L. 15 luglio 2002, n. 145
Disposizioni per il riordino della dirigenza statale e per favorire lo scambio di esperienze e l'interazione tra pubblico e privato.
Pubblicata nella Gazz. Uff. 24 luglio 2002, n. 172.
Art.1. Modifica all'art. 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
1. All'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono aggiunte, in fine, le parole: "l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN) e le Agenzie di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300".
Art.2. Delega di funzioni dei dirigenti.
1. Aggiunge il comma 1-bis all'art. 17, D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165.
Art.3. Norme in materia di incarichi dirigenziali e di ingresso dei funzionari internazionali nella pubblica amministrazione.
1. All'articolo 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) Sostituisce il comma 1 dell'art. 19, D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165
b) Sostituisce il comma 2 dell'art. 19, D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165.
c) al comma 3, le parole: "del ruolo unico" sono sostituite dalle seguenti: "dei ruoli";
d) Sostituisce il comma 4 dell'art. 19, D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165.
e) Aggiunge il comma 4-bis all'art. 19, D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165.
f) Aggiunge i commi 5-bis e 5-ter all'art. 19, D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165.
g) Sostituisce il comma 6 dell'art. 19, D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165.
h) il comma 7 è abrogato;
i) Sostituisce il comma 8 dell'art. 19, D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165;
l) Sostituisce il comma 10 dell'art. 19, D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165;
m) Aggiunge un periodo al comma 12 dell'art. 19, D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165;
n) Aggiunge il comma 12-bis all'art. 19, D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165;
2. All'art. 21 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) Sostituisce il comma 1 dell'art. 21, D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165;
b) il comma 2 è abrogato.
3. Al comma 1 dell'art. 22 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, al primo periodo, le parole: "comma 2" sono sostituite dalle seguenti: "comma 1"; al secondo periodo, le parole: "del ruolo unico" sono sostituite dalle seguenti: "dei ruoli" e le parole: "del medesimo ruolo con le modalità stabilite dal regolamento di cui al comma 3 del medesimo articolo" sono sostituite dalle seguenti: "dei medesimi ruoli con le modalità stabilite da apposito regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro per la funzione pubblica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,".
4. Sostituisce l'art. 23, D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165.
5. Sostituisce l'art. 28, D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165.
6. È fatta comunque salva ad ogni effetto di legge la validità delle graduatorie degli idonei di pubblici concorsi per l'accesso alle qualifiche di dirigente nei limiti temporali previsti dalle norme vigenti.
7. Fermo restando il numero complessivo degli incarichi attribuibili, le disposizioni di cui al presente articolo trovano immediata applicazione relativamente agli incarichi di funzione dirigenziale di livello generale e a quelli di direttore generale degli enti pubblici vigilati dallo Stato ove è prevista tale figura. I predetti incarichi cessano il sessantesimo giorno dalla data di entrata in vigore della presente legge, esercitando i titolari degli stessi in tale periodo esclusivamente le attività di ordinaria amministrazione. Fermo restando il numero complessivo degli incarichi attribuibili, per gli incarichi di funzione dirigenziale di livello non generale, può procedersi, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, all'attribuzione di incarichi ai sensi delle disposizioni di cui al presente articolo, secondo il criterio della rotazione degli stessi e le connesse procedure previste dagli articoli 13 e 35 del contratto collettivo nazionale di lavoro per il quadriennio 1998-2001 del personale dirigente dell'Area 1. Decorso tale termine, gli incarichi si intendono confermati, ove nessun provvedimento sia stato adottato. In sede di prima applicazione dell'articolo 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come modificato dal comma 1 del presente articolo, ai dirigenti ai quali non sia riattribuito l'incarico in precedenza svolto è conferito un incarico di livello retributivo equivalente al precedente. Ove ciò non sia possibile, per carenza di disponibilità di idonei posti di funzione o per la mancanza di specifiche qualità professionali, al dirigente è attribuito un incarico di studio, con il mantenimento del precedente trattamento economico, di durata non superiore ad un anno. La relativa maggiore spesa è compensata rendendo indisponibile, ai fini del conferimento, un numero di incarichi di funzione dirigenziale equivalente sul piano finanziario, tenendo conto prioritariamente dei posti vacanti presso l'amministrazione che conferisce l'incarico.
