D.P.R. 26 luglio 1976, n. 752.

Norme di attuazione dello statuto speciale della regione Trentino-Alto Adige in materia di proporzione negli uffici statali siti nella provincia di Bolzano e di conoscenza delle due lingue nel pubblico impiego.

 

Pubblicato nella Gazz. Uff. 15 novembre 1976, n. 304.

 

TITOLO I

Art. 1. La conoscenza della lingua italiana e di quella tedesca, adeguata alle esigenze del buon andamento del servizio, costituisce requisito per le assunzioni comunque strutturate e denominate ad impieghi nelle amministrazioni dello Stato, comprese quelle con ordinamento autonomo, e degli enti pubblici in provincia di Bolzano.

Il requisito di cui al comma precedente è richiesto altresì per il personale delle amministrazioni di cui al secondo comma dell'art. 89 dello statuto di autonomia.

Lo stesso requisito è richiesto per il personale degli uffici giudiziari e degli organi ed uffici della pubblica amministrazione con competenza regionale aventi sede in provincia di Trento, limitatamente ai contingenti determinati, di intesa con i presidenti della giunta regionale del Trentino-Alto Adige e della giunta provinciale di Bolzano nella misura necessaria per assicurare il buon andamento del servizio anche in lingua tedesca, con decreto adottato dal Presidente del Consiglio dei Ministri per i magistrati amministrativi e per gli avvocati dello Stato, dal Ministro di grazia e giustizia per i magistrati ordinari, dal commissario del Governo per la provincia di Trento per il restante personale statale e dai presidenti degli enti pubblici interessati, per il personale da questi dipendente.

L'indennità di bilinguismo, qualora sia prevista, è calcolata in riferimento ai vari gradi degli attestati di conoscenza di cui all'art. 4 e non alla funzione ricoperta.

Qualora l'attestato di conoscenza conseguito sia di grado più elevato rispetto a quello richiesto per l'accesso dall'esterno alla funzione ricoperta, l'indennità di cui al comma precedente è calcolata con riferimento all'attestato richiesto per l'accesso dall'esterno alla funzione stessa.

Art. 2. Per provvedere alle esigenze di cui al precedente articolo le amministrazioni menzionate al secondo comma dell'articolo stesso e gli enti pubblici non locali in provincia di Bolzano, ai quali non si applica il criterio di cui al terzo comma dell'articolo 89 dello statuto di autono mia, per la copertura dei posti vacanti, nei concorsi, anche interni, nei corsi, nel conferimento di qualifiche superiori, o nelle assunzioni comunque strutturate o denominate, devono riservare un'aliquota di posti per candidati in possesso dell'attestato di cui all'articolo 4.

I vincitori di concorsi ai posti riservati di cui al comma precedente vengono assegnati, come prima sede di servizio, ad uffici della provincia di Bolzano o che comunque abbiano competenza su detta provincia.

Il detto personale non può essere trasferito se non abbia prestato almeno dieci anni di effettivo servizio negli uffici di cui al comma precedente.

Il Presidente del Consiglio dei Ministri vigila sul rispetto delle norme di cui sopra.

Art. 3. 1. L'accertamento della conoscenza delle lingue italiana e tedesca è affidato ad una o più commissioni nominate con decreto del commissario del Governo, d'intesa con il presidente della giunta provinciale che si pronuncia previa delibera della stessa giunta.

2. Nelle intese in cui al comma 1 sono, altresì, fissati i criteri per la valutazione e l'accertamento della conoscenza delle due lingue ai fini degli attestati di cui all'articolo 4, nonché le modalità di svolgimento delle prove, di organizzazione delle commissioni e delle relative segreterie.

3. Resta ferma la facoltà di nominare nelle commissioni di cui al comma 1 insegnanti di ruolo o pubblici impiegati in posizione di comando.

4. Tutti i commissari devono aver piena conoscenza delle lingue italiana e tedesca. I segretari devono avere la conoscenza adeguata delle stesse lingue.

5. L'elenco dei candidati che hanno superato l'esame deve essere trasmesso al commissario del Governo ed alla provincia di Bolzano.

6. Le intese di cui al presente articolo saranno pubblicate nel Bollettino ufficiale della regione Trentino-Alto Adige.

7. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 17, secondo comma, la conoscenza della lingua ladina viene accertata, per l'accesso ai profili professionali indicati dall'articolo 5-bis e dai relativi provvedimenti di attuazione, con un colloquio e, per l'accesso agli altri profili professionali, con prova scritta e colloquio. Resta fermo il disposto del terzo comma dell'articolo 4. L'accertamento viene effettuato da una commissione composta da appartenenti al gruppo linguistico ladino e nominata per un triennio, previa intesa ai sensi del comma 1, con decreto del commissario del Governo.

8. La commissione sarà assistita da personale di segreteria preferibilmente appartenente al gruppo linguistico ladino, nominato con le modalità di cui al comma 1 del presente articolo in possesso di adeguata conoscenza della lingua ladina.

9. L'accertamento della conoscenza della lingua ladina effettuato ai sensi del comma 6 dell'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 1983, n. 89, come modificato dal decreto legislativo 24 luglio 1996, n. 434, è parimenti valido ai fini dell'applicazione del secondo comma dell'articolo 17.

Art. 4. La presidenza di ciascuna commissione è assunta, con alternanza per sessione d'esame, da un commissario di madre lingua italiana e da un commissario di madre lingua tedesca.

Per superare l'esame il candidato deve ottenere la maggioranza dei voti dei componenti della commissione.

Le commissioni rilasciano attestati di conoscenza delle due lingue riferiti ai titoli di studio prescritti per l'accesso al pubblico impiego nelle varie qualifiche funzionali o categorie comunque denominate e cioè:

1) licenza di scuola elementare;

2) diploma di istituto di istruzione secondaria di primo grado;

3) diploma di istituto di istruzione secondaria di secondo grado;

4) diploma di laurea.

Il candidato, indipendentemente dal possesso del corrispondente titolo di studio, può sostenere l'esame per il conseguimento dell'attestato di conoscenza delle due lingue riferito ai titoli di studio di cui ai numeri 1) e 2) del precedente comma dopo il compimento del quattordicesimo anno di età e l'esame per il conseguimento dell'attestato di conoscenza delle due lingue riferito ai numeri 3) e 4) dopo il compimento del diciassettesimo anno di età.

Gli attestati hanno validità di sei anni.

La destinazione ad una funzione superiore comunque denominata per l'accesso alla quale sia prescritto un titolo di studio superiore è subordinata al possesso dell'attestato di conoscenza delle due lingue corrispondente al predetto titolo di studio.

Fermo restando quanto previsto dal comma precedente, il possesso dell'attestato di conoscenza delle lingue italiana, tedesca e ladina, di livello corrispondente o superiore al titolo di studio richiesto per l'accesso dall'esterno alla qualifica o profilo professionale cui si aspira, costituisce titolo valutabile ai fini dei concorsi interni o di procedure analoghe ovvero dei passaggi a qualifiche superiori derivanti da provvedimenti del Commissario del Governo. Il punteggio minimo da attribuire a tale titolo è pari al quindici per cento del punteggio attribuibile complessivamente.

Art. 5. [Articolo abrogato dall'art. 5, D.Lgs. 9 settembre 1997, n. 354.]

[L'esame per l'accertamento della conoscenza delle due lingue consiste nelle seguenti prove:

1) per l'attestato di conoscenza delle due lingue riferito al titolo di studio di cui al numero 1) del precedente articolo, una traduzione orale e una conversazione di difficoltà equivalente nelle due lingue;

2) per gli altri tre attestati, due prove scritte e una orale graduate in rapporto ai tre diversi titoli di studio.

Le prove scritte consistono in traduzioni scritte di testi originali di difficoltà equivalente delle due lingue nell'altra lingua. Per esse il candidato può consultare un dizionario della lingua italiana ed uno della lingua tedesca. La prova orale consiste in una conversazione di difficoltà equivalente nelle due lingue.

D'intesa tra commissario del Governo e provincia verranno periodicamente concordati i criteri per la valutazione della conoscenza delle due lingue onde assicurare il buon andamento del servizio e corrispondere sempre meglio alle esigenze delle popolazioni, nonché le modalità per consentire l'effettuazione delle prove di esame da parte dei ciechi, sordomuti e altre categorie di invalidi.

Tali criteri e modalità devono essere pubblicati nel Bollettino ufficiale della regione].

Art. 5-bis. 1. In relazione all'articolo 1, per l'accesso ai posti della terza qualifica funzionale, nonché per i posti dell'Amministrazione statale di cui ai profili professionali della quarta qualifica funzionale, indicati nel D.P.R. 29 dicembre 1984, n. 1219, con i seguenti numeri: 9, 11, 35, 38, 42, 46, 50, 54, 61, 65, 67, 69, 71, 74, 76, 79, 81, 85, 91, 93, 95, 98, 104, 109, 112, 113, 121, 123, 124, 125, 148, 153, 154, 157, 158, 162, 168, 179, 180, 182, 252, 285, si considera adeguato il possesso dell'attestato di bilinguismo relativo al titolo di studio di licenza elementare. La disposizione si applica all'ANAS per i posti relativi ai profili professionali n. 24, 26, 30, 31, 34 indicati nel D.P.R. 10 settembre 1991, n. 385, al Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, per i posti relativi ai profili professionali di «operaio qualificato», «operaio specializzato» e «operatore trasporti» di cui al decreto ministeriale 5 agosto 1982, n. 4584, all'INPS per i posti relativi al profilo di «autista».

