D.M. 27 agosto 1998.

Adeguamento delle diarie di missione all'estero del personale statale, civile e militare, delle università e della scuola.

IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto il regio decreto 3 giugno 1926, n. 941, riguardante il trattamento di missione all'estero spettante al personale dell'amministrazione dello Stato, e successive modificazioni;

Visto l'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1971, n. 286, secondo il quale le indennità giornaliere spettanti per gli incarichi di missione all'estero sono stabilite paese per paese, direttamente in valuta locale od in altra valuta, al netto delle ritenute erariali, e, ove necessario, modificate dal Ministro del tesoro con propri decreti in rapporto alle variazioni delle condizioni valutarie o del costo della vita di ciascun paese, mentre gli incarichi di missione all'estero sono conferiti entro i limiti degli stanziamenti di bilancio;

Visti i propri D.M. 24 maggio 1990 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 147 del 26 giugno 1990;

D.M. 29 gennaio 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 99 del 29 aprile 1996 e D.M. 6 dicembre 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 294 del 16 dicembre 1996, recanti le vigenti misure delle diarie di missione all'estero;

Ravvisata la necessità, in conseguenza delle modifiche nel frattempo intervenute negli ordinamenti del personale dello Stato, civile e militare, delle università e della scuola, di rivedere la suddivisione in gruppi mediante accorpamento dei medesimi e ridistribuzione nei nuovi gruppi delle attuali qualifiche;

Considerata l'opportunità di stabilire le diarie in valuta locale in ambito europeo, negli Stati in cui sussistono condizioni di stabilità monetaria, ed in particolare in quelli aderenti alla moneta unica europea, in vista della successiva fissazione in Euro;

Considerata inoltre la necessità di rivedere le diarie di missione tenuto conto della nuova suddivisione in gruppi di personale nonché, per taluni Paesi, in relazione alle mutate condizioni del costo della vita locale e dei rapporti di cambio;

Decreta:

Art.1

1. Ai fini dell'attribuzione del trattamento economico spettante per le missioni all'estero, il personale dello Stato, compreso quello delle amministrazioni ad ordinamento autonomo, delle università e della scuola, è suddiviso nei gruppi indicati nella tabella A annessa al presente decreto.

2. Le diarie nette per le missioni effettuate dal personale indicato nell'allegata tabella A sono fissate, a decorrere dalla data del presente decreto, nelle misure stabilite nell'allegata tabella B.

 

Art.2.

1. I D.M. 24 maggio 1990, D.M. 29 gennaio 1996 e D.M. 6 dicembre 1996 sono abrogati.

 

Tabella A

SUDDIVISIONE IN GRUPPI DEL PERSONALE STATALE, CIVILE E MILITARE, DELLE UNIVERSITÀ E DELLA SCUOLA AI FINI DELL'ATTRIBUZIONE DEL TRATTAMENTO DI MISSIONE ALL'ESTERO.

A (Gruppo I)  ... omissis

B (Gruppo II) ... omissis

C (Gruppo III) ... omissis

D (Gruppo IV)  

... omissis ...

Personale delle università: ricercatori universitari confermati e non confermati; assistenti universitari r.e., personale del ruolo tecnico speciale e delle qualifiche funzionali dalla nona alla settima;

...omissis ...

E (Gruppi da V a IX)  

...omissis ...

Personale delle università: personale non docente dalla sesta alla terza qualifica funzionale;

...omissis ...

F (Gruppi X E XI)

Restante personale civile, militare, delle università, e della scuola di ogni ordine e grado.

 

Tabella B

...omissis...