D.Lgs. 30-3-2001 n. 165
Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche.
Articolo 8
Costo del lavoro, risorse finanziarie e controlli.
(Art. 9 del D.Lgs. n. 29 del 1993)
1. Le amministrazioni pubbliche adottano tutte le misure affinché la spesa per il proprio personale sia evidente, certa e prevedibile nella evoluzione. Le risorse finanziarie destinate a tale spesa sono determinate in base alle compatibilità economico-finanziarie definite nei documenti di programmazione e di bilancio.
2. L'incremento del costo del lavoro negli enti pubblici economici e nelle aziende pubbliche che producono servizi di pubblica utilità, nonché negli enti di cui all'articolo 70, comma 4, è soggetto a limiti compatibili con gli obiettivi e i vincoli di finanza pubblica.