L. 30 dicembre 1971, n. 1204.
Tutela delle lavoratrici madri.
(abrogata dal D.Lgs.151/2001)
TITOLO I - Norme protettive . . . . . . . . . . . . 1 - 12
TITOLO II - Trattamento economico . . . . . . . . . 13 - 22
TITOLO III - Corresponsione di un assegno di natalita' alle coltivatrici dirette, alle lavoratrici artigiane e alle lavoratrici esercenti attivita' commerciali . . . . 23 - 27
TITOLO IV - Disposizioni varie, vigilanza e penalita' 28 - 35
TITOLO I - Norme protettive
Art.1.
Le disposizioni del presente titolo si applicano alle lavoratrici,
comprese le apprendiste, che prestano la loro opera alle dipendenze di privati
datori di lavoro, nonché alle dipendenti dalle amministrazioni dello Stato,
anche ad ordinamento autonomo, dalle regioni, dalle province, dai comuni, dagli
altri enti pubblici e dalle società cooperative, anche se socie di queste
ultime.
Alle lavoratrici a domicilio si applicano le norme del presente titolo di cui agli articoli 2, 4, 6 e 9. Alle lavoratrici addette ai servizi domestici e familiari si applicano le norme del presente titolo di cui agli articoli 4, 5, 6, 8 e 9.
Sono fatte salve, in ogni caso, le condizioni di maggior favore stabilite da leggi, regolamenti, contratti, e da ogni altra disposizione.
Art.2.
Le lavoratrici non possono essere licenziate dall'inizio del periodo di
gestazione fino al termine del periodo di interdizione dal lavoro previsto
dall'articolo 4 della presente legge, nonché fino al compimento di un anno di
età del bambino. Il divieto di licenziamento opera in connessione con lo stato
oggettivo di gravidanza e puerperio, e la lavoratrice, licenziata nel corso del
periodo in cui opera il divieto, ha diritto di ottenere il ripristino del
rapporto di lavoro mediante presentazione, entro novanta giorni dal
licenziamento, di idonea certificazione dalla quale risulti l'esistenza,
all'epoca del licenziamento, delle condizioni che lo vietavano.
Il divieto di licenziamento non si applica nel caso:
a) di colpa grave da parte della lavoratrice, costituente giusta causa per la risoluzione del rapporto di lavoro;
b) di cessazione dell'attività dell'azienda cui essa e' addetta;
c) di ultimazione della prestazione per la quale la lavoratrice e' stata assunta o di risoluzione del rapporto di lavoro per la scadenza del termine.
Le lavoratrici addette ad industrie e lavorazioni che diano luogo a disoccupazione stagionale, di cui alla tabella annessa al decreto ministeriale 30 novembre 1964, e successive modificazioni, le quali siano licenziate a norma della lettera b) del terzo comma del presente articolo, hanno diritto, per tutto il periodo in cui opera il divieto di licenziamento, alla ripresa dell'attività lavorativa stagionale e, semprechè non si trovino in periodo di astensione obbligatoria dal lavoro, alla precedenza nelle riassunzioni.
Durante il periodo nel quale opera il divieto di licenziamento, la lavoratrice non può essere sospesa dal lavoro, salvo il caso che sia sospesa l'attività dell'azienda o del reparto cui essa e' addetta, semprechè il reparto stesso abbia autonomia funzionale.
Art.3.
E' vietato adibire al trasporto e al sollevamento di pesi, nonché ai
lavori pericolosi, faticosi ed insalubri le lavoratrici durante il periodo di
gestazione e fino a sette mesi dopo il parto. In attesa della pubblicazione del
regolamento di esecuzione della presente legge, i lavori pericolosi, faticosi ed
insalubri restano determinati dalla tabella annessa al decreto del Presidente
della Repubblica 21 maggio 1953, n. 568.
Le lavoratrici saranno addette ad altre mansioni per il periodo per il quale e' previsto il divieto di cui al comma precedente.
