L. 20 maggio 1966, n. 335.
Indennità da corrispondere al personale delle scuole e degli istituti di istruzione secondaria durante il periodo degli esami di ammissione, promozione e idoneità e ai componenti le Commissioni per gli esami di maturità nei licei classici, scientifici ed artistici, di abilitazione negli istituti magistrali e tecnici, nelle scuole magistrali e di diploma nei conservatori di musica.
Pubblicata nella Gazz. Uff. 6 giugno 1966, n. 138.
Art. 1. Il compenso giornaliero previsto dal primo comma dell'articolo 1 della legge 2 febbraio 1959, n. 30, per i componenti le commissioni degli esami di ammissione, di licenza, di idoneità o di promozione negli istituti di istruzione media, classica, scientifica, magistrale, tecnica, professionale e artistica è elevato da lire 400 a lire 700.
Art. 2. Per i componenti le commissioni per gli esami di maturità dei licei classici, scientifici ed artistici, di abilitazione negli istituti magistrali e tecnici, nelle scuole magistrali e di diploma nei conservatori di musica, i quali non abbiano diritto alle indennità di missione, il compenso giornaliero previsto dall'art. 1, primo comma, della legge 10 marzo 1955, n. 95, è elevato da lire 1600 a lire 3000; per i componenti ai quali spetta detta indennità, il compenso giornaliero è elevato da lire 800 a lire 1500.
La propina per ogni candidato esaminato è elevata da lire 40 a lire 80.
Art. 3. [I compensi giornalieri previsti dagli articoli 1, 2 e 4 della legge 30 gennaio 1962, n. 14, rispettivamente per il personale di segreteria e per il personale ausiliario degli istituti e delle scuole di istruzione secondaria, spettano anche ai dipendenti dei predetti istituti appartenenti ad altre carriere di personale non insegnante che siano presenti in servizio nel periodo degli esami e siano adibiti a lavori attinenti allo svolgimento degli esami stessi.
Tali compensi sono corrisposti per i soli giorni in cui i dipendenti interessati siano adibiti ai predetti lavori, e secondo le misure previste dai citati articoli 1, 2 e 4 per gli impiegati delle carriere corrispondenti] (articolo abrogato)
Art. 4. È abrogato l'articolo 1 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1075, e sono soppresse le norme dell'articolo 81 del decreto luogotenenziale 5 maggio 1918, n. 1852, dell'articolo 74 del regio decreto 31 dicembre 1923, numero 3123. Le tasse di esame indicate negli stessi articoli sono versate all'Erario per l'intero importo.
Art. 5. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato per l'anno finanziario 1966 in lire 2.500 milioni, si farà fronte con una corrispondente aliquota del maggiore gettito conseguente dal decreto-legge 14 dicembre 1965, n. 1334, convertito nella legge 9 febbraio 1966, n. 21.
Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.