2. Qualora i predetti profili venissero aboliti o modificati, con decreto del commissario del Governo, d'intesa con la provincia, si provvederà all'aggiornamento di quanto stabilito nel comma precedente.

3. Per tutti gli altri enti l'individuazione dei profili può essere disposta con decreto del presidente della giunta regionale o del presidente della giunta provinciale, a seconda che il potere ordinamentale sugli stessi enti spetti alla regione o alla provincia. I motivati provvedimenti adottati ai sensi della presente norma dovranno essere pubblicati nel bollettino ufficiale della regione.

Art. 6. Con decreto del commissario del Governo, previe intese con la provincia, vengono annualmente stabilite la sede e le date delle prove di esame ripartite su almeno due sessioni annuali.

Alle spese relative alle commissioni d'esame di cui al comma precedente concorrono lo Stato e la provincia nel modo seguente: le spese relative alle sedi e agli emolumenti del personale di segreteria nonché quelle per compenso ai membri delle commissioni d'esame sono a carico della provincia; quelle relative alle spese di cancelleria, postali e varie di funzionamento delle commissioni d'esame sono a carico dello Stato.

Al personale in servizio presso una pubblica amministrazione spetta, se ammesso a sottoporsi all'esame di cui al presente titolo, il congedo straordinario o comunque permesso retribuito per esami e il trattamento economico di missione.

 

Art. 7. Al fine di favorire il pieno possesso delle lingue italiana, tedesca e ladina vengono istituiti, d'intesa tra il commissario del Governo e la provincia di Bolzano, corsi di addestramento linguistico per i dipendenti delle amministrazioni dello Stato e degli enti pubblici in servizio nella stessa provincia.

Per il personale in servizio in provincia di Trento in uffici aventi competenza regionale, la intesa di cui al comma precedente si svolge tra il commissario del Governo per la provincia di Trento e la provincia di Bolzano.

Le spese fanno carico per metà alla provincia di Bolzano e per metà alla Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Le amministrazioni dello Stato e degli enti pubblici possono altresì nell'interesse del servizio far partecipare i propri dipendenti che abbiano frequentato con profitto i corsi di addestramento di cui al primo comma o che si siano distinti nell'esercizio della bilinguità a corsi di perfezionamento generali o specializzati in Italia o all'estero.

Al fine dei corsi di addestramento e di perfezionamento deve essere previsto un esame per verificare l'effettivo profitto conseguito.

La partecipazione, regolarmente documentata, a corsi fuori provincia o all'estero, di perfezionamento nella conoscenza della seconda lingua e della lingua ladina, previsti dal quarto comma, è valida per la concessione del congedo straordinario o dei permessi retribuiti previsti dai contratti di lavoro analoghi nel limite massimo di ventisei giorni all'anno, secondo le modalità da definirsi nella contrattazione.

 

TITOLO II

Art. 8. Nella provincia di Bolzano sono istituiti i ruoli locali del personale civile delle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, aventi uffici nella provincia, stabiliti nelle tabelle contrassegnate con i numeri da 1 a 20 allegate al presente decreto.

I posti dei ruoli, di cui al precedente comma, considerati per amministrazione nonché per gruppi di qualifiche funzionali o per categorie, secondo il titolo di studio prescritto per accedervi, sono riservati ai cittadini appartenenti a ciascuno dei tre gruppi linguistici in rapporto alla consistenza dei gruppi stessi quale risulta dalle dichiarazioni di appartenenza rese nell'ultimo censimento ufficiale della popolazione.

I posti riservati ad uno dei gruppi linguistici che restano vacanti, per mancanza di concorrenti o perché i concorrenti non sono stati dichiarati idonei, sono coperti da aspiranti degli altri gruppi linguistici che, avendo partecipato al concorso o alla selezione, siano risultati idonei, purché non venga superato il numero massimo dei posti spettanti a ciascun gruppo linguistico nel gruppo di calcolo delle quote proporzionali. Per fronteggiare inderogabili esigenze di servizio, debitamente motivate, detto limite può essere superato per un numero di assunzioni non superiore ai tre decimi dei posti non ricoperti nel profilo professionale e di ciò si tiene gradualmente conto nel riparto di successive assunzioni.

I commi precedenti non si applicano per le carriere direttive dell'Amministrazione civile dell'interno, per il personale della pubblica sicurezza e per quello amministrativo del Ministero della difesa.

 

Art. 9. Il personale che in data 20 gennaio 1972 era già in servizio in provincia di Bolzano continuerà a svolgere le proprie attribuzioni, ad esaurimento, mantenendo l'inquadramento, nei ruoli generali e conservando lo stato giuridico ad essi relativo.

Detto personale, qualora consegua qualifiche funzionali o categorie per l'accesso alle quali sia prescritto un titolo di studio superiore, è utilizzato nei posti di cui al comma successivo fin tanto che detti posti non vengano coperti con personale dei ruoli locali e ha diritto comunque di essere utilizzato, anche successivamente, negli uffici statali siti nella provincia di Bolzano.

I posti vacanti al 20 gennaio 1972 e quelli che, per qualsiasi causa, si sono resi vacanti dopo tale data sono coperti attraverso concorsi pubblici ai posti dei profili professionali delle qualifiche funzionali o delle categorie per le quali è ammesso l'accesso dall'esterno. Ad essi può partecipare anche il personale di cui al primo comma, con qualifica immediatamente inferiore, avente i requisiti previsti dalle norme del rispettivo stato giuridico purché in possesso dell'attestato di bilinguismo prescritto per la qualifica cui aspira.

Le riserve previste a favore del personale in servizio nei pubblici concorsi, nonché per gli accertamenti professionali, sono ridotte secondo l'effettiva consistenza del personale in servizio nei ruoli locali in possesso dei prescritti requisiti.

Conseguentemente vengono ridotti di altrettanti posti i corrispondenti ruoli generali delle amministrazioni interessate.

Le vacanze nella prima attuazione delle seguenti norme, risultano dalla differenza tra i posti previsti dalle tabelle di cui al precedente art. 8 e quelli di fatto coperti dal personale di cui al primo comma del presente articolo.

 

Art. 10. L'avanzamento in carriera nei ruoli locali comporta di diritto la riduzione di altrettanti posti nelle corrispondenti qualifiche dei ruoli generali. Ove in questi ultimi ruoli non vi siano vacanze, il predetto avanzamento e la conseguente riduzione dei ruoli medesimi hanno luogo al verificarsi delle prime vacanze.

 

Art. 11. È in facoltà dell'amministrazione, trascorsi almeno sette anni dall'immissione nei ruoli locali di cui alle allegate tabelle, di trasferire, a domanda, il relativo personale nei corrispondenti ruoli generali. Il personale trasferito conserva l'anzianità di carriera e di qualifica acquisita ed è collocato nei ruoli generali con la qualifica corrispondente a quella di provenienza e nel posto che gli spetta, secondo l'anzianità posseduta in detta qualifica.

I soprannumeri, che, eventualmente, dovessero verificarsi nei ruoli generali in conseguenza del trasferimento previsto nei precedenti commi, sono riassorbiti con le successive vacanze. Non è consentito trasferimento dai ruoli generali a quelli locali.

In relazione all'eventuale soprannumero saranno lasciati scoperti un corrispondente numero di posti nelle qualifiche iniziali dei ruoli generali.

 

Art. 12. Nei concorsi a posti dei ruoli locali hanno la precedenza i candidati idonei residenti da almeno due anni nella provincia di Bolzano.

La disposizione di cui al comma precedente si applica anche alle assunzioni comunque denominate e consentite da particolari disposizioni di legge a posti di ruolo, senza concorso o di personale non di ruolo.

 

Art. 12-bis. 1. Per la copertura dei posti previsti dall'articolo 16 della legge 28 febbraio 1987, n. 56, si può provvedere anche con bando di concorso del commissario del Governo, nel quale saranno previste le materie d'esame.

 

Art. 13. Il commissario del Governo per la provincia di Bolzano è delegato a bandire con decreto i concorsi ai gradi iniziali dei ruoli locali, nonché i concorsi interni. Le relative prove di esame hanno luogo a Bolzano.

Possono essere banditi concorsi unici per posti vacanti nello stesso profilo professionale di più amministrazioni ovvero in profili professionali diversi, per l'accesso ai quali sia richiesto lo stesso titolo di studio.

Al fine di consentire la programmazione dell'orientamento della formazione e dell'addestramento professionale e linguistico dei cittadini residenti nella provincia di Bolzano, il commissario del Governo determina d'intesa con la provincia, per i concorsi pubblici esterni, il numero dei posti da mettere a concorso, nonché i tempi dei concorsi stessi.