Le lavoratrici saranno, altresì, spostate ad altre mansioni durante la gestazione e fino a sette mesi dopo il parto nei casi in cui l'ispettorato del lavoro accerti che le condizioni di lavoro o ambientali sono pregiudizievoli alla salute della donna.
Le lavoratrici che vengano adibite a mansioni inferiori a quelle abituali conservano la retribuzione corrispondente alle mansioni precedentemente svolte, nonché la qualifica originale. Si applicano le norme di cui all'articolo 13 della legge 20 maggio 1970, n. 300, qualora le lavoratrici vengano adibite a mansioni equivalenti o superiori.
Art.4.
E' vietato adibire al lavoro le donne:
a) durante i due mesi precedenti la data presunta del parto;
b) ove il parto avvenga oltre tale data, per il periodo intercorrente tra la data presunta e la data effettiva del parto;
c) durante i tre mesi dopo il parto.
L'astensione obbligatoria dal lavoro e' anticipata a tre mesi dalla data presunta del parto quando le lavoratrici sono occupate in lavori che, in relazione all'avanzato stato di gravidanza, siano da ritenersi gravosi o pregiudizievoli.
Tali lavori sono determinati con propri decreti dal Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, sentite le organizzazioni sindacali.
Art.5.
L'ispettorato del lavoro può disporre, sulla base di accertamento
medico, l'interdizione dal lavoro delle lavoratrici in stato di gravidanza, fino
al periodo di astensione di cui alla lettera a) del precedente articolo, per uno
o più periodi, la cui durata sarà determinata dall'ispettorato stesso, per i
seguenti motivi:
a) nel caso di gravi complicanze della gestazione o di preesistenti forme morbose che si presume possano essere aggravate dallo stato di gravidanza;
b) quando le condizioni di lavoro o ambientali siano ritenute pregiudizievoli alla salute della donna e del bambino;
c) quando la lavoratrice non possa essere spostata ad altre mansioni, secondo il disposto del precedente articolo 3.
Art.6.
I periodi di astensione obbligatoria dal lavoro ai sensi degli articoli
4 e 5 della presente legge devono essere computati nell'anzianità di servizio a
tutti gli effetti, compresi quelli relativi alla tredicesima mensilità o alla
gratifica natalizia e alle ferie.
Art.7.
La lavoratrice ha diritto di assentarsi dal lavoro, trascorso il
periodo di astensione obbligatoria di cui alla lettera c) dell'articolo 4 della
presente legge, per un periodo, entro il primo anno di vita del bambino, di sei
mesi, durante il quale le sarà conservato il posto.
La lavoratrice ha diritto, altresì, ad assentarsi dal lavoro durante le malattie del bambino di età inferiore a tre anni, dietro presentazione di certificato medico.
I periodi di assenza di cui ai precedenti commi sono computati nell'anzianità di servizio, esclusi gli effetti relativi alle ferie e alla tredicesima mensilità o alla gratifica natalizia.
Art.8.
Le ferie e le assenze eventualmente spettanti alla lavoratrice ad altro
titolo non possono essere godute contemporaneamente ai periodi di astensione
obbligatoria dal lavoro di cui agli articoli 4 e 5, nonche' a quelli di assenza
facoltativa di cui all'articolo 7 della presente legge.
Art.9.
Alle lavoratrici spetta l'assistenza di parto da parte dell'istituto
presso il quale sono assicurate per il trattamento di malattia, anche quando sia
stato interrotto il rapporto di lavoro, purche' la gravidanza abbia avuto inizio
quando tale rapporto era ancora sussistente.
Alle lavoratrici spetta, altresi', l'assistenza ospedaliera anche nei casi di parto normale nelle forme e con le modalita' previste dalle norme vigenti.
Le lavoratrici gestanti possono sottoporsi a visite sanitarie periodiche gratuite a cura dell'istituto presso il quale sono assicurate.
Le norme di cui al presente articolo si applicano anche alle familiari dei lavoratori aventi diritto all'assistenza sanitaria.
Art.10.
Il datore di lavoro deve consentire alle lavoratrici madri, durante il
primo anno di vita del bambino, due periodi di riposo, anche cumulabili durante
la giornata. Il riposo e' uno solo quando l'orario giornaliero di lavoro e'
inferiore a sei ore.
