Legge 15 giugno 1933, n. 818.

Norme per la disciplina della professione di maestro di canto.

 

Pubblicata nella Gazz. Uff. 18 luglio 1933, n. 165.

 

1. Nessuno può assumere il titolo di maestro di canto ed esercitare la relativa professione se non abbia conseguito in un regio conservatorio di musica o in un istituto musicale pareggiato il diploma di canto nel ramo didattico, salvo il disposto dell'articolo successivo.

2. L'insegnante di canto nei regi conservatori di musica e negli istituti musicali pareggiati e coloro che siano stati titolari delle cattedre di canto in tali istituti hanno diritto di assumere il titolo di maestro di canto e di esercitare la relativa professione ancorché non siano provvisti del diploma di cui all'articolo precedente.

3. Coloro che alla data di pubblicazione della presente legge, esercitino lodevolmente la professione di maestro di canto e non si trovino nelle condizioni prevedute negli artt. 1 e 2, non possono continuare l'esercizio della professione qualora non ottengano giudizio di idoneità da una apposita commissione in base ai titoli da essi presentati e se, ritenuto necessario dalla stessa commissione, in seguito ad esami.
Le norme relative alla presentazione delle domande e il termine relativo, che avrà carattere perentorio, nonché quelle riguardanti la composizione ed il funzionamento della commissione, saranno stabilite con decreto reale, sentito il consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per l'educazione nazionale, di concerto con i Ministri per la grazia e giustizia, per le finanze e per le corporazioni.

4. È istituito un albo professionale dei maestri di canto.
Le norme concernenti la formazione dell'albo le condizioni e le modalità per l'iscrizione e tutte le altre norme per l'attuazione della presente legge saranno stabilite con decreto reale da emanarsi su proposta del Ministro per la grazia e giustizia, di concerto col Ministro per le finanze e con quello per le corporazioni, in conformità di quanto è disposto dall'art. 3 del regio decreto
24 gennaio 1924, n. 103.

5. Le norme di cui alla presente legge non si applicano a coloro che insegnano canto nel campo della musica religiosa o corale ovvero che insegnano musica e canto negli istituti di istruzione media oppure si trovino in possesso del titolo di abilitazione all'insegnamento della musica e canto nelle scuole medie, purché esercitino la loro attività entro limiti del rispettivo insegnamento.