D.P.R. 30 marzo 1957, n. 361.
Approvazione del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati
Pubblicato nella Gazz. Uff. 3 giugno 1957, n. 139, S.O.
(Aggiornamento alla GU 17/10/2000)
. . . omissis . . .
Art.119.
1. In occasione di tutte le consultazioni elettorali disciplinate da leggi della Repubblica o delle regioni, coloro che adempiono funzioni presso gli uffici elettorali, ivi compresi i rappresentanti dei candidati nei collegi uninominali e di lista o di gruppo di candidati nonché, in occasione di referendum, i rappresentanti dei partiti o gruppi politici e dei promotori del referendum, hanno diritto ad assentarsi dal lavoro per tutto il periodo corrispondente alla durata delle relative operazioni (1).
2. I giorni di assenza dal lavoro compresi nel periodo di cui al comma 1 sono considerati, a tutti gli effetti, giorni di attività lavorativa (2) (3).
(1) Comma così modificato dall'art. 3, D.Lgs. 20 dicembre 1993, n. 534 (Gazz. Uff. 27 dicembre 1993, n. 302, S.O.), entrato in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.
(2) La L. 30 aprile 1981, n. 178 (Gazz. Uff. 6
maggio 1981, n. 122), ha così disposto:
"Art. 1. Le norme di cui all'articolo 119 del decreto del Presidente della
Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, si applicano anche in occasione delle elezioni
comunali, provinciali e regionali.
"Art. 2. Le somme corrisposte in base alla norma dell'articolo 119 del
decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, così come
modificato dal precedente articolo, sono detraibili, da parte del datore di
lavoro, dall'imponibile complessivo determinato ai fini delle imposte sul
reddito.
"Art. 3. La presente legge si applica anche alle elezioni regionali,
provinciali e comunali dell'8 e 9 giugno 1980".
Con disposizione di interpretazione autentica, l'art. 1, L. 29 gennaio 1992, n.
69 (Gazz. Uff. 13 febbraio 1992, n. 36), ha così disposto:
"Art. 1. 1. Il comma 2 dell'art. 119 del testo unico delle leggi recanti
norme per la elezione della Camera dei deputati, approvato con D.P.R. 30 marzo
1957, n. 361, come sostituito dall'articolo 11 della L. 21 marzo 1990, n. 53, va
inteso nel senso che i lavoratori di cui al comma 1 dello stesso art. 119 hanno
diritto al pagamento di specifiche quote retributive, in aggiunta alla ordinaria
retribuzione mensile, ovvero a riposi compensativi, per i giorni festivi o non
lavorativi eventualmente compresi nel periodo di svolgimento delle operazioni
elettorali".
(3) Così sostituito dall'art. 11, L. 21 marzo 1990, n. 53.