PROTOCOLLO DI INTESA SULLE LINEE
GUIDA
PER LE PROCEDURE DI RAFFREDDAMENTO E CONCILIAZIONE
DA INSERIRE NEGLI ACCORDI SULLE PRESTAZIONI INDISPENSABILI IN CASO DI SCIOPERO
In data 31 maggio 2001 , alle ore 12,30 presso la
sede dell'ARAN ha avuto luogo l'incontro tra:
L'ARAN :
per l'ARAN : nella persona del Presidente – Avv.
Guido Fantoni
e le seguenti Confederazioni sindacali:
CISL
CGIL
UIL
CONFSAL
CISAL
CIDA
CONFEDIR
COSMED
Al termine della riunione, avvenuta alle ore
13 le parti suddette sottoscrivono il presente protocollo d'intesa sulle linee
guida in oggetto ad eccezione della confederazione RDB – CUB non intervenuta e
CONFEDIR si riserva di sottoscrivere dopo aver consultato i propri organi:
PROTOCOLLO DI INTESA SULLE LINEE GUIDA
PER LE PROCEDURE DI RAFFREDDAMENTO E CONCILIAZIONE
DA INSERIRE NEGLI ACCORDI SULLE PRESTAZIONI
INDISPENSABILI IN CASO DI SCIOPERO
Art. 1
Norme da rispettare in caso di sciopero
1. Gli accordi nazionali di
comparto definiscono le prestazioni indispensabili in caso di sciopero, le
modalità e i criteri per l'erogazione delle suddette prestazioni e per
l'individuazione dei lavoratori interessati. Tali accordi possono demandare
l'applicazione delle suddette modalità nonché la definizione dei contingenti
di servizio a regolamenti di servizio delle singole amministrazioni definiti, in
sede di negoziazione decentrata, sulla base di appositi protocolli d'intesa, tra
oo.ss. e amministrazioni.
2. In caso di dissenso, da parte delle organizzazioni
sindacali, sulla concreta individuazione delle modalità relative alla
effettuazione delle prestazioni indispensabili e dei lavoratori interessati sono
attivate le procedure di conciliazione presso i soggetti competenti in sede
locale di cui al comma 2, lettera b) dell'articolo 2 .
3. Gli accordi collettivi di comparto definiscono la
progressiva gradualità nella durata delle azioni di sciopero. Gli scioperi di
durata inferiore alla giornata devono essere effettuati in modo tale da
comportare i minori disagi all'utenza e cioè, di regola, all'inizio o alla fine
del turno, tenendo conto di eventuali fasce protette. Gli accordi collettivi
danno applicazione ai suddetti principi definendo inoltre la durata massima di
uno sciopero.
4. In caso di scioperi distinti nel tempo che
incidono sullo stesso servizio finale e sullo stesso bacino di utenza, gli
accordi collettivi di comparto definiscono l'intervallo minimo congruo tra
l'effettuazione di una azione di sciopero e la proclamazione della successiva,
tenuto conto delle motivazioni dello sciopero, del soggetto, del livello
sindacale che lo proclama e delle particolarità del comparto.
Art. 2
1. Sono confermate le procedure di
raffreddamento già previste dai CCNL di comparto.
2. Le parti si impegnano a prevedere, negli
accordi nazionali di comparto sulle prestazioni indispensabili in caso di
sciopero, procedure di conciliazione che si basino sui seguenti principi e
regole minime comuni:
a) I tentativi di conciliazione, in caso di conflitto sindacale di rilievo nazionale, si svolgono presso il Ministero del Lavoro.
b) Se la controversia è locale, i soggetti competenti a svolgere l'attività di conciliazione sono quelli previsti dall'art. 2 comma 2 della legge 146/90 come modificata dalla legge 83/2000. Agli accordi collettivi di comparto è demandata l'indicazione di eventuale altra autorità competente ove ciò sia necessario per garantire la terzietà del soggetto conciliatore rispetto alle parti in controversia.
3. In caso di insorgenza di una controversia
sindacale che possa portare alla proclamazione di uno sciopero, i soggetti di
cui al comma 2 , lettera a) o b), entro un breve periodo di tempo, definito
negli accordi nazionali di comparto, decorrente dalla comunicazione scritta che
chiarisca le motivazioni e gli obiettivi della formale proclamazione dello stato
di agitazione e della richiesta della procedura conciliativa, provvedono a
convocare le parti in controversia, al fine di tentare la conciliazione del
conflitto. I medesimi soggetti possono chiedere alle organizzazioni sindacali e
alle amministrazioni pubbliche coinvolte, notizie e chiarimenti per la utile
conduzione del tentativo di conciliazione; il tentativo deve esaurirsi entro un
ulteriore breve periodo dall'apertura del confronto sempre definito dagli
accordi nazionali di comparto , decorso il quale, il tentativo si considera
comunque espletato, ai fini di quanto previsto dall'art. 2, comma 2, della legge
n.146/1990, come modificata dalla legge n.83/2000. Il tentativo si considera
altresì espletato ove i soggetti di cui al comma 2 lettera a) o b) non abbiano
provveduto a convocare le parti in controversia entro il termine, stabilito
dagli accordi nazionali di comparto, che decorre dalla comunicazione scritta
dello stato di agitazione.
4. Le parti concordano che il periodo complessivo
della procedura conciliativa di cui al comma 3 sia indicato negli accordi di
comparto sulle prestazioni indispensabili e abbia complessivamente durata
congrua in relazione alla composizione della controversia. Per la contrattazione
integrativa si tiene conto delle procedure di raffreddamento previste dai CCNL
di cui al comma 1.
5. Del tentativo di conciliazione di cui al comma 3
viene redatto verbale che , sottoscritto dalle parti, è inviato alla
Commissione di garanzia. Se la conciliazione riesce, il verbale dovrà contenere
l'espressa dichiarazione di revoca dello stato di agitazione proclamato che non
costituisce forma sleale di azione sindacale ai sensi dell'art. 2 comma 6 della
legge 146/90 come modificata dalla legge 83/2000 . In caso contrario, nel
verbale dovranno essere indicate le ragioni del mancato accordo e le parti si
riterranno libere di procedere secondo le consuete forme sindacali nel rispetto
delle vigenti disposizioni legislative e contrattuali. Le revoche dello stato di
agitazione non costituiscono forma sleale di azione sindacale ai sensi dell'art.
2 comma 6 della legge 146/90 come modificata dalla legge 83/2000 anche nel caso
in cui siano dovute ad oggettivi elementi di novità nella posizione di parte
datoriale .
6. Fino al completo esaurimento, in tutte le loro
fasi, delle procedure sopra individuate, le parti non intraprendono iniziative
unilaterali e non possono adire l'autorità giudiziaria sulle materie oggetto
della controversia.
7. In caso di proclamazione di una seconda
iniziativa di sciopero, nell'ambito della medesima vertenza e da parte del
medesimo soggetto, è previsto un periodo di tempo dall'effettuazione o revoca
della precedente azione di sciopero, entro cui non sussiste obbligo di reiterare
la procedura di cui ai commi precedenti. Tale periodo è definito dagli accordi
nazionali di comparto in relazione alle loro specificità e alle esigenze
dell'utenza.