In tutti i casi in cui il presente decreto prevede l'intesa tra il commissario del Governo e la provincia di Bolzano, salvo quelli previsti dagli articolo 3 e 7 questa è rappresentata da tre membri del consiglio provinciale eletti dal consiglio stesso.

Le prove di concorso devono tener conto, a seconda delle amministrazioni e delle carriere, dell'ordinamento giuridico-amministrativo, nonché della storia e geografia locali.

Il commissario del Governo per la provincia di Bolzano è altresì delegato ad adottare tutti gli altri provvedimenti ed emanare tutti gli altri atti concernenti il personale di cui al primo comma dell'art. 8 del presente decreto applicando le norme dello stato giuridico dei dipendenti dello Stato, nonché per il personale dipendente delle amministrazioni con ordinamento autonomo, le norme previste dai rispettivi stati giuridici, fatte salve le particolari disposizioni contenute nel presente decreto.

Previo parere favorevole del consiglio di amministrazione dei ruoli locali e previo assenso del comitato di cui al quarto comma, nonché delle amministrazioni interessate e con il consenso dell'interessato, il commissario del Governo ha altresì facoltà di disporre, fatte salve le norme sulla mobilità, il passaggio di ruolo, anche da una amministrazione all'altra, di impiegati appartenenti ai ruoli locali, assicurando il rispetto della proporzionale sulla globalità dei ruoli stessi. Tali provvedimenti possono essere limitati anche ad una sola persona e non comportano variazioni agli organici delle amministrazioni interessate.

Le operazioni di mobilità di cui all'articolo 35 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modifiche sono effettuate previo assenso del Comitato di cui al presente articolo.

 

Art. 13-bis. 1. Ai concorsi interni banditi dal commissario del Governo è ammesso il personale dei ruoli locali e il personale del ruolo ad esaurimento previsto dall'articolo 9, assunto in servizio in provincia di Bolzano in seguito a concorso bandito prima della data di entrata in vigore del presente decreto, ferma restando la valutabilità dell'attestato di bilinguismo quale titolo ai sensi dell'ultimo comma dell'articolo 4, nonché la permanenza di detto personale nel proprio ruolo di appartenenza.

2. Ai concorsi interni banditi dal commissario del Governo è ammesso il personale ad esaurimento assunto in seguito a concorso bandito dopo la data di entrata in vigore del presente decreto, purché in possesso dell'attestato di conoscenza delle lingue italiana e tedesca richiesto ai concorrenti appartenenti ai ruoli locali per il profilo al quale si intende accedere. Rimane ferma la valutabilità dell'attestato di bilinguismo quale titolo ai sensi dell'ultimo comma dell'articolo 4, nonché la permanenza di detto personale al proprio ruolo di appartenenza.

3. Coloro che concorrono a concorsi nazionali non possono essere destinati a prestare servizio nella nuova qualifica in provincia di Bolzano.

4. La percentuale di posti da destinare a procedure di concorso interno o a procedure analoghe e la ripartizione degli stessi tra i rispettivi ruoli di cui al comma 1, nonché il punteggio di cui all'ultimo comma dell'articolo 4, sono stabiliti d'intesa con la provincia.

 

Art. 13-ter. 1. Per i concorsi unici previsti dal secondo comma dell'articolo 13 e dall'articolo 2, comma 1, lettera t), della legge 23 ottobre 1992, n. 421, e successive modifiche e integrazioni, il commissario del Governo provvede ove possibile ad uniformare i contenuti delle prove previste per i profili professionali dei posti da coprire in ogni diverso dicastero.

 

Art. 14. Nelle more dell'espletamento dei concorsi, per inderogabili esigenze di servizio, su proposta del consiglio di amministrazione di cui all'art. 22 le amministrazioni interessate possono comandare in servizio in provincia di Bolzano, personale dei ruoli generali, dando la preferenza a chi è a conoscenza della lingua tedesca.

Il personale comandato viene restituito alle sedi di origine appena i posti messi a concorso vengono coperti e comunque non oltre dodici mesi. Tale termine può essere derogato per il personale dirigente.

 

Art. 15. Il personale dei ruoli locali può essere destinato a prestare temporaneamente servizio fuori della provincia di Bolzano, solo per gravi e motivate esigenze di servizio o per addestramento non attuabile in provincia di Bolzano, con provvedimento del commissario del Governo in Bolzano su conforme parere del consiglio di amministrazione di cui all'art. 22.

I provvedimenti di cui al comma precedente riguardanti il personale di lingua tedesca o ladina non possono essere adottati in misura superiore al 10 per cento dei posti rispettivamente occupati nel ruolo locale da detto personale nelle singole amministrazioni e nelle singole carriere e per un periodo che, salvo il caso di addestramento non superi i sei mesi prorogabili per una sola volta. I provvedimenti relativi alla partecipazione a corsi di addestramento sono adottati, qualora richiesti dagli interessati, anche oltre il limite del dieci per cento per la durata del corso richiesto.

Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche al personale di cui al primo comma dell'art. 9 appartenente ai gruppi linguistici tedesco e ladino. I relativi provvedimenti sono adottati su conforme parere del consiglio di amministrazione di cui all'art. 22 che lo esprime avendo riguardo alle esigenze del buon andamento del servizio statale nella provincia di Bolzano.

Salvo il caso di addestramento le destinazioni di cui al presente articolo devono essere effettuate possibilmente in sedi della provincia di Trento.

 

Art. 16. I posti messi a concorso sono riservati agli appartenenti a ciascuno dei gruppi linguistici, italiano, tedesco e ladino, ovunque residenti in rapporto alla consistenza dei gruppi stessi, quale risulta dall'ultimo censimento ufficiale della popolazione e attribuiti, secondo l'ordine di graduatoria degli idonei fino a concorrenza della quota spettante a ciascun gruppo. Qualora il riparto così effettuato non assegni ad un gruppo linguistico un posto, delle frazioni inferiori all'unità, si terrà conto dei riparti dei successivi concorsi.

La riserva dei posti di cui al comma precedente si applica anche alle assunzioni del personale di cui al secondo comma dell'art. 12 al quale si applicano, altresì le norme di cui al titolo I del presente decreto.

Ai fini dell'osservanza delle norme di cui al precedente comma, le relative assunzioni sono disposte previo parere del consiglio di amministrazione di cui all'art. 22.

 

Art. 17. Nel territorio della provincia di Bolzano non si applicano le norme che vietano al personale di prestare servizio nel comune di nascita o di residenza del personale stesso o dei relativi familiari.

Gli appartenenti al gruppo etnico ladino devono essere destinati possibilmente ad uffici o servizi delle località ladine o aventi competenza anche per tali località.

 

Art. 18. 1. Nel censimento generale della popolazione, ogni cittadino di età superiore ad anni quattordici, non interdetto per infermità di mente e residente nella provincia di Bolzano alla data del censimento, è tenuto a rendere una dichiarazione individuale di appartenenza ad uno dei tre gruppi linguistici italiano, tedesco e ladino. Coloro che ritengono di non appartenere ad alcuno dei predetti gruppi linguistici lo dichiarano e rendono soltanto dichiarazione di aggregazione ad uno di essi.

2. La dichiarazione è resa su modello composto di tre fogli congiunti, rispettivamente contrassegnati A/1, A/2 e A/3 e conformi ai fac-simile allegati al presente decreto legislativo (Si omettono gli allegati).

3. Resa la dichiarazione di cui al comma 1, il foglio A/1, sottoscritto dal dichiarante, è dal medesimo collocato in apposita busta gialla chiusa nominativa e, così ritirato, è trasmesso direttamente dal rilevatore al commissariato del Governo per la provincia autonoma di Bolzano, o al comune di residenza a seconda dell'indicazione espressa dal dichiarante sulla medesima busta gialla. Il commissario del Governo o, se scelto dal dichiarante, il comune, provvede alla relativa custodia, assicurandone la segretezza. Il commissario del Governo o, se scelto dal dichiarante, il comune, che conserva il foglio A/1 certifica con immediatezza, in carta libera e senza spesa, l'appartenenza o l'aggregazione al gruppo linguistico soltanto a richiesta del dichiarante ovvero per esigenze di giustizia qualora richiesto dall'autorità giudiziaria. Il personale del commissariato del Governo e del comune incaricato della custodia delle dichiarazioni di cui al comma 1 e del rilascio delle relative certificazioni è tenuto al segreto d'ufficio. Il dichiarante può essere richiesto a produrre la detta certificazione esclusivamente al momento dell'applicazione dei benefìci previsti dalla legge, ovvero negli altri casi previsti dalla legge. La richiesta di esibizione del certificato in casi diversi costituisce fatto penalmente sanzionato ai sensi di legge.

3-bis. La richiesta di certificazione di appartenenza o aggregazione di cui al comma precedente può essere inoltrata al commissario del Governo anche per il tramite del comune. In tal caso il commissario del Governo provvede agli adempimenti successivi e alla consegna della dichiarazione per il tramite del comune.

