D.P.R. 19 luglio 1984, n. 571.
Norme risultanti dalla disciplina prevista dagli accordi del 27 aprile 1984 e del 27 giugno 1984 per il personale non docente delle Università e di analoghe istituzioni.
Pubblicato nella Gazz. Uff. 17 settembre 1984, n. 256.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 87 della Costituzione;
Vista la legge 11 luglio 1980, n. 312;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 giugno 1981, n. 270;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 163;
Vista la legge 29 marzo 1983, n. 93;
Vista la legge 26 aprile 1983, n. 130, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1983), la quale all'articolo 9, tra l'altro, stabilisce in lire 1.350 miliardi il limite massimo di spesa per l'anno 1983 relativo ai rinnovi contrattuali del personale delle amministrazioni dello Stato, compreso quello delle aziende autonome;
Vista la legge 28 aprile 1983, n. 133, concernente approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1983 e bilancio pluriennale per il triennio 1983-85;
Vista la legge 29 dicembre 1983, n. 744, concernente approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1984 e bilancio pluriennale per il triennio 1984-86;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 29 giugno 1984, con la quale (respinte o ritenute inammissibili le osservazioni formulate dalle organizzazioni sindacali dissenzienti o che hanno dichiarato di non partecipare alle trattative) è stata autorizzata previa verifica delle compatibilità finanziarie e del deposito del codice di autoregolamentazione dell'esercizio del diritto di sciopero, la sottoscrizione dell'ipotesi di accordo raggiunta dalla delegazione governativa in data 27 aprile 1984 con i rappresentanti delle organizzazioni sindacali di categoria C.G.I.L., C.I.S.L., U.I.L. e C.I.S.A.P.UNI e in data 27 giugno 1984 con i rappresentanti della CONFSAL-SNALS, relativamente al periodo contrattuale 1° gennaio 1982-31 dicembre 1984, agli effetti giuridici, e 10 gennaio 1983-30 giugno 1985, agli effetti economici;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 29 giugno 1984, ai sensi dell'art. 6, ultimo comma, della legge 29 marzo 1983, n. 93;
Ritenuta la necessità di recepire ed emanare le norme risultanti dalla disciplina prevista dal predetto accordo;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per la funzione pubblica, di concerto con i Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, del lavoro e della previdenza sociale e della pubblica istruzione;
Emana il seguente decreto:
Art. 1. Le disposizioni contenute nel presente decreto si applicano:
a) al personale non docente appartenente ai ruoli delle Università, degli istituti di istruzione universitaria, degli osservatori astronomici, astrofisici e vesuviano, ivi compresi i ricercatori, i tecnici laureati e i calcolatori dei ruoli ad esaurimento di cui all'art. 45 del decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 163, ed al personale delle Opere universitarie delle regioni a statuto speciale, fino al suo definitivo trasferimento alle regioni medesime;
b) agli assistenti universitari del ruolo ad esaurimento ed ai professori incaricati esterni di cui all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 2 giugno 1981, n. 270, ed agli astronomi del ruolo ad esaurimento di cui all'art. 45, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 163;
c) ai ricercatori universitari di cui agli articoli 30 e 31 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, ed ai ricercatori astronomi e geofisici di cui all'art. 39, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 163.
Le disposizioni predette si riferiscono al periodo contrattuale decorrente dal 10 gennaio 1982. Gli effetti economici, con inizio dal 10 gennaio 1983, si protraggono fino al 30 giugno 1985.