I periodi di riposo di cui al precedente comma hanno la durata di un'ora ciascuno e sono considerati ore lavorative agli effetti della durata e della retribuzione del lavoro. Essi comportano il diritto della donna ad uscire dall'azienda.
I periodi di riposo sono di mezz'ora ciascuno, e in tal caso non comportano il diritto ad uscire dall'azienda, quando la lavoratrice voglia usufruire della camera di allattamento o dell'asilo nido, istituiti dal datore di lavoro nelle dipendenze dei locali di lavoro.
I riposi di cui ai precedenti commi sono indipendenti da quelli previsti dagli articoli 18 e 19 della legge 26 aprile 1934, n. 653, sulla tutela del lavoro delle donne.
Art.11.
In sostituzione delle lavoratrici assenti dal lavoro, in virtù delle
disposizioni della presente legge, il datore di lavoro può assumere personale
con contratto a tempo determinato in conformità al disposto dell'articolo 1,
lettera b), della legge 18 aprile 1962, n. 230, sulla disciplina del contratto
di lavoro a tempo determinato e con l'osservanza delle norme della legge stessa.
Art.12.
In caso di dimissioni volontarie presentate durante il periodo per cui
e' previsto, a norma del precedente articolo 2, il divieto di licenziamento, la
lavoratrice ha diritto alle indennita' previste da disposizioni di legge e
contrattuali per il caso di licenziamento.
TITOLO II
Trattamento economico
Art.13.
Le disposizioni del presente titolo si applicano alle lavoratrici di
cui all'articolo 1, comprese le lavoratrici a domicilio e le addette ai servizi
domestici e familiari, salvo quanto previsto dal successivo comma.
Alle dipendenti dalle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, dalle regioni, dalle province, dai comuni e dagli altri enti pubblici si applica il trattamento economico previsto dai relativi ordinamenti salve le disposizioni di maggior favore risultanti dalla presente legge.
Art.14.
A decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello di entrata
in vigore della presente legge, al fine di consentire nel periodo immediatamente
precedente e seguente il parto, l'astensione delle lavoratrici mezzadre e colone
dal lavoro dei campi e la buona coltivazione del fondo, il mezzadro e il
concedente, nei casi di provata necessita', sono tenuti a concordare
l'assunzione di una unita' lavorativa, la cui spesa sara' ripartita a metà tra
mezzadro e concedente.
A partire dalla stessa data, alle lavoratrici mezzadre e colone spetta, per tutto il periodo di astensione obbligatoria precedente e successivo al parto previsto per le salariate e braccianti agricole, una indennita' giornaliera, che verra' erogata dall'INAM in misura pari all'80 per cento del reddito medio giornaliero colonico. Tale reddito viene stabilito, in via presuntiva, per ogni due anni, con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, sentite le organizzazioni sindacali di categoria; per la prima applicazione della presente legge tale reddito e' fissato in lire 1.300 giornaliere.
Trova applicazione anche nei confronti delle colone e mezzadre la norma di cui all'articolo 9 della presente legge.
Art.15.
Le lavoratrici hanno diritto ad una indennita' giomaliera pari all'80
per cento della retribuzione per tutto il periodo di astensione obbligatoria dal
lavoro stabilita dagli articoli 4 e 5 della presente legge. Tale indennita' e
comprensiva di ogni altra indennita' spettante per malattia.
A partire dal 1° gennaio 1973, le lavoratrici, escluse quelle a domicilio e quelle addette ai servizi domestici e familiari hanno diritto, altresi', ad una indennita' giornaliera pari al 30 per cento della retribuzione per tutto il periodo di assenza facoltativa dal lavoro prevista dal primo comma dell'articolo 7 della presente legge.
Le indennita' di cui ai commi precedenti sono corrisposte con gli stessi criteri previsti per la erogazione delle prestazioni dell'assicurazione obbligatoria contro le malattie dall' ente assicuratore di malattia presso il quale la lavoratrice e' assicurata e non sono subordinate a particolari requisiti contributivi o di anzianita' assicurativa.