4. Il foglio A/2 è collocato dal dichiarante in apposita busta bianca chiusa anonima recante indicazione del comune, è così ritirata dal rilevatore, che autentica la busta, ed è dal medesimo trasmesso direttamente all'ufficio comunale di censimento il quale inoltra le buste, senza aprirle, all'ufficio provinciale di censimento di Bolzano. Il foglio A/2 e la relativa busta non devono recare, a pena di nullità, sottoscrizione o segno, ancorché apposto dal cittadino, idoneo a consentirne l'identificazione. Al contenuto dei fogli A/2 si estendono le disposizioni volte ad assicurare la segretezza delle notizie rilevate mediante il censimento. I dati relativi alla consistenza proporzionale nella provincia dei tre gruppi linguistici, quale risulta dalle dichiarazioni di appartenenza e di aggregazione, sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale, con l'indicazione delle relative percentuali espresse sino alla seconda cifra decimale. I dati predetti, per ciascun comune della provincia, sono indicati in pubblicazione ufficiale dell'ISTAT inviata anche ai comuni.

5. Il foglio A/3 rimane al dichiarante.

6. Se il cittadino residente in provincia di Bolzano non ha potuto rendere la dichiarazione per forza maggiore o per la sua assenza dalla provincia durante il periodo intercorso tra la consegna dei moduli del censimento alla unità di rilevazione e il ritiro dei moduli dalla stessa, la dichiarazione è resa, collocata in busta gialla chiusa nominativa, entro sei mesi dal rientro nella provincia o dalla cessazione della causa di forza maggiore al Tribunale competente, il quale provvede con decreto motivato non appellabile sull'ammissione del cittadino alla dichiarazione assunte sommarie informazioni sulla sussistenza dell'impedimento. Della dichiarazione sono redatti solo i fogli A/1 e A/3. Il Tribunale provvede alla trasmissione del foglio A/1 al commissario del Governo per la provincia autonoma di Bolzano, o al comune di residenza a seconda dell'indicazione espressa dal dichiarante sulla medesima busta gialla.

7. Dopo il censimento, la dichiarazione è resa, su foglio A/1 collocato dal dichiarante in busta gialla chiusa nominativa, entro un anno:

a) dal compimento del quattordicesimo anno di età;

b) dal riacquisto della capacità da parte dell'interdetto per infermità di mente;

c) dal trasferimento della residenza in un comune della provincia di Bolzano del cittadino in essa non residente alla data del censimento.

8. La busta di cui al comma 7 è consegnata dal dichiarante al commissario del Governo per la provincia autonoma di Bolzano qualora intenda affidarla alla custodia di tale organo ovvero al segretario del comune di residenza se intenda affidarla alla custodia di tale ente. Il foglio A/3 rimane al dichiarante.

9. Il comune di residenza avvisa i cittadini di cui al comma 7 dell'obbligo previsto da detto comma.

10. L'appartenenza e l'aggregazione ad uno dei tre gruppi linguistici producono identici effetti giuridici e sono provate dal foglio A/1, che conserva validità sino al successivo censimento. La dichiarazione attesta l'appartenenza o l'aggregazione a tutti gli effetti di legge.

 

Art. 18-bis. 1. Anche i cittadini minori di anni quattordici concorrono, nell'ambito del censimento generale della popolazione, alla determinazione della consistenza proporzionale dei tre gruppi linguistici. A tale fine la dichiarazione di cui all'art. 18 è resa congiuntamente dai genitori o dal genitore che esercita in via esclusiva la potestà parentale, ovvero da coloro che in sostituzione dei genitori esercitano la potestà sul minore o che lo rappresentano; non trovano applicazione i commi terzo, quarto e quinto dell'art. 316, né l'art. 321 del codice civile.

2. La dichiarazione di appartenenza o aggregazione del cittadino minore di cui al comma 1 è resa su foglio B conforme al fac-simile allegato al presente decreto. Il foglio è collocato in busta rosa chiusa anonima recante indicazione del comune e si applica l'art. 18, comma 4.

3. Coloro che esercitano congiuntamente la potestà parentale non sono tenuti a rendere la dichiarazione di cui al comma 2 se, appartenendo a gruppi linguistici diversi, non concordano tra loro.

 

Art. 18-ter. 1. Al fine di concorrere ad assicurare la libertà e la segretezza delle dichiarazioni di cui agli articoli 18 e 18-bis, il presidente della giunta provinciale ha diritto di chiedere all'ufficio provinciale di censimento di procedere ad ispezioni sullo svolgimento delle operazioni censuarie e di riferire sulle irregolarità eventualmente constatate a tale riguardo al commissario del Governo, il quale, accertata l'irregolarità, adotta i provvedimenti occorrenti dandone comunicazione al presidente della giunta provinciale ed al comune competente. La provincia è legittimata ad adire le giurisdizioni competenti per violazione delle norme poste a tutela della libertà e della segretezza delle predette dichiarazioni.

 

Art. 19. Il commissario del Governo, sentito il consiglio di amministrazione di cui all'art. 22 e con il consenso degli interessati, può disporre, per esigenze di servizio, il temporaneo distacco di personale dei ruoli locali ad uffici nella provincia di Bolzano di ruoli diversi della stessa o di altra amministrazione.

 

Art. 20. Gli aspiranti ad assunzioni comunque strutturate e denominate ad uffici giudiziari o della pubblica amministrazione situati nella provincia di Bolzano o aventi competenza regionale, nonché dei concessionari di servizi di pubblico interesse svolti nella provincia stessa hanno facoltà di sostenere le previste prove di esame sia nella lingua italiana che in quella tedesca secondo l'indicazione da effettuarsi nella domanda di ammissione.

 

Art. 20-bis. 1. In considerazione delle particolari esigenze degli uffici statali situati nella provincia di Bolzano ai concorsi per il profilo traduttore-interprete sono ammessi anche candidati che abbiano conseguito la laurea in economia e commercio, in giurisprudenza o in disciplina equiparata e che siano in possesso dell'attestato di conoscenza delle due lingue di cui all'articolo 4, terzo comma, numero 4), del presente decreto.

 

Art. 21. Le commissioni esaminatrici nei concorsi a posti dei ruoli locali sono composte da sei membri, tre di lingua italiana e tre di lingua tedesca, e saranno formate tenendo presenti, per quanto possibile le norme generali sui concorsi dell'amministrazione dello Stato.

Per i concorsi della carriera di concetto, esecutiva ed ausiliaria i componenti delle commissioni sono nominati tra persone residenti in provincia di Bolzano. Per la carriera direttiva si seguirà, per quanto possibile, lo stesso criterio.

I componenti vengono scelti, in relazione ai singoli concorsi, tra il personale appartenente alle categorie sottoindicate, anche se trovasi in posizione di quiescenza, compreso in un elenco formato nell'ambito dell'intesa di cui al secondo comma dell'art. 13:

a) magistrati ordinari od amministrativi;

b) docenti universitari o di scuola media superiore;

c) dipendenti delle pubbliche amministrazioni.

L'elenco di cui al comma precedente è sottoposto a revisione biennale con la stessa modalità.

Presiede la commissione, senza voto determinante, il magistrato avente maggiore anzianità di carriera o, in mancanza, il componente della commissione più anziano di età. Svolge le funzioni di segretario un impiegato possibilmente appartenente all'amministrazione per la quale è bandito il concorso.

 

Art. 22. 1. Per il personale dei ruoli locali le competenze attribuite dalla legge ai consigli di amministrazione od a commissioni centrali o locali del personale comunque denominate, sono esercitate da un unico consiglio locale di amministrazione composto dal commissario del Governo, che lo presiede, e da cinque rappresentanti dell'amministrazione dello Stato, di regola con qualifica di dirigente. Esso è nominato, all'inizio di ogni biennio, con decreto del commissario del Governo, che garantisce una adeguata rappresentanza dei gruppi linguistici italiano, tedesco e ladino.

2. Con le stesse modalità sono designati i membri supplenti.

3. Il presidente del consiglio locale di amministrazione non ha voto determinante.

4. Partecipa al consiglio, con funzione di relatore, senza diritto di voto, un funzionario dell'ufficio unico del personale delle amministrazioni statali; un funzionario dello stesso ufficio svolge le mansioni di segretario.

 

Art. 23. 1. Presso il commissariato del Governo per la provincia di Bolzano viene costituito il collegio arbitrale per il personale appartenente ai ruoli locali, composto da quattro rappresentanti delle amministrazioni designate dal commissario del Governo di cui due appartenenti al gruppo linguistico italiano e due appartenenti al gruppo linguistico tedesco e quattro rappresentanti dei dipendenti, designati dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano provinciale, di cui due appartenenti al gruppo linguistico italiano e due al gruppo linguistico tedesco. Sia i componenti nominati dal commissario del Governo che quelli designati dalle organizzazioni sindacali devono appartenere ai ruoli locali ed essere in possesso dell'attestato di conoscenza delle lingue italiana e tedesca di cui all'articolo 4, comma terzo, n. 4). Il collegio, composto da due rappresentanti delle amministrazioni e da due rappresentanti dei dipendenti, è presieduto dal componente più anziano di gruppo linguistico diverso dal dipendente sottoposto a provvedimento disciplinare.

