D.P.R. 25 giugno 1983, n. 346.
Disposizioni sul rapporto di lavoro del personale degli enti pubblici di cui alla L. 20 marzo 1975, n. 70
Pubblicato nel Suppl. ord. alla Gazz. Uff. 20
luglio 1983, n. 197.
Aggiornamento alla GU 17/10/2000
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 87 della Costituzione;
Visto l'art. 28 della legge 20 marzo 1975, n. 70;
Visto l'art. 4 della legge 23 aprile 1981, n. 155, recante nuove disposizioni
circa la composizione della delegazione di parte pubblica e norme per la
definizione delle esigenze organizzative degli enti;
Visti i decreti del Presidente della Repubblica 26 maggio 1976, n. 411, e 16
ottobre 1979, n. 509, recanti disposizioni circa la disciplina del rapporto di
lavoro del personale degli enti pubblici di cui alla legge 20 marzo 1975, n. 70;
Vista la legge 29 marzo 1983, n. 93;
Vista la legge 26 aprile 1983, n. 130, recante disposizioni per la formazione
del bilancio annuale e pluriennale della Stato (legge finanziaria 1983);
Visto l'art. 27 della legge 5 agosto 1978, n. 468;
Verificate le compatibilità finanziarie degli oneri derivanti dall'attuazione
dell'accordo di cui al presente decreto;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del
16 giugno 1983, relativa (previa reiezione o dichiarazione di inammissibilità
delle osservazioni formulate dalle organizzazioni sindacali dissenzienti o non
rappresentate nella relativa delegazione) alla disciplina del rapporto di lavoro
del personale degli enti pubblici di cui alla legge 20 marzo 1975, n. 70,
contenuta nell'ipotesi di accordo raggiunta in data 9 aprile 1983 fra la
delegazione della pubblica amministrazione costituita ai sensi dell'art. 4,
secondo comma, della legge 23 aprile 1981, n. 155, e le organizzazioni sindacali
maggiormente rappresentative su base nazionale dei lavoratori dipendenti dai
predetti enti;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per la
funzione pubblica, di concerto con i Ministri del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica e del lavoro e della previdenza sociale;
Decreta:
Articolo unico. - Sono emanate le norme
risultanti dalla disciplina prevista dall'accordo relativo al personale degli
enti pubblici di cui alla legge 20 marzo 1975, n. 70, nel testo annesso al
presente decreto.
La spesa relativa all'applicazione del presente decreto è valutata in lire 99,3
miliardi per l'anno 1983, in lire 193 miliardi per l'anno 1984 ed in lire 270,4
miliardi per l'anno 1985; ad essa provvedono gli enti pubblici all'uopo
parzialmente utilizzando le disponibilità del proprio bilancio provenienti dai
conferimenti operati a carico del bilancio dello Stato o quelle affluite in
bilancio in relazione alle specifiche attività svolte dai medesimi enti.
Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Disposizioni sul rapporto di lavoro del personale degli enti pubblici di cui alla legge 20 marzo 1975, n. 70
Articolo 1 - Campo di applicazione e durata
Le presenti disposizioni si applicano a tutto il personale dipendente degli enti pubblici non economici di cui alla legge 20 marzo 1975, n. 70. Esse costituiscono puntuale riferimento per il personale dipendente degli enti pubblici non economici non rientranti nella disciplina prevista dalla legge 20 marzo 1975, n. 70.
Le disposizioni predette si riferiscono al periodo contrattuale 31 dicembre 1981-30 dicembre 1984; gli effetti economici, peraltro, hanno inizio dal 1° gennaio 1983 e si protraggono a tutto il 30 giugno 1985.
I benefici economici del presente provvedimento trovano provvisoria applicazione anche nei confronti dei dipendenti degli enti soggetti a processi di soppressione, scorporo e riforma, non ancora inquadrati presso le amministrazioni di destinazione, cui erano applicabili alla data del 31 dicembre 1982 le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 ottobre 1979, n. 509. Il trattamento economico dei suddetti dipendenti sarà rideterminato a cura degli enti di destinazione, dalla data di inquadramento negli enti stessi secondo le disposizioni dei contratti relativi ai rispettivi comparti, o in applicazione di specifiche disposizioni di legge, salvo in ogni caso il trattamento acquisito alla data del 31 dicembre 1982.
Con le presenti disposizioni si realizza l'impegno di pervenire alla omogeneizzazione degli ordinamenti ed alla perequazione dei trattamenti retributivi con i dipendenti delle altre pubbliche amministrazioni a pari livello di attribuzioni e di responsabilità.
Rimangono in vigore, per la parte non modificata, le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 maggio 1976, n. 411, ed al decreto del Presidente della Repubblica 16 ottobre 1979, n. 509, e successive integrazioni.
Articolo 2 - Contrattazione articolata e decentrata
Nell'ambito e nei limiti della presente normativa, sono consentiti accordi articolati a livello nazionale per singolo ente o gruppo di enti nonché accordi decentrati per aree territoriali delimitate, nei limiti previsti dall'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 16 ottobre 1979, n. 509, in attesa delle norme attuative dell'art. 14 della legge 29 marzo 1983, n. 93, da realizzare con accordo intercompartimentale.
Per gli enti di ricerca sono consentiti accordi decentrati a livello di unità funzionali costituite da almeno una unità organica complessa.
La contrattazione articolata di cui al comma
precedente riguarda le seguenti aree di intervento:
programmi generali di formazione e aggiornamento
professionale;
metodi e condizioni di lavoro volti a migliorare
l'efficienza delle strutture;
criteri generali per la ripartizione dei carichi
di lavoro, la determinazione degli standards, i riscontri di produttività e
l'attuazione di misure incentivanti;
articolazione degli orari, normale e
straordinario, e dei turni di lavoro in relazione all'esigenza di garantire la
più razionale e puntuale erogazione dei servizi;
realizzazione di servizi sociali;
rapporti di lavoro a tempo definito e contratti
previsti dall'art. 36 della legge 20 marzo 1975, n. 70;
criteri per la costituzione dei gruppi di lavoro
di cui all'art. 24 della legge 20 marzo 1975, n. 70.
