D.Lgs. 16 aprile 1994, n. 297.

Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione,

relative alle scuole di ogni ordine e grado.

Pubblicato nella Gazz. Uff. 19 maggio 1994, n. 115, S.O.

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TITOLO VI

Istruzione artistica

Articolo 206

Istituti di istruzione artistica.

1. L'istruzione artistica è impartita:

a) negli istituti d'arte.

b) nei licei artistici.

c) negli istituti superiori di istruzione artistica, intendendosi in essi compresi le accademie di belle arti, gli istituti superiori per le industrie artistiche, i conservatori di musica e le accademie nazionali di arte drammatica e di danza.

2. Gli istituti ed enti che hanno il fine di promuovere l'istruzione artistica sono sottoposti alla vigilanza del Ministero della pubblica istruzione, che la esercita attraverso i provveditori agli studi per quanto concerne gli istituti di cui alle lettere a) e b) del comma 1 e direttamente per quanto concerne gli istituti di cui alla lettera c) del medesimo comma 1.

3. Gli istituti d'arte ed i licei artistici sono disciplinati, fatto salvo quanto previsto nel presente titolo per tutti gli istituti di istruzione artistica, dalle norme del presente testo unico concernenti gli istituti di istruzione secondaria superiore di cui all'articolo 191.

4. Gli istituti di istruzione artistica non statali possono ottenere il riconoscimento legale o il pareggiamento, secondo le disposizioni della parte seconda, titolo ottavo.

 

Capo I - Accademie di belle arti

Articolo 207

Finalità.

1. Le Accademie di belle arti hanno il fine di preparare all'esercizio dell'arte.

2. Nelle accademie si svolgono i corsi di pittura, scultura, decorazione e scenografia.

3. I corsi hanno durata di quattro anni.

4. All'accademia di belle arti si accede con esame di ammissione e con il possesso di un titolo di studio di istruzione secondaria superiore.

5. Non sono sottoposti ad esame di ammissione gli aspiranti in possesso della licenza di maestro d'arte, del diploma di maturità di arte applicata o del diploma di maturità artistica-prima sezione.

6. Allo stesso corso dell'accademia non si può essere iscritti per più di cinque anni.

7. I diplomi di licenza dei corsi di studio dell'accademia di belle arti hanno valore di qualifica accademica. Essi sono inoltre titoli validi per l'ammissione ai concorsi a cattedre di insegnamento negli istituti di istruzione secondaria, secondo quanto previsto dall'articolo 402.

 

Articolo 208

Insegnamenti.

1. Nel corso di pittura si impartiscono gli insegnamenti fondamentali delle seguenti materie: figura disegnata e dipinta, tecniche del disegno e della pittura, tecniche dell'incisione, pittura, anatomia artistica, storia dell'arte e del costume.

2. Nel corso di scultura si impartiscono gli insegnamenti fondamentali delle seguenti materie: figura disegnata e modellata, tecniche del disegno, della plastica e della scultura, tecniche della scultura applicata, scultura, anatomia artistica, storia dell'arte e del costume.

3. Nel corso di decorazione si impartiscono gli insegnamenti fondamentali delle seguenti materie: tecniche del disegno e della composizione decorativa, tecniche dell'incisione, decorazione, plastica ornamentale, anatomia artistica, anatomia degli animali, storia dell'arte e del costume.

4. Nel corso di scenografia si impartiscono gli insegnamenti fondamentali di scenografia, stile, storia dell'arte e storia del costume.

5. Oltre gli insegnamenti di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 sono impartiti gli insegnamenti complementari di cui all'articolo 261, comma 2, lettera a).

 

Articolo 209

Insegnamento delle materie artistiche.

1. L'insegnamento delle materie artistiche nei corsi di pittura, scultura, decorazione, scenografia è impartito, nel limite del numero degli alunni di cui all'articolo 265, comma 1, cumulativamente a tutti gli alunni dal rispettivo docente.

 

Articolo 210

Insegnamento delle materie di cultura.

1. Per le materie di cultura, gli insegnamenti sono impartiti di regola separatamente agli alunni di ciascun anno di corso. Sono riuniti in unica classe soltanto gli alunni di quegli anni dello stesso corso o di corsi diversi fra i quali vi sia identità di programma, sempre che non eccedano il numero di trentacinque.

 

Articolo 211

Insegnamenti della storia dell'arte e dell'anatomia artistica.

1. Gli insegnamenti della storia dell'arte e dell'anatomia artistica debbono sempre impartirsi separatamente agli alunni dei due ultimi anni di ciascuno dei corsi di pittura, scultura, decorazione. La stessa disposizione si applica per l'insegnamento della storia dell'arte nel corso di scenografia.

 

Articolo 212

Direttore.

1. [Ad ogni accademia è preposto, con incarico conferito dal Ministero ad uno dei docenti dell'accademia stessa, un direttore, che sovrintende all'andamento amministrativo, didattico, artistico e disciplinare dell'istituto]. (Comma abrogato dall’art.17 D.P.R. 28 febbraio 2003, n.132)

2. [L'incarico ha la durata di due anni e può essere confermato]. (Comma abrogato dall’art.17 D.P.R. 28 febbraio 2003, n.132)

3. L'incarico può essere conferito, in via eccezionale, anche a persona che, per opere compiute o per insegnamenti dati, sia venuta in meritata fama di singolare perizia nella sua arte.

4. [Il direttore provvede, per quanto di sua competenza, all'attuazione delle deliberazioni del consiglio di amministrazione e risponde del regolare funzionamento della Accademia direttamente al Ministero. Egli compila annualmente una relazione da inviare al Ministero della pubblica istruzione] (Comma abrogato dall’art.17 D.P.R. 28 febbraio 2003, n.132)

5. [Il direttore designa, all'inizio dell'anno scolastico, il docente chiamato a sostituirlo nell'esercizio delle funzioni amministrative, didattiche e disciplinari, in caso di assenza o di impedimento] (Comma abrogato dall’art.17 D.P.R. 28 febbraio 2003, n.132)

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Articolo 213

Collegio dei docenti.

[1. Il collegio dei docenti è composto dal direttore, dai docenti e dagli assistenti dell'Accademia.] (Comma abrogato dall’art.11 L. 3 maggio 1999, n.124)

2. Il collegio dei docenti assiste il direttore nell'esercizio delle funzioni didattiche, artistiche e disciplinari.

3. Nelle accademie ove sono costituiti, secondo i particolari statuti di cui all'articolo 255, comma 1, collegi accademici, i membri del collegio accademico si aggregano al collegio dei docenti ogni qualvolta debbano trattarsi argomenti sui quali il collegio accademico abbia competenza a norma dello statuto]. (Comma abrogato dall’art.17 D.P.R. 28 febbraio 2003, n.132)

 

Articolo 214

Assistenti.

1. In corrispondenza delle singole cattedre relative agli insegnamenti fondamentali presso le accademie di belle arti è previsto un posto di assistente.

2. L'assistente svolge attività didattica coadiuvando il docente della cattedra in corrispondenza della quale è istituito il posto.

2-bis. Gli assistenti fanno parte delle commissioni d'esame. (Comma aggiunto dall’art. 11 L. 3 maggio 1999, n.124)

 

3. L'orario settimanale obbligatorio dell'assistente è di 16 ore.

4. L'assistente può essere trasferito ad altra cattedra della stessa materia o di materia affine, anche in altra sede, su domanda dell'interessato.

 

Articolo 215

Scuole operaie e scuole libere del nudo.

1. Presso le accademie di belle arti possono essere istituite scuole operaie serali e festive e scuole libere del nudo.

2. Nelle dette scuole gli insegnamenti sono impartiti da docenti di ruolo o, in mancanza, da supplenti.

 

Articolo 216

Ordinamento amministrativo.

[1. L'ordinamento amministrativo delle accademie di belle arti è disciplinato dalle disposizioni di cui al capo VI del presente titolo]. (Comma abrogato dall’art.17 D.P.R. 28 febbraio 2003, n.132)

 

 

Capo II - Istituti superiori per le industrie artistiche

Articolo 217

Istituti superiori per le industrie artistiche.

1. Con il concorso degli enti locali il Ministero della pubblica istruzione può promuovere l'istituzione di istituti superiori per le industrie artistiche con il fine di raccogliere ed integrare gli insegnamenti e le esercitazioni relative alle tecniche delle varie arti, alle nozioni pratiche e teoriche necessarie per il buon andamento di una industria, alle cognizioni di cultura generale indispensabili per assumere funzioni tecniche e direttive in una industria artistica.

2. A tali istituti si accede, nei limiti dei posti disponibili, con il possesso del diploma di istituto di istruzione secondaria superiore con corso di studi di durata quinquennale.

3. Lo Stato può assumere a suo carico la metà della spesa occorrente per l'istituzione e il mantenimento di questi istituti.

4. Fatto salvo quanto previsto nel presente articolo, agli istituti superiori per le industrie artistiche si applicano le disposizioni relative alle accademie di belle arti.

 

Capo III - Accademie nazionali di arte drammatica e di danza

Sezione I: Accademia nazionale di arte drammatica

Articolo 218

Finalità.

1. L'Accademia nazionale d'arte drammatica, con sede in Roma, ha il fine di formare attori e registi del teatro drammatico.

2. Il funzionamento dell'accademia è disciplinato con regolamento governativo adottato ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400.

3. Oltre agli insegnamenti fondamentali nell'Accademia sono impartiti gli insegnamenti complementari di cui all'articolo 261, comma 2, lettera a).

 

Articolo 219

Ammissione all'Accademia.

1. Al primo anno di corso dell'Accademia si accede a seguito di esame.

 

Articolo 220

Direttore.