Art.16.
Agli effetti della determinazione della misura delle indennita'
previste nell'articolo precedente, per retribuzione s'intende la retribuzione
media globale giornaliera percepita nel periodo di paga quadrisettimanale o
mensile scaduto ed immediatamente precedente a quello nel corso del quale ha
avuto inizio l'astensione obbligatoria dal lavoro per maternita'.
Al suddetto importo va aggiunto, eccezion fatta per l'indennita' di cui al secondo comma dell'articolo precedente, il rateo giornaliero relativo alla gratifica natalizia o alla tredicesima mensilita' e agli altri premi o mensilita' eventualmente erogati alla lavoratrice.
Concorrono a formare la retribuzione gli stessi elementi che vengono considerati agli effetti della determinazione delle prestazioni dell'assicurazione obbligatoria contro le malattie. Nei confronti delle operaie dei settori non agricoli, per retribuzione media globale giornaliera s'intende:
a) nei casi in cui, o per contratto di lavoro o per la effettuazione di ore di lavoro straordinario, l'orario medio effettivamente praticato superi le otto ore giornaliere, l'importo che si ottiene dividendo l'ammontare complessivo degli emolumenti percepiti nel periodo di paga preso in considerazione per il numero dei giorni lavorati o comunque retribuiti;
b) nei casi in cui, o per esigenze organizzative contingenti dell'azienda o per particolari ragioni di carattere personale della lavoratrice, l'orario medio effettivamente praticato risulti inferiore a quello previsto dal contratto di lavoro della categoria, l'importo che si ottiene dividendo l'ammontare complessivo degli emolumenti percepiti nel periodo di paga preso in considerazione per il numero delle ore di lavoro effettuato e moltiplicando il quoziente ottenuto per il numero delle ore giornaliere di lavoro previste dal contratto stesso.
c) in tutti gli altri casi, l'importo che si ottiene dividendo l'ammontare complessivo degli emolumenti percepiti nel periodo di paga preso in considerazione per il numero di giorni lavorati, o comunque retribuiti, risultanti dal periodo stesso.
Art.17.
L'indennita' di cui al primo comma dell'art. 15 e' corrisposta anche
nei casi di risoluzione del rapporto di lavoro previsti dall'articolo 2, lettera
b) e c), che si verifichino durante i periodi di interdizione dal lavoro
previsti dagli articoli 4 e 5 della presente legge.
Le lavoratrici gestanti che si trovino, all'inizio del periodo di astensione obbligatoria dal lavoro, sospese, assenti dal lavoro senza retribuzione, ovvero, disoccupate, sono ammesse al godimento dell'indennita' giornaliera di maternita' di cui al primo comma dell'articolo 15 purche' tra l'inizio della sospensione, dall'assenza o della disoccupazione e quello di detto periodo non siano decorsi piu' di 60 giorni. Ai fini del computo dei predetti 60 giorni, non si tiene conto delle assenze dovute a malattia o ad infortunio sul lavoro, accertate e riconosciute dagli enti gestori delle relative assicurazioni sociali.
Qualora l'astensione obbligatoria dal lavoro abbia inizio trascorsi sessanta giorni dalla risoluzione del rapporto di lavoro e la lavoratrice si trovi, all'inizio della astensione obbligatoria, disoccupata e in godimento dell'indennita' di disoccupazione, essa ha diritto all'indennita' giornali era di maternita' anziche' all'indennita' ordinaria di disoccupazione.
La lavoratrice, che si trova nelle condizioni indicate nel precedente comma ma che non e' in godimento della indennita' di disoccupazione perche' nell'ultimo biennio ha effettuato lavorazioni alle dipendenze di terzi non soggette all'obbligo dell'assicurazione contro la disoccupazione, ha diritto all'indennita' giornaliera di maternita', purche' al momento dell'astensione obbligatoria dal lavoro non siano trascorsi piu' di 180 giorni dalla data di risoluzione del rapporto e, nell'ultimo biennio che precede il suddetto periodo, risultino a suo favore ai fini dell'assicurazione di malattia 26 contributi settimanali.