2. Detto collegio svolge le funzioni che l'articolo 59 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, attribuisce ai collegi arbitrali nelle singole amministrazioni.

 

Art. 24. Nell'ambito del commissariato del Governo per la provincia di Bolzano è istituito l'ufficio unico del personale delle amministrazioni statali, il quale per il personale dei ruoli di cui all'art. 8, svolge i compiti degli uffici del personale delle singole amministrazioni.

L'ufficio del personale di cui al comma precedente, è altresì, l'ufficio esecutivo per i compiti demandati al commissario del Governo dal presente decreto e da quello di attuazione della parificazione delle lingue.

I controlli preventivi sui provvedimenti del commissario del Governo e dei dirigenti degli uffici statali siti in provincia di Bolzano per i compiti di cui al primo comma sono eseguiti da organi siti nella provincia stessa.

 

Art. 25. Ove nei ruoli locali di cui all'art. 8, siano previste qualifiche dirigenziali, gli impiegati delle relative carriere direttive sono ammessi al corso di funzionari per l'attribuzione dei posti di primo dirigente prescindendo dal concorso per titoli di cui all'art. 22 del D.P.R. 30 giugno 1972, n. 748.

Ove in tali ruoli locali non siano previste qualifiche dirigenziali gli impiegati dei ruoli delle carriere direttive, di cui alle allegate tabelle, sono ammessi al concorso per titoli per la partecipazione al corso di formazione per l'attribuzione dei posti di primo dirigente dei corrispondenti ruoli generali, alle condizioni previste dall'art. 22 del D.P.R. 30 giugno 1972, n. 748. Gli impiegati che superano il corso sono immessi nei ruoli generali, cessando di far parte di quelli locali.

 

Art. 26. Salvo quanto disposto negli articoli precedenti si applicano al personale dei ruoli locali di cui all'art. 8 le disposizioni che disciplinano il trattamento giuridico ed economico rispettivamente dei dipendenti dello Stato e delle amministrazioni con ordinamento autonomo.

Alle modifiche delle tabelle di cui al primo comma dell'art. 8 si provvede, nel limite degli organici complessivi nazionali delle singole amministrazioni, con provvedimenti delle amministrazioni centrali competenti, su proposta del consiglio di amministrazione di cui all'art. 22 del presente decreto.

Delle determinazioni di cui sopra sarà data preventivamente notizia alla giunta della provincia autonoma di Bolzano.

 

Art. 27. La ripartizione nell'ambito dei ruoli locali in ruoli distinti per qualificazione professionale, delle dotazioni organiche del presente direttivo di cui alla tabella 20, allegata al presente decreto, ha luogo in base ai criteri e con le modalità previsti per i ruoli generali dalla L. 29 ottobre 1971, n. 880. Analogamente si procede ai sensi degli artt. 5 e 6, L. 3 aprile 1979, n. 101, per le dotazioni organiche del personale delle amministrazioni delle poste e delle telecomunicazioni e Azienda di stato per i servizi telefonici ivi contemplato.

Qualora in conseguenza delle suddette periodiche ristrutturazioni delle dotazioni organiche, vengono ridotte o soppresse determinate posizioni di qualifica, il relativo personale deve essere trasferito, anche in soprannumero, in altri ruoli locali, salvo riassorbimento con le prime vacanze.

 

Art. 28. Salvo quanto disposto nei seguenti articoli, le norme di cui al presente decreto si applicano anche per il personale degli uffici in provincia di Bolzano dell'I.N.P.S., dell'I.N.A.I.L. e dell'INPDAP.

I ruoli del personale di cui al comma precedente sono stabiliti nelle tabelle 21 e 22, nonché 24 allegate al presente decreto.

 

Art. 29. Le funzioni che nel titolo II del presente decreto sono attribuite o delegate al commissario del Governo, sono esercitate, per quel che riguarda il personale dell'I.N.P.S. e dell'I.N.A.I.L. dal presidente dei rispettivi comitati provinciali di Bolzano.

Le funzioni di amministrazione del personale attribuite al consiglio di amministrazione di cui al precedente art. 22, per quel che riguarda il personale dell'I.N.P.S. e dell'I.N.A.I.L., sono esercitate da una commissione per ciascun ente composta dal presidente del rispettivo comitato provinciale che la presiede, dal vice presidente del comitato stesso, da due funzionari della categoria direttiva in servizio presso la sede di Bolzano e da quattro rappresentanti del personale eletti con le modalità di cui all'art. 22 e relativa norma transitoria.

Gli appartenenti al gruppo linguistico ladino hanno facoltà di partecipare alla elezione dei rappresentanti del gruppo linguistico italiano e di quello tedesco.

La commissione viene nominata dai rispettivi comitati provinciali in modo da assicurare la pariteticità dei gruppi linguistici anche tra i rappresentanti dell'istituto interessato.

Un funzionario della sede di Bolzano svolge le funzioni di segretario della commissione.

La durata in carica della commissione coincide con quella dei rispettivi comitati provinciali.

La commissione di cui al presente articolo svolge nei procedimenti disciplinari dei dipendenti appartenenti ai ruoli locali, le funzioni attribuite alla commissione di cui all'art. 101 dell'I.N.P.S. e di cui all'art. 29-bis del vigente regolamento per il personale dell'I.N.A.I.L., ferme restando le disposizioni contenute nel titolo X e nel titolo VI dei rispettivi regolamenti.

Per l'autorizzazione di spesa all'espletamento dei concorsi si applicano le norme vigenti presso i suddetti istituti.

 

Art. 30. I dipendenti che abbiano conseguito la qualifica terminale nei ruoli locali della categoria direttiva e siano in possesso dei requisiti prescritti dalle vigenti disposizioni sono ammessi a partecipare agli scrutini per la promozione alla qualifica superiore.

Se promossi sono immessi nei ruoli nazionali, cessando di far parte di quelli locali.

 

Art. 31. Fermo restando anche nei confronti dell'I.N.P.S., dell'I.N.A.I.L. e dell'INPDAP il disposto di cui al secondo comma del precedente art. 24, i compiti previsti dal primo comma dello stesso articolo sono svolti dagli uffici delle sedi provinciali dei predetti istituti.

 

Art. 32. Per consentire, l'applicazione decentrata della parificazione delle lingue italiana e tedesca ed il rapporto diretto tra gli uffici aventi sedi nella provincia di Bolzano con gli assicurati, l'I.N.A.I.L., nell'ambito delle proprie strutture periferiche, provvede ad istituire un ispettorato a Bolzano con circoscrizione provinciale.

 

Art. 32-bis. 1. Le assunzioni di personale, a qualsiasi titolo effettuate, anche a tempo determinato, eccettuate quelle di durata non superiore a trenta giorni non rinnovabili nell'anno, effettuate, previo assenso del comitato di cui al comma 2, per soddisfare esigenze di carattere eccezionale debitamente motivate, nelle società, negli enti pubblici economici o negli enti comunque denominati o strutturati che abbiano assunto o assumano funzioni delle disciolte aziende delle Poste e telecomunicazioni o delle Ferrovie dello Stato, vengono realizzate nel rispetto delle quote proporzionali di ciascuno dei gruppi linguistici italiano, tedesco e ladino, in rapporto all'ultimo censimento ufficiale della popolazione.

2. Il calcolo delle quote proporzionali avviene sui posti destinati di volta in volta alle procedure di reclutamento distinti per profili professionali o aree funzionali e sulla base della ripartizione del personale in servizio, d'intesa con la provincia, ai sensi dell'articolo 13 del presente decreto. A tal fine fanno parte del comitato di cui al quarto comma di detto articolo i rappresentanti delle società o degli enti interessati.

3. Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano ai trasferimenti di personale da sedi o uffici situati in altre province ad uffici ed impianti situati in provincia di Bolzano.

4. Nella ripartizione dei posti fra i gruppi linguistici si tiene conto dell'obiettivo di raggiungere gradualmente le quote da riservare a ciascun gruppo. Al fine di assicurare al gruppo linguistico ladino la copertura della quota ad esso spettante, le frazioni inferiori all'unità di precedenti o contemporanee procedure di assunzione possono essere sommate ad altre per il raggiungimento di quozienti interi.

5. Qualora in esito ad una procedura di assunzione gli appartenenti ad un gruppo linguistico risultino in numero inferiore ai posti ad esso riservati, si fa luogo all'assunzione di idonei di altri gruppi secondo l'ordine di graduatoria, ove esista, nel limite dei posti complessivamente da riservare a tali gruppi per il profilo professionale o aree funzionali cui l'assunzione si riferisce. Per fronteggiare inderogabili esigenze di servizio, debitamente motivate detto limite può essere superato per un numero di assunzioni non superiore ai cinque decimi dei posti non ricoperti nel profilo professionale e di ciò si tiene gradualmente conto nel riparto di successive assunzioni nello stesso profilo.