La contrattazione nazionale articolata è volta a definire, per le materie di cui al precedente comma, principi-quadro e criteri omogenei per tutto il territorio nazionale nonché gli ambiti dell'eventuale intervento sulle materie stesse della contrattazione decentrata a livello territoriale.
La contrattazione decentrata è finalizzata ad adeguare, nei limiti di cui al comma precedente e in quanto ammissibile, i contenuti della contrattazione nazionale alle specifiche esigenze territoriali.
Gli accordi di cui ai precedenti commi non possono comportare oneri aggiuntivi se non nei limiti previsti dal presente decreto.
Gli accordi nazionali sono stipulati fra l'ente o gli enti interessati e le federazioni sindacali nazionali di categoria maggiormente rappresentative su base nazionale e sono recepiti da ogni ente con apposite deliberazioni del consiglio di amministrazione soggette, ove comportino modifiche dei regolamenti organici, alle procedure di approvazione di cui all'art. 29 della legge 20 marzo 1975, n. 70. Gli accordi decentrati sono stipulati tra la delegazione dell'ente nominata dal presidente e le organizzazioni sindacali di categoria maggiormente rappresentative su base nazionale operanti a livello territoriale.
Con la contrattazione articolata saranno stabilite le modalità per l'immediata esecutività degli accordi decentrati, salvo il potere di annullamento degli organi centrali dell'ente qualora gli stessi eccedano i limiti della rispettiva competenza.
Articolo 3 - Programmazione e organizzazione del lavoro
Gli enti, nello svolgimento dell'attività istituzionale, operano in piena autonomia attraverso una organizzazione che privilegi il conseguimento di obiettivi di produttività e di efficacia e la programmazione degli interventi.
I centri di responsabilità di prodotto sono individuati nelle unità organiche, costituite nell'ambito di un modello organizzativo che garantisca la sistematica verifica dei risultati e il governo complessivo delle strutture.
In relazione alle dimensioni ed alle caratteristiche delle unità organiche potranno essere costituiti, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative del personale, nuclei operativi interni all'unità stessa e da questa dipendenti, cui assegnare i compiti relativi alla realizzazione di singoli prodotti o fasi compiute di procedure.
Tali nuclei, costituenti "unità minime di produzione", possono identificarsi nei settori di coordinamento od essere determinati indipendentemente da essi.
In questo ultimo caso il dirigente l'unità organica può sperimentalmente determinare la costituzione e composizione caratterizzata da una ampia fungibilità di mansioni amministrative e tecniche, nel pieno rispetto delle attribuzioni proprie del livello professionale di appartenenza, anche per quanto attiene al conferimento di eventuali funzioni di coordinamento.
Gli enti di ricerca, inoltre, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative del personale, privilegiano, in materia di organizzazione del lavoro ai sensi dell'art. 24 della legge 20 marzo 1975, n. 70, sistemi organizzativi di tipo dipartimentale incentivanti il lavoro di gruppo e tali da assicurare dinamicità organizzativa sia a livello delle strutture stesse sia a livello delle connesse responsabilità e definiranno altresì entità, caratteristiche e funzionamento delle unità di progetto aventi per scopo attività scientifico-tecnica di particolare importanza con carattere di temporaneità programmata.
Articolo 4 - Produttività
I criteri per la rilevazione ed i riscontri della produttività da realizzare in tutti gli enti saranno definiti in sede di contrattazione articolata alla stregua delle esigenze dei singoli enti per il raggiungimento delle finalità istituzionali.
Si terrà anche conto dei principi di cui agli articoli 4, ultimo comma, prima parte, della legge 23.04.1981, n.155, e 22 della legge 11.07.1980, n.312.
Per il lavoro misurabile relativamente ad attività aventi carattere ripetitivo o di routine saranno individuati, agli effetti della realizzazione di piani e programmi di lavoro, standards di rendimento basati sulla rilevazione dei tempi occorrenti per lo svolgimento delle operazioni elementari.
Per il lavoro non misurabile con i criteri di cui al precedente comma, saranno definite le modalità per la realizzazione di progetti-obiettivo o di specifici programmi di lavoro e per le connesse verifiche, anche ai fini della corresponsione dei compensi, che, per quanto concerne gli enti di ricerca, potranno essere erogati, secondo espressa previsione dello specifico programma, per stati di avanzamento del progetto ed al conseguimento degli obiettivi programmati.
Articolo 5 - Formazione e qualificazione professionale
Gli interventi in materia di formazione e qualificazione professionale di cui all'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 16 ottobre 1979, n. 509, sono rivolti:
a) alla formazione del personale di nuova nomina ed allo sviluppo della qualificazione professionale del personale in servizio. I collaboratori ed i collaboratori tecnici potranno essere reclutati in base a prove concorsuali tenute al termine di apposito corso di formazione all'impiego;
b) alla formazione professionale e all'aggiornamento permanente dei dirigenti, da perseguire anche attraverso programmi di intervento rivolti in modo specifico all'approfondimento di tematiche attinenti alla funzione dirigenziale. In tale quadro saranno realizzati corsi e seminari di specializzazione per i funzionari in possesso dei requisiti per l'accesso alla dirigenza.
Per gli interventi di cui alla lettera b) saranno valorizzate forme di collaborazione con le scuole superiori dello Stato e con scuole di formazione di tipo industriale o universitario.
Agli interventi in materia di formazione e qualificazione professionale promossi da ciascun ente possono partecipare, secondo criteri da stabilirsi in sede di contrattazione articolata a livello nazionale, dipendenti di altri enti, con concorso di questi ultimi alla relativa spesa.
