L. 15 maggio 1997, n. 127.

Misure urgenti per lo snellimento dell'attivitą amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo.

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Art.17. Ulteriori disposizioni in materia di semplificazione dell'attivitą amministrativa e di snellimento dei procedimenti di decisione e di controllo.

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109. Nel rispetto dell'equilibrio finanziario del bilancio e dei princģpi di una corretta ed efficiente gestione delle risorse economiche e strumentali, le materie di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c), numeri 2), 3), 4) e 5), della legge 23 ottobre 1992, n. 421, sono regolate dalle universitą, per quanto riguarda il personale tecnico e amministrativo, secondo i propri ordinamenti. I relativi atti regolamentari devono rispettare quanto stabilito dai contratti collettivi di lavoro e sono soggetti al procedimento di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29.

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