Decreto Ministeriale 8 ottobre 2003 prot. n. 629/AFAM/2003
Decreto Ministeriale relativo al titolo dei corsi sperimentali Conservatori
VISTA la legge 21 dicembre 1999 n. 508 e successive modifiche e integrazioni;
VISTA la legge 22 novembre 2002, n. 268, in particolare l’art. 6;
VISTO il D.P.R. 28 febbraio 2003 n. 132 concernente il regolamento recante criteri per l’autonomia statutaria regolamentare e organizzativa delle istituzioni artistiche e musicali;
CONSIDERATO che le istituzioni di cui alla citata legge n. 508/99 sono state autorizzate ad attivare corsi sperimentali per le innovazioni didattiche, in attesa della definizione dei nuovi ordinamenti;
CONSIDERATO che non è stato ancora emanato il regolamento sulla riorganizzazione didattica previsto dalla stessa legge n. 508/99;
VISTO il decreto 28 ottobre 2002, n. 38 di autorizzazione alla sperimentazione
didattica nei Conservatori di musica, che all’art. 3 ha previsto, previa valutazione dei percorsi formativi, l’individuazione dei titoli finali da rilasciare;
VISTE le valutazioni formulate dagli esperti sui predetti corsi;
RITENUTO di dover determinare i titoli finali da rilasciare a conclusione dei corsi, al fine di garantire anche le legittime aspettative degli studenti interessati;
RITENUTO di dover consentire l’attivazione di corsi sperimentali, già approvati e validati, a tutte le istituzioni del settore, al fine di garantire omogeneità nell’offerta formativa
DECRETA
ART. 1
A conclusione dei corsi sperimentali attivati dai Conservatori di musica si conseguono i titoli finali di cui all’allegato elenco, che costituisce parte integrante del presente decreto.
ART. 2
I Conservatori di musica sono tenuti a rilasciare, come supplemento al titolo di studio, una certificazione contente le indicazioni sugli obiettivi del percorso formativo e sui contenuti dello stesso.
ART. 3
I Conservatori di musica possono attivare, previa autorizzazione del Ministero, corsi sperimentali analoghi, per obiettivi e contenuti formativi, a quelli di cui all’allegato elenco.
La proposta di attivazione è deliberata dai competenti organi accademici, su proposta del Collegio dei docenti e previa verifica della disponibilità di adeguate risorse umane e finanziarie.
ART. 4
A seguito dell’entrata in vigore del regolamento sull’autonomia didattica e dei relativi decreti attuativi, le istituzioni provvedono a disciplinare le modalità per il passaggio degli studenti ai corsi di studio previsti dai nuovi ordinamenti didattici.
ART. 5
Per i corsi di “Didattica della musica” di cui all’allegato elenco, il valore abilitante per l’insegnamento dell’educazione musicale nella scuola, di cui all’art. 6 della legge 268/2002, si consegue solo al termine del biennio sperimentale di secondo livello.
Roma, 8 ottobre 2003
Prot. n. 629/AFAM/2003
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IL MINISTRO |
Allegati:
Elenco Diploma per Conservatori (formato
.xls)