In sede di contrattazione articolata sarà altresì disciplinata la partecipazione dei dipendenti delle qualifiche dirigenziali, di quelle che danno titolo all'accesso alla dirigenza e delle qualifiche del ruolo professionale, a convegni di studio, a corsi di specializzazione e ad attività scientifiche ai fini della migliore qualificazione del personale medesimo.
I periodi di formazione professionale per gli appartenenti al ruolo professionale ed alle due più elevate qualifiche del ruolo tecnico professionale saranno svolti anche presso sedi universitarie italiane e straniere, centri, enti ed istituti di ricerca pubblici o privati italiani, stranieri e internazionali, o presso imprese opportunamente prescelte in relazione all'attività dell'ente di appartenenza.
Articolo 6 - Orario di lavoro
La durata settimanale dell'orario di lavoro è fissata in 38 ore effettive documentate attraverso sistemi automatici di rilevazione per tutti gli appartenenti al comparto. Diverse modalità saranno stabilite per particolari posizioni e/o situazioni con le procedure di cui al terzo comma del precedente art. 2.
L'articolazione dell'orario di lavoro è
disciplinata in conformità ai seguenti princìpi:
flessibilità degli orari entro fasce
predeterminate. Il completamento delle ore eventualmente effettuate in meno
sarà definito secondo le esigenze dell'amministrazione;
le articolazioni degli orari giornalieri e
settimanali ("settimana corta", "orario spezzato",
"orario prolungato") sono stabilite con specifico riferimento
all'ottimale utilizzazione delle strutture e in relazione alle esigenze del
servizio e dell'utenza. Allo scopo di far fronte ad adempimenti non rinviabili
in determinati periodi dell'anno potrà essere prevista, anche per una sola
parte del personale, una concentrazione degli orari nei periodi stessi, con
corrispondente riduzione dell'orario negli altri periodi dell'anno;
le turnazioni dovranno essere predisposte secondo
una precisa disciplina, anche per quanto attiene ai controlli, per particolari
servizi al fine di consentire livelli produttivi adeguati ai carichi di lavoro,
una maggiore disponibilità delle strutture in favore dell'utenza e un migliore
sfruttamento degli impianti o per le esigenze degli organi di amministrazione
nonché per attività da espletare necessariamente nei giorni festivi in
relazione alla natura del servizio. A tal fine, saranno individuati con le
procedure di cui al terzo comma del precedente art. 2, nell'ambito dei programmi
generali degli enti, i servizi interessati alla turnazione e quantificate le
relative esigenze. Per esigenze particolari, di carattere temporaneo od
eccezionale, potranno essere disposte specifiche turnazioni. L'orario iniziale
dei turni non può sovrapporsi all'orario normale di servizio o a quello di
altri turni in misura superiore a 30 minuti. Nell'individuazione del personale
da inserire nei turni sarà privilegiata, compatibilmente con le esigenze di
servizio, l'adesione volontaria, fermo restando che tale adesione comporta
l'obbligatoria partecipazione ai turni stessi;
i dirigenti delle unità organiche sono
responsabili del mancato esercizio del potere di controllo loro spettante, in
particolare, sull'osservanza da parte del personale dell'orario di lavoro, salve
le diverse modalità contenute nella specifica disciplina di cui al primo comma
del presente articolo.
Articolo 7 - Lavoro straordinario
Le prestazioni di lavoro straordinario sono autorizzate entro il limite massimo pari al prodotto tra 200 ore annue e l'effettiva consistenza del personale in servizio al 31 dicembre dell'anno immediatamente precedente.
Il dirigente l'unità funzionale autorizza prestazioni oltre l'orario normale, con provvedimento motivato in presenza di situazioni di carattere temporaneo e contingente, che non possono superare in ogni caso le 120 ore annue per ciascun dipendente.
Per esigenze di carattere eccezionale, debitamente motivate con riferimento sia alla programmazione dell'obiettivo sia al personale quantitativamente e/o qualitativamente occorrente per il suo raggiungimento, il direttore generale può autorizzare l'esecuzione di prestazioni eccedenti quelle di cui al comma precedente ma in ogni caso contenute entro il limite globale previsto dal primo comma.
Le modalità, le articolazioni e le aree di lavoro interessate saranno individuate con lo strumento di cui al terzo comma del precedente art. 2.
Dall'entrata in vigore del presente decreto e fino al 31 dicembre 1983 le ore di straordinario residue saranno effettuate secondo modalità e procedure in atto negli enti.
In attesa della definizione intercompartimentale della disciplina unitaria dell'istituto del lavoro straordinario, da stabilire entro tre mesi dalla stipula dell'ultimo accordo di lavoro del settore del pubblico impiego comunque entro e non oltre sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, restano congelati gli importi orari conseguiti al momento di entrata in vigore del decreto stesso, con esclusione di quanto derivante dalla dinamica della scala mobile.
A partire dal primo giorno del mese successivo a quello di entrata in vigore delle presenti disposizioni, le maggiorazioni dello stipendio orario per turni di cui all'art. 27, comma primo, del decreto del Presidente della Repubblica 16 ottobre 1979, n. 509, sono ridotte al 15% per i turni pomeridiani e al 65% per quelli notturni o festivi, fatti salvi, se più favorevoli, i compensi già in vigore che restano congelati.
Articolo 8 - Qualifiche ex art. 4 della legge 23 aprile 1981, numero 155
In relazione alle effettive esigenze organizzative derivanti dell'attuazione delle nuove norme sulla programmazione e organizzazione del lavoro, gli enti daranno concreta attuazione, ricorrendone i presupposti, all'articolo 4, comma primo, della legge 23 aprile 1981, n. 155, istituendo le qualifiche di esperto di gestione con distinti profili per l'area amministrativa e quella tecnica.
Le dotazioni organiche, per i singoli profili sono stabilite entro tre mesi, a norma degli articoli 25 e 29 della legge 20 marzo 1975, n. 70.
