ENEA
NORME DI GARANZIA DEL FUNZIONAMENTO DEI SERVIZI PUBBLICI ESSENZIALI
Art. 1 - Servizi pubblici essenziali e relative prestazioni
1. Ai sensi degli articoli 1 e 2 della legge 1 giugno 1990 n. 146, i servizi pubblici da considerare essenziali all'ENEA sono i seguenti :
A) Attività connessa alla tutela della sicurezza pubblica.
B) Sicurezza e prevenzione sul lavoro.
C) Sicurezza e salvaguardia dei laboratori, degli impianti e dei materiali, ivi compresa la cura di animali e piante .
D) Protezione civile e tutela dell'ambiente e del territorio
E) Distribuzione di energia, gestione e manutenzione di impianti tecnologici
F) Erogazione di assegni e di indennità con funzioni di sostentamento.
2. Nell'ambito dei servizi essenziali di cui al comma 1, dovrà garantirsi, con le modalità di cui all'art. 2, la continuità delle seguenti prestazioni indispensabili per assicurare il rispetto dei valori e dei diritti costituzionalmente tutelati :
A) - Attività connessa alla tutela della sicurezza pubblica
attività relative a situazioni di emergenza, dichiarata dalle competenti autorità, nel campo della sicurezza pubblica.
B) - Sicurezza e prevenzione sul lavoro
attività relative a situazione di grave rischio per la sicurezza sul lavoro.
C) - Sicurezza e salvaguardia dei laboratori, degli impianti e dei materiali ivi compresa la cura degli animali e di piante
a) - sicurezza e salvaguardia dei laboratori, delle apparecchiature e degli impianti anche a ciclo continuo laddove l'interruzione del funzionamento comporti danni alle persone o alle apparecchiature stesse, con particolare riferimento agli impianti dove vengono esplicate attività di ricerca scientifica per le quali sono utilizzate sostanze radioattive naturali o artificiali o agenti nocivi fisici, chimici o biologici, nonché ai depositi di materiali fissili speciali, di rifiuti radioattivi, di materie grezze, di minerali e di materie radioattive ;
b) - salvaguardia degli esperimenti e campagne sperimentali in corso, con modalità difficilmente ripetibili, laddove la loro interruzione ne pregiudichi il risultato ;
c) - cura degli animali, delle piante destinate alla sperimentazione e delle colture biologiche,
D) - Protezione civile e tutela dell'ambiente e del territorio
a) - raccolta e trattamento dei rifiuti speciali, tossici, nocivi e radioattivi solidi, liquidi o gassosi ;
b) - prestazioni attinenti ai servizi di protezione civile ;
c) - attività comunque richieste nei casi di emergenza dalle autorità preposte alla protezione civile con particolare riferimento ad attività inerenti le osservazioni geologiche, geofisiche, sismologiche e vulcanologiche nonché ad attività di sorveglianza del livello di radioattività per prevenire le irradiazioni e le contaminazioni ;
d) - attività di controllo dell'inquinamento atmosferico, idrico e terrestre o comunque causato da agenti nocivi fisici, chimici o biologici ;
e) - attività di controllo secondo metodi biodosimetrici ;
f) - controllo e prevenzione dei rischi ambientali imminenti.
E) - Distribuzione di energia, gestione e manutenzione di impianti
a) - attività connessa alla sicurezza e funzionamento degli impianti termoelettrici, tecnologici (luce, acqua, gas, ecc.) limitatamente a quanto necessario per assicurare la continuità dei servizi essenziali, per quanto di competenza del personale ;
b) - interventi urgenti di manutenzione degli impianti, per quanto di competenza del personale ;
c) - attività connessa alla sicurezza e funzionamento dei centri elaborazione dati e delle banche dati per non compromettere la funzionalità e la continuità degli stessi.
