L. 9 marzo 1989, n. 88.

Ristrutturazione dell'Istituto nazionale della previdenza sociale e dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro.

Pubblicata nella Gazz. Uff. 13 marzo 1989, n. 60, S.O.

Capo I - Organizzazione e controlli

Art. 1. Funzioni e finalitā dell'Istituto nazionale della previdenza sociale - INPS.

1. L'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), ente pubblico erogatore di servizi, č sottoposto alla vigilanza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale e del Ministero del tesoro.

2. L'INPS, nel quadro della politica economica generale, adempie alle funzioni attribuitegli con criteri di economicitā e di imprenditorialitā, adeguando autonomamente la propria organizzazione all'esigenza di efficiente e tempestiva acquisizione dei contributi ed erogazione delle prestazioni. Alle medesime finalitā deve conformarsi l'azione di controllo e di vigilanza sull'attivitā dell'Istituto.

3. Tra gli scopi istituzionali dell'Istituto rientra anche la gestione di forme di previdenza integrativa nell'ambito delle disposizioni generali derivanti da leggi o regolamenti.

4. L'esercizio delle attivitā relative alla gestione di forme di previdenza integrativa deve essere effettuato dall'INPS sulla base di un bilancio annuale di previsione separato da quello afferente agli altri fondi amministrati. Alta gestione finanziaria dei fondi integrativi non si applica l'articolo 16 della legge 12 agosto 1974, n. 370.

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