L'accesso alla qualifica di esperto di gestione è riservato al personale della qualifica di collaboratore coordinatore e di collaboratore tecnico coordinatore, rispettivamente per i profili dell'area amministrativa e di quella tecnica, secondo le norme che saranno stabilite dai regolamenti organici degli enti e comunque con almeno quattro anni di anzianità nelle qualifiche di collaboratore e collaboratore coordinatore dei ruoli amministrativo o tecnico.
La declaratoria delle mansioni della qualifica di cui al presente articolo è contenuta nell'allegato n. 1.
Al personale appartenente alla qualifica di esperto di gestione con profilo dell'area tecnica, cui sia affidato il compito di responsabile dei progetti individuati in relazione alle esigenze organizzative presso servizi di elaborazione automatica dei dati, è corrisposta un'indennità annua di L. 1.500.000 per la durata di svolgimento del suddetto compito.
Articolo 9 - Specialisti tecnici degli enti di ricerca
In relazione alle particolari esigenze funzionali e finalità istituzionali degli enti di ricerca è previsto, quale livello differenziato nell'ambito della qualifica di assistente tecnico professionale, la posizione di specialista tecnico ER, caratterizzato dal profilo professionale di cui all'allegato 1, per un numero di posti pari al 15% dell'organico degli assistenti tecnico-professionali.
Il suddetto livello differenziato è conferito agli assistenti tccnico-professionali, con anzianità di servizio nella qualifica di almeno otto anni, mediante concorso per titoli riferiti alle particolari professionalità e branche di specializzazione ricorrenti presso i singoli enti.
Articolo 10 - Unificazione di qualifiche dei ruoli amministrativo e tecnico
In relazione a specifiche esigenze di organizzazione del lavoro ed al fine di contenere il fabbisogno di personale, gli ordinamenti dei servizi degli enti ed i relativi regolamenti organici possono unificare singole qualifiche del ruolo amministrativo con le corrispondenti qualifiche del ruolo tecnico.
Il relativo mansionario è quello risultante dalla declaratoria delle mansioni per le singole qualifiche unificate.
Articolo 11 - Conferimento della qualifica di dirigente
La qualifica di dirigente è conferita, nei limiti dei posti di organico, agli appartenenti alle qualifiche di collaboratore, collaboratore coordinatore, collaboratore tecnico, collaboratore tecnico coordinatore ed esperto di gestione, in possesso di una anzianità di complessivo servizio nelle suddette qualifiche di almeno cinque anni.
Il conferimento della qualifica di dirigente è effettuato con le modalità di cui al quarto comma dell'art. 4 della legge 23 aprile 1981, numero 155.
I regolamenti organici degli enti con personale in servizio stabilmente all'estero potranno prevedere forme sostitutive del colloquio indicato nella norma citata nel precedente comma, che non richiedano la presenza in sede del candidato.
Articolo 12 - Livelli retributivi
Gli stipendi iniziali annui lordi sono stabiliti secondo i livelli retributivi indicati nella tabella di cui all'allegato 2. Nella stessa tabella sono stabiliti gli stipendi iniziali della prima qualifica professionale della qualifica di collaboratore tecnico professionale e delle qualifiche dirigenziali.
La progressione economica di ciascun livello retributivo e degli stipendi iniziali delle qualifiche di cui al precedente comma si articola in otto classi biennali del 6% costante sullo stipendio iniziale del livello o della qualifica, e in successivi scatti biennali del 2,50% costante computato sul valore stipendiale dell'8ª classe.
Per gli appartenenti alla prima qualifica professionale ed alla qualifica di collaboratore tecnico professionale gli stipendi tabellari previsti al compimento del 6°, 12°, 18°, 24° anno, secondo la progressione di cui al precedente comma, sono maggiorati di un importo annuo fisso pari, rispettivamente, a L. 1.500.000, 3.000.000, 6.000.000, 9.000.000. Ciascuna delle predette maggiorazioni ha effetto fino alla data del conseguimento di quella successiva.
Per gli enti di ricerca le maggiorazioni di cui al precedente comma possono essere rispettivamente anticipate fino ad un massimo di cinque anni non riassorbibili per i collaboratori tecnico-professionali che si sottopongano a giudizio di valutazione che accerti il merito della produzione scientifico-tecnica realizzata dal collaboratore tecnico professionale, nel limite del 15% dei relativi posti.
Lo stipendio annuo onnicomprensivo dei vice direttori generali resta rapportato a quello previsto al 1° gennaio 1983 per i direttori generali, con la riduzione del 5%.
Articolo 13 - Passaggi di qualifica
Nei passaggi a qualifica di livello immediatamente superiore conseguiti successivamente al 1° gennaio 1983, l'inquadramento nel livello retributivo superiore avverrà aggiungendo al relativo valore iniziale il valore corrispondente all'anzianità maturata nel livello di provenienza, valutata al 60% sul nuovo livello.
Per le qualifiche dirigenziali al nuovo valore iniziale di qualifica si aggiunge il corrispettivo economico derivante dall'applicazione del 2% per ogni anno, o proporzionalmente per mesi interi o frazioni superiori a quindici giorni, di anzianità maturata nelle qualifiche di provenienza dirigenziali e direttive e calcolato sul relativo livello retributivo.
In ogni caso il beneficio conseguibile dal passaggio di livello non sarà inferiore ad una classe calcolata sul nuovo livello.
Articolo 14 - Compensi incentivanti la produttività
Per il conseguimento degli obiettivi di miglioramento dell'efficacia e dell'efficienza degli enti, sono istituiti, con apposita deliberazione del consiglio di amministrazione, previa contrattazione di cui al terzo comma del precedente articolo 2, compensi incentivanti la produttività.
La previsione dei compensi di cui al precedente comma è subordinata alla formulazione di programmi di attività delle singole unità organiche ed alla introduzione di tecniche di rilevazione della produttività secondo i principi di cui ai precedenti articoli 3 e 4.