1. [All'Accademia è preposto un direttore, che sovraintende all'andamento didattico, artistico e disciplinare dell'accademia stessa]. (Comma abrogato dall’art.17 D.P.R. 28 febbraio 2003, n.132)

2. [Il direttore provvede, per quanto di sua competenza, all'attuazione delle deliberazioni del consiglio di amministrazione e risponde del regolare funzionamento dell'Accademia direttamente al Ministero della pubblica istruzione. Egli compila, annualmente, una relazione da inviare al Ministero della pubblica istruzione]. (Comma abrogato dall’art.17 D.P.R. 28 febbraio 2003, n.132)

3. [Il direttore designa, all'inizio dell'anno scolastico, il docente chiamato a sostituirlo, nelle funzioni didattiche e disciplinari, in caso di assenza o impedimento]. (Comma abrogato dall’art.17 D.P.R. 28 febbraio 2003, n.132)

4. [Il direttore è assunto per pubblico concorso, per titoli ed esami]. (Comma abrogato dall’art.17 D.P.R. 28 febbraio 2003, n.132)

5. Il Ministro può, in via eccezionale, conferire senza concorso il posto di direttore a persona che, per opere compiute o per insegnamenti dati, sia venuta in meritata fama di singolare perizia nella sua arte. Il Ministro può esonerare dal periodo di prova la persona così nominata.

6. [Il posto di direttore non coperto da titolare è affidato, dal dirigente preposto all'istruzione artistica, ad uno dei docenti dell'Accademia]. (Comma abrogato dall’art.17 D.P.R. 28 febbraio 2003, n.132)

 

Articolo 221

Collegio dei docenti.

[1. Il collegio dei docenti è composto dal direttore, che lo presiede, e dai docenti dell'accademia.

2. Il collegio dei docenti esercita i compiti per esso previsti dallo statuto dell'Accademia, approvato con regio decreto 25 aprile 1938, n. 742]. (Articolo abrogato dall’art.17 D.P.R. 28 febbraio 2003, n.132)

 

Articolo 222

Ordinamento amministrativo.

[1. L'ordinamento amministrativo dell'Accademia è disciplinato dalle disposizioni di cui al capo VI del presente titolo]. (Articolo abrogato dall’art.17 D.P.R. 28 febbraio 2003, n.132)

 

Articolo 223

Scritturazioni ed incarichi.

1. Per l'insegnamento della regia e della recitazione, il direttore provvede a scritturare, previa deliberazione del consiglio di amministrazione, artisti di riconosciuto valore, mediante contratto di diritto privato. La relativa spesa è a carico del bilancio dell'Accademia.

2. Gli altri insegnamenti sono conferiti per pubblico concorso.

 

Articolo 224

Ammissione in teatri e compagnie sovvenzionate dallo Stato.

1. Ogni anno, i tre allievi che conseguano con le migliori classificazioni il diploma di licenza della Accademia d'arte drammatica, hanno diritto di essere ammessi, per un anno, in teatri e in compagnie sovvenzionate dallo Stato.

 

Sezione II: Accademia nazionale di danza

Articolo 225

Corsi e finalità dell'Accademia.

1. L'Accademia nazionale di danza comprende un corso normale, della durata di otto anni, con il fine di formare danzatori e danzatrici, un corso di perfezionamento, della durata di tre anni, per la formazione di solisti, docenti e compositori di danza ed un corso di avviamento coreutico, della durata di tre anni.

2. Il corso normale è diviso in tre periodi: periodo inferiore e periodo medio, ciascuno della durata di tre anni; periodo superiore, della durata di due anni.

3. L'ammissione al corso di avviamento coreutico e gli esami relativi al corso stesso sono disciplinati con regolamento ministeriale.

 

Articolo 226

Ammissione ai corsi.

1. Al primo anno del corso normale si accede a seguito di esame, con il possesso della licenza elementare.

2. Coloro che siano in possesso del diploma di danzatore possono iscriversi al corso di perfezionamento.

 

Articolo 227

Attestati e diplomi.

1. A coloro che abbiano superato tutti gli esami del secondo periodo è rilasciato l'attestato di compimento del periodo stesso.

2. A coloro che abbiano superato tutti gli esami del terzo periodo è rilasciato il diploma di danzatore.

3. A coloro che abbiano superato tutti gli esami del corso di perfezionamento è rilasciato il relativo diploma.

4. A coloro che abbiano superato l'esame al termine del corso di avviamento coreutico è rilasciato il relativo attestato.

5. Il collegio docenti può proporre al Ministero della pubblica istruzione il rilascio, in via eccezionale, del diploma di abilitazione di maestro di danza ad artisti italiani e stranieri che siano venuti in chiara fama di singolare perizia nella loro arte in campo internazionale.

 

Articolo 228

Direttore.

1. [All'Accademia è preposto un direttore, che sovrintende all'andamento didattico, artistico e disciplinare dell'accademia stessa]. (Comma abrogato dall’art.17 D.P.R. 28 febbraio 2003, n.132)

2. [Il direttore provvede, per quanto di sua competenza, all'attuazione delle deliberazioni del consiglio di amministrazione e risponde del regolare funzionamento dell'accademia direttamente al Ministero della pubblica istruzione. Egli compila, annualmente, una relazione da inviare al Ministero della pubblica istruzione]. (Comma abrogato dall’art.17 D.P.R. 28 febbraio 2003, n.132)

3. [Il direttore, sentito il collegio dei docenti, stabilisce lo svolgimento dei programmi di insegnamento e l'orario delle lezioni]. (Comma abrogato dall’art.17 D.P.R. 28 febbraio 2003, n.132)

4. [Il direttore designa, all'inizio dell'anno scolastico, il docente chiamato a sostituirlo nelle funzioni didattiche e disciplinari in caso di assenza o di impedimento]. (Comma abrogato dall’art.17 D.P.R. 28 febbraio 2003, n.132)

5. [Il direttore è assunto per pubblico concorso per titoli ed esami e deve essere compositore di danza di riconosciuto valore]. (Comma abrogato dall’art.17 D.P.R. 28 febbraio 2003, n.132)

6. [Il posto di direttore non coperto da titolare è affidato dal dirigente preposto all'istruzione artistica, per incarico temporaneo, ad uno dei docenti dell'accademia, su proposta del consiglio di amministrazione]. (Comma abrogato dall’art.17 D.P.R. 28 febbraio 2003, n.132)

7. Il Ministro può, in via eccezionale, conferire senza concorso il posto di direttore a persona che, per opere compiute o per insegnamenti dati, sia venuta in meritata fama di singolare perizia nella sua arte. Il Ministro può esonerare dal periodo di prova la persona così nominata.

 

Articolo 229

Ordinamento amministrativo.

[1. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 230 sulla composizione del consiglio di amministrazione, l'ordinamento amministrativo dell'Accademia è disciplinato dalle disposizioni di cui al capo VI del presente titolo]. (Articolo abrogato dall’art.17 D.P.R. 28 febbraio 2003, n.132)

 

Articolo 230

Composizione del consiglio di amministrazione.

[1. Il consiglio di amministrazione è composto:

a) dal presidente;

b) da due rappresentanti del Ministero della pubblica istruzione;

c) da due rappresentanti del dipartimento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, competente in materia di spettacolo;

d) da un rappresentante del Ministero del tesoro;

e) dal direttore;

f) da due rappresentanti del collegio dei docenti.

2. Le deliberazioni sono prese a maggioranza; in caso di parità di voti prevale il voto del presidente.

3. Il Consiglio di amministrazione viene nominato con decreto del Ministro per la pubblica istruzione, dura in carica tre anni e può essere confermato.

4. Le funzioni di tutti i componenti del Consiglio di amministrazione sono gratuite]. (Articolo abrogato dall’art.17 D.P.R. 28 febbraio 2003, n.132)

 

Articolo 231

Collegio dei docenti.

[1. Il collegio dei docenti, presieduto dal direttore, è composto da tutti i docenti dei corsi.

2. Esso tratta i problemi che rivestono un interesse didattico o disciplinare.

3. Gli altri problemi sono esaminati, sotto la presidenza del direttore, dai Consigli dei docenti distintamente per il corso normale ed il corso di perfezionamento]. (Articolo abrogato dall'art. 17, D.P.R. 28 febbraio 2003, n. 132)

 

Articolo 232

Materie di insegnamento.

1. Presso l'Accademia nazionale di danza vengono impartite lezioni delle seguenti materie artistiche e culturali:

Corso normale (otto anni):

    Inferiore (3 anni):
      tecnica della danza;
    Medio (3 anni):
      tecnica della danza;
      composizione della danza;
      solfeggio;
      storia dell'arte, 5° e 6° anno;
      storia della musica, 5° e 6° anno.
    Superiore (2 anni):
      tecnica della danza;
      composizione della danza;
      teoria della danza;
      storia dell'arte;
      storia della musica;
      solfeggio;

Corso di perfezionamento (3 anni):

    Tecnica della danza;
      composizione della danza;
      teoria della danza;
      storia dell'arte;
      storia della musica;
      storia della danza e del costume;
      pianoforte (facoltativo).

2. Le materie del corso di avviamento coreutico sono stabilite con regolamento ministeriale.

3. Oltre agli insegnamenti di cui ai commi 1 e 2, nell'Accademia sono impartiti gli insegnamenti complementari di cui all'articolo 261, comma 2, lettera a).

 

Articolo 233

Obblighi scolastici degli allievi.

1. È fatto obbligo a tutti gli allievi dei corsi normali dell'Accademia Nazionale di danza di frequentare la scuola media o un istituto di istruzione secondaria superiore.

2. Coloro che già frequentano scuole pubbliche o legalmente riconosciute o pareggiate, o che studiano privatamente, possono ottenere l'iscrizione ad anni successivi al 1° del corso normale a seconda degli anni di scuola secondaria già superati.

3. Presso tali scuole essi sono esentati dalla frequenza dei corsi di educazione fisica e dai relativi esami.

 

Articolo 234

Personale del corso di perfezionamento.

1. Il personale del corso di perfezionamento è scelto dal Consiglio di amministrazione tra artisti di riconosciuto valore ed è scritturato annualmente secondo le consuetudini vigenti per tale genere di contratti. Quando la scelta cada sul direttore o su docenti dell'Accademia la nomina sarà fatta con incarico annuale.

2. In ogni caso la retribuzione è fissata di volta in volta dal Consiglio di amministrazione e al pagamento di essa si provvede con le sovvenzioni concesse annualmente dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento competente in materia di spettacolo.

 

Articolo 235

Insegnamento della composizione e della tecnica della danza.

1. Gli orari relativi alle materie di insegnamento impartite nell'Accademia sono stabiliti con i decreti concernenti le modalità ed i criteri per la determinazione degli organici, di cui all'articolo 265.