6. L'appartenenza ad uno dei gruppi linguistici viene certificata nei modi di legge.

7. Le eventuali prove di selezione si svolgono a Bolzano. Possono essere svolte altrove solo quelle prove tecniche ivi non effettuabili. I candidati hanno facoltà di usare nelle prove la lingua italiana o quella tedesca secondo indicazione da effettuarsi nella domanda di assunzione o partecipazione ad eventuali concorsi o selezioni. Le prove di esame o di selezione per l'assunzione di personale amministrativo o di staff, qualora previste, terranno conto anche dell'ordinamento della provincia, nonché della storia e geografia locali.

8. Le eventuali commissioni esaminatrici sono composte pariteticamente da appartenenti al gruppo di lingua italiana ed a quello di lingua tedesca. Restano ferme le disposizioni di legge relative alle categorie protette, compresa la legge 6 febbraio 1979, n. 42.

9. Fermo restando l'obbligo della conoscenza della lingua italiana e tedesca per le assunzioni ed il trasferimento di personale di cui al presente articolo, per l'effettiva immissione in una posizione dirigenziale è richiesto il possesso dell'attestato di conoscenza delle due lingue di cui al precedente articolo 4, comma terzo, n. 4.

10. L'entità del personale in servizio nella provincia di Bolzano presso le società o gli enti di cui al comma 1 è costituita dal fabbisogno individuato in base ai criteri e parametri medi eventualmente adottati a livello nazionale ed, in mancanza, in ragione delle esigenze reali determinate dagli enti o società di cui al comma 1. Tutte le determinazioni del fabbisogno di personale sono tempestivamente comunicate alla provincia nell'ambito del comitato di cui al comma 2 ivi compreso il numero delle assunzioni da effettuare, disaggregate per profili professionali o aree professionali, nonché i tempi previsti per le assunzioni stesse.

11. Le funzioni di direzione dei servizi e l'amministrazione delle risorse umane nell'Ente Poste italiane in provincia di Bolzano sono esercitate dall'ente o società di cui al comma 1 mediante una struttura con sede in Bolzano che si rapporti direttamente con gli organi centrali dell'Ente Poste italiane.

12. Le funzioni di competenza per l'amministrazione del personale in servizio nelle Ferrovie dello Stato S.p.a. in provincia di Bolzano sono esercitate da detta società mediante una struttura decentrata avente sede in Bolzano e direttamente dipendente dalla Direzione generale. A detta struttura è proposto un dirigente.

13. Il personale di cui al presente articolo rimane in servizio in provincia di Bolzano, salvo la facoltà dell'ente o società di concedere il trasferimento a domanda, secondo la propria normativa interna. Per detto personale i collegi di conciliazione e arbitrato hanno composizione paritetica e siedono a Bolzano.

14. Le società o gli enti interessati alla presente disciplina riferiscono annualmente al Governo ed alla provincia autonoma di Bolzano sui risultati conseguiti nell'applicazione delle predette riserve proporzionali.

 

Art. 32-ter. 1. Lo Stato e la provincia autonoma di Bolzano sono legittimati ad agire in giudizio anche innanzi all'autorità giudiziaria ordinaria avverso gli atti lesivi del principio di parità tra i gruppi linguistici posto a tutela delle minoranze linguistiche se tali atti siano posti in essere da enti pubblici e società di diritto privato, soggetti all'osservanza delle disposizioni sull'uso delle lingue e sulla riserva e ripartizione proporzionale tra i gruppi linguistici dei posti esistenti in provincia di Bolzano.

 

Art. 32-quater. 1. Nel territorio della provincia di Bolzano, le assunzioni di personale, a qualsiasi titolo effettuate, nelle agenzie comunque denominate e strutturate, comprese le agenzie fiscali, in quanto costituite, e l'ENAC, sono realizzate, in provincia di Bolzano, in conformità ai rispettivi ordinamenti del personale, nel rispetto delle quote proporzionali di ciascuno dei gruppi linguistici italiano, tedesco e ladino, in rapporto all'ultimo censimento ufficiale della popolazione e delle disposizioni di cui all'articolo 17 del presente decreto. Dette disposizioni non si applicano alle agenzie dipendenti dal Ministero della difesa.

2. Il calcolo delle quote proporzionali avviene sui posti destinati di volta in volta alle procedure del reclutamento distinti per profili professionali o aree funzionali e sulla base della ripartizione del personale in servizio, d'intesa con la provincia, ai sensi dell'articolo 13 del presente decreto. A tale fine fanno parte del comitato di cui al quarto comma del detto articolo i rappresentanti dell'agenzia interessata.

3. Le disposizioni di cui al comma 2, si applicano altresì ai trasferimenti di personale da sedi o uffici situati in altra provincia a strutture, uffici, impianti o servizi situati in provincia di Bolzano, anche attuati mediante le procedure di mobilità.

4. Nelle more dell'espletamento dei concorsi o dei trasferimenti, per inderogabili esigenze di servizio, d'intesa con il comitato di cui all'articolo 13 del presente decreto, le agenzie interessate possono comandare in servizio in provincia di Bolzano, personale dei ruoli generali, dando la preferenza a chi è a conoscenza della lingua tedesca. Il personale comandato viene restituito nelle sedi di origine appena i posti messi a concorso vengono coperti e comunque non oltre i dodici mesi. Tale termine può essere derogato per il personale dirigente d'intesa con il comitato predetto.

5. Ai concorsi interni banditi dalle agenzie trovano applicazione le disposizioni di cui all'articolo 13-bis del presente decreto, intendendosi sostituiti il Commissario del Governo dal dirigente preposto alla singola direzione provinciale o regionale delle agenzie aventi sede in provincia di Bolzano.

6. Nella ripartizione dei posti fra i gruppi linguistici si tiene conto dell'obiettivo di raggiungere gradualmente le quote da riservare a ciascun gruppo. Al fine di assicurare al gruppo linguistico ladino la copertura della quota ad esso spettante, le frazioni inferiori all'unità di precedenti o contemporanee procedure di assunzione possono essere sommate ad altre per il raggiungimento di quozienti interi.

7. Qualora in esito ad una procedura di assunzione gli appartenenti del gruppo linguistico risultino in numero inferiore ai posti ad esso riservati, si fa luogo all'assunzione di idonei di altri gruppi secondo l'ordine di graduatoria, ove esista, nel limite dei posti complessivamente da riservare a tali gruppi per il profilo professionale o aree funzionali cui l'assunzione si riferisce. Per fronteggiare inderogabili esigenze di servizio, debitamente motivate detto limite può essere superato per un minimo di assunzione non superiore ai 5 decimi dei posti non ricoperti nel profilo professionale e di ciò si deve tenere gradualmente conto nel riparto di successive assunzioni nello stesso profilo.

8. L'appartenenza di uno dei gruppi linguistici viene certificata nei modi di legge.

9. Le eventuali prove di selezione si svolgono a Bolzano. Possono essere svolte altrove solo quelle tecniche ivi non effettuabili. I candidati hanno facoltà di usare nelle prove la lingua italiana o quella tedesca secondo indicazione da effettuarsi nella domanda di assunzione o partecipazione ad eventuali concorsi o selezioni. Le prove di esame o di selezione per l'assunzione di personale amministrativo o di staff qualora previste, terranno conto anche dell'ordinamento della provincia, nonché della storia e della geografia locali.

10. Le eventuali commissioni esaminatrici sono composte pariteticamente da appartenenti al gruppo di lingua italiana e da quella di lingua tedesca. Restano ferme le disposizioni di legge relative alle categorie protette, compresa la legge 6 febbraio 1979, n. 42.

11. Fermo restando l'obbligo della conoscenza della lingua italiana e tedesca per le assunzioni ed il trasferimento di personale di cui al presente articolo, per l'effettiva immissione in una posizione dirigenziale è richiesto il possesso dell'attestato di conoscenza delle due lingue di cui all'articolo 4, terzo comma, n. 4.

12. L'entità del personale in servizio nella provincia di Bolzano presso le agenzie comunque denominate e strutturate di cui al comma 1, è costituita dal fabbisogno individuato in base ai criteri e parametri medi eventualmente adottati al livello nazionale ed, in mancanza, in ragione delle esigenze reali determinate dalle agenzie stesse e stabilita, previa ricerca di intesa con il comitato di cui all'articolo 13 del presente decreto. Trascorsi inutilmente trenta giorni dalla richiesta d'intesa, questa si intende accordata.

13. Tutte le determinazioni del fabbisogno del personale sono tempestivamente comunicate alla provincia autonoma di Bolzano e al comitato di cui all'articolo 13 del presente decreto, ivi compreso il numero delle assunzioni da effettuare, disaggregate per profili professionali o aree funzionali, nonché i tempi previsti per le assunzioni stesse.

14. Le funzioni di direzione dei servizi e l'amministrazione delle risorse umane, ivi compresa la contrattazione di raccordo per le peculiarità relative all'articolo 89 dello statuto della regione Trentino-Alto Adige e delle relative norme di attuazione, nelle agenzie di cui al comma 1, sono esercitate mediante strutture provinciali o regionali delle agenzie con sede in provincia di Bolzano che si rapportino direttamente con gli organi centrali delle agenzie stesse.