I criteri per l'attribuzione individuale dei compensi in rapporto ai risultati conseguiti rispetto a quelli programmati per le singole unità organiche sono stabiliti in sede di contrattazione decentrata ove prevista, o con deliberazione del consiglio di amministrazione, tenendo conto del parametro retributivo, delle ore di presenza in servizio e del motivato giudizio del dirigente in ordine al grado dell'impegno dimostrato da ciascun dipendente nell'esecuzione del programma di attività.
L'erogazione dei compensi è effettuata a periodi di tempo predeterminati in relazione ai risultati conseguiti ovvero a stati di avanzamento nell'esecuzione dei progetti.
La somma massima annualmente attribuibile a titolo di compensi incentivanti la produttività è commisurata alla differenza fra l'ammontare complessivo dei compensi per prestazioni di lavoro straordinario calcolati in ragione del numero di ore di cui all'art. 8, quinto comma, della legge 20 marzo 1975, n. 70, per ciascun dipendente e la spesa sostenuta per tali prestazioni di cui al precedente art. 7.
Articolo 15 - Inquadramento nei livelli retributivi
L'inquadramento economico nei livelli retributivi di appartenenza del personale in servizio alla data del 31 dicembre 1982 è effettuato con i criteri seguenti:
A) per il personale che nel periodo dal 30 dicembre 1975, o dalla successiva data di assunzione, al 31 dicembre 1982 sia rimasto nella stessa qualifica, all'anzianità riconosciuta ai sensi degli articoli 38 e 39 del decreto del Presidente della Repubblica 26 maggio 1976, n. 411, al 29 dicembre 1978 è aggiunto per intero il periodo intercorrente tra il 30 dicembre 1978 ed il 31 dicembre 1982. L'anzianità riconosciuta ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica numero 411 citato è quella corrispondente alla classe ed agli scatti in godimento alla data del 29 dicembre 1978 in base allo stesso decreto, esclusi quelli derivanti da benefici combattentistici o per nascita di figli, ovvero dall'applicazione del sesto comma dell'art. 38 del decreto del Presidente della Repubblica n. 411 medesimo, maggiorata dell'anzianità nella classe o nell'ultimo scatto fino al 29 dicembre 1978. Per il personale assunto successivamente al 29 dicembre 1978 e rimasto nella stessa qualifica l'anzianità è valutata per intero;
B) per il personale pervenuto a livello superiore o inquadrato in ruolo dopo il 29 dicembre 1978 l'anzianità posseduta nel livello inferiore o in posizione non di ruolo, determinata in base alla precedente lettera A), è valutata nelle misure percentuali di cui all'art. 39 del decreto del Presidente della Repubblica 26 maggio 1976, n. 411, cui si aggiunge per intero l'anzianità maturata successivamente al passaggio di livello. Anche per il personale pervenuto a qualifica superiore o inquadrato in ruolo tra il 30 dicembre 1975 ed il 29 dicembre 1978 si applica l'articolo 39 del decreto del Presidente della Repubblica 26 maggio 1976, n. 411. I livelli di riferimento sono quelli previsti dal presente decreto;
C) le anzianità maturate in qualifiche ulteriormente inferiori non considerate ai sensi dell'art. 39 del decreto del Presidente della Repubblica 26 maggio 1976, n. 411, sono valutate al 2% per ogni anno o proporzionalmente per mesi interi o frazioni superiori ai quindici giorni di servizio di ruolo ed in posizione di salariato di ruolo ed all'1% per ogni anno di servizio non di ruolo, calcolato sul corrispondente valore iniziale di livello. Il relativo valore monetario è temporizzato sul livello retributivo di definitivo inquadramento. Le disposizioni di cui alla presente lettera si applicano anche al personale che al 31 dicembre 1982 rivestiva la prima qualifica professionale o quella di collaboratore tecnico professionale;
D) per il personale dirigente si considera per intero l'anzianità di qualifica posseduta; al valore così determinato si aggiunge quanto derivante dalla valutazione delle anzianità di servizio per gli anni trascorsi in qualifiche dirigenziali inferiori e direttive valutate al 2% annuo o proporzionalmente per i mesi interi o frazioni superiori a quindici giorni sui corrispondenti trattamenti economici iniziali. Il servizio prestato nella qualifica di dirigente eccedente i primi due anni è valutato nei confronti dei dipendenti appartenenti a qualifiche dirigenziali superiori sulla base dello stipendio indicato nella nota 1 della tabella degli stipendi allegata al presente decreto. Le anzianità da direttivo da valutare nel settimo livello sono quelle trascorse in qualifiche interiori a direttore od equiparato; le anzianità da valutare nell'8° livello sono quelle trascorse nella qualifica di direttore od equiparate.
L'inquadramento nel nuovo reticolo retributivo avverrà sulla base delle anzianità come sopra determinate, alla classe o scatto immediatamente inferiore. L'eventuale eccedenza temporale o monetaria, ferma restando la corresponsione di questa ultima, viene utilizzata ai fini dell'ulteriore acquisizione di classi o scatti. Ai fini della temporizzazione dell'eccedenza monetaria questa va valutata rapportandola ad 1/24 della classe o scatto da conseguire.
In sede di primo inquadramento il beneficio minimo contrattuale a regime non potrà essere inferiore alla differenza tra il preesistente stipendio iniziale della qualifica di appartenenza e quello iniziale, previsto dal presente decreto per il corrispondente livello retributivo.
Per il personale appartenente alle qualifiche dei ruoli tecnico, professionale di seconda qualifica e tecnico professionale, escluso il collaboratore, il suddetto beneficio non potrà essere inferiore alla differenza tra il preesistente ed il nuovo stipendio iniziale della corrispondente qualifica del ruolo amministrativo.
Le anzianità di inquadramento nei nuovi livelli retributivi o nelle qualifiche di cui all'art. 12 non possono essere comunque inferiori a quelle acquisite con il decreto del Presidente della Repubblica 16 ottobre 1979, n. 509, al 31 dicembre 1982.