 

Articolo 236

Pianisti accompagnatori.

1. I pianisti accompagnatori coadiuvano i docenti degli insegnamenti in corrispondenza dei quali sono istituiti i posti di pianista, svolgendo la propria opera nei limiti delle direttive date dai docenti medesimi e dal direttore.

 

Articolo 237

Sovvenzioni.

1. Per le spese relative al saggio annuale ed alle assegnazioni delle borse di studio stabilite in numero complessivo di quindici, per i tre anni di corso, nonché per le retribuzioni degli insegnanti nel corso di perfezionamento sarà provveduto, per ciascun esercizio finanziario, con apposite sovvenzioni concesse dal Dipartimento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, competente in materia di spettacolo.

 

Articolo 238

Obblighi particolari degli enti pubblici e degli enti sovvenzionati dallo Stato.

1. Gli enti pubblici e gli enti sovvenzionati dallo Stato, i quali promuovano e organizzino spettacoli di danza o nei quali la danza abbia particolare rilievo, sono tenuti ad impiegare, nei corpi di ballo o nei gruppi danzatori o danzatrici, con preferenza, i diplomati della Accademia nazionale di danza o di scuole ad essa pareggiate.

2. Coloro che conseguano il diploma di danzatore sono ammessi, con facilitazioni da determinarsi e in quanto provvisti del diploma di istituto d'istruzione secondaria superiore, agli istituti preposti alla formazione dei docenti di educazione fisica negli istituti di istruzione secondaria.

3. Qualora una scuola per il conseguimento di detto titolo venga istituita presso l'Accademia di danza essa dovrà uniformarsi nell'ordinamento e nei programmi a quelli degli istituti di cui al comma 2.

 

Capo IV - Conservatori di musica

Articolo 239

Finalità.

1. I Conservatori di musica hanno per fine l'istruzione musicale.

2. Al conservatorio di musica si accede con esame di ammissione.

3. I requisiti necessari per l'ammissione sono stabiliti con regolamento. Fino all'emanazione di nuove norme regolamentari al riguardo, si applicano le disposizioni del regio decreto 11 dicembre 1930, n. 1945 e successive modificazioni.

4. [Nel conservatorio di musica non si può ripetere più di una volta lo stesso anno di corso]. (Comma abrogato dall’art.11 Legge 3 maggio 1999 n.124)

5. Presso i conservatori di musica funzionano le scuole medie annesse di cui articolo 174, al fine dell'assolvimento dell'obbligo scolastico.

6. Restano ferme le norme particolari relative al conservatorio di musica di Bolzano, adottate in attuazione dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige.

 

Articolo 240

Insegnamento nei conservatori di musica.

1. L'insegnamento nei conservatori di musica è disciplinato con regolamento. Fino all'emanazione di nuove norme in materia, si applicano le disposizioni del regio decreto 11 dicembre 1930, n. 1945  e successive modificazioni.

2. All'elenco delle scuole di cui all'articolo 1, primo comma del regio decreto 11 dicembre 1930, n. 1945  è aggiunta la scuola di chitarra.

3. Oltre agli insegnamenti fondamentali, nei conservatori sono impartiti gli insegnamenti complementari di cui all'articolo 261, comma 2, lettera a).

 

Articolo 241

Direttore.

1. [Ad ogni conservatorio di musica è preposto un direttore, che sovrintende all'andamento didattico, artistico e disciplinare dell'istituto]. (Comma abrogato dall’art.17 D.P.R. 28 febbraio 2003, n.132)

2. [Il direttore provvede, per quanto di sua competenza, all'attuazione delle deliberazioni del consiglio di amministrazione e risponde del regolare funzionamento del conservatorio direttamente al Ministero della pubblica istruzione. Egli compila, annualmente, una relazione da inviare al Ministero della pubblica istruzione]. (Comma abrogato dall’art.17 D.P.R. 28 febbraio 2003, n.132)

3. [Il direttore designa, all'inizio dell'anno scolastico, il docente chiamato a sostituirlo nelle funzioni didattiche e disciplinari in caso di assenza o di impedimento]. (Comma abrogato dall’art.17 D.P.R. 28 febbraio 2003, n.132)

4. [Il direttore è assunto per pubblico concorso, per titoli ed esami]. (Comma abrogato dall’art.17 D.P.R. 28 febbraio 2003, n.132)

5. Il Ministro può, in via eccezionale, conferire senza concorso i posti di direttore a persone che, per opere compiute o per insegnamenti dati, siano venuti in meritata fama di singolare perizia nella loro arte. Il Ministro può esonerare dal periodo di prova il personale così nominato.

6. [I posti di direttore non coperti da titolari sono affidati dal dirigente preposto all'istruzione artistica, per incarico temporaneo, ad uno dei docenti del conservatorio]. (Comma abrogato dall’art.17 D.P.R. 28 febbraio 2003, n.132)

 

Articolo 242

Collegio dei docenti.

[1. Il collegio dei docenti è composto dal direttore, che lo presiede, e dai docenti di ruolo e non di ruolo del conservatorio.

2. Il collegio dei docenti assiste il direttore in ordine all'andamento didattico, artistico e disciplinare del conservatorio]. (Articolo abrogato dall’art.17 D.P.R. 28 febbraio 2003, n.132)

 

Articolo 243

Ordinamento amministrativo.

[1. L'ordinamento amministrativo dei conservatori è disciplinato dalle disposizioni di cui al capo VI del presente titolo]. (Comma abrogato dall’art.17 D.P.R. 28 febbraio 2003, n.132)

 

Articolo 244

Conservatori di musica statizzati.

1. I rapporti conseguenti alla statizzazione dei conservatori di musica sotto indicati restano definiti dalle convenzioni annesse alle rispettive leggi di statizzazione:

«G. Tardini» di Trieste (legge 13 marzo 1958, n. 248);

«Nicolò Paganini» di Genova e «Francesco Morlacchi» di Perugia (legge 22 marzo 1974, n. 111);

«F. E. Dall'Abaco» di Verona, «L. Canepa» di Sassari, «A. Vivaldi» di Alessandria, «U. Giordano» di Foggia, «L. D'Annunzio» di Pescara, «G. Frescobaldi» di Ferrara, «T. Schipa» di Lecce, «G. Nicolini» di Piacenza, «A. Venturi» di Brescia, e «C. Pollini» di Padova, liceo musicale pareggiato «A. Corelli» di Messina trasformato in sezione staccata del conservatorio di musica di Reggio Calabria (legge 8 agosto 1977, n. 663);

«V. Gianferri» di Trento (legge 13 agosto 1980, n. 473);

«S. Tomadini» di Udine (legge 6 agosto 1981, n. 466). (Comma così corretto con avviso pubblicato nella Gazz. Uff. 21 novembre 1994, n. 272)

2. I rapporti conseguenti alla statizzazione dei conservatori di Bolzano, Cagliari e Pesaro sono definiti dalle convenzioni previste dalla legge 30 novembre 1930, n. 1968. Per il conservatorio di Bolzano resta salvo il disposto dell'art. 239, comma 6. (Comma aggiunto con avviso pubblicato nella Gazz. Uff. 21 novembre 1994, n. 27)

 

Articolo 245

Disciplina della professione di maestro di canto.

1. Nessuno può assumere il titolo di maestro di canto ed esercitare la relativa professione se non abbia conseguito in un conservatorio di musica statale o in un istituto musicale pareggiato il diploma di canto nel ramo didattico, salvo il disposto del comma 2.

2. Il docente di canto nei conservatori di musica statali e negli istituti musicali pareggiati e coloro che siano stati titolari delle cattedre di canto in tali istituti hanno diritto di assumere il titolo di maestro di canto e di esercitare la relativa professione ancorché siano sprovvisti del diploma di cui al comma 1.

3. È istituito un albo professionale dei maestri di canto. Le norme concernenti la formazione dell'albo, le condizioni e le modalità per l'iscrizione ed ogni altra norma per l'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo sono stabilite con decreto del Ministro di grazia e giustizia, di concerto con il Ministro del tesoro.

4. Le norme di cui al presente articolo non si applicano a coloro che insegnano canto nel campo della musica religiosa o corale ovvero che insegnano musica e canto negli istituti di istruzione secondaria oppure si trovino in possesso del titolo di abilitazione all'insegnamento dell'educazione musicale nelle scuole medie, purché esercitino la loro attività entro i limiti del rispettivo insegnamento.

 

Articolo 246

Disciplina delle professioni di docente di materie musicali in scuole di musica e di orchestrale.

1. Nessuno può esercitare la professione di docente di materie musicali in istituti o scuole di musica, né fare parte di orchestre che si producono in luoghi pubblici o aperti al pubblico, se non abbia conseguito in un conservatorio di musica o in un istituto musicale pareggiato il titolo previsto rispettivamente ai commi 2 e 3.

2. Per esercitare la professione di docente di materie musicali in istituti o scuole di musica è prescritto il possesso del diploma relativo allo strumento o agli strumenti che formano la rispettiva materia d'insegnamento.

3. Per far parte delle orchestre di cui al comma 1 si richiede:

a) il diploma, quando si voglia far parte di orchestre sinfoniche o liriche;

b) l'attestato di compimento del periodo medio oppure, se il corso regolare di studi consti di due soli periodi, l'attestato di compimento del periodo inferiore, quando si voglia far parte di orchestre di operette.

4. Le orchestre della RAI - Radiotelevisione italiana - S.p.a. sono comprese, agli effetti della presente legge, nel novero delle orchestre sinfoniche o liriche.

5. Il diploma o l'attestato, rispettivamente a norma del presente articolo, debbono essere relativi allo strumento o agli strumenti che si vogliono suonare in orchestra.

6. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano né ai luoghi di culto, e, in generale, agli istituti, collegi o convitti religiosi o che siano sotto la dipendenza di autorità ecclesiastiche, sempre che le rispettive attività artistiche e didattiche siano dirette a scopo di culto, né ai conservatori di musica e agli istituti pareggiati.

7. Le disposizioni di cui al comma 3 non si applicano: alle orchestre dei caffè, cinematografi e delle sale da ballo, con un numero di persone non superiore a sei; alle orchestre costituite, in occasione di saggi scolastici, da allievi di istituzioni pubbliche di assistenza e di beneficenza di collegi o convitti; alle orchestre costituite per feste di beneficenza; alle bande musicali.

