D.P.R. 11 luglio 1980, n. 382.
Riordinamento della docenza universitaria, relativa fascia di formazione nonché sperimentazione organizzativa e didattica.
Pubblicato nella Gazz. Uff. 31 luglio 1980, n. 209, S.O.
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Art.28. Contratti per l'assunzione di lettori.
abrogato dall'art. 4, D.L. 21 aprile 1995, n. 120
[Nei limiti dei finanziamenti disposti e ripartiti per questo scopo secondo le modalità previste nel precedente art. 25 ed iscritti nei bilanci universitari, i rettori possono assumere per contratto di diritto privato, su motivata proposta della facoltà interessata, in relazione ad effettive esigenze di esercitazione degli studenti che frequentano i corsi di lingue, e anche al di fuori di specifici accordi internazionali, lettori di madre lingua straniera di qualificata e riconosciuta competenza, accertata dalla facoltà, in numero non superiore al rapporto di uno a centocinquanta tra il lettore e gli studenti effettivamente frequentanti il corso. La facoltà deve comunque attestare la specifica competenza dei lettori. I relativi oneri sono coperti con finanziamenti a questo scopo disposti per ciascuna Università con decreto del Ministro della pubblica istruzione sentito il Consiglio universitario nazionale. Le previsioni di spesa verranno effettuate sulla base di dati orientativi desunti dalla consistenza della popolazione studentesca affluente ai singoli corsi relativa al precedente anno accademico.
Deroghe che implicano un rapporto inferiore a quello previsto nel precedente comma possono essere concesse, soltanto per casi di comprovata necessità, dal Ministro della pubblica istruzione, previa motivata deliberazione del consiglio di facoltà sentito il Consiglio universitario nazionale.
I contratti di cui al precedente primo comma non possono protrarsi oltre l'anno accademico per il quale sono stipulati e sono rinnovabili annualmente per non più di cinque anni. [La Corte costituzionale con sentenza 9-23 febbraio 1989, n. 55, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del terzo comma, nella parte in cui non consente il rinnovo annuale per più di cinque anni dei contratti di cui al precedente primo comma]
Le prestazioni richieste ai lettori e i relativi corrispettivi sono determinati dal consiglio di amministrazione dell'Università sentito il consiglio di facoltà.
I corrispettivi non possono superare il livello retributivo iniziale del professore associato a tempo definito].
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Art.66. - Contratti di ricerca, di consulenza e convenzioni di ricerca per conto terzi.
Le Università, purché non vi osti lo svolgimento della loro funzione scientifica didattica, possono eseguire attività di ricerca e consulenza stabilite mediante contratti e convenzioni con enti pubblici e privati. L'esecuzione di tali contratti e convenzioni sarà affidata, di norma, ai dipartimenti o, qualora questi non siano costituiti, agli istituti o alle cliniche universitarie o a singoli docenti a tempo pieno.
I proventi delle prestazioni dei contratti e convenzioni di cui al comma precedente sono ripartiti secondo un regolamento approvato dal consiglio di amministrazione dell'Università, sulla base di uno schema predisposto, su proposta del Consiglio universitario nazionale, dal Ministro della pubblica istruzione.
Il personale docente e non docente che collabora a tali prestazioni può essere ricompensato fino a una somma annua totale non superiore al 30 per cento della retribuzione complessiva. In ogni caso la somma così erogata al personale non può superare il 50 per cento dei proventi globali delle prestazioni.
Il regolamento di cui al secondo comma determina la somma da destinare per spese di carattere generale sostenute dall'Università e i criteri per l'assegnazione al personale della somma di cui al terzo comma. Gli introiti rimanenti sono destinati ad acquisto di materiale didattico e scientifico e a spese di funzionamento dei dipartimenti, istituti o cliniche che hanno eseguito i contratti e le convenzioni.
Dai proventi globali derivanti dalle singole prestazioni e da ripartire con le modalità di cui al precedente secondo comma vanno in ogni caso previamente detratte le spese sostenute dall'Università per l'espletamento delle prestazioni medesime.
I proventi derivati dall'attività di cui al comma precedente costituiscono entrate del bilancio dell'Università (1).
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(1) Vedi, anche, l'art. 26, comma 7, L. 23 dicembre 1998, n. 448, e l'art. 4, comma 5, L. 19 ottobre 1999, n. 370.