Nei confronti del personale appartenente alla ex categoria direttiva con la qualifica di consigliere capo od equiparata si intende conferita, ai soli fini dell'applicazione del precedente primo comma, la quarta classe di stipendio di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 maggio 1976, n. 411, dalla data, comunque non anteriore al primo giorno del mese successivo a quello di pubblicazione del predetto decreto del Presidente della Repubblica n. 411, in cui abbia maturato l'anzianità complessiva di categoria richiesta per l'accesso alla qualifica superiore del preesistente ordinamento.
Al personale assunto successivamente al 31 dicembre 1982 è attribuito lo stipendio iniziale della qualifica rivestita previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 16 ottobre 1979, n. 509, con le maggiorazioni percentuali di cui al successivo art. 17 applicate alla differenza rispetto a tale stipendio di quello iniziale stabilito dal presente decreto.
Articolo 16 - Norme di prima attuazione ai fini dell'accesso alla qualifica di esperto di gestione
In sede di prima attuazione delle presenti norme e comunque non oltre tre mesi dalla data di entrata in vigore delle medesime, la qualifica di esperto di gestione con profilo dell'aerea amministrativa è attribuita mediante scrutinio per merito comparativo, fino a concorrenza di un numero di posti pari al 20% della dotazione organica delle qualifiche di collaboratore e di collaboratore coordinatore, al personale che rivestiva la qualifica di direttore od equiparata del preesistente ordinamento. Per il numero degli anzidetti posti eventualmente residuo, la qualifica è conferita agli altri dipendenti che, assunti in esito a concorsi banditi anteriormente alla data di entrata in vigore della legge 20 marzo 1975, n. 70, appartenevano alla preesistente categoria direttiva con qualifica corrispondente a quelli di collaboratore od equiparata ed ai quali, anteriormente alla data di attuazione dell'ordinamento dei servizi conseguente alla predetta legge, siano state affidate, organicamente, specifiche responsabilità direttive o di studio risultanti da atti certi dell'amministrazione.
Con le modalità e nei tempi di cui al comma precedente, la qualifica di esperto di gestione con profilo dell'area tecnici è attribuita mediante scrutinio per merito comparativo, fino a concorrenza di un numero di posti pari al 20% della dotazione organica delle qualifiche di collaboratore tecnico e di collaboratore tecnico coordinatore, al personale addetto, alla data di entrata in vigore del presente decreto, a compiti di analista intera gamma o di specialista di sistemi o di procedure, ai più elevato livello di specializzazione e che rivesta le qualifiche predette.
Le norme degli scrutini sono stabilite dal consiglio di amministrazione su proposta del direttore generale, sentita la commissione del personale, tenendo particolarmente conto degli incarichi svolti e della relativa durata, dell'anzianità di servizio e degli altri giudizi espressi sulle qualità e capacità del dipendente nonché, per il profilo dell'area amministrativa, della qualifica rivestita nel precedente ordinamento, dell'espletamento, in particolare, di compiti per i quali era previsti l'attribuzione dell'aggiunta di carica nonché dell'eventuale idoneità conseguita in concorsi alla qualifica di dirigente od equiparata.
Qualora il numero dei posti conferiti a norma del primo comma risulti superiore a quelli di organico previsti per i singoli profili della qualifica, quelli in soprannumero saranno riassorbiti con le prime vacanze che si verificheranno nel contingente stesso.
Articolo 17 - Scaglionamento degli oneri
I benefici economici derivanti, nella prima applicazione del presente decreto, dell'attribuzione degli stipendi previsti dal decreto stesso, rispetto a quelli fruiti da ciascun dipendente al 31 dicembre 1982, od anche da passaggi di livello o di qualifica o dal conseguimento delle maggiorazioni di cui all'art. 12 successivamente intervenuti, sono corrisposti nella misura percentuale di cui appresso:
dal 1° al 9° livello | dirig CTP | |
dal 1° gennaio '83 | 30% | 25% |
dal 1° luglio '83 | 45% | 40% |
dal 1° gennaio '84 | 60% | 50% |
dal 1° luglio '84 | 90% | 65% |
dal 1° gennaio '85 | 100% | 100% |
Articolo 18 - Inquadramento funzionale
Presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per la funzione pubblica, sarà costituita entro tre mesi dall'approvazione del presente decreto una commissione paritetica per la identificazione delle qualifiche funzionali e dei profili professionali in relazione alla organizzazione del lavoro nelle specifiche realtà dei diversi enti, al fine della omogeneizzazione e della trasparenza delle posizioni giuridico-funzionali.
I lavori della commissione dovranno concludersi con apposite articolate proporzioni, finalizzate anche all'attuazione del principio dell'inquadramento per profili professionali, che saranno approvate con apposito decreto del Presidente della Repubblica, entro e non oltre la vigenza contrattuale (vedi nota).
(nota) Con D.P.R. 9 luglio 1986, n. 935 (Gazz. Uff. 5 gennaio 1987, n. 3, S.O.) è stata disposta l'approvazione delle proposte formulate dalla commissione paritetica, in ordine alle qualifiche funzionali ed ai profili professionali, nonché ai criteri concernenti l'attuazione del principio di inquadramento per profili professionali del personale degli enti pubblici di cui alla L. 20 marzo 1975, n. 70, previa reiezione o dichiarazione di inammissibilità delle osservazioni avanzate dalle organizzazioni sindacali dissenzienti o non rappresentate nella predetta commissione paritetica. Successivamente, il D.P.R. 1° gennaio 1988, n. 285 (Gazz. Uff. 25 luglio 1988, n. 173, S.O.) ha disposto una nuova approvazione delle proposte formulate dalla Commissione ed ha contestualmente annullato il D.P.R. 9 luglio 1986, n. 935 sopra citato. Vedi, anche, l'art. 12, D.L. 24 novembre 1990, n. 344.