Art. 2. A decorrere dal 10 gennaio 1983, al personale di cui al primo comma, punto a), del precedente art. 1 competono i seguenti stipendi lordi annui iniziali:
prima qualifica |
£. 3.300.000 |
seconda qualifica |
£. 3.600.000 |
terza qualifica |
£. 3.900.000 |
quarta qualifica |
£. 4.500.000 |
quinta qualifica |
£. 5.100.000 |
sesta qualifica |
£. 5.700.000 |
settima qualifica |
£. 6.400.000 |
ottava qualifica |
£. 7.700.000 |
La progressione economica si sviluppa in otto classi biennali di stipendio di importo fisso in ragione d'anno e in successivi scatti biennali, pure di importo fisso in ragione d'anno, nelle seguenti misure:
Livelli | Classi |
Scatti |
1 | £. 192.000 |
£. 120.900 |
2 | £. 216.000 |
£. 133.200 |
3 | £. 252.000 |
£. 147.900 |
4 | £. 272.000 |
£. 166.900 |
5 | £. 305.280 |
£. 188.556 |
6 | £. 345.600 |
£. 211.620 |
7 | £. 403.200 |
£. 240.640 |
8 | £. 475.200 |
£. 287.540 |
La determinazione del nuovo stipendio spettante al singolo dipendente è effettuata sulla base delle classi o degli scatti alla data del 31 dicembre 1982. Per tutto il personale inquadrato nella settima a nell'ottava qualifica funzionale si calcola anche, quale elemento professionale non riassorbibile e temporizzabile, la maggiorazione prevista, rispettivamente, in L. 403.200 ed in lire 475.200 dall'art. 2, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 2 giugno 1981, n. 270. Nei confronti del personale che non abbia ancora beneficiato di tale maggiorazione o che ne abbia beneficiato parzialmente, anche per effetto di riassorbimento in successivi miglioramenti economici, la maggiorazione stessa, va, rispettivamente, computata per intero o integrata, con decorrenza dal 10 febbraio 1981 per il personale inquadrato nelle predette qualifiche alla stessa data, o dalla data del passaggio o dell'assunzione per il personale inquadrato successivamente nelle qualifiche medesime.
Ai fini perequativi, in aggiunta alle classi o agli scatti del nuovo stipendio, è attribuito, in ragione d'anno, un beneficio convenzionale dell'importo di L. 295.800 al personale appartenente alla terza qualifica funzionale e dell'importo di L. 345.600, di L. 806.400 e di L. 950.400, rispettivamente, al personale appartenente alla sesta, alla settima e all'ottava qualifica funzionale che abbia già maturato o che maturi nel periodo di vigilanza contrattuale tre anni di anzianità nella qualifica.
Art. 3. A decorrere dal 10 gennaio 1983, al personale paramedico di cui all'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 2 giugno 1981, n. 270, compreso quello assunto dopo il 1° febbraio 1981, compete lo stipendio annuo lordo iniziale di L. 5.700.000, aumentato di L. 345.600. La progressione economica si articola in otto classi biennali di stipendio di importo fisso, in ragione d'anno, pari ciascuna a L. 373.248 e in successivi scatti biennali, pure di importo fisso, in ragione d'anno, di L. 225.790.
In aggiunta alle classi o agli scatti del nuovo stipendio, al personale di cui al comma precedente che abbia già maturato o che maturi nel periodo di vigenza contrattuale tre anni di anzianità nella qualifica è attribuito il beneficio convenzionale di L. 345.600 previsto dal quarto comma del precedente art. 2 per il personale della sesta qualifica funzionale.
Art. 4. A decorrere dal 10 gennaio 1983, ai ricercatori non confermati compete lo stipendio annuo lordo iniziale di L. 7.700.000; tale stipendio si incrementa per scatti biennali di importo fisso, in ragione d'anno, di L. 192.500.
Dalla stessa data, ai ricercatori confermati compete lo stipendio annuo lordo iniziale di lire 7.700.000 incrementato dello scatto di L. 192.500 maturato nel triennio antecedente alla conferma e ulteriormente maggiorato del 16 per cento. La progressione economica si sviluppa in sette classi biennali di stipendio del 6 per cento, computato sullo stipendio come sopra determinato, ed in successivi scatti biennali del 2,50 per cento, computati sull'ultima classe di stipendio.
Con la stessa decorrenza del 10 gennaio 1983, al personale di cui al punto b) del primo comma del precedente art. 1 compete il trattamento economico attribuito ai ricercatori confermati dal secondo comma del presente articolo.
Art. 5. Con effetto dal 1° gennaio 1983, gli assegni spettanti, ai sensi dell'art. 3, primo comma, del decreto-legge 28 maggio 1981, n. 255, convertito, con modificazioni, in legge 24 luglio 1981, n. 391, ai borsisti, assegnisti e contrattisti che hanno titolo al secondo giudizio di idoneità previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, sono incrementati del 30 per cento.
Dalla stessa data, ai direttori delle opere universitarie delle regioni a statuto speciale e fino al loro trasferimento alle medesime compete una indennità annua lorda, per dodici mensilità, di L. 1.500.000.
Art. 6. L'importo annuo derivante dalla differenza tra il nuovo trattamento economico dovuto dal 1° gennaio 1983, ai sensi dei precedenti articoli 2, 3 e 4, e quello in godimento per classi o scatti alla data del 31 dicembre 1982, rapportato a mese, è corrisposto secondo le decorrenze e le percentuali seguenti:
a) per il personale appartenente alle prime cinque qualifiche funzionali di cui al precedente art. 2:
dal 1° gennaio 1983: 40 per cento;
dal 1° gennaio 1984: 80 per cento;
dal 10 gennaio 1985: 100 per cento;
b) per il restante personale:
dal 10 gennaio 1983: 35 per cento;
dal 10 gennaio 1984: 70 per cento;
dal 10 gennaio 1985: 100 per cento.
I benefici derivanti dalla progressione economica per classi di stipendio o scatti biennali maturati tra il 10 gennaio 1983 ed il 31 dicembre 1984 sono corrisposti per l'intero importo anche se, ai sensi del comma precedente, il nuovo stipendio non sia stato attribuito nella misura intera.
Al personale assunto fra il 1° gennaio 1983 ed il 31 dicembre 1984, compete, nel predetto periodo, lo stipendio iniziale del livello retributivo di nomina previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 2 giugno 1981, n. 270, maggiorato dalle percentuali indicate nel primo comma del presente articolo e vigenti al momento della assunzione in servizio, applicate sulla differenza fra il nuovo stipendio iniziale fissato dal presente decreto e quello previsto dal Citato decreto n. 270 del 1981.
Al personale che maturi il diritto all'attribuzione dei benefici convenzionali di cui al quarto comma dell'articolo 2 ed al secondo comma dell'art. 3 del presente decreto nel periodo dal 10 gennaio 1983 al 31 dicembre 1984 tali benefici sono corrisposti nell'aliquota di cui al primo comma del presente articolo vigente al momento dell'acquisizione del diritto stesso.
Art. 7. Le nuove misure degli stipendi risultanti dall'applicazione del presente decreto, negli importi effettivamente corrisposti in relazione allo scaglionamento del beneficio ai sensi del primo comma del precedente art. 6, hanno effetto sulla tredicesima mensilità, sul trattamento ordinario di quiescenza normale e privilegiato, sulla indennità di buonuscita e di licenziamento, sull'assegno alimentare previsto dall'art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, o da disposizioni analoghe, sull'equo indennizzo, sulle ritenute previdenziali ed assistenziali e relativi contributi, compresi la ritenuta in conto entrate Tesoro, o altre analoghe, ed i contributi di riscatto.
Art. 8. In conformità con quanto prevede l'art. 172 della legge 11 luglio 1980, n. 312, all'atto dell'entrata in vigore del presente decreto gli uffici provinciali del tesoro sono autorizzati a provvedere, in via provvisoria, al pagamento dei nuovi trattamenti economici, derivanti dall'applicazione del decreto medesimo, sulla base dei dati in loro possesso e di elenchi nominativi emessi dalle amministrazioni presso cui i dipendenti prestano servizio.
Sono fatti salvi i conguagli conseguenti a modificazioni di stato giuridico ed economico comunicate dalle amministrazioni predette. È esclusa ogni presunzione di buona fede da parte del percipiente in ordine alla irrepetibilità dell'eventuale differenza tra corrisposto e dovuto.
Art. 9. In attesa della definizione intercompartimentale della disciplina unitaria delle prestazioni di lavoro straordinario, con effetto dal primo giorno del mese successivo a quello dell'entrata in vigore del presente decreto restano congelate le misure orarie dei compensi relativi alle predette prestazioni sulla base di 1/175 degli stipendi mensili in godimento alla data del 31 dicembre 1982, comprensivi dell'indennità integrativa speciale e del rateo della tredicesima mensilità. Le predette misure orarie sono maggiorate del quindici per cento per il lavoro straordinario diurno e del trenta per cento per quello prestato in orario notturno (dalle ore 22 alle ore 6 del giorno successivo) e nei giorni festivi, purché si tratti di lavoro non compensativo.
Art. 10. All'onere derivante dall'applicazione del presente decreto, valutato in lire 56,3 miliardi per l'anno finanziario 1983, si provvede a carico dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario medesimo.
All'onere relativo agli anni successivi, valutato in lire 113 miliardi per l'anno finanziario 1984, in lire 143,5 miliardi per l'anno finanziario 1985 e in lire 126,25 miliardi per l'anno finanziario 1986, si provvede, per il 1984, quanto a lire 8 miliardi, mediante riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 4010 dello stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione per il predetto anno finanziario e, quanto a lire 105 miliardi, mediante riduzione del fondo speciale di cui al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per lo stesso anno finanziario, all'uopo utilizzando quota parte dell'accantonamento «Miglioramenti economici ai pubblici dipendenti» e per gli anni 1985 e 1986 mediante riduzione delle quote iscritte per gli stessi anni e per la medesima voce ai fini del bilancio triennale 1984-86.
Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Allegato 1
CGIL Scuola - CISL Università - UIL Scuola CISAPUNI
Codice di autoregolamentazione del diritto di sciopero del personale universitario
Le segreterie nazionali della CGIL-Scuola, CISL-Università, UIL-Scuola e CISAPUNI, vista la legge n. 93 del 29 marzo 1983;
Preso atto che l'art. 11, quinto comma, pone a carico del Governo l'obbligo di «verificare come condizione per l'inizio delle procedure di cui agli articoli 6, 7, 8, 9, 10 e 12 che le organizzazioni sindacali abbiano adottato codici di autoregolamentazione del diritto di sciopero»;
Considerato che nel triennio 10 gennaio 1982-31 dicembre 1984 per il rinnovo contrattuale del settore universitario non hanno trovato applicazione proprio gli articoli 5, 6 (quinto comma) e 12;
Constatato che l'inapplicabilità delle procedure sottoposte alla condizione di cui al citato art. 11, fa venir meno anche la necessità che si realizzi la condizione in questione;
Considerata inoltre l'esigenza di una riflessione delle istanze competenti e di un chiarimento legislativo sia in ordine all'art. 26, ultimo comma, circa la disciplina dei professori di ruolo, sia in ordine alla previsione stessa di un regime speciale per tali figure, che investirebbe circa il 40% del numero complessivo di operatori universitari, con gravi inconvenienti di ordine funzionale;
Tenuto conto che un codice di autoregolamentazione davvero efficace deve essere ispirato a criteri di grande equità, condizione necessaria per avere largo consenso fra gli operatori ad esso vincolati;
Considerato che ogni principio di equità verrebbe completamente meno se, nei vari luoghi di lavoro delle università italiane (dipartimenti, istituti, laboratori, cliniche, ecc.) ove spesso i professori di ruolo sono più numerosi degli altri operatori universitari e tra l'altro investiti delle maggiori responsabilità, venisse applicato un codice di autoregolamentazione che imponesse regole di corretto comportamento solo a chi è in condizioni di minor responsabilità e di minore entità, lasciando totalmente liberi i più e più responsabili ai fini dell'esercizio del diritto di sciopero;
Tutto ciò premesso, le organizzazioni sindacali CGIL-Scuola, CISL-Università, UIL-Scuola e CISAPUNI si a terranno per le categorie comprese nell'accordo stesso in via provvisoria, fino al realizzarsi delle condizioni in premessa ai seguenti criteri:
1) nelle vertenze nazionali saranno scrupolosamente rispettate le norme sancite dall'art. 11, quinto comma, lettere a) e b), della citata legge n. 93 del 29 marzo 1983;
2) tali criteri potranno subire due deroghe:
a) per esigenze di scioperi o azioni di lotta proclamati anche per i docenti di ruolo;
b) quando fossero in gioco i valori fondamentali delle libertà civili, politiche e sindacali e della democrazia nel nostro Paese.
Per quanto attiene l'individuazione dei servizi essenziali previsti nella lettera b) del citato quinto comma, art. 11, le organizzazioni sindacali provvederanno in caso di proclamazione di scioperi d'intesa - per quanto possibile - con gli organi propri dell'autonomia universitaria, allo scopo di garantire comunque nei casi di emergenza la tutela della salute dei cittadini, la cura di animali e piante e la salvaguardia degli impianti.
Allegato 2
S.N.A.L.S. - CONF. S.A.L.
Principi generali sulla autoregolamentazione del diritto di sciopero
Art. 1
Per la proclamazione del diritto di sciopero sono abilitati e competenti i seguenti organismi:
a livello nazionale, la segreteria nazionale, sentito il comitato centrale;
a livello regionale, la segreteria regionale, sentito il consiglio regionale;
a livello provinciale, la segreteria provinciale, sentito il consiglio provinciale.
Art. 2
L'indizione del primo sciopero proclamato ed il relativo calendario sarà preceduta da un preavviso di quindici giorni prima dell'effettuazione.
Art. 3
L'effettuazione dello sciopero avverrà in modo da non danneggiare la conservazione e la funzionalità degli impianti, nel rispetto dei valori e dei diritti costituzionalmente tutelati.
Art. 4
L'adozione di tali regole di comportamento si riferisce alle azioni sindacali collegate alle politiche di riforma, rivendicative e contrattuali. Il sindacato si riserva pertanto la più ampia facoltà di iniziative quando fossero in gioco i valori fondamentali delle libertà civili e sindacali e della democrazia.