8. Coloro che ai sensi del presente articolo possono insegnare materie musicali o far parte di orchestre possono essere iscritti in appositi albi. Le norme concernenti la formazione degli albi, le condizioni per esservi iscritto, la determinazione dell'oggetto professionale e la disciplina sugli iscritti sono stabilite con decreto del Ministro di grazia e giustizia, di concerto con i ministri del tesoro e della pubblica istruzione.

 

Articolo 247

Normalizzazione dell'intonazione di base degli strumenti musicali.

1. Il suono di riferimento per l'intonazione di base degli strumenti musicali è la nota «La», la cui altezza deve corrispondere alla frequenza di 440 Hertz (Hz), misurata alla temperatura ambiente di 20 gradi centigradi.

2. È fatto obbligo agli istituti di istruzione musicale, alle istituzioni e organizzazioni, comunque sovvenzionate dallo Stato o da enti pubblici, che gestiscono e utilizzano orchestre o altri complessi strumentali, e all'ente concessionario del servizio pubblico radiotelevisivo, di adottare stabilmente come suono di riferimento per l'intonazione la nota «La», di cui al comma 1. Sono in ogni caso fatte salve le esigenze di ricerca e artistiche, quando non vengano eseguiti brani di musica e spettacoli lirici.

3. Per ottemperare a quanto disposto dai commi 1 e 2, è fatto obbligo di utilizzare per la intonazione strumenti di riferimento pratico (diapason a forchetta, regoli metallici, piastre, generatori elettronici, eccetera) tarati alla frequenza di 440 Hertz e dotati di relativo marchio di garanzia, indicante la frequenza prescritta. È ammessa la tolleranza, in più o in meno, non superiore a 0,5 Hertz.

4. I contributi dello Stato o degli enti pubblici sono condizionati anche alla comprovata osservanza delle norme del presente articolo.

5. L'utilizzazione di strumenti di riferimento non conformi alla norma di cui al comma 3 è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria per ogni esemplare da lire centomila a lire un milione.

6. Con decreto del Ministro della pubblica istruzione sono indicati gli istituti specializzati autorizzati a fornire la frequenza campione per la taratura degli strumenti di riferimento e ad esercitare funzioni di controllo.

7. All'attuazione delle norme del presente articolo si provvede con regolamento adottato dal Ministro della pubblica istruzione, di concerto con la Presidenza del Consiglio dei ministri.

 

Articolo 248

Accompagnatori al pianoforte.

1. In corrispondenza delle singole cattedre di canto nei Conservatori di musica è istituito un posto di accompagnatore al pianoforte.

2. Gli accompagnatori al pianoforte coadiuvano i rispettivi docenti, svolgendo la propria opera nei limiti delle direttive date dai titolari e dai direttori.

 

Capo V - Alunni, esami e tasse

Articolo 249

Alunni.

1. Agli alunni degli istituti di cui al presente titolo si applicano, in materia disciplinare, le disposizioni relative agli alunni degli istituti di istruzione secondaria superiore. Le sanzioni disciplinari adottate dagli organi competenti sono comunicate al Ministero.

2. Negli istituti di cui al presente titolo gli stranieri sono iscritti all'anno di corso per il quale siano ritenuti idonei a giudizio del collegio dei docenti.

 

Articolo 250

Privatisti.

1. Non può presentarsi all'esame di ammissione all'accademia di belle arti chi non abbia conseguito almeno quattro anni prima la licenza di scuola media.

2. I periodi di tempo che devono intercorrere fra gli esami che si svolgono nei conservatori di musica sono stabiliti con regolamento.

3. Le limitazioni di cui ai commi 1 e 2 non si applicano ai candidati che abbiano raggiunto il ventiduesimo anno di età.

4. All'esame di licenza dell'Accademia di belle arti non sono ammessi candidati privatisti.

 

Articolo 251

Orari e programmi.

1. Gli orari di insegnamento ed i programmi di esame negli istituti di cui al presente titolo sono approvati con decreto del ministro. (Comma così modificato dall’art. 11 L. 3 maggio 1999, n.124)

 

Articolo 252

Esami.

1. Nelle accademie e nei conservatori si sostengono esami di ammissione, di promozione, di idoneità, di licenza e di diploma.

2. Con l'esame di ammissione si accede al primo anno dei corsi di studio.

3. Agli anni successivi si accede, per gli alunni dell'istituto, mediante esame di promozione e, per i candidati esterni, mediante esami di idoneità.

4. L'esame di diploma è sostenuto al compimento dei corsi di studio.

5. Presso l'Accademia nazionale di danza si sostiene un esame a conclusione del corso di perfezionamento e del corso di avviamento coreutico.

6. Nell'anno scolastico si svolgono due sessioni di esame.

7. Il candidato che nella prima sessione non superi o non compia l'esame è ammesso a sostenere o a ripetere le prove solo nella seconda sessione dello stesso anno.

8. Le commissioni d'esame sono composte da docenti dell'istituto e, per gli esami di compimento dei periodi inferiore e medio e di diploma nei Conservatori di musica, sono integrate da uno o due membri esterni. Esse sono nominate dal direttore dell'istituto e sono presiedute dallo stesso direttore o da un docente di ruolo o, in mancanza, da un docente non di ruolo. (Comma così sostituito dall’art.11 L. 3maggio 1999, n.124)

 

Articolo 253

Tasse scolastiche.

1. Le tasse dovute negli istituti di cui al presente titolo sono le seguenti:

A. Conservatori di musica (con esclusione delle scuole annesse):

tassa di esame di ammissione;

tassa di immatricolazione;

tassa di frequenza di ciascuno anno;

tassa per il rilascio dei diplomi e delle licenze.

B. Accademie di belle arti (comprese le annesse scuole libere del nudo). Accademie nazionali di arte drammatica e di danza:

tassa di esame di ammissione alle varie scuole;

tassa di immatricolazione;

tassa di frequenza di ciascun anno;

tassa di diploma.

2. Gli importi delle tasse di cui al comma 1 sono determinati ai sensi e con le modalità dell'articolo 7, comma 1 del decreto legge 27 aprile 1990, n. 90  convertito con modificazione dalla legge 26 giugno 1990, n. 165, sulla base di quelli stabiliti nella tabella E allegata alla legge 28 febbraio 1986, n. 41  (legge finanziaria 1986).

3. Le tasse di frequenza possono essere pagate in due rate: la prima all'atto dell'iscrizione, la seconda entro il mese di gennaio.

4. Sono dispensati dal pagamento delle tasse:

gli studenti che abbiano conseguito, a seconda del titolo di studio richiesto per l'iscrizione al primo anno di corso, il giudizio complessivo di ottimo nella licenza media o una media di sessanta sessantesimi nell'esame di maturità;

gli studenti che abbiano conseguito, nella valutazione conclusiva degli esami di corso, una votazione non inferiore agli otto decimi nei conservatori di musica ed a ventiquattro trentesimi nelle accademie;

gli studenti appartenenti a nuclei familiari con redditi complessivi non superiori ai limiti stabiliti con l'articolo 28, comma 4, della legge 28 febbraio 1986, n. 41  (legge finanziaria 1986), come rivalutati ai sensi dell'articolo 21, comma 9 della legge 11 marzo 1988, n. 67  (legge finanziaria 1988) e successive modificazioni.

5. Ai fini dell'individuazione del reddito di cui al terzo alinea del comma 4 si tiene conto del solo reddito personale dello studente, se derivante da rapporto di lavoro dipendente; in mancanza di reddito personale da lavoro dipendente si tiene conto del reddito complessivo dei familiari tenuti all'obbligazione del mantenimento.

6. Sono altresì dispensati dal pagamento delle tasse, comprese quelle di bollo e di diploma, gli orfani di guerra o per ragioni di guerra o di caduti per la lotta di liberazione, i figli dei mutilati o invalidi di guerra o per la lotta di liberazione o di dispersi o prigionieri di guerra, coloro che siano essi stessi mutilati o invalidi di guerra o per la lotta di liberazione, i ciechi civili. Il predetto beneficio è sospeso per i ripetenti.

7. Salvo che per l'Accademia nazionale di danza, gli studenti di cittadinanza straniera sono dispensati dal pagamento delle tasse.

 

Capo VI - Disposizioni comuni ai conservatori di musica, alle accademie di belle arti e alle accademie nazionali di arte drammatica e di danza

Articolo 254

Ricorsi contro i provvedimenti dei consigli e dei collegi.

[1. Contro i provvedimenti adottati dai consigli o dai collegi delle accademie e dei conservatori è ammesso ricorso al Ministero della pubblica istruzione, da parte di chi abbia interesse, entro trenta giorni dalla data di notificazione o della comunicazione in via amministrativa dell'atto impugnato o da quando l'interessato ne abbia avuto piena conoscenza. (Comma così corretto con avviso pubblicato nella Gazz. Uff. 21 novembre 1994, n. 272)

2. Per quanto non previsto nel presente articolo si applicano le disposizioni di cui al D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199]. (Articolo abrogato dall’art.17 D.P.R. 28 febbraio 2003, n.132)

 

Articolo 255

Autonomia amministrativa.

[1. I conservatori di musica, le accademie di belle arti e le accademie nazionali di arte drammatica e di danza sono dotati di autonomia amministrativa e sono sottoposti alla vigilanza del Ministero della pubblica istruzione. I particolari statuti che regolano il funzionamento amministrativo e didattico restano in vigore, per gli istituti che ne sono dotati, in quanto compatibili con le norme del presente testo unico e con i regolamenti generali sugli istituti di istruzione artistica. Ai predetti istituti è attribuita altresì personalità giuridica ed autonomia organizzativa, finanziaria, didattica, di ricerca e sviluppo, nei limiti, con la gradualità e con le procedure che saranno stabiliti con i decreti legislativi da emanarsi ai sensi dell'articolo 4, comma 6, della legge 24 dicembre 1993, n. 537.

2. Le spese per il trattamento economico del personale di ruolo e non di ruolo, docente e amministrativo, tecnico ed ausiliario degli Istituti sono a carico dello stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione, il quale provvede alla loro erogazione con le forme e modalità previste dalle vigenti disposizioni.