Articolo 19 - Aspetti normativo-organizzativi dell'attività legale
L'attività legale negli enti è espletata presso uffici legali, ai sensi dell'art. 3 del regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, giusto il disposto dell'art. 15 della legge 20 marzo 1975, n. 70, previsti nell'ordinamento dei servizi di ciascun ente, la cui organizzazione è assicurata dalla funzione di coordinamento ai livelli centrali e periferici.
Agli uffici legali sarà garantito il necessario supporto amministrativo e tecnico di collaborazione, adeguato qualitativamente-quantitativamente e funzionalmente dipendente dagli uffici stessi, nonché idonea dotazione di mezzi strumentali.
Gli aspetti organizzativi generali, anche per quanto attiene alle esigenze di collaborazione degli uffici legali con il direttore generale ed i dirigenti delle unità funzionali ed operative, nonché la rilevazione della osservanza degli obblighi connessi al rapporto di impiego sono fissati dall'ordinamento dei servizi.
Gli incarichi di coordinamento, sia a livello centrale che periferico, sono conferiti al personale legale sulla base delle specifiche e peculiari esigenze di funzionalità dei singoli uffici.
Articolo 20 - Mobilità temporanea a domanda del dipendente
Sentita la commissione del personale, compatibilmente con le esigenze di servizio, il direttore generale può disporre a domanda, per seri e gravi motivi, l'assegnazione per non più di sei mesi del dipendente ad altra unità, senza corresponsione di indennità o rimborso di spesa.
Articolo 21 - Compensi incentivanti la mobilità territoriale
Per il personale trasferito d'ufficio in conseguenza di processi di mobilità per soddisfare specifiche esigenze di servizio potranno essere utilizzati alloggi di servizio anche acquistati o costruiti da singoli enti con le disponibilità finanziarie rappresentate dalla vendita di altri beni immobili o per effetto dell'art. 5, primo comma, della legge 23 aprile 1981, n. 155, restando comunque convalidate le assegnazioni già disposte in relazione alla natura delle prestazioni o ad indeclinabili obblighi accessori di servizio.
Articolo 22 - Aspettativa per il dipendente il cui coniuge sia chiamato a prestare servizio all'estero
Al dipendente il cui coniuge presti o sia chiamato a prestare servizio all'estero per conto degli enti pubblici di cui alla legge 20 marzo 1975, n. 70, o di altre amministrazioni si applicano le nome di cui alla legge 11 febbraio 1980, n. 26.
Articolo 23 - Reinquadramento nelle qualifiche dirigenziali di personale in particolari posizioni
Il personale della prima qualifica professionale che rivestiva una qualifica del ruolo tecnico della ex carriera direttiva corrispondente alla qualifica di direttore centrale, direttore superiore o direttore principale, secondo l'ordinamento precedente al decreto del Presidente della Repubblica 26 maggio 1976, n. 411, e che da almeno quattro anni eserciti funzioni dirigenziali in virtù della precedente qualifica, in posizione di distacco o di comando presso amministrazioni statali, dove abbia svolto incarichi particolari, attestati dalle stesse, può a domanda, ed in presenza delle necessaria disponibilità dei posti di Organico, essere inquadrato nel ruoli della dirigenza dell'ente di appartenenza a qualifica anche immediatamente superiore a quella come sopra rivestita.
Articolo 24 - Speciali concorsi transitori
[Per la copertura di una aliquota non superiore al 50 % dei posti di organico definiti in relazione alla ristrutturazione dei procedimenti di lavoro a seguito dell'introduzione o dello sviluppo di sistemi automatici, gli enti hanno facoltà di indire una volta tanto speciali concorsi riservati al personale che appartenga alla qualifica compresa nello stesso livello retributivo od a qualifica immediatamente inferiore e sia in possesso del titolo di studio e della specializzazione professionale richiesti per la qualifica da conferire ovvero, fermo restando il possesso del titolo di studio prescritto, abbia conseguito l'idoneità in apposito corso di qualificazione] .
( Soppresso, a decorrere dal 1° gennaio 1987, dall'art. 23, D.P.R. 8 maggio 1987, n. 267).
Articolo 25 - Autoregolazione degli scioperi
Le organizzazioni sindacali firmatarie dell'accordo contenente la presente disciplina adotteranno e depositeranno presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per la funzione pubblica, entro il termine di cui al secondo comma dell'art. 28 della legge 20 marzo 1975, n. 70, il codice di autoregolamentazione del diritto di sciopero di cui all'art. 11 della legge 29 marzo 1983, n. 93.
Articolo 26 - Indennità di servizio all'estero
Alla tabella allegato 3 al decreto del Presidente della Repubblica 16 ottobre 1979, n. 509, in corrispondenza del livello funzionale del Ministero degli affari esteri "capo consolato", nella colonna posizione del personale degli enti di cui alla legge 20 marzo 1975, n. 70, è aggiunto "esperto di gestione".
Articolo 27 - Inquadramento nel ruolo professionale
La tabella allegato 6 al decreto del Presidente della Repubblica 26 maggio 1976, n. 411, relativa all'Istituto nazionale assistenza dipendenti degli enti locali, è rettificata prevedendo l'equiparazione del personale già appartenente alla categoria direttiva del ruolo amministrativo del preesistente ordinamento anche alla prima qualifica del ruolo professionale del nuovo ordinamento.
Articolo 28 - Sussidi, borse di studio, mutui edilizi
L'importo massimo di cui al punto 1) dell'allegato 6 al decreto del Presidente della Repubblica 16 ottobre 1979, n. 509, è fissato in L. 5.000.000. L'importo del sussidio può essere elevato fino a L. 1.500.000, previo parere della commissione del personale, in casi di assoluta ed eccezionale gravità.
Gli importi di cui al punto 2) dello stesso allegato sono stabiliti rispettivamente in L. 350.000 e L. 500.000.
Il secondo periodo del punto 5) dell'allegato 6
del decreto del presidente della Repubblica 16 ottobre 1979, n. 509, è così
modificato:
"I mutui verranno erogati ove il richiedente
e i componenti del suo nucleo familiare non siano proprietari, né assegnatari e
locatari con patto di futura vendita o riscatto, di alcun alloggio nel comune di
residenza o in quello della sede di lavoro.