La lavoratrice che, nel caso di astensione obbligatoria dal lavoro iniziata dopo 60 giorni dalla data di sospensione dal lavoro, si trovi, all'inizio dell'astensione obbligatoria, sospesa e in godimento del trattamento di integrazione salariale a carico della Cassa integrazione guadagni, ha diritto, in luogo di tale trattamento, all'indennita' giornaliera di maternita'.
Art.18.
Durante il periodo di assenza obbligatoria dal lavoro di cui
all'articolo 4 della presente legge, spetta alle lavoratrici a domicilio, a
carico dell'INAM, l'indennita' giornaliera di cui al precedente articolo 15 in
misura pari all'80 per cento del salario medio contrattuale giornaliero, vigente
nella provincia per i lavoratori interni, aventi qualifica operaia, della stessa
industria.
Qualora, per l'assenza nella stessa provincia di industrie similari che occupano lavoratori interni, non possa farsi riferimento al salario contrattuale provinciale di cui al comma precedente, si fara' riferimento alla media dei salari contrattuali provinciali vigenti per la stessa industria nella regione, e, qualora anche cio' non fosse possibile, si fara' riferimento alla media dei salari provinciali vigenti nella stessa industria nel territorio nazionale.
Per i settori di lavoro, a domicilio per i quali non esistono corrispondenti industrie che occupano lavoratori interni, con apposito decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, sentite le organizzazioni sindacali interessate, si prendera' a riferimento il salario medio contrattuale giornaliero vigente nella provincia per i lavoratori aventi qualifica operaia dell'industria che presenta maggiori caratteri di affinita'.
La corresponsione dell'indennita' di cui al primo comma del presente articolo e' subordinata alla condizione che, all'inizio della astensione obbligatoria, la lavoratrice riconsegni al committente tutte le merci e il lavoro avuto in consegna, anche se non ultimato.
Art.19.
Per le lavoratrici addette ai servizi domestici familiari, l'indennita'
di maternita' di cui all'articolo 15 ed il relativo finanziamento sono regolati
secondo le modalita' e le norme stabilite dal decreto delegato emanato ai sensi
dell'articolo 35, lettera d), della legge 30 aprile 1969, n. 153.
Fino al momento in cui entreranno in vigore le norme del decreto delegato indicato nel comma precedente, continuano ad applicarsi le disposizioni del titolo III della iegge 26 agosto 1950, n. 860, relative alle lavoratrici domestiche.
Art.20.
L'interruzione della gravidanza, spontanea o terapeutica, esclusa
quella procurata, e' considerata a tutti gli effetti come malattia, salvo quanto
disposto dall'articolo 12 del D.P.R. 25 maggio 1953, n. 568.
Art.21.
Per la copertura degli oneri derivanti dalle norme di cui ai titoli
primo e secondo della presente legge, di competenza degli enti che gestiscono
l'assicurazione contro le malattie, e' dovuto dai datori di lavoro agli enti
predetti un contributo sulle retribuzioni di tutti i lavoratori dipendenti nelle
seguenti misure:
a) dello 0,53 per cento sulla retribuzione per il settore dell'industria;
b) dello 0,31 per cento sulla retribuzione per il settore del commercio;
c) dello 0,20 per cento sulla retribuzione per il settore del credito, assicurazione e servizi tributari appaltati;
d) di lire 2,43 per ogni giornata di uomo e di lire 1,95 per ogni giornata di donna o ragazzo per i salariati fissi; di lire 2,95 per ogni giornata di uomo e di lire 2,32 per ogni giornata di donna o ragazzo per i giornalieri di campagna e compartecipanti per il settore dell'agricoltura.
Il contributo e' dovuto per ogni giornata di lavoro accertata ai fini dei contributi unificati in agricoltura di cui al decreto-legge 28 novembre 1938, n. 2138, e successive modificazioni, ed e' riscosso unitamente ai contributi predetti.
A partire dal 1° gennaio 1973 e' dovuto all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie un contributo annuo di lire 25.000 milioni da parte della Cassa unica assegni familiari.