8. Al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'art. 15, comma 1, primo periodo, le parole: "del ruolo unico" sono sostituite dalle seguenti: "dei ruoli";
b) all'art. 53, comma 1, dopo le parole: "10 gennaio 1957, n. 3," sono inserite le seguenti: "salva la deroga prevista dall'art. 23-bis del presente decreto,".
Art. 4. Concorsi per la qualifica dirigenziale.
1. A coloro i quali, anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 29 ottobre 1998, n. 387, sono stati ammessi con riserva ai concorsi banditi ai sensi dell'art. 28, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, si applicano i medesimi requisiti di accesso previsti dal citato decreto legislativo n. 387 del 1998.
Art. 5. Personale di cui all'art. 69, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
1. Nei limiti del 50 per cento dei posti disponibili nell'àmbito della dotazione organica dei dirigenti di seconda fascia dei ruoli di ciascuna amministrazione, il personale di cui all'art. 69, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, è inquadrato, previo superamento di concorso riservato per titoli di servizio e professionali, da espletarsi entro centottanta giorni dalla medesima data, nella seconda fascia dirigenziale.
2. Nelle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, la disposizione di cui al comma 1 si applica una volta effettuati gli inquadramenti previsti dal regolamento di cui all'articolo 10, comma 2, della presente legge, con decorrenza dalla data di entrata in vigore dello stesso regolamento.
3. Alle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applica l'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni.
Art. 6. Norme in materia di incarichi presso enti, società e agenzie.
1. Le nomine degli organi di vertice e dei componenti dei consigli di amministrazione o degli organi equiparati degli enti pubblici, delle società controllate o partecipate dallo Stato, delle agenzie o di altri organismi comunque denominati, conferite dal Governo o dai Ministri nei sei mesi antecedenti la scadenza naturale della legislatura, computata con decorrenza dalla data della prima riunione delle Camere, o nel mese antecedente lo scioglimento anticipato di entrambe le Camere, possono essere confermate, revocate, modificate o rinnovate entro sei mesi dal voto sulla fiducia al Governo. Decorso tale termine gli incarichi per i quali non si sia provveduto si intendono confermati fino alla loro naturale scadenza. Le stesse disposizioni si applicano ai rappresentanti del Governo e dei Ministri in ogni organismo e a qualsiasi livello, nonché ai componenti di comitati, commissioni e organismi ministeriali e interministeriali, nominati dal Governo o dai Ministri.
2. Le nomine di cui al presente articolo conferite o comunque rese operative negli ultimi sei mesi antecedenti la fine naturale della tredicesima legislatura, nonché quelle conferite o comunque rese operative nel corso della quattordicesima legislatura fino alla data di insediamento del nuovo Governo, possono essere confermate, revocate, modificate o rinnovate entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
Art. 7. Modifiche al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e al testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
1. Aggiunge l'art. 23-bis al D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165.
2. Aggiunge il comma 4-bis all'art. 101, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.
3. Aggiunge l'art. 17-bis al D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165.
4. Aggiunge un periodo dopo il secondo al comma 2 dell'art. 40, D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165.
5. Dalla disposizione di cui al comma 4 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Art. 8. Semplificazione delle procedure di collocamento fuori ruolo.
1. Sostituisce l'art. 1, L. 27 luglio 1962, n. 1114.
2. Per i cittadini italiani collocati fuori ruolo ai sensi dell'articolo 1 della legge 27 luglio 1962, n. 1114, come sostituito dal comma 1 del presente articolo, fatte salve le disposizioni eventualmente più favorevoli previste dalle amministrazioni di appartenenza, il servizio prestato presso enti, organizzazioni internazionali o Stati esteri è computato per intero ai fini della progressione della carriera, dell'attribuzione degli aumenti periodici di stipendio e, secondo le modalità stabilite dalla medesima legge 27 luglio 1962, n. 1114, del trattamento di quiescenza e previdenza, nonché ai fini della valutazione dei titoli.
3. All'articolo 1, comma 124, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, dopo le parole: "o di fuori ruolo" sono inserite le seguenti: "o svolge altra forma di collaborazione autorizzata".
Art. 9. Accesso di dipendenti privati allo svolgimento di incarichi e attività internazionali.
1. È istituito