I predetti mutui vanno corrisposti per un importo
non eccedente l'80% della spesa sostenuta dal dipendente e debitamente
documentata fino ad un massimo di 75 milioni di lire".
Lo stesso punto 5) dell'allegato 6 viene così
integrato:
"A tali mutui, coperti con garanzia
ipotecaria e con le necessarie assicurazioni sull'immobile, si applica un tasso
di interesse agevolato a carico del dipendente pari al tasso di interesse legale
maggiorato di un terzo del tasso ufficiale di sconto".
Al citato allegato 6 del decreto del Presidente
della Repubblica n. 509 è aggiunto il seguente comma:
"In tale limite dovrà essere ricompreso il
costo reale inerente ai prestiti, calcolato quale differenza tra l'interesse
legale a carico del dipendente ed il tasso di remunerazione dei depositi bancari
dei singoli enti".
Allegato 1
DECLARATORIA DELLE MANSIONI
Esperto di gestione per l'area amministrativa. -
A livello di unità funzionale e di unità organica complessa, nell'ambito degli
indirizzi forniti dal dirigente responsabile e per le conseguenti decisioni allo
stesso spettanti, assicura, con piena autonomia operativa:
l'attuazione delle procedure di pianificazione
delle attività e del controllo di gestione nelle fasi di individuazione degli
obiettivi, elaborazione dei piani, verifica del loro stato di attuazione e di
gestione degli scostamenti;
l'analisi delle procedure di lavoro e delle altre
condizioni organizzative. In particolare individua la gamma delle posizioni di
lavoro, degli assetti strutturali elementari, dei cicli di lavorazione;
qualifica i fabbisogni di risorse umane e strumentali; cura la rilevazione dei
flussi produttivi anche in rapporto alla valutazione dell'attività in termini
di costo; predispone gli elementi per la determinazione degli standards di
produttività e cura gli adempimenti connessi all'applicazione dei meccanismi di
incentivazione del rendimento.
In relazione alla specifica esperienza e
professionalità possedute, può fornire consulenza per le esigenze di unità
funzionali diverse da quella di appartenenza o a livello di comparto
territoriale, in funzione di supporto ai competenti uffici centrali.
È preposto a unità operative ed organizzative
non attribuibili ai dirigenti, individuate con specifici provvedimenti
dell'amministrazione. Sostituisce il dirigente dell'unità organica in caso di
assenza o impedimento, secondo quanto sarà stabilito dall'ordinamento del
servizi.
Esperto di gestione per l'area tecnica. -
Assicura nell'ambito delle aree automatizzate, con piena autonomia operativa e
sulla base degli indirizzi forniti dai dirigenti responsabili:
l'elaborazione di tecniche di studio e
progettazione delle procedure automatizzate complesse;
lo sviluppo e l'aggiornamento delle procedure
automatizzate complesse in rapporto al quadro generale del sistema informatico;
la definizione e la sperimentazione degli
standards e delle tecniche di documentazione;
l'elaborazione dei criteri generali di
impostazione delle procedure necessari a garantire la normalità operativa dei
sistemi elaborativi, anche in presenza di anomalie dell'hardware e software,
nonché di quelli concernenti la sicurezza degli archivi;
l'analisi delle nuove tecnologie in materia di
trattamento automatico dell'informazione ai fini della loro applicazione
nell'ambito del sistema informatico;
la predisposizione di periodiche comunicazioni
sull'evoluzione del processo tecnologico del sistema informativo in generale e
sulle caratteristiche tecniche e funzionali delle apparecchiature che saranno
immesse nel sistema informatico.
Su specifico incarico, l'esperto di gestione per
l'area automatizzata assume la responsabilità dei progetti individuali in
relazione alle esigenze organizzative e consistenti in un rilevante complesso di
procedure o di un'unica procedura particolarmente complessa, rispondendo per il
conseguimento degli obiettivi affidatigli e per il rispetto dei tempi
programmati.
Specialista tecnico ER. - Svolgimento autonomo di
lavoro tecnico che comporti il controllo e la supervisione di una parte o di
tutta un'attività o un servizio o in alternativa lo studio, l'adattamento e il
carattere interdisciplinare. Il tipo di lavoro richiede capacità di
coordinamento e supervisione collegate ad alto grado di iniziativa e di
inventiva.
Si richiedono conoscenze acquisite a livello
universitario o presso enti di ricerca italiani o stranieri unitamente ad una
documenta esperienza di lavoro in almeno otto anni di servizio.
Allegato 2
TABELLA DEI LIVELLI RETRIBUTIVI
Qualifiche |
Livelli stipendiali annui |
|
A - 1 | Commesso in prova | 3.300.000 |
2 | Commesso agente tecnico | 3.600.000 |
3 |
Commesso di livello differenziato Agente tecnico di livello differenziato Agente tecnico professionale |
3.800.000 |
4 |
Archivista dattilografo Operatore tecnico |
4.400.000 |
5 | Archivista dattilografo di livello
differenziato |
4.800.000 |
6 | Assistente - Assistente tecnico Se conda qualifica professionale |
5.500.000 |
7 | Assistente coordinatore Assistente tecnico coordinatore Collaboratore tecnico Seconda qualifica professionale di livello differenziato Assistente tecnico-professionale |
6.400.000 |
8 | Collaboratore coordinatore Collaboratore tecnico coordinatore Specialista tecnico ER |
7.700.000 |
9 | Esperto di gestione | 8.640.000 |
B - | 1ª qualifica professionale Collaboratore tecnico professionale |
9.000.000 |
C - 1 | Dirigente [1] | 10.046.837 |
2 | Dirigente superiore | 15.263.464 |
3 | Dirigente generale | 19.707.257 |
[1] La prima classe di stipendio è pari a L. 11.285.000; le altre sette classi del 6 per cento si computano sull'importo della prima classe.