15. Il personale di cui al presente articolo rimane in servizio in provincia di Bolzano, salvo la facoltà delle agenzie di concedere il trasferimento a domanda, secondo la propria normativa interna. Per detto personale i collegi di conciliazione hanno composizione paritetica e siedono a Bolzano.

16. Le agenzie interessate alla presente disciplina riferiscono annualmente al Governo ed alla provincia autonoma di Bolzano sui risultati conseguiti nell'applicazione delle predette riserve proporzionali.

17. Qualora le agenzie comunque denominate o strutturate di cui al comma 1, vengano trasformate in società per azioni o in altra forma rese soggette all'applicazione del diritto privato, alle stesse si applicano le disposizioni di cui all'articolo 32-bis del presente decreto.

18. Le disposizioni del presente articolo sono altresì applicate all'INPDAP.

19. Ovunque ricorra nel presente decreto, ad eccezione del presente articolo, l'espressione INPDAP è soppressa.

 

Art. 32-quinquies. 1. È istituita nell'àmbito del ruolo unico dei dirigenti, la Sezione speciale per la provincia di Bolzano. In detta sezione confluiscono, in sede di prima attuazione, tutti i dipendenti appartenenti ai ruoli di cui agli articoli 8 e 9. Successivamente saranno inseriti, ad istanza, i dirigenti che abbiano i requisiti richiesti dal presente decreto.

2. Ai residenti in provincia di Bolzano, partecipanti a concorsi per dirigenti, sarà comunque garantita la facoltà di sostenere le prove d'esame sia nella lingua italiana che in quella tedesca ai sensi dell'articolo 20.

3. Il Commissario del Governo per la provincia di Bolzano conferisce gli incarichi dirigenziali d'intesa con le amministrazioni interessate e sentiti il Comitato di cui all'articolo 13, ai fini della salvaguardia della proporzionalità e bilinguismo, nonché l'Ufficio del ruolo unico dei dirigenti, che fornirà tutti gli elementi utili alla stipulazione del contratto individuale di lavoro. L'intesa ed i pareri devono essere espressi entro il termine improrogabile di sessanta giorni dalla richiesta.

 

Art. 32-sexies. 1. Per quanto attiene ai dirigenti delle agenzie, gli incarichi dirigenziali sono conferiti dal direttore dell'agenzia, sentito il Comitato di cui all'articolo 13, ai fini della salvaguardia della proporzionalità e del bilinguismo.

 

TITOLO III

Disposizioni per la magistratura

Art. 33. I posti di pianta organica degli uffici giudiziari della provincia di Bolzano sono riservati ai cittadini appartenenti ai gruppi linguistici italiano, tedesco e ladino in rapporto alla loro consistenza quale risulta dalle dichiarazioni di appartenenza rese nell'ultimo censimento della popolazione.

 

Art. 34. La ripartizione dei posti alla data del 20 gennaio 1972 risulta dalla tabella 23 allegata al presente decreto.

Alla modifica della tabella di cui al comma precedente resa necessaria da modifiche dell'organico e dai risultati di successivi censimenti generali della popolazione, si provvede con la procedura prevista dall'art. 107, D.P.R. 31 agosto 1972, n. 670.

 

Art. 35. Per la copertura dei posti di uditore giudiziario nella provincia di Bolzano sono banditi dal Ministero di grazia e giustizia appositi concorsi. Il numero dei posti da mettere a concorso è determinato in relazione alle vacanze dal Ministro di grazia e giustizia, su delibera del Consiglio superiore della magistratura d'intesa con la provincia di Bolzano rappresentata come previsto dal terzo comma dell'art. 13 del presente decreto.

La commissione d'esame è nominata dal Consiglio superiore della magistratura ed è composta da sei membri che conoscano la lingua italiana e la lingua tedesca, tre appartenenti al gruppo di lingua italiana e tre appartenenti al gruppo di lingua tedesca, scelti da un elenco di nomi predisposto dal Consiglio superiore della magistratura d'intesa con la provincia di Bolzano rappresentata come previsto al comma precedente. I componenti appartenenti a ciascun gruppo linguistico devono essere due magistrati, che non hanno fatto parte della commissione esaminatrice del concorso precedentemente bandito, ed uno docente universitario.

L'elenco di cui al comma precedente deve contenere diciotto nominativi dei quali dodici riferiti a magistrati di categoria non inferiore a magistrato di corte d'appello e sei riferiti a docenti universitari di materie giuridiche.

Presiede la commissione, senza voto determinante, il magistrato nominato dal Consiglio superiore della magistratura.

Le prove di concorso si svolgono a Roma.

 

Art. 36. Le prove di concorso per i posti di cui all'art. 33 devono tener conto del particolare ordinamento giuridico-amministrativo della provincia di Bolzano.

 

Art. 37. La copertura dei posti vacanti riservati agli appartenenti ai tre gruppi linguistici è disposta mediante destinazione agli uffici giudiziari della provincia di Bolzano degli aspiranti, appartenenti ai gruppi suddetti, che abbiano superato l'esame per uditore giudiziario ed effettuato il tirocinio previsto dall'ordinamento giudiziario negli uffici giudiziari della provincia di Bolzano.

Alla temporanea copertura dei posti vacanti per mancanza o insufficienza di aspiranti, il presidente della corte di appello o il procuratore generale presso la competente corte di appello possono provvedere con le necessarie applicazioni, con magistrati preferibilmente a conoscenza della lingua tedesca.

L'applicazione non può superare la durata di un anno.

 

Art. 38. Al fine di garantire ai magistrati la stabilità di sede in provincia di Bolzano, i magistrati assegnati ad uffici giudiziari della stessa provincia alla data del 20 gennaio 1972, nonché quelli assunti mediante i concorsi di cui al precedente articolo 35 non possono, se non a domanda, essere trasferiti ad altro ufficio giudiziario sito fuori di tale provincia di tutti i casi previsti dall'ordinamento giudiziario di destinazione del magistrato ad altro ufficio.

Restano ferme le norme dell'ordinamento giudiziario in materia di incompatibilità e di trasferimento d'ufficio quale sanzione disciplinare accessoria, nonché le norme in materia di trasferimento d'ufficio per incompatibilità funzionale o ambientale di cui all'articolo 2 del regio decreto legislativo 31 maggio 1946, n. 511, e successive modificazioni e integrazioni.

I magistrati assunti mediante i concorsi di cui al precedente art. 35, possono proporre domande di trasferimento solo dopo dieci anni dalla nomina in ruolo.

 

Art. 39. Si applicano ai magistrati le disposizioni di cui al titolo I ed agli artt. 12, 18, 20 e 46, primo e secondo comma, del presente decreto.

Si applica, altresì, ai magistrati l'art. 42, primo e secondo comma, del presente decreto, intendendosi sostituite le parole «commissario del Governo» con le parole «Ministro di grazia e giustizia», nonché il disposto dell'articolo unico del D.P.R. 26 marzo 1977, n. 104.

Il Ministro di grazia e giustizia fornisce all'ufficio unico di cui all'art. 24 del presente decreto, i dati ed i provvedimenti previsti nell'art. 42, terzo comma, del decreto stesso, concernente i magistrati in servizio in provincia di Bolzano, al fine della loro inclusione per notizia nel Bollettino ufficiale di cui al citato art. 42.

 

Art. 40. I magistrati assegnati ad uffici giudiziari della provincia di Bolzano dopo la data del 20 gennaio 1972 e prima dell'entrata in vigore del presente decreto, ove non richiedano di essere trasferiti in altra provincia, continuano a prestare servizio in soprannumero nell'attuale sede.

 

Art. 41. I posti degli uffici giudiziari della provincia di Bolzano vacanti alla data del 20 gennaio 1972, e quelli resisi vacanti fino all'entrata in vigore del presente decreto, sono messi a concorso per esame al quale possono partecipare concorrenti che, alla data del bando non abbiano superato il 45° anno di età, ferme restando le generali deroghe previste dalla legge.

 

Art. 41-bis. 1. Per la nomina dei giudici tributari delle commissioni tributarie di 1° e 2° grado di Bolzano, ai sensi delle disposizioni del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, e successive modificazioni, è richiesto quale requisito l'attestato di conoscenza della lingua italiana e tedesca previsto dall'articolo 4, terzo comma, numero 4), del presente decreto ovvero, per i componenti nominati in base al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 636, ed in servizio alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, l'attestato conseguito secondo le disposizioni della legge 23 ottobre 1961, n. 1165, riferito alla carriera direttiva.

2. Le commissioni di cui al comma 1 devono esser composte in misura paritetica da giudici appartenenti al gruppo linguistico italiano e tedesco.

3. Gli attuali componenti delle commissioni tributarie non possono essere confermate alla scadenza del loro incarico se non sono in possesso degli attestati di conoscenza della lingua italiana e tedesca di cui al comma 1. Detti componenti non possono, in ogni caso, continuare a svolgere le funzioni di giudice delle commissioni tributarie oltre la data di scadenza indicata nell'attuale decreto di nomina se non in possesso dei predetti attestati di bilinguismo.

