D.P.R. 3 maggio 1957, n. 686.

Norme di esecuzione del testo unico delle disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

 

Pubblicato nel supplemento ordinario n. 2 alla Gazz. Uff. 12 agosto 1957, n. 200.

... omissis

Art.44. Spese di cure rimborsabili.

Il diritto dell'impiegato che sia stato infermo per causa di servizio, al rimborso delle spese di cura, comprese quelle per ricoveri in istituti sanitari e per protesi, si esercita nei confronti dell'Amministrazione con l'osservanza delle formalità previste dall'art. 45 e solo per la parte eccedente le spese che siano a carico di enti istituti assistenziali, previdenziali o assicurativi, o casse mutue ai quali l'impiegato abbia diritto di rivolgersi in base a norme di legge o di regolamento.

Nel caso che l'impiegato per fatto a lui imputabile sia decaduto dal diritto alle prestazioni dovute da detti enti o istituti, l'Amministrazione richiede ai medesimi la determinazione dell'ammontare delle spese che sarebbero state a loro carico e, sulla base di tale accertamento, provvede alla liquidazione delle spese a carico dello Stato ai sensi del precedente comma.

 

Art.45. Documenti giustificativi.

Il rimborso delle spese di cura o di protesi eccedenti quelle che siano a carico di istituti o enti previdenziali, assistenziali o assicurativi o casse mutue, ai sensi dell'art. 44, viene effettuato previa presentazione dei documenti giustificativi e purché, nel caso di ricoveri o di protesi, essi siano effettuati presso istituti pubblici di cura o presso istituti di cura convenzionati con l'E.N.P.A.S. A tal fine l'Amministrazione ha facoltà di richiedere agli enti o istituti previsti dall'art. 44, in copia o in originale, i documenti giustificativi ad essi prodotti dall'impiegato.

Qualora la infermità non dia luogo a ricovero e la cura sia fatta solo con l'assistenza di un privato professionista, le notule mediche devono essere firmate dal medico, le prescrizioni dei farmaci e degli altri mezzi terapeutici, firmati dal medico, devono recare l'indicazione del prezzo, la data dell'acquisto ed il timbro della farmacia che li ha forniti. Nel caso in cui, per disposizioni di legge, la ricetta debba essere trattenuta dal farmacista, dovrà essere esibita una copia rilasciata dal medico e timbrata dal farmacista che ha fornito il medicinale.

Deve, inoltre, essere presentata una dichiarazione dell'ente o istituto da cui l'impiegato è assistito dalla quale risulti l'importo delle spese assunte a carico dell'ente e una dichiarazione dell'impiegato o dei suoi familiari dalla quale risulti che non abbia ottenuto alcun rimborso da parte di terzi.

La documentazione per ottenere il rimborso delle spese deve essere presentata entro il trentesimo giorno dalla data del certificato di guarigione o dalla data di fornitura di protesi o dalla data della morte, salvo comprovato impedimento.

 

... omissis

TITOLO V

Equo indennizzo

Capo I - Concessione dell'equo indennizzo

Art.48. Concessione.

L'equo indennizzo previsto dall'art. 68 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, è concesso all'impiegato che, per infermità contratta per causa di servizio, ha subito una menomazione dell'integrità fisica ascrivibile ad una delle categorie di cui alle tabelle A e B annesse alla legge 10 agosto 1950, n. 648.

L'infermità non prevista in dette tabelle è indennizzabile solo nel caso in cui sia da ritenersi equivalente ad alcuna di quelle contemplate nelle tabelle stesse.

... omissis

Art.60. Cumulo tra equo indennizzo e pensione privilegiata.

Nel caso in cui l'impiegato al quale sia stato liquidato l'equo indennizzo ottenga successivamente per la stessa causa il collocamento a riposo con pensione privilegiata, la metà dell'ammontare dell'indennizzo liquidato sarà recuperata mediante trattenute mensili sulla pensione, di importo pari ad un decimo dell'ammontare di questa.