F) - Erogazione di assegni e di indennità con funzioni di sostentamento
adempimenti necessari per assicurare il pagamento degli emolumenti retributivi e alla compilazione, controllo e trasmissione delle distinte per assicurare il rispetto delle scadenze relative al versamento dei contributi previdenziali, nonché dei connessi adempimenti fiscali per il periodo di tempo strettamente necessario in base all'organizzazione dell'Ente.
3. Nell'ambito dei servizi pubblici essenziali le prestazioni indispensabili da assicurare sono:
comma 1 lettera A
- sicurezza e salvaguardia dei laboratori, delle apparecchiature e degli impianti anche a ciclo continuo laddove l'interruzione del funzionamento comporti danni alle persone o alle apparecchiature stesse, con particolare riferimento agli impianti dove vengono esplicate attività di ricerche scientifiche per le quali sono utilizzate sostanze radioattive naturali o artificiali, nonché a depositi di materie fissili speciali, di materie grezze, di minerali e di materie radioattive;
- sicurezza e funzionamento degli impianti termoelettrici e di emergenza per quanto necessario ad assicurare la continuità dei servizi essenziali;
- sicurezza e funzionamento dei centri elaborazione dati e delle banche dati per non compromettere la continuità dei servizi essenziali;
- sorveglianza permanente del livello di radioattività per prevenire le irradiazioni e le contaminazioni;
- trattamento e smantellamento dei rifiuti radioattivi solidi, liquidi o gassosi;
comma 1 lettera B
- sicurezza e funzionamento degli impianti termoelettrici e di emergenza per quanto necessario ad assicurare la continuità dei servizi essenziali;
- salvaguardia degli esperimenti in corso laddove la loro interruzione ne pregiudichi il risultato;
- cura degli animali, delle piante destinate alla sperimentazione e delle colture biologiche;-
comma 1 lettera C
- sicurezza e funzionamento dei centri elaborazione dati e delle banche dati per non compromettere la continuità dei servizi essenziali;
- sorveglianza e osservazione per il controllo sismico e vulcanologico;
- informazioni e notizie per il servizio meteorologico;
- prestazioni attinenti ai servizi di protezione civile;
- emergenza nel campo della salute pubblica, della sicurezza e della prevenzione sul lavoro;
- ogni intervento richiesto in situazioni di emergenza di settori e territori;
- controllo dell'inquinamento del mare, dei laghi, dei fiumi e dei bacini idrici, in situazioni di emergenza;
comma 1 lettera D
- pagamento degli stipendi e certificazione per l'adeguamento delle rendite previdenziali, per il periodo di tempo strettamente necessario in base all'organizzazione.
Art. 2 - Contingenti di personale
1. Ai fini dell'art. 1 sono individuati i contingenti di personale correlativamente necessari per garantire la continuità delle prestazioni indispensabili relative ai servizi minimi con le procedure stabilite ai commi successivi.
2. Entro 30 giorni dalla stipulazione dei contratti nazionali di lavoro l'Ente e le Organizzazioni Sindacali firmatarie individuano con contratto collettivo decentrato a livello di Ente:
a) le professionalità che formano i contingenti di personale che devono essere esonerati dallo sciopero per garantire la continuità delle prestazioni indispensabili inerenti ai servizi minimi;
b) i criteri per la determinazione dei contingenti di cui alla precedente lettera a).
3. La quantificazione dei contingenti di cui ai commi 1 e 2 è definita mediante appositi accordi a livello locale da stipularsi entro quindici giorni dal contratto collettivo decentrato a livello di Ente di cui di cui al precedente comma 2. Gli accordi stipulati hanno validità coincidente con la vigenza contrattuale e comunque fino alla stipula degli accordi successivi.
4. In conformità agli accordi di cui al comma 3, i Direttori di Centro provvedono, in occasione di ogni sciopero, all'individuazione nominativa del personale necessario per la formazione dei contingenti definiti a norma dei commi che precedono, rispettando per quanto possibile criteri di rotazione. I relativi nominativi sono comunicati ai singoli lavoratori interessati e alle organizzazioni sindacali locali entro il quinto giorno precedente l'inizio dello sciopero. Il personale così individuato, che non partecipa allo sciopero, ha il diritto di esprimere entro il terzo giorno successivo alla ricezione della predetta comunicazione, la propria volontà di esercitare ugualmente il diritto di sciopero e di ottenere, ove sia possibile, la sostituzione.