4. Per i provvedimenti attinenti ai giudici tributari di 1° e 2° grado di Bolzano alle sedute del consiglio di presidenza della giustizia tributaria partecipa con voto consultivo un rappresentante eletto dai giudici tributari di Bolzano, che sia già in possesso dell'attestato di cui al comma 1, senza oneri a carico del bilancio dello Stato.

5. Ferme restando per il personale amministrativo delle commissioni tributarie di 1° e 2° grado di Bolzano le disposizioni del presente decreto, detto personale deve comunque essere in possesso dell'attestato di conoscenza della lingua italiana e tedesca di cui all'articolo 4 corrispondente al titolo di studio che era stato richiesto per l'accesso al profilo professionale rivestito.

6. È istituito il ruolo locale del personale delle segreterie delle commissioni tributarie di 1° e 2° grado in provincia di Bolzano, di cui alle tabelle allegate al presente decreto contrassegnate con i numeri 25 e 26.

 

Norme transitorie e finali

Art. 42. I decreti del commissario del Governo previsti nel presente decreto nonché i provvedimenti di cui al primo comma dell'art. 2 sono pubblicati nel Bollettino ufficiale della regione. Con la stessa data sono pubblicati gli elementi essenziali del provvedimento almeno in un quotidiano di lingua italiana ed in uno di lingua tedesca.

Del decreto di cui all'art. 13 viene data notizia anche nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.

L'ufficio unico di cui all'art. 24 cura la pubblicazione di un Bollettino ufficiale contenente tutti i provvedimenti concernenti il personale dei ruoli locali. In detto Bollettino devono essere altresì, pubblicati annualmente i ruoli di anzianità dai quali risulti l'appartenenza al gruppo linguistico e la ripartizione dei posti fra i gruppi linguistici a norma dell'art. 8 del presente decreto nonché un estratto dei ruoli di anzianità delle amministrazioni statali relativo al personale di cui all'art. 9, primo comma, dal quale risulti l'appartenenza al gruppo linguistico.

 

Art. 43. 1. Contro i provvedimenti di cui al titolo primo e secondo del presente decreto, non riguardanti il rapporto di lavoro, è ammesso il ricorso alla sezione autonoma di Bolzano del tribunale regionale di giustizia amministrativa.

2. Competente per le controversie relative ai rapporti di lavoro è il giudice ordinario secondo la disciplina dettata dalla normativa statale di cui al decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni e integrazione.

 

Art. 44. Fino a quando non avrà trovato piena realizzazione il disposto dell'art. 1 del presente decreto, in tutti gli uffici pubblici e nei servizi di pubblico interesse della provincia di Bolzano e di quelli a competenza regionale della provincia di Trento, il personale in possesso dell'attestato ai sensi del titolo I del presente decreto o che abbia superato l'esame di seconda lingua a norma della legge 29 ottobre 1961, n. 1165, deve essere munito di un segno di identificazione facilmente visibile.

 

Art. 45. Il limite di età per la partecipazione a tutti i concorsi banditi in base al titolo II del presente decreto, per la durata di 15 anni dalla entrata in vigore del decreto stesso, viene elevato ad anni 40, applicando a partire da tale limite le deroghe previste da leggi speciali.

 

Art. 46. Le quote di cui al terzo comma dell'articolo 89 dello statuto devono essere raggiunte entro 30 anni dalla data di entrata in vigore dello statuto.

Fino al raggiungimento delle quote suddette, la percentuale dei posti da assegnare nei singoli concorsi, agli appartenenti dei gruppi linguistici tedesco e ladino può essere determinata, nell'ambito delle intese di cui all'art. 13, in misura superiore a quella risultante dall'applicazione del precedente art. 16.

Al fine di assicurare al gruppo linguistico ladino l'effettiva attribuzione della quota ad esso spettante, le frazioni inferiori all'unità, risultanti nelle singole amministrazioni e carriere, possono essere assommate per il raggiungimento dei quozienti interi, da utilizzare, nell'ambito delle intese di cui sopra, tenuto conto anche di quanto previsto dall'art. 17 del presente decreto.

Fermo restando quanto disposto dall'art. 9, nel periodo di cui al primo comma sono considerati vacanti anche i posti occupati da personale che ha presentato domanda di trasferimento fuori della provincia di Bolzano.

Nelle domande di cui al comma precedente gli interessati possono indicare una terna di sedi di preferenza ed hanno diritto al trattamento economico previsto per i trasferimenti di ufficio.

Al fine di attuare il disposto di cui al primo comma la Presidenza del Consiglio dei Ministri su proposta del consiglio di amministrazione di cui all'art. 22, si avvale anche del disposto dell'art. 199 dello statuto degli impiegati civili dello Stato per il trasferimento ad altra amministrazione di singoli o di contingenti di impiegati nell'ambito provinciale.

Nei posti da mettere a concorso ai sensi del secondo comma dell'art. 9 non sono compresi quelli occupati da personale che ha preso servizio nella provincia di Bolzano dopo il 20 gennaio 1972 e prima dell'entrata in vigore del presente decreto purché già residente nella provincia di Bolzano alla data suddetta.

 

Art. 47. Fino a quando non sarà possibile assicurare la composizione del consiglio di amministrazione di cui all'art. 22 del presente decreto con personale dei ruoli locali avente qualifica di dirigente, si provvederà con personale dei ruoli locali inquadrato nelle qualifiche funzionali per le quali, per l'accesso dall'esterno, è richiesto il diploma di laurea.

Nell'ambito delle intese di cui all'art. 13 sono decise le date in cui cessano di applicarsi le disposizioni transitorie dei due commi precedenti.

Le norme di cui ai commi precedenti si applicano anche per la costituzione della commissione di disciplina di cui all'art. 23.

Fino a quando non sarà possibile assicurare nella formazione della commissione d'esame di cui al precedente art. 35 la partecipazione di appartenenti al gruppo di lingua tedesca aventi i requisiti stabiliti dall'ordinamento giudiziario nel relativo elenco possono essere compresi anche nominativi di magistrati di tribunale, con non meno di tre anni di anzianità nella qualifica anche se hanno fatto parte della commissione esaminatrice del concorso precedentemente bandito.

La data in cui cessa di applicarsi la disposizione di cui al comma precedente è decisa nell'ambito dell'intesa di cui all'art. 35, primo comma, del presente decreto.

 

Art. 48. Le amministrazioni interessate danno immediata comunicazione all'ufficio di cui all'art. 24 delle vacanze comunque verificatesi anche ai sensi del terzo comma del precedente art. 46.

Il predetto ufficio, ai fini dell'intesa di cui all'art. 13, informa mensilmente la provincia delle vacanze di cui al precedente comma.

 

Art. 48-bis. 1. Per le trattative e gli aspetti che possono incidere nelle disposizioni del presente decreto, l'agenzia prevista dall'articolo 50 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, richiede, per gli effetti previsti dall'art. 73, comma 1, dello stesso decreto legislativo, la partecipazione alle trattative del commissario del Governo per la provincia di Bolzano o di suoi delegati, ovvero può essere sostituita dal predetto commissario. I contratti di cui al titolo terzo del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, una volta conclusasi la procedura di cui all'articolo 51 dello stesso decreto, sono suscettibili di contrattazione di raccordo per le particolarità relative all'art. 89 dello statuto della regione Trentino-Alto Adige e delle relative norme di attuazione. A tal fine entro trenta giorni dall'invio al commissario del Governo del testo dell'accordo si incontrano il consiglio di amministrazione dei ruoli locali ed i rappresentanti delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative in campo provinciale. L'autorizzazione alla sottoscrizione delle trattative è rilasciata al commissario del Governo con le modalità di cui all'articolo 51 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29.

2. Con i contratti collettivi di cui al comma 1 sono definite altresì le modalità di informazione delle organizzazioni sindacali e le nuove forme di partecipazione delle stesse ai sensi dell'articolo 48 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29.

 

Art. 48-ter. 1. Fermo restando quanto disposto dall'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1978, n. 571, e dall'articolo 328 del codice penale, nonché i compiti di controllo attribuiti al consiglio di amministrazione di cui all'articolo 22, le violazioni degli obblighi previsti dal predetto articolo 7 costituiscono gravi violazioni agli obblighi d'ufficio, anche ai fini della responsabilità dirigenziale e disciplinare.

2. La Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento per la funzione pubblica - provvederà a diramare ad ogni dirigente preposto alle Direzioni generali del personale una apposita circolare per richiamare l'attenzione sulla norma di cui al comma 1, accompagnata da una sintesi della speciale disciplina di garanzia del sistema derivante dall'articolo 89 dello statuto della regione Trentino-Alto Adige.

3. La predetta diramazione è rinnovata ogni due anni.

 

Art. 49. Alle spese recate dagli articoli 6 e 7, primo comma, si provvede mediante utilizzo degli stanziamenti iscritti ai capitoli 1636 e 1637 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'attuazione della legge 23 ottobre 1961, n. 1165.

Alle altre spese derivanti dal presente decreto si provvede mediante variazioni compensative tra gli stati di previsione delle singole amministrazioni statali.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.