già svolti nel corso dell'anno solare di riferimento.
4. Nei casi di cumulo con redditi da lavoro autonomo, ai fini dell'applicazione
del presente articolo, i lavoratori sono tenuti a produrre all'ente o ufficio
erogatore della pensione dichiarazione dei redditi da lavoro riferiti all'anno
precedente, entro lo stesso termine previsto per la dichiarazione ai fini
dell'IRPEF per il medesimo anno. Alle eventuali trattenute provvedono gli enti
previdenziali competenti, le direzioni provinciali del tesoro e gli altri uffici
pagatori dei trattamenti delle pensioni di cui all'articolo 1 della legge 29
aprile 1976, n. 177, che sono, altresì, tenuti alla effettuazione delle
trattenute nei casi di superamento delle cinquanta giornate di lavoro cui al
comma 2 relativamente ai periodi lavorativi per i quali non ha operato la
trattenuta del datore di lavoro ai sensi del comma 3.
4-bis. Le trattenute delle quote di pensione non cumulabili con i redditi da
lavoro autonomo vengono effettuate provvisoriamente dagli enti previdenziali
sulla base della dichiarazione dei redditi che i pensionati prevedono di
conseguire nel corso dell'anno. A tal fine gli interessati sono tenuti a
rilasciare all'ente previdenziale competente apposita dichiarazione. Le
trattenute sono conguagliate sulla base della dichiarazione dei redditi
effettivamente percepiti, rilasciata dagli interessati entro lo stesso termine
previsto per la dichiarazione dei redditi ai fini dell'IRPEF.
5. I trattamenti pensionistici sono totalmente cumulabili con i redditi
derivanti da attività svolte nell'ambito di programmi di reinserimento degli
anziani in attività socialmente utili, promosse da enti locali ed altre
istituzioni pubbliche e private. I predetti redditi non sono soggetti alle
contribuzioni previdenziali né danno luogo al diritto alle relative
prestazioni.
6. Le pensioni di anzianità a carico dell'assicurazione generale dei lavoratori
dipendenti e delle forme di essa sostitutive, nonché i trattamenti anticipati
di anzianità delle forme esclusive con esclusione delle eccezioni di cui
all'art. 10, D.L. 28 febbraio 1986, n. 49, convertito, con modificazioni, dalla
L. 18 aprile 1986, n. 120, in relazione alle quali trovano applicazione le
disposizioni di cui ai commi 1, 3 e 4 del presente articolo, non sono cumulabili
con redditi da lavoro dipendente nella loro interezza, e con i redditi da lavoro
autonomo nella misura per essi prevista al comma 1 ed il loro conseguimento è
subordinato alla risoluzione del rapporto di lavoro.
6-bis. ...omissis...
7. Le pensioni e i trattamenti di cui al comma 6 sono equiparati, agli
effetti del presente articolo, alle pensioni di vecchiaia, quando i titolari di
esse compiono l'età stabilita per il pensionamento di vecchiaia.
8. Ai lavoratori che alla data del 31 dicembre 1994 sono titolari di pensione,
ovvero hanno raggiunto i requisiti contributivi minimi per la liquidazione della
pensione di vecchiaia o di anzianità, continuano ad applicarsi le disposizioni
di cui alla previgente normativa, se più favorevole.
8-bis. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 40 del decreto del
Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488, i titolari di pensione che
omettano di produrre la dichiarazione prevista dal comma 4, sono tenuti a
versare all'ente previdenziale di appartenenza una somma pari all'importo annuo
della pensione percepita nell'anno cui si riferisce la dichiarazione medesima.
Detta somma sarà prelevata dall'ente previdenziale competente sulle rate di
pensione dovute al trasgressore.
Art.11. - Perequazione automatica delle pensioni.
1. Gli aumenti a titolo di perequazione automatica delle pensioni previdenziali ed assistenziali si applicano, con decorrenza dal 1994, sulla base del solo adeguamento al costo vita con cadenza annuale ed effetto dal primo novembre di ogni anno. Tali aumenti sono calcolati applicando all'importo della pensione spettante alla fine di ciascun periodo la percentuale di variazione che si determina rapportando il valore medio dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per famiglie di operai ed impiegati, relativo all'anno precedente il mese di decorrenza dell'aumento, all'analogo valore medio relativo all'anno precedente. Si applicano i criteri e le modalità di cui ai commi 4 e 5 dell'articolo 24
della legge 28 febbraio 1986, n. 41.
Art.12. - Aliquote di rendimento.
1. (Il comma che si omette ha modificato la tabella di cui all'art. 21,
comma 6, L. 11 marzo 1988, n. 67).
2. Le percentuali di riduzione derivanti dal raffronto tra le aliquote di
rendimento operanti al di sotto del limite massimo della retribuzione annua
pensionabile per l'assicurazione generale obbligatoria e quelle di cui alla
tabella determinata al comma 1 sono estese alle forme di previdenza sostitutive
ed esclusive, ai fini della determinazione della misura delle relative pensioni,
fermi restando i limiti massimi di retribuzione pensionabile previsti dai
singoli ordinamenti, ivi compresi quelli di cui all'art. 8 della L. 31 ottobre
1988, n. 480 e le percentuali di abbattimento operanti oltre i detti limiti se
più elevate, fatta esclusione per i casi disciplinati ai sensi dell'art. 3 del
D.L. 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla L. 20 maggio
1988, n. 160.