Per gli apprendisti e' dovuto un contributo di lire 32 settimanali.
Per i lavoratori a domicilio tradizionali e' dovuto un contributo di lire 120 settimanali.
Per i giornalisti iscritti all'Istituto nazionale di previdenza per i giornalisti italiani "Giovanni Amendola" e' dovuto un contributo pari allo 0,15 per cento della retribuzione.
Per i lavoratori iscritti all'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i lavoratori dello spettacolo e' dovuto un contributo pari allo 0,53 per cento della retribuzione.
Per i lavoratori iscritti all'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per gli impiegati dell'agricoltura e' dovuto un contributo pari allo 0,50 per cento della retribuzione.
Per i lavoratori iscritti alle Casse di soccorso di cui al regio decreto 8 gennaio 1931, numero 148, e successive modificazioni, e' dovuto un contributo pari allo 0,53 per cento della retribuzione. Tale contributo non e' dovuto per il personale addetto alle autolinee extraurbane in concessione iscritto alle Casse di soccorso istituite per effetto della legge 22 settembre 1960, n. 1054, per le quali il contributo previsto a carico dei datori di lavoro dall'articolo 2, n. 2), dei rispettivi statuti e' comprensivo dell'onere derivante dalla erogazione del trattamento economico per le lavoratrici madri.
Le eventuali eccedenze fra il gettito dei contributi e le prestazioni erogate saranno devolute, nell'ambito di ciascun istituto, ente o cassa, all'assicurazione obbligatoria contro le malattie.
Riguardo al versamento del contributo di cui al presente articolo, alle trasgressioni degli obblighi relativi ed a quanto altro concerne il contributo medesimo, si applicano le norme relative ai contributi per l'assicurazione obbligatoria contro le malattie.
Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con quello per il tesoro, la misura dei contributi stabiliti dalla presente legge puo' essere modificata in relazione alle effettive esigenze delle relative gestioni.
Art.22.
L'assicurazione di maternita' per le lavoratrici a domicilio
tradizionali e per le addette ai servizi domestici familiari, gestita dall'INPS,
e' trasferita con i relativi avanzi di gestione all'INAM.
TITOLO III Corresponsione di un assegno di natalita' alle coltivatrici dirette, alle lavoratrici artigiane e alle lavoratrici esercenti attivita' commerciale
Art.23. abrogato.
Art.24. abrogato.
Art.25. abrogato.
Art.26. abrogato.
Art.27. abrogato.
TITOLO IV
Disposizioni varie, vigilanza e penalita'
Art.28.
Prima dell'inizio dell'astensione obbligatoria dal lavoro di cui
all'articolo 4, lettera a), della presente legge le lavoratrici di cui
all'articolo 1 della presente legge dovranno consegnare al datore di lavoro e
all'istituto erogatore delle indennita' giornaliere di maternita' il certificato
medico indicante la data presunta del parto. La data indicata nel certificato fa
stato, nonostante qualsiasi errore di previsione.
Art.29.
Tutti i documenti occorrenti per l'applicazione della presente legge
sono esenti da ogni imposta, tassa, diritto o spesa di qualsiasi specie e
natura.
Art.30.
La vigilanza sulla presente legge e' demandata al Ministero del lavoro
e della previdenza sociale che la esercita attraverso l'ispettorato del lavoro.
Al rilascio dei certificati medici di cui alla presente legge sono abilitati gli
ufficiali sanitari, i medici condotti, i medici dell'istituto presso il quale la
lavoratrice e' assicurata per il trattamento di maternita', salvo quanto
previsto dai commi successivi.
Qualora i certificati siano redatti da medici diversi da quelli di cui al precedente comma, il datore di lavoro o l'istituto presso il quale la lavoratrice e' assicurata per il trattamento di maternita' hanno facolta' di accettare i certificati stessi ovvero, di richiederne la regolarizzazione alla lavoratrice interessata.