Resta fermo l'obbligo da parte dell'Ente di assicurare comunque, eventualmente mediante il diniego della sostituzione, gli adempimenti previsti dal presente articolo.
Art. 3 - Norme da rispettare in caso di sciopero
1. Le strutture e le rappresentanze sindacali che indicono azioni di sciopero che coinvolgono i servizi di cui all'art. 1 sono tenute a darne comunicazione alla Direzione dell'Ente ovvero, se a carattere locale, alla Direzione di Centro con un preavviso non inferiore a 10 giorni specificando le modalità di svolgimento, la data e la durata dello sciopero. In caso di revoca di scioperi già indetti, le strutture e le rappresentanze sindacali devono darne tempestiva comunicazione all'Ente.
2. La proclamazione e la revoca degli scioperi devono essere comunicate: per le vertenze nazionali al Presidente dell'Ente; per le vertenze a livello locale, la proclamazione e la revoca degli scioperi debbono essere comunicate ai responsabili delle strutture interessate secondo il livello della vertenza.
3. Non possono essere indetti scioperi:
a) di durata superiore ad una giornata lavorativa all'inizio di ogni vertenza e di due giornate lavorative nel periodo successivo per la stessa vertenza; gli scioperi di durata inferiore alla giornata si svolgono, per ciascun turno di lavoro, in un'unica fascia temporale senza soluzioni di continuità;
b) con intervalli temporali, in caso di scioperi discontinui, inferiori a 7 giorni tra un'azione e l'altra;
c) articolati per servizi, reparti ovvero professionalità di una medesima unità lavorativa con svolgimento in giornate successive consecutive.
4. Non possono comunque svolgersi scioperi:
a) dai cinque giorni che precedono ai cinque giorni che seguono le consultazioni elettorali europee, nazionali e referendarie;
b) dai cinque giorni che precedono ai cinque giorni che seguono le consultazioni elettorali, regionali, provinciali e comunali con riferimento agli ambiti territoriali interessati ;
c) nel giorno del pagamento degli stipendi nonché nel mese di agosto e nel periodo dal 23 dicembre al 7 gennaio.
5. Gli scioperi di qualsiasi genere proclamati o in corso di svolgimento sono immediatamente sospesi dalle strutture e rappresentanze sindacali che li hanno indetti in caso di eventi di eccezionale gravità nelle località interessate, quali calamità naturali.
Art. 4 - Procedure di raffreddamento e di conciliazione
1. Per ciò che concerne gli organismi, i tempi e le procedure per il raffreddamento dei conflitti e per la conciliazione in caso di sciopero, si rinvia a quanto stabilito dalla normativa contrattuale, fermo restando che l'attivazione di tali procedure non incide sui tempi di preavviso.
2. Durante l'esperimento dei tentativi di conciliazione e nei periodi di esclusione dello sciopero di cui all'articolo 3, comma 5, l'ENEA si astiene dall'adottare iniziative pregiudizievoli nei confronti dei lavoratori direttamente coinvolti nel conflitto.
Art. 5 - Sanzioni
1. In caso di inosservanza delle disposizioni di cui alla legge 12 giugno 1990, n. 146 e di quelle contenute nel presente accordo, si applicano gli artt. 4 e 9 della predetta legge n. 146.
Art. 6 - Applicabilità
1. Le disposizioni del presente articolo in tema di preavviso minimo e di indicazioni della durata non si applicano nei casi di astensione dal lavoro in difesa dell'ordine costituzionale o di protesta per gravi eventi lesivi dell'incolumità e della sicurezza dei lavoratori.
Al presente Accordo verrà data adeguata pubblicizzazione mediante affissione presso tutte le Sedi dell'Ente.