3. [Comma abrogato dall'art. 59, L. 27 dicembre 1997, n. 449]
Art.13. - Norma transitoria per il calcolo delle pensioni.
1. Per i lavoratori dipendenti iscritti all'assicurazione generale
obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti ed alle forme
sostitutive ed esclusive della medesima, e per i lavoratori autonomi iscritti
alle gestioni speciali amministrative dall'INPS, l'importo della pensione è
determinato dalla somma :
a) della quota di pensione corrispondente all'importo
relativo alle anzianità contributive acquisite anteriormente al 1° gennaio
1993, calcolato con riferimento alla data di decorrenza della pensione secondo
la normativa vigente precedentemente alla data anzidetta che a tal fine resta
confermata in via transitoria, anche per quanto concerne il periodo di
riferimento per la determinazione della retribuzione pensionabile;
b) della quota di pensione corrispondente all'importo del
trattamento pensionistico relativo alle anzianità contributive acquisite a
decorrere dal 1° gennaio 1993, calcolato secondo le norme di cui al presente
decreto.
Art.14. - Riscatto di periodi non coperti da assicurazione.
1. I lavoratori dipendenti che possono far valere complessivamente almeno
cinque anni di contribuzione versata in costanza di effettiva attività
lavorativa nell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la
vecchiaia ed i superstiti o nelle forme di previdenza sostitutive od esclusive
della medesima hanno facoltà di riscattare, a domanda, con le norme e le
modalità di cui all'art. 13, L. 12 agosto 1962, n. 1338, e successive
modificazioni ed integrazioni, nella misura massima complessiva di cinque anni,
periodi corrispondenti a quelli di assenza facoltativa dal lavoro per gravidanza
e puerperio e periodi di congedo per motivi familiari concernenti l'assistenza e
cura di disabili in misura non inferiore all'80 per cento, purché in ogni caso
si tratti di periodi non coperti da assicurazione e successivi al 1° gennaio
1994.
2. La facoltà di cui al comma 1 non è cumulabile con il riscatto del periodo
di corso legale di laurea.
3. I periodi successivi al 1° gennaio 1994 per i quali sia prevista
l'astensione obbligatoria dal lavoro per gravidanza e puerperio, ancorché
intervenuti al di fuori del rapporto di lavoro, danno luogo, sempreché il
lavoratore possa far valere l'anzianità lavorativa di cui al comma 1, a
contribuzione figurativa da accreditare secondo le disposizioni di cui
all'articolo 8 della legge 23 aprile 1981, n. 155.
Art.15. - Accredito dei contributi figurativi.
1. Ai fini del diritto alla pensione di anzianità dell'assicurazione
generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti, degli artigiani, dei
commercianti e dei coltivatori diretti, i quali alla data del 31 dicembre 1992
non possono far valere periodi pregressi di contribuzione, i periodi figurativi
computabili non possono eccedere complessivamente cinque anni.
2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche alle pensioni di
anzianità delle forme di previdenza sostitutive dell'assicurazione generale
obbligatoria, nonché a quelle anticipate rispetto all'età per il collocamento
a riposo d'ufficio a carico delle forme di previdenza esclusive.
Art.16. - Prosecuzione del rapporto di lavoro.
1. È in facoltà dei dipendenti civili dello Stato e degli enti pubblici non economici di permanere in servizio, con effetto dalla data di entrata in vigore della legge 23 ottobre 1992, n. 421, per un periodo massimo di un biennio oltre i limiti di età per il collocamento a riposo per essi previsti.
Art.17. - Norme in materia di finanziamento.
omissis
Art.18. - Entrata in vigore.
1. Salvo quanto diversamente previsto da singoli articoli, le disposizioni del presente decreto entrano in vigore a decorrere dal 1° gennaio 1993.
Tabella A
Età richiesta per il pensionamento di vecchiaia
Periodo di riferimento | Uomini | Donne |
dal 1.1.1994 al 30.6.1995 | 61° anno | 56° anno |
dal 1.7.1995 al 31.12.1996 | 62° anno | 57° anno |
dal 1.1.1997 al 30.6.1998 | 63° anno | 58° anno |
dal 1.7.1998 al 31.12.1999 | 64° anno | 59° anno |
dal 1.1.2000 in poi | 65° anno | 60° anno |
Tabella B
Requisiti assicurativi e contributivi per la pensione di vecchiaia
Periodi | Anzianità |
Dal 1° gennaio 1993 al 31 dicembre 1994 | 16 |
Dal 1° gennaio 1995 al 31 dicembre 1996 | 17 |
Dal 1° gennaio 1997 al 31 dicembre 1998 | 18 |
Dal 1° gennaio 1999 al 31 dicembre 2000 | 19 |
Dal 1° gennaio 2001 in poi | 20 |
Tabella C
omissis