3. Le spese per il funzionamento degli istituti sono iscritte nel bilancio degli istituti stessi e trovano copertura nei contributi ministeriali e nelle altre entrate di bilancio.

4. Con regolamento del Ministro della pubblica istruzione, emanato di concerto con il Ministro del tesoro ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le istruzioni necessarie per la formazione del bilancio preventivo, del conto consuntivo e dei relativi adempimenti contabili, nonché per il riscontro della gestione finanziaria, amministrativa e patrimoniale ed il controllo dei costi, anche su base comparativa]. (Articolo abrogato dall’art.17 D.P.R. 28 febbraio 2003, n.132)

 

Articolo 256

Consiglio di amministrazione.

[1. Ciascuno degli istituti di cui all'articolo 255 è amministrato da un consiglio di amministrazione composto, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 230 per il consiglio di amministrazione dell'Accademia nazionale di danza, dal presidente e dai seguenti altri membri:

a) un rappresentante del Ministero della pubblica istruzione;

b) il direttore dell'Istituto;

c) due docenti dell'istituto, designati dal collegio dei docenti.

2. Possono inoltre essere chiamati a far parte del consiglio di amministrazione, in numero non superiore a tre, le persone e i rappresentanti degli enti che hanno assunto l'impegno di contribuire in misura notevole e continuativa al mantenimento dell'Istituto.

3. È chiamato a far parte del consiglio di amministrazione dei conservatori con sezioni distaccate per ciechi un rappresentante dell'istituto per ciechi presso cui ha sede la sezione distaccata.

4. Segretario del consiglio è l'impiegato amministrativo di qualifica più elevata.

5. Il presidente e gli altri componenti del consiglio di amministrazione sono nominati dal Ministero della pubblica istruzione per la durata di un triennio, alla scadenza del quale possono essere riconfermati. In caso di assenza o impedimento del presidente, le relative funzioni possono essere affidate, dal presidente stesso, ad un componente del consiglio di amministrazione che non faccia parte del personale dell'Istituto.

6. Quando ne sia riconosciuta la necessità, il Ministero della pubblica istruzione scioglie il consiglio di amministrazione e nomina un commissario governativo per l'amministrazione straordinaria, fissando il termine entro il quale il consiglio di amministrazione deve essere ricostituito.

7. In deroga a quanto previsto dal presente articolo i consigli di amministrazione dei conservatori di musica di Roma e Napoli conservano la composizione prevista dalle particolari disposizioni che li riguardano: di ciascuno di essi fanno altresì parte due docenti dell'Istituto designati dai rispettivi collegi dei docenti.

8. Del consiglio di amministrazione del conservatorio di musica di Bologna fa parte di diritto un rappresentante di quel comune]. (Articolo abrogato dall’art.17 D.P.R. 28 febbraio 2003, n.132)

 

Articolo 257

Attribuzioni del consiglio di amministrazione.

[1. Il consiglio di amministrazione:

a) delibera il bilancio di previsione dell'istituto, le eventuali variazioni del bilancio medesimo, nonché il conto consuntivo;

b) delibera le spese a carico del bilancio dell'istituto e determina il limite di somma che il presidente del consiglio di amministrazione è autorizzato a spendere direttamente con propri provvedimenti; (Lettera così sostituita dall'art. 11, L. 3 maggio 1999, n. 124)

c) propone le variazioni delle tabelle organiche dell'istituto]. (Articolo abrogato dall’art.17 D.P.R. 28 febbraio 2003, n.132)

 

Articolo 258

Esercizio finanziario.

1. L'esercizio finanziario degli istituti ha durata annuale e coincide con l'anno solare.

2. Per la gestione autonoma degli istituti, il servizio di tesoreria è affidato, in base ad apposita convenzione, ad un istituto di credito di notoria solidità che lo disimpegna mediante conto corrente bancario fruttifero.

3. Tutte le entrate e tutti i pagamenti sono effettuati dall'istituto bancario che disimpegna il servizio di tesoreria mediante reversali d'entrata e mandati di pagamento emessi dagli istituti e firmati nei modi di cui all'articolo 259, comma 1.

4. Gli istituti hanno l'obbligo di trasmettere all'ente incaricato del servizio di tesoreria le firme autografe delle persone abilitate alla sottoscrizione degli ordini di riscossione e di pagamento. Le somme maturate per interessi sono iscritte, in entrata, nel bilancio dell'esercizio successivo alla loro maturazione.

5. A decorrere dal 1° gennaio 1994 il servizio di cassa è affidato all'Ente poste italiane. Per il predetto servizio si applicano le disposizioni di cui all'articolo 27, comma 5.

 

Articolo 259

Servizi amministrativi, di segreteria e contabili.

1. Ad ogni istituto sono assegnati non più di due impiegati della VIII qualifica funzionale del ruolo dei direttori amministrativi, dei quali l'impiegato con maggiore anzianità di qualifica sovraintende ai servizi di segreteria, amministrativi e contabili ed è responsabile della osservanza delle norme legislative e regolamentari. Questi provvede anche alla esecuzione delle deliberazioni del consiglio di amministrazione e firma, congiuntamente al presidente del consiglio medesimo e, in caso di assenza o impedimento di quest'ultimo, al consigliere incaricato, tutti i documenti contabili concernenti la gestione autonoma dell'istituto; ha inoltre le mansioni di funzionario delegato ai termini degli articoli 325 e seguenti del regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni, ed è sottoposto alle disposizioni vigenti in materia. Egli risponde al direttore dell'istituto dei servizi di segreteria e di quelli connessi all'attuazione delle norme legislative e regolamentari.

2. Il rapporto informativo sul direttore dei servizi di segreteria, amministrativi e contabili è compilato dal direttore dell'istituto, sentito il parere del presidente del consiglio di amministrazione. Il dirigente preposto all'istruzione artistica esprime il giudizio complessivo.

3. L'impiegato del ruolo dei direttori amministrativi che sovrintende ai servizi di segreteria, amministrativi e contabili può essere incaricato di mansioni di carattere ispettivo sui servizi amministrativi degli istituti di istruzione artistica esistenti nella provincia dove ha sede l'istituto in cui egli è titolare e in province limitrofe.

4. Possono essere comandati presso il Ministero della pubblica istruzione non più di due direttori amministrativi per l'espletamento di compiti ispettivi sui servizi amministrativi degli istituti di istruzione artistica e sul personale addetto ai servizi stessi.

 

Articolo 260

Servizi di economato e di archivio.

1. Ad ogni istituto è assegnato un coordinatore amministrativo con il compito di coadiuvare il direttore dei servizi di segreteria, amministrativi e contabili, e di provvedere ai pagamenti relativi alle piccole spese d'ufficio con l'apposito fondo posto a sua disposizione dal presidente del consiglio di amministrazione; egli inoltre attende alla compilazione ed all'aggiornamento dell'inventario dei beni mobili di proprietà dell'istituto, di cui assume la responsabilità in qualità di consegnatario.

2. Per i servizi di archivio, di protocollo, di registrazione e di copia e per mansioni di collaborazione contabile ed amministrativa, ad ogni istituto possono essere assegnati non più di cinque impiegati della quarta qualifica funzionale.

 

Capo VII - Disposizioni comuni a tutti gli istituti di istruzione artistica

Articolo 261

Iniziative di promozione.

1. Il Ministro della pubblica istruzione ha la facoltà di promuovere presso gli istituti di istruzione artistica ogni iniziativa che sia riconosciuta utile all'incremento delle arti e delle industrie collegate.

2. Al fine anzidetto il Ministro della pubblica istruzione, di concerto, ove occorra, con altri Ministri competenti, ed entro i limiti dei fondi stanziati in bilancio, è autorizzato:

a) ad istituire insegnamenti complementari permanenti, facoltativi ed obbligatori, per discipline che, pur non essendo comprese nei programmi ordinari, siano riconosciute necessarie ai fini dell'incremento dell'arte e delle industrie artistiche;

b) a favorire l'organizzazione di esposizioni artistiche ed industriali presso istituti di istruzione artistica od altri enti disposti a tale organizzazione;

c) a promuovere comitati o consorzi temporanei o permanenti per particolari imprese a favore dell'arte e delle industrie artistiche.

3. I posti di insegnamento di cui al comma 2, lettera a), aventi carattere permanente sono determinati, ai fini della loro copertura con le procedure concorsuali di cui all'articolo 270, previa definizione didattica dei corsi medesimi da effettuarsi con decreto del Ministro della pubblica istruzione sentito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione.

4. Gli istituti di istruzione artistica possono contribuire alle attività di cui al comma 2, lettere b) e c), anche con fondi forniti dal proprio bilancio.

 

Articolo 262

Locali e arredamento.

1. I fondi stanziati nello stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione per spese di uffici e di locali e di rappresentanza, per acquisto e conservazione di materiale artistico e didattico e per le altre esigenze di funzionamento sono ripartiti annualmente tra gli istituti.

2. I progetti dei lavori e forniture per la costruzione, ristrutturazione e manutenzione straordinaria di immobili destinati a sede di accademie, istituti superiori per le industrie artistiche, conservatori e licei artistici e per i quali sono contratti mutui, sono approvati dal Ministro della pubblica istruzione, ferma restando l'osservanza delle disposizioni vigenti in materia di tutela storico-artistica, ambientale e di difesa del suolo.

3. L'approvazione del progetto dei lavori equivale a dichiarazione di pubblica utilità.

 

Articolo 263

Uso dei locali e proventi dei lavori eseguiti nelle officine.

1. Il consiglio di amministrazione è autorizzato a concedere a privati l'uso di locali dell'istituto per fini analoghi a quelli dell'istituto stesso e l'uso di strumenti a scopo di studio.

2. Gli eventuali proventi di tali concessioni sono inscritti nel bilancio dell'istituto per l'esercizio seguente.

3. I lavori eseguiti nelle officine degli istituti d'arte possono essere venduti al pubblico a profitto del bilancio dell'istituto.

 

Capo VIII - Personale delle accademie e dei conservatori

Sezione I: Ruoli e organici

Articolo 264

Ruoli, qualifiche e stato giuridico del personale delle accademie e dei conservatori.

