D.P.C.M. 17 marzo 1989, n. 117.
Norme regolamentari sulla disciplina del rapporto di lavoro a tempo parziale.
Pubblicato nella Gazz. Uff. 1 marzo 1989, n. 76.
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Art.7. - Procedure di trasformazione del rapporto.
1. I dipendenti di ruolo con rapporto a tempo pieno e con rapporto a tempo parziale possono chiedere la trasformazione del rapporto, rispettivamente, a tempo parziale e a tempo pieno, entro i limiti di cui all'art. 2 e sempre che siano trascorsi almeno tre anni dalla assunzione con rapporto a tempo parziale, ovvero, salvo eccezionali motivate esigenze, dalla precedente trasformazione.
2. Salvo quanto disposto dall'art. 8, comma 5, la domanda di trasformazione deve essere presentata, a pena di decadenza, dal personale interessato, entro il 30 aprile di ciascun anno, all'amministrazione o all'ente di appartenenza i quali, valutate le esigenze di servizio, dovranno pronunciarsi entro i trenta giorni successivi al termine soprafissato. In sede di prima applicazione la domanda di trasformazione del rapporto di lavoro a tempo pieno in rapporto a tempo parziale deve essere presentata, a pena di decadenza, entro il 10 giugno 1989.
3. Gli effetti della trasformazione del rapporto decorrono dal 1 gennaio successivo alla data di accoglimento della richiesta. Tali effetti decorrono dall'inizio dell'anno scolastico e dell'anno accademico successivo all'accoglimento della domanda, rispettivamente, per il personale della scuola di ogni ordine e grado e delle istituzioni educative e per il personale non docente delle universitą e delle istituzioni universitarie.
4. Ai fini della trasformazione del rapporto da tempo pieno a tempo parziale costituiscono, nell'ordine, titoli di precedenza: essere portatori di handicap o di invaliditą riconosciuta ai sensi della normativa sulle assunzioni obbligatorie; avere persone a carico per le quali č corrisposto l'assegno di accompagnamento di cui alla legge 11 febbraio 1980, n. 18; avere familiari a carico portatori di handicap o soggetti a fenomeni di tossicodipendenza, alcoolismo cronico o grave debilitazione psico-fisica; avere figli di etą inferiore a quella prescritta per la frequenza della scuola dell'obbligo; avere superato i sessanta anni di etą ovvero compiuto venticinque anni di effettivo servizio; sussistenza di motivate esigenze di studio, valutata dall'Amministrazione di appartenenza.
5. In caso di assunzione di personale a tempo pieno č data precedenza alla trasformazione del rapporto di lavoro per i dipendenti a tempo parziale con prioritą per coloro che avevano gią trasformato il rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale. A tal fine si tiene conto del maggior periodo di servizio svolto a tempo parziale e, in caso di paritą, della maggiore anzianitą di servizio.
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