I medici dell'ispettorato del lavoro hanno facolta' di controllo. Il certificato medico attestante la malattia del bambino, di cui al secondo comma dell'articolo 7 della presente legge, puo' essere redatto da un medico di libera scelta della lavoratrice.
L'astensione dal lavoro di cui all'articolo 5, lettera a), della presente legge e' disposta dall'ispettorato del lavoro in base ad accertamento rnedico, per il quale l'ispettorato del lavoro ha facolta' di delegare gli ufficiali sanitari o di avvalersi dei servizi ispettivi degli istituti previdenziali cornpetenti o di enti pubblici e di istituti specializzati di diritto pubblico. In ogni caso il provvedimento dovra' essere emanato entro sette giorni dalla ricezione dell'istanza della lavoratrice.
L'astensione dal lavoro di cui alle lettere b) e c) dell'articolo 5 della presente legge e' disposta dall'ispettorato del lavoro, oltreche' su istanza della lavoratrice, anche di propria iniziativa, qualora nel corso della propria attivita' di vigilanza constati l'esistenza delle condizioni che danno luogo all'astensione medesima.
Parimenti, lo spostamento delle lavoratrici ad altre mansioni, di cui al terzo comma dell'articolo 3 della presente legge, e' disposto dall'ispettorato del lavoro sia di propria iniziativa, sia su istanza della lavoratrice. Fino all'emanazione del primo decreto ministeriale di cui all'ultimo comma dell'articolo 4 della presente legge, l'anticipazione dell'astensione obbligatoria dal lavoro di cui al secondo comma dell'articolo sopracitato e' disposta dall'ispettorato del lavoro. I provvedimenti dell'ispettorato del lavoro in ordine a quanto previsto dai commi sesto, settimo, ottavo e nono del presente articolo sono definitivi.
Art.31.
1. L'inosservanza delle disposizioni contenute negli articoli 3,
primo, secondo e terzo comma, 4 e 5 e' punita con l'arresto fino a sei mesi.
2. L'inosservanza delle disposizioni contenute nell'articolo 2 e' punita con la sanzione amministrativa da lire due milioni a lire cinque milioni.
3. L'inosservanza delle disposizioni contenute nell'articolo 10 e il rifiuto, l'opposizione o l'ostacolo all'esercizio dei diritti di assenza dal lavoro di cui all'art. 7 della presente legge sono puniti con la sanzione amministrativa da lire un milione a lire cinque milioni. 4. L'autorita' competente a
ricevere il rapporto per le violazioni amministrative previste dal presente articolo e ad emettere l'ordinanza di ingiunzione e' l'ispettorato del lavoro.
Art.32.
Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro
per il lavoro e la previdenza sociale, entro 90 giorni, saranno emanate norme
regolamentari per l'applicazione della presente legge.
Art.33.
Sono abrogate le disposizioni della legge 26 agosto 1950, n. 860,
sulla tutela fisica ed economica delle lavoratrici madri e successive
modificazioni in contrasto con le norme della presente legge.
Art.34.
Le disposizioni contenute negli articoli 11, 12 e 13 della legge 26
agosto 1950, n. 860, continuano ad applicarsi in via transitoria ai datori di
lavoro che, ai sensi della legge stessa, abbiano istituito camere di
allattamento o asili nido aziendali funzionanti alla data del 15 dicembre 1971.
L'ispettorato del lavoro, sentite le organizzazioni sindacali aziendali, puo' autorizzare la chiusura delle camere di allattamento e degli asili nido aziendali di cui al precedente comma in relazione alle effettive esigenze delle lavoratrici occupate nell'azienda ed all'attuazione del piano quinquennale per l'istituzione di asili nido comunali con il concorso dello Stato (16).
Art.35.
La presente legge entra in vigore alla data della pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale salvo le diverse decorrenze fissate dagli articoli precedenti
e salvo quanto previsto dal successivo comma.
Alle lavoratrici che al momento dell'entrata in vigore della presente legge sono assenti dal lavoro ai sensi dell'articolo 5, lettera a), della legge 26 agosto 1950, n. 860, si continua ad applicare la norma citata fino all'esaurimento del periodo di cui alla lettera stessa.