1. I ruoli del personale delle accademie e dei conservatori sono i seguenti:

ruoli dei direttori dei conservatori di musica e delle accademie nazionali di arte drammatica e di danza;

ruoli del personale docente dei conservatori di musica, delle accademie di belle arti e delle accademie nazionali d'arte drammatica e di danza;

ruoli degli assistenti delle accademie di belle arti, degli accompagnatori al pianoforte dei conservatori di musica e dell'accademia nazionale d'arte drammatica, dei pianisti accompagnatori e delle assistenti educatrici dell'accademia nazionale di danza;

ruoli del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario.

2. L'identificazione delle qualifiche e delle aree funzionali del personale appartenenti ai ruoli di cui al comma 1 è disciplinata con i procedimenti e i contratti previsti dal decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29  e successive modificazioni.

3. I ruoli del personale di cui al comma 1 sono nazionali.

4. Salvo quanto previsto nel presente titolo in materia di reclutamento e di orario di servizio, al personale direttivo dei conservatori di musica, dell'accademia nazionale di danza e dell'accademia nazionale di arte drammatica ed al personale docente delle predette istituzioni e delle accademie di belle arti si applicano le norme contenute nella parte III del presente testo unico, relative al personale direttivo e docente delle istituzioni scolastiche.

5. Agli assistenti delle accademie di belle arti, agli accompagnatori al pianoforte dei conservatori di musica, dell'accademia nazionale d'arte drammatica e dell'accademia nazionale di danza ed ai pianisti accompagnatori dell'accademia nazionale di danza si applicano le norme contenute nella parte III del presente testo unico, relative al personale docente.

6. Alle assistenti educatrici dell'accademia nazionale di danza si applicano le disposizioni concernenti lo stato giuridico ed il trattamento economico del personale educativo dei convitti nazionali e degli educandati.

7. Salvo quanto ivi previsto in ordine ai ruoli provinciali, al personale amministrativo, tecnico ed ausiliario si applicano le norme contenute nella parte III del presente testo unico, relative al personale amministrativo, tecnico ed ausiliario delle istituzioni scolastiche. Al personale appartenente al ruolo dei direttori amministrativi si applicano, fino a quando non saranno efficaci i contratti previsti dal decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29  e relativi al personale del comparto della scuola, le norme di stato giuridico e sul trattamento economico del corrispondente personale del comparto «Ministeri».

 

Articolo 265

Organici.

1. Le modalità ed i criteri per la determinazione delle dotazioni organiche relative agli insegnamenti delle accademie di belle arti, dei conservatori di musica e delle accademie nazionali di arte drammatica e di danza sono stabiliti con decreto del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con il Ministro del tesoro, sulla base, per quanto riguarda il numero degli allievi dei conservatori di musica, delle norme di cui all'articolo 15 del regio decreto 11 dicembre 1930, n. 1945  e, per le accademie di belle arti, delle norme del presente titolo, tenuto conto che, per le accademie medesime, non può essere superato il numero di 80 alunni per ogni insegnamento di ciascun corso.

2. Con decreto del Ministro della pubblica istruzione di concerto con il Ministro del tesoro sono altresì determinati i posti relativi agli insegnamenti di cui all'articolo 261, comma 3.

3. Con la medesima modalità di cui ai commi 1 e 2 sono determinate, prima dell'inizio di ogni anno scolastico, le dotazioni organiche del personale amministrativo, tecnico e ausiliario.

4. L'organico del personale appartenente al ruolo delle assistenti educatrici dell'Accademia nazionale di danza è determinato in una unità per ogni 100 allievi.

5. A decorrere dall'anno scolastico 1994-1995, gli organici sono rideterminati in relazione alle prevedibili cessazioni dal servizio e, comunque, nel limite delle effettive esigenze di funzionamento dei vari insegnamenti. I criteri e le modalità per la rideterminazione degli organici e la programmazione delle nuove nomine in ruolo sono stabiliti con decreto del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con i Ministri del tesoro e per la funzione pubblica.

 

Articolo 266

Orario di servizio.

1. L'orario di servizio è stabilito in sede di contrattazione collettiva ai sensi del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29  e successive modificazioni.

2. Fino a quando non saranno efficaci i contratti collettivi di cui al comma 1, si applicano le norme vigenti.

 

Articolo 267

Cumulo di impieghi.

1. Il divieto di cumulo di impieghi di cui all'articolo 508 del presente testo unico non si applica al personale docente dei conservatori di musica e delle accademie di belle arti, nei limiti di quanto previsto nell'articolo 273.

2. L'esercizio contemporaneo dell'insegnamento nei conservatori di musica e di altre attività presso enti lirici o istituzioni di produzione musicale è regolato dagli articoli 273 e 274.

 

Articolo 268

Competenze in materia di stato giuridico del personale.

1. Nei riguardi del personale docente, amministrativo, tecnico ed ausiliario, degli assistenti, degli accompagnatori delle Accademie di belle arti, dei conservatori di musica e delle Accademie nazionali di arte drammatica e di danza è attribuita al direttore dell'accademia o del conservatorio la competenza a provvedere: a) alla concessione dei congedi straordinari e delle aspettative, per qualsiasi motivo essi siano richiesti; b) all'irrogazione delle sanzioni disciplinari dell'avvertimento scritto e della censura; c) alle ricostruzioni della carriera ed agli inquadramenti retributivi, anche in conseguenza degli accordi contrattuali, nonché ai riscatti, computi e ricongiunzioni ed al trattamento di quiescenza.

2. Il dirigente preposto all'istruzione artistica provvede: a) alla nomina e conferma in ruolo; b) alla concessione dei congedi straordinari e delle aspettative ai direttori ed ai direttori amministrativi delle istituzioni di cui al comma 1, per qualsiasi motivo detti provvedimenti siano richiesti; c) alla concessione del prolungamento eccezionale delle aspettative; d) all'irrogazione delle sanzioni disciplinari nei riguardi dei direttori e di quelle superiori alla censura nei riguardi del rimanente personale.

3. Per il periodo di prova del personale docente e del personale ad esso assimilato previsto dal presente articolo, non si applicano le disposizioni del presente testo unico che disciplinano l'anno di formazione.

 

Sezione II: Reclutamento

Articolo 269

Accesso ai ruoli direttivi e relativi concorsi.

1. L'accesso ai ruoli del personale direttivo dei conservatori di musica e delle accademie nazionali di arte drammatica e di danza avviene mediante concorsi per titoli ed esami.

2. I concorsi constano di una prova scritta e di una prova orale dirette ad accertare la preparazione culturale e l'attitudine del candidato all'esercizio della funzione direttiva nei conservatori di musica e nelle predette accademie.

3. Coloro i quali superano il concorso e sono utilmente collocati in graduatoria rispetto ai posti messi a concorso sono nominati in ruolo e sono ammessi ad un anno di prova. Le nomine sono disposte nei limiti dei posti vacanti dopo le riduzioni di organico conseguenti ad eventuali soppressioni; esse non sono, in ogni caso, effettuate su posti dei quali si preveda la soppressione nell'anno scolastico successivo.

4. Per la partecipazione al concorso per direttore dell'Accademia nazionale di danza è richiesto il requisito di cui all'articolo 228, comma 5.

5. Per quanto riguarda le modalità di svolgimento dei concorsi, gli orientamenti programmatici per le prove di esame e i titoli valutabili si applicano le disposizioni di cui alla parte III, titolo I, capo II, sezione III del presente testo unico.

6. Le commissioni giudicatrici sono presiedute da un docente universitario di ruolo di discipline afferenti alle prove concorsuali o da un ispettore tecnico ovvero da un direttore di ruolo delle predette istituzioni e composte da due direttori di ruolo e da un funzionario dell'Amministrazione della pubblica istruzione con qualifica non inferiore a dirigente.

7. Il presidente è scelto per sorteggio dal dirigente preposto all'istruzione artistica tra coloro i quali siano compresi in appositi elenchi compilati, per i docenti universitari, dal Consiglio universitario nazionale e, per il personale direttivo ed ispettivo, dal Consiglio nazionale della pubblica istruzione. I due direttori di ruolo, componenti della commissione, sono scelti per sorteggio tra coloro che siano inclusi in apposito elenco compilato dal Consiglio nazionale della pubblica istruzione.

8. In materia di esoneri si applicano le disposizioni dettate per le commissioni giudicatrici dei concorsi di reclutamento del personale docente delle altre istituzioni scolastiche.

9. Ai componenti delle commissioni sono corrisposti i compensi previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5, e successive modificazioni, in misura triplicata.

 

Articolo 270

Accesso ai ruoli del personale docente, degli assistenti, degli accompagnatori al pianoforte e dei pianisti accompagnatori.

1. L'accesso ai ruoli del personale docente ed assistente, delle assistenti educatrici, degli accompagnatori al pianoforte e dei pianisti accompagnatori dei Conservatori di musica, delle Accademie di belle arti e delle Accademie nazionali di arte drammatica e di danza ha luogo, per il 50 per cento dei posti a tal fine annualmente assegnabili, mediante concorsi per titoli ed esami e, per il restante 50 per cento, attingendo a graduatorie nazionali permanenti. (Comma così sostituito dall'art. 3, L. 3 maggio 1999, n. 124)

2. Le tipologie delle classi di concorso sono definite con decreto del Ministro della pubblica istruzione, sentito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione, per aree disciplinari, nel rispetto dell'esigenza di assicurare una adeguata specializzazione.

3. Per l'ammissione ai concorsi a posti di assistente si applicano le stesse norme che regolano i concorsi per l'insegnamento delle materie artistiche. Per i concorsi a posti di assistente di storia dell'arte è necessario altresì essere in possesso del titolo di studio richiesto per la partecipazione ai concorsi per l'insegnamento della stessa materia nei licei classici.

4. I concorsi sono indetti a livello nazionale, ogni quinquennio, dal Ministero della pubblica istruzione. (Periodo così sostituito dall'art. 3, L. 3 maggio 1999, n. 124) L'indizione è subordinata alla previsione del verificarsi, nel quinquennio di riferimento, di una effettiva disponibilità di cattedre e di posti. (Periodo così sostituito dall'art. 3, L. 3 maggio 1999, n. 124) Nei concorsi per titoli ed esami per l'accesso ai predetti ruoli la valutazione dei titoli culturali, artistici e professionali precede le prove di esame, alle quali sono ammessi coloro che hanno riportato un punteggio superiore a 15/30.

5. I concorsi per titoli ed esami constano di una o più prove scritte, scrittografiche o pratiche, in relazione agli specifici insegnamenti e di una prova orale.

6. Ciascuna prova scritta, scrittografica o pratica, è finalizzata all'accertamento della preparazione culturale e delle capacità professionali.

7. La prova orale è finalizzata all'accertamento della preparazione sulle problematiche e sulle metodologie didattiche, sui contenuti degli specifici programmi d'insegnamento nonché sull'ordinamento generale e sullo stato giuridico del personale cui si riferiscono i posti e le cattedre oggetto del concorso e sull'ordinamento di cui alla parte II, titolo VII, capo I del presente testo unico.

8. Le commissioni giudicatrici dei concorsi per titoli ed esami dispongono di 100 punti, dei quali 30 per le prove scritte o pratiche, 40 per la prova orale e 30 per i titoli. Superano le prove scritte o pratiche e la prova orale i candidati che abbiano riportato una votazione non inferiore a punti 18 su 30 in ciascuna delle prove scritte o pratiche e a punti 24 su 40 nella prova orale.

9. Per l'espletamento di particolari prove concorsuali il Ministro della pubblica istruzione provvede, di concerto con il Ministro del tesoro, a stipulare convenzioni per l'utilizzazione di idonee strutture recettive e per quanto altro occorra. La durata di ciascuna prova scritta, scrittografica e pratica, non può superare in ogni caso le 12 ore.

10. Coloro i quali superano il concorso e sono utilmente collocati in graduatoria rispetto ai posti messi a concorso sono nominati in ruolo e sono ammessi ad un anno di formazione didattico-musicale o didattico-artistica, le cui modalità sono stabilite con decreto del Ministro della pubblica istruzione, sentito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione. Le nomine sono disposte nei limiti dei posti vacanti dopo la riduzione di organico attuata ai sensi dell'articolo 265, comma 5; esse non sono, in ogni caso, effettuate su posti dei quali si preveda la soppressione nell'anno scolastico successivo.

10-bis. Le graduatorie restano valide fino all'entrata in vigore della graduatoria relativa al concorso successivo corrispondente. (Comma aggiunto dall’art.3 L. 3 maggio 1999, n.124)

11. L'anno di formazione è valido come periodo di prova.

12. Fermo quanto disposto dal comma 10, per il personale di cui al presente articolo non si applicano le disposizioni sull'anno di formazione dettate per il personale docente delle altre istituzioni scolastiche.

13. Per quanto non previsto nel presente articolo si applicano le disposizioni dettate per i concorsi per titoli ed esami e per le graduatorie permanenti relative al personale docente delle altre istituzioni scolastiche. (Comma così sostituito dall’art.3 L. 3 maggio 1999, n.124)

14. Il Ministro può, in via eccezionale, conferire i posti di docente a persone che, per opere compiute o per insegnamenti dati, siano venuti in meritata fama di singolare perizia nella loro arte. Il Ministro può esonerare dal periodo di prova il personale così nominato.

 

Articolo 271

Commissioni giudicatrici.

1. Le commissioni giudicatrici sono presiedute da un direttore di ruolo o da un docente di ruolo che abbia espletato l'incarico di direzione per almeno cinque anni, ovvero da un docente della materia cui si riferisce il concorso con un'anzianità giuridica nel ruolo di almeno dieci anni e composte da due docenti di ruolo con almeno cinque anni di anzianità nel ruolo, titolari degli insegnamenti cui si riferisce il concorso.

2. I presidenti delle commissioni giudicatrici sono scelti per sorteggio dal dirigente preposto all'istruzione artistica fra coloro i quali siano compresi in appositi elenchi compilati dal Consiglio nazionale della pubblica istruzione. I componenti sono scelti per sorteggio tra i docenti, in possesso dei requisiti di cui al comma 1, che ne abbiano fatto domanda. La nomina a componente delle predette commissioni giudicatrici non può essere, di regola, conferita al medesimo docente per più di due volte immediatamente successive nella medesima sede.

3. Le commissioni giudicatrici si costituiscono in sottocommissioni quando il numero dei concorrenti sia superiore a duecento. Il presidente della commissione assicura il coordinamento di tutte le sottocommissioni così costituite.

4. Per i concorsi relativi a particolari discipline, in caso di mancanza di docenti titolari dell'insegnamento, la nomina può essere conferita a docenti di ruolo titolari dell'insegnamento di discipline affini, ovvero, ove ciò non sia possibile, a persone esperte estranee alla scuola.

5. A ciascuna commissione è assegnato un segretario, scelto tra il personale amministrativo, con qualifica funzionale non inferiore alla quarta. Le commissioni dei concorsi per soli titoli sono costituite secondo modalità definite con ordinanza del Ministro della pubblica istruzione.

6. Per quanto non previsto dal presente articolo si applicano le disposizioni dettate per i concorsi per il personale docente delle altre istituzioni scolastiche.

 

Articolo 272

Conferimento delle supplenze.

1. Per il conferimento delle supplenze annuali e temporanee si applicano, per quanto non previsto diversamente dal presente articolo, le disposizioni recate dagli articoli 520 e 521.

2. Le nomine di supplenza sono conferite dal direttore del Conservatorio o dell'Accademia, che le firma congiuntamente al direttore amministrativo, sulla base di graduatorie nazionali compilate da commissioni nominate dal Ministero.

3. Le commissioni sono costituite dal presidente, scelto dal dirigente preposto all'istruzione artistica tra i direttori di conservatorio o di accademia, e da tre docenti di ruolo della materia per la quale si deve compilare la graduatoria per il conferimento delle supplenze. Le commissioni sono nominate ogni tre anni.

4. Le graduatorie hanno carattere permanente.

5. Il Ministro della pubblica istruzione dispone ogni triennio, con propria ordinanza, l'integrazione delle graduatorie di cui al comma 2, con l'inclusione di nuovi aspiranti e l'aggiornamento delle stesse con la valutazione di nuovi titoli.

6. Qualora il numero degli aspiranti sia superiore a 500, le commissioni possono costituirsi in sottocommissioni, ciascuna con un numero di componenti pari a quello della commissione originaria. Alle sottocommissioni è preposto il presidente della commissione originaria, la quale a sua volta è integrata da un altro componente e si trasforma in sottocommissione, in modo che il presidente possa assicurare il coordinamento di tutte le sottocommissioni così costituite.

7. Le commissioni possono funzionare anche presso alcune delle istituzioni interessate, scelte dal dirigente preposto all'istruzione artistica; alle commissioni costituite in sottocommissioni, sarà assegnata comunque una unica sede.

8. Ciascun aspirante indica nella domanda fino a tre conservatori o accademie presso cui aspira alle supplenze, fermo restando il diritto al conferimento di supplenze presso tutti i conservatori o accademie, sulla base della posizione in graduatoria. (Comma così modificato dall'art. 2, D.L. 28 agosto 1995, n. 361)

9. Il disposto di cui ai commi 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10 si applica per la formazione delle graduatorie da compilare dopo che avranno cessato di avere validità, secondo le disposizioni vigenti, le graduatorie compilate secondo le disposizioni dell'articolo 67 della legge 11 luglio 1980, n. 312.

10. Coloro i quali sono inseriti nelle graduatorie dei concorsi per soli titoli hanno diritto alla precedenza assoluta nel conferimento delle supplenze annuali e temporanee in uno degli istituti indicati nella domanda di supplenza.

11. La precedenza assoluta di cui al comma 10 opera dopo quella prevista dall'articolo 17, comma 5 del decreto-legge 3 maggio 1988, n. 140, convertito con modificazioni dalla legge 4 luglio 1988, n. 246, a favore di coloro che sono compresi nelle graduatorie ad esaurimento compilate ai fini delle immissioni in ruolo, senza concorso, previste dal medesimo decreto-legge.

12. Il Ministro della pubblica istruzione stabilisce con proprio decreto, sentito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione, i titoli valutabili e il relativo punteggio. Ai titoli di studio e di servizio possono essere assegnati non più di 15 punti; ai titoli artistico-culturali e professionali possono essere assegnati non più di 40 punti. Gli aspiranti che riportino un punteggio inferiore a 24 per tali ultimi titoli non sono inclusi nelle graduatorie.

13. Avverso i provvedimenti di esclusione ed avverso i provvedimenti adottati sulla base delle graduatorie definitive per il conferimento delle supplenze è ammesso ricorso da parte dei singoli interessati, entro il termine di 15 giorni dalla data di pubblicazione all'albo delle graduatorie e dei provvedimenti conseguenti, ad una commissione centrale presso il Ministero della pubblica istruzione, formata secondo criteri stabiliti con decreto del Ministro della pubblica istruzione, sentito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione.

14. Resta fermo quanto previsto, in materia di scritturazione e di incarichi, dall'articolo 223 per l'Accademia d'arte drammatica e dall'articolo 234 in materia di incarichi per l'Accademia nazionale di danza.

15. Per il conferimento delle supplenze al personale amministrativo, tecnico e ausiliario delle accademie e dei conservatori di musica si applicano le disposizioni di cui alla parte III, titolo III, del presente testo unico; le competenze in materia dei capi di istituto, presidi o direttori didattici, ivi previste, si intendono riferite ai direttori di accademia o di conservatorio.

16. Restano ferme, per quanto riguarda il conservatorio di musica di Bolzano, le norme particolari in materia di conferimento delle supplenze adottate in attuazione dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige.

(Per l'abrogazione dell'art. 272, vedi l'art. 4, L. 3 maggio 1999, n. 124)

 

Articolo 273

Contratti di collaborazione.

1. I conservatori di musica, per lo svolgimento di attività didattiche ed artistiche per le quali non sia possibile provvedere con personale di ruolo, possono stipulare contratti di collaborazione con il personale dipendente da enti lirici o da altre istituzioni di produzione musicale, previa autorizzazione dei rispettivi competenti organi di amministrazione. Analogamente possono provvedere i predetti enti e istituzioni di produzione musicale nei confronti del personale docente dipendente dai conservatori, previa autorizzazione del competente organo di amministrazione del conservatorio.

2. Tali contratti di collaborazione, se stipulati dai conservatori di musica, vengono disposti secondo l'ordine di apposite graduatorie compilate in base alle norme relative al conferimento delle supplenze. I contratti medesimi possono riferirsi esclusivamente all'insegnamento di discipline corrispondenti all'attività artistica esercitata.

3. I contratti di collaborazione hanno durata annuale e si intendono tacitamente rinnovati nel caso in cui il posto non venga occupato da un docente di ruolo.

4. I titolari dei contratti assumono gli stessi obblighi di servizio dei docenti.

5. Il compenso per le attività previste nel contratto di collaborazione ha carattere onnicomprensivo e deve essere pari all'entità del trattamento economico complessivo che compete ad un docente di ruolo alla prima classe di stipendio con esclusione della tredicesima mensilità, delle quote di aggiunta di famiglia e di ogni altra indennità di cui le norme vigenti vietano il cumulo.

6. Dopo un quinquennio anche non consecutivo di attività contrattuale il compenso viene calcolato con le modalità di cui al precedente comma sulla base della seconda classe di stipendio del personale di ruolo.

7. Gli enti possono stipulare con il personale docente dei conservatori di musica e delle accademie di belle arti contratti annuali o biennali, rinnovabili per le attività di rispettiva competenza.

8. Nello stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione è iscritto, in apposito capitolo, uno stanziamento per far fronte all'onere derivante ai conservatori per la stipula dei contratti di collaborazione.

9. Il Ministero della pubblica istruzione provvede ogni anno alla ripartizione di tale stanziamento tra i conservatori in relazione alle esigenze accertate. (Comma così corretto con avviso pubblicato nella Gazz. Uff. 21 novembre 1994, n. 272).

 

Articolo 274

Contratti di collaborazione per il personale in servizio alla data del 13 luglio 1980.

1. I docenti dei conservatori di musica che, alla data del 13 luglio 1980, abbiano esercitato, oltre l'insegnamento, attività presso enti lirici o istituzioni di produzione musicale e che, avvalendosi della facoltà di scelta del rapporto di dipendenza organica per l'una o l'altra attività, abbiano optato, entro il 31 ottobre 1993, per la dipendenza dagli enti lirici o istituzioni predette, perdendo conseguentemente la qualità di titolari nei conservatori di musica, hanno la precedenza assoluta rispetto a qualsiasi altro aspirante, ai fini della stipula del contratto di collaborazione con il conservatorio dal quale dipendevano all'atto dell'opzione.

2. Il contratto di cui al comma 1 ha durata triennale e può essere rinnovato per periodi non superiori a due anni e comunque non oltre il compimento del 60° anno di età.

3. In tali casi i posti restano indisponibili per l'intera durata del contratto.

4. Il compenso per le attività previste nel contratto di collaborazione relativo al personale contemplato nel presente articolo ha carattere onnicomprensivo ed è pari all'entità del trattamento economico complessivo in godimento da parte dei singoli interessati all'atto dell'opzione con le esclusioni indicate nell'articolo 273. Dopo un quinquennio di attività contrattuale il compenso è rivalutato secondo quanto previsto al comma 6 dell'articolo 273, qualora il compenso stesso risulti inferiore allo stipendio della seconda classe.

5. Per le situazioni di cumulo verificatesi prima del 13 luglio 1980, non si dà luogo alla riduzione dello stipendio di cui all'articolo 99 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960 e successive modificazioni, sino alla scadenza del termine del 31 ottobre 1993.

6. Nel caso in cui i titolari dei contratti usufruiscano anche di trattamento di pensione ordinaria, i compensi dovuti per i contratti sono ridotti di un quinto e comunque in misura non superiore all'importo della pensione in godimento, salvo diversa disciplina derivante dal riordinamento dei trattamenti pensionistici.

 

Articolo 275

Modelli viventi.

[1. I modelli viventi nelle accademie di belle arti e nei licei artistici sono assunti con incarichi annuali, per un numero di ore di servizio compreso tra le dieci e le venti ore settimanali.

2. La retribuzione oraria per tali incarichi è determinata dal Ministro della pubblica istruzione, tenendo conto del trattamento economico previsto per la terza qualifica del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario della scuola. Essa è corrisposta in tutti i mesi dell'anno, alle condizioni previste per il personale amministrativo, tecnico ed ausiliario della scuola, per un importo mensile corrispondente al numero di ore settimanali conferite con l'incarico. L'adeguamento retributivo avviene in corrispondenza ed in proporzione dei miglioramenti stabiliti per la terza qualifica del predetto personale amministrativo, tecnico ed ausiliario.

3. Ai modelli viventi si applica, in quanto compatibile, lo stato giuridico del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario non di ruolo della scuola, escluse le disposizioni relative al reclutamento ed all'orario di servizio. In materia di assenze e di congedi si applicano le disposizioni riferibili alla natura dell'incarico della nomina e non alla retribuzione oraria del servizio.

4. Ai modelli viventi sono corrisposte, in quanto spettanti, le quote di aggiunta di famiglia.

5. Ai fini del trattamento assistenziale e previdenziale si applicano le norme relative al personale amministrativo, tecnico ed ausiliario non di ruolo della scuola.

6. L'incarico annuale è titolo di precedenza per il conferimento degli incarichi negli anni successivi.

7. I modelli viventi sono nominati, a domanda, nei ruoli del personale ausiliario, via via che si rendono liberi i posti, dopo dieci anni di servizio anche non continuativo.

8. Il servizio prestato in qualità di modelli viventi è riconosciuto nel ruolo del personale ausiliario secondo le disposizioni in vigore per il predetto personale della scuola]. (Articolo abrogato dall'art. 6, comma 11, L. 3 maggio 1999, n. 124)

 

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Capo IV - Istituti musicali e scuola di musica

Articolo 367 - Istituti musicali pareggiati.

1. [Gli istituti musicali mantenuti da pubbliche amministrazioni o da enti dotati di personalità giuridica possono essere pareggiati ai conservatori di musica statali].[Comma abrogato dall'art. 17, D.P.R. 28 febbraio 2003, n. 132.]

2. [Le norme relative alle condizioni ed alle modalità del pareggiamento, al personale e al funzionamento degli istituti pareggiati ed alla vigilanza sugli istituti stessi sono stabilite con regolamento governativo adottato su proposta del Ministro della pubblica istruzione di concerto con il Ministro del tesoro]. [Comma abrogato dall'art. 17, D.P.R. 28 febbraio 2003, n. 132.]

3. Il trattamento giuridico ed economico dei direttori e dei docenti di ruolo, nonché del personale direttivo e docente incaricato è quello stabilito per il corrispondente personale dei conservatori di musica.

4. Lo svolgimento della carriera dei direttori e dei docenti di ruolo degli Istituti musicali pareggiati è corrispondente a quello stabilito per i direttori e i docenti dei conservatori di musica.

 

Articolo 368  - Istituti musicali e scuole di musica privati.

[Articolo abrogato dall'art. 17, D.P.R. 28 febbraio 2003, n. 132.]

[1. Al Ministero della pubblica istruzione spetta la sorveglianza su tutti gli istituti musicali e scuole di musica privati].

 

Articolo 369 - Istituti musicali italiani all'estero.

[Articolo abrogato dall'art. 17, D.P.R. 28 febbraio 2003, n. 132.]

[1. Gli istituti italiani di musica all'estero possono essere riconosciuti secondo disposizioni stabilite con regolamento governativo].

 

Capo V - Scuole di danza

Articolo 370

Scuole di danza pareggiate.

[Articolo abrogato dall'art. 17, D.P.R. 28 febbraio 2003, n. 132.]

[1. Con decreto del dirigente del servizio centrale competente possono essere pareggiate all'Accademia nazionale di danza le scuole di danza che si conformino sostanzialmente, per l'insegnamento delle varie discipline, per la durata dei corsi e per l'ordinamento interno, a quanto è stabilito per l'Accademia nazionale di danza].

 

Articolo 371 - Procedimento per il pareggiamento.

[Articolo abrogato dall'art. 17, D.P.R. 28 febbraio 2003, n. 132]

[1. Un'apposita commissione ministeriale composta di tre membri, procede al previo accertamento dei requisiti prescritti per il pareggiamento e delle condizioni degli istituti.

2. Assiste la commissione un funzionario amministrativo addetto al servizio centrale competente].

 

Articolo 372 - Esami e rilascio dei diplomi e degli attestati.

1. Gli esami nelle scuole di danza pareggiate sono presieduti da un commissario di nomina ministeriale.

2. I diplomi e gli attestati rilasciati dalle scuole di danza pareggiate sono parificati a tutti gli effetti ai corrispondenti titoli rilasciati dall'Accademia nazionale di danza.

 

Articolo 373 - Denominazione delle scuole di danza.

1. Nessuna scuola di danza o di ballo, all'infuori dell'Accademia nazionale di danza, può assumere o conservare la denominazione di Accademia.

 

Articolo 374 - Spese.

1. Le spese di viaggio e le indennità per i commissari e per il funzionario amministrativo di cui all'articolo 371, determinate in base alle disposizioni vigenti per il similare personale che si reca presso gli istituti musicali pareggiati, gravano a carico dell'ente che provvede al mantenimento della scuola.

 

Articolo 375 - Impiego di personale negli spettacoli di danza.

1. Gli enti pubblici e gli enti sovvenzionati dallo Stato i quali promuovano e organizzino spettacoli di danza o nei quali la danza abbia particolare rilievo, sono tenuti ad impiegare nei corpi di ballo o nei gruppi di danzatrici con preferenza le diplomate dell'Accademia nazionale di danza o di scuole ad essa pareggiate.

 

Capo VI - Accademie di belle arti

Articolo 376 - Riconoscimento.

1. Gli istituti mantenuti da pubbliche amministrazioni o da enti forniti di personalità giuridica possono ottenere il pareggiamento delle accademie di belle arti statali o il riconoscimento legale. Le relative condizioni e modalità sono stabilite con regolamento governativo adottato ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400.

 

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