D.P.R. 23 agosto 1988, n. 399.

Norme risultanti dalla disciplina prevista dall'accordo per il triennio 1988-1990 del 9 giugno 1988 relativo al personale del comparto scuola.

Pubblicato nel Suppl. Ord. Gazz. Uff. 10 settembre 1988, n. 213.

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Art.21. Mobilità per incompatibilità.

 

1. Il trasferimento d'ufficio per incompatibilità, ferma restando la normativa vigente, può essere disposto solo dopo la contestazione dei fatti determinativi delle incompatibilità da parte dell'organo competente a predisporre il trasferimento stesso.

2. Il dipendente che è preposto per il trasferimento d'ufficio ha diritto di prendere visione di tutti gli atti sui quali si basa il procedimento e di controdedurre e avanzare richieste di accertamenti suppletivi che, se positivi per il dipendente, fanno decadere la proposta.

3. Le disposizioni del presente articolo si applicano a tutto il personale della scuola.

4. Resta fermo il disposto di cui all'art. 29 del D.P.R. 10 aprile 1987, n. 209, sulla tutela dei dipendenti dirigenti sindacali.

 

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