D.Lgs. 29 ottobre 1998, n. 387.

Ulteriori disposizioni integrative e correttive del D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, e del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 80.

Pubblicato nella Gazz. Uff. 7 novembre 1998, n. 261.

Il presente decreto è stato abrogato dall'art. 72, D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, ad eccezione degli articoli 19, commi da 8 a 18, e 23.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Visto l'articolo 11, comma 41, della legge 15 marzo 1997, n. 59, come modificato dall'articolo 1, comma 14, della legge 16 giugno 1998, n. 191;

Visto il D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 80;

Visto il quarto programma di azione a medio termine per la parità e le pari opportunità tra donne e uomini (1996-2000) dell'Unione europea;

Vista la direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 marzo 1997, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 116 del 21 maggio 1997;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 18 settembre 1998;

Acquisito il parere della 1ª commissione parlamentare del Senato della Repubblica;

Considerato che è scaduto il termine per l'emissione del parere da parte delle competenti commissioni parlamentari riunite I e XI della Camera dei deputati;

Tenuto conto delle osservazioni delle organizzazioni sindacali sentite ai sensi dell'articolo 19 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 28 ottobre 1998;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per la funzione pubblica, di concerto con i Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e di grazia e giustizia;

Emana il seguente decreto legislativo:

Art. 1.

1. All'articolo 3, comma 3, del D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29, dopo la parola: "soltanto" sono inserite le seguenti: "espressamente e".

Art. 2.

1. Sostituisce il secondo periodo del comma 4 dell'art. 6, D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29.

Art. 3.

1. All'articolo 7, comma 4, del D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29, sono aggiunti, in fine, le seguenti parole: ", garantendo altresì l'adeguamento dei programmi formativi, al fine di contribuire allo sviluppo della cultura di genere della pubblica amministrazione".

Art. 4.

1. All'articolo 16, comma 1, lettera f), del D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29, sono aggiunte le seguenti parole: ", fermo restando quanto disposto dall'articolo 12, comma 1, della legge 3 aprile 1979, n. 103,".

Art. 5.

1. Sostituisce l'ultimo periodo del comma 1 dell'art. 19, D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29.

2.. Sostituisce con 2 periodi l'ultimo periodo del comma 2 dell'art. 19, D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29

3. All'articolo 19, comma 5, del D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29, le parole: "con decreto del dirigente generale" sono sostituite dalle seguenti: "dal dirigente dell'ufficio di livello dirigenziale generale".

Art. 6.

1. All'articolo 20 del D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29, nella rubrica sono soppresse le parole: "Responsabilità dirigenziali".

Art. 7.

1. All'articolo 21, comma 1, del D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29, nel primo periodo sono aggiunte le seguenti parole: "presso la medesima amministrazione ovvero presso altra amministrazione che vi abbia interesse.".

2. All'articolo 21, comma 2, del D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29, nel primo periodo le parole: "di specifica responsabilità per i risultati negativi dell'attività amministrativa e della gestione" sono sostituite dalle seguenti: "di ripetuta valutazione negativa, ai sensi del comma 1,".

Art. 8.

1. All'articolo 23, comma 2, del D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29, dopo le parole: "successivamente, i dirigenti" sono inserite le seguenti: "della seconda fascia".

2. Modifica l'art. 23, comma 3, D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29.

Art. 9.

1. All'articolo 24, comma 2, del D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29, le parole: "Per i dirigenti incaricati" sono sostituite dalle seguenti: "Per gli incarichi".

2. All'articolo 24, comma 3, del D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29, primo periodo, sono soppresse le parole: "di appartenenza,".

3. All'articolo 24, comma 3, del D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29, secondo periodo, le parole: "all'amministrazione di appartenenza" sono sostituite dalle seguenti: "alla medesima amministrazione".

4. Aggiunge i commi 7, 8 e 9 all'art. 24, D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29.

Art. 10.

1. Sostituisce l'art. 28, D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29 .

Art. 11.

1. Aggiunge l'art. 33-bis al D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29 .

Art. 12.

1. Aggiunge 2 periodi all'art. 35, comma 2, D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29.

2. All'articolo 35, comma 8, del D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29, sono soppresse le parole ", non decorre l'anzianità".

3. Aggiunge 2 periodi all'art. 35, comma 8, D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29.

Art. 13.

1. Aggiunge l'art. 36-ter al D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29.

Art.14.

1. Aggiunge un periodo all'art. 51, D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29 .

2. Sostituisce il comma 1 e aggiunge il comma 1-bis all'art. 52, D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29.

3. Sostituisce l'ultimo periodo dell'art. 52, comma 3, D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29.

4. Aggiunge il comma 6 all'art. 52, D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29.

Art.15.

1. All'articolo 56, comma 6, del D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29, all'ultimo periodo sono soppresse le parole: "a differenze retributive o".

Art.16.

1. All'articolo 58, comma 6, del D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29, le parole: "I commi da 7 a 16" sono sostituite dalle seguenti: "I commi da 7 a 13".

Art.17.

1. All'articolo 61, comma 1, del D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29, alla lettera b) le parole: "pari dignità" sono sostituite dalle seguenti: "pari opportunità".

2. All'articolo 61, comma 1, del D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29, alla lettera c), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", adottando modalità organizzative atte a favorirne la partecipazione, consentendo la conciliazione fra vita professionale e vita familiare;".

3. Aggiunge la lett. d) al comma 1 dell'art. 61, D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29.

4. All'articolo 61, comma 2, del D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29, sono soppresse le parole da "previo" a "nazionale" e la parola "Comunità" è sostituita dalla parola "Unione".

Art.18.

1. All'articolo 68, comma 1, del D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29, nel primo periodo le parole: "l'assunzione al lavoro e", sono sostituite dalle seguenti: "l'assunzione al lavoro, il conferimento e la revoca degli incarichi dirigenziali e la responsabilità dirigenziale, nonché quelle concernenti".

Art.19.

1. All'articolo 68-bis, comma 1, del D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29, sono soppresse le parole: "sospende il giudizio".

2. All'articolo 68-bis, comma 3, del D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29, sono soppresse le parole: "della motivazione".

3. All'articolo 69, comma 2, del D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29, le parole: "dalla presentazione della richiesta di espletamento" sono sostituite dalle seguenti: "dalla promozione".

4. Sostituisce il primo periodo del comma 3 dell'art. 69, D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29.

5. All'articolo 69, comma 3, del D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29, nel terzo periodo, le parole: "i successivi" sono sostituite dalle seguenti "il termine perentorio di".

6. Aggiunge un periodo al comma 3 dell'art. 69, D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29.

7. All'articolo 69-bis, comma 1, del D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29, dopo le parole: "si svolge" sono inserite le seguenti: ", con le procedure di cui ai commi seguenti," e, alla fine del primo periodo è inserito il seguente: "Le medesime procedure si applicano, in quanto compatibili, se il tentativo di conciliazione è promosso dalla pubblica amministrazione".

8. Modifica l'art.410, primo comma, del codice di procedura civile.

9. Sostituisce il terzo comma dell'art. 412-bis del codice di procedura civile.

10. Modifica il quarto comma dell'art. 412-bis del codice di procedura civile.

11. Aggiunge un comma dopo il quarto, all'art. 412-bis del codice di procedura civile.

12. Sostituisce la rubrica dell'art. 412-ter del codice di procedura civile.

13. Modifica l'art. 412-ter, primo comma, del codice di procedura civile.

14. Sostituisce il primo comma dell'art. 412-quater del codice di procedura civile.

15. All'articolo 412-quater, del codice di procedura civile, il terzo comma è soppresso.

16. Modifica il secondo comma dell'art. 412-quater del codice di procedura civile.

17. Modifica il primo comma dell'art. 417-bis del codice di procedura civile.

18. Modifica l'art. 669-octies, comma quarto, del codice di procedura civile.

Art. 20.

1. All'articolo 73, comma 5, del D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29, dopo le parole: "legge 30 dicembre 1986, n. 936" sono inserite le seguenti: ", D.Lgs. 25 luglio 1997, n. 250".

Art. 21.

1. All'articolo 74, comma 2, del D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29, dopo le parole: "successive modificazioni ed integrazioni" sono inserite le seguenti: "ad eccezione delle disposizioni di cui agli articoli da 4 a 12, nonché 15, 19, 21 24 e 25, che, nei limiti di rispettiva applicazione, continuano ad applicarsi al personale dirigenziale delle carriere previste dall'articolo 15, comma 1, secondo periodo del presente decreto".

Art. 22.

1. All'articolo 43, comma 1, del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 80, dopo il numero "42", sono aggiunte le parole: ", comma 1".

2. All'articolo 43, comma 3, del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 80, sono inserite dopo le parole: "il decreto del Ministro della funzione pubblica 27 febbraio 1995, n. 112, e" le seguenti : ", dalla data di attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 19,".

3.. Aggiunge un periodo, dopo il primo, al comma 4 dell'art. 43, D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 80

4. All'articolo 44, comma 7, del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 80, nel primo periodo le parole da ", rispettivamente" a "del 1989" sono sostituite dalle seguenti: "rappresentativi agli effetti di speciali disposizioni di legge regionale e provinciale o di attuazione degli statuti".

5. All'articolo 45, comma 8, del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 80, le parole: "30 settembre 1998" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 1998". ]

6. Aggiunge i commi 23, 24 e 25 all'art. 45, D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 80.

Art. 23.

1. All'articolo 11, comma 8, del decreto del Presidente della Repubblica 4 dicembre 1997, n. 465, dopo la parola "ARAN" sono inserite le parole: ", sentite l'ANCI e l'UPI".

Art. 24.

1. Le disposizioni di cui all'articolo 28 del D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29, come sostituito dall'articolo 10 del presente decreto si applicano ai concorsi banditi successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto.

2. I corsi concorsi per i quali siano in atto le prove di esame proseguono secondo la normativa vigente al momento del bando. Al concorso da svolgersi presso la Scuola superiore della pubblica amministrazione - già indetto dalla stessa Scuola in data 6 aprile 1998 con bando pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 41 del 29 maggio 1998 - 4a serie speciale - si applicano le disposizioni di cui all'articolo 28 del D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29, come sostituito dall'articolo 10 del presente decreto, ad eccezione dei requisiti di ammissione che rimangono regolati dalle disposizioni vigenti al momento del bando.

3. Per i primi due bandi successivi alla data di entrata in vigore del presente decreto, relativi alla copertura di posti riservati ai concorsi di cui al comma 2, lettera b) dell'articolo 28 del D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29, come sostituito dall'articolo 10 del presente decreto, con il regolamento governativo di cui al comma 3, del medesimo articolo è determinata la quota di posti per i quali sono ammessi soggetti anche se non in possesso del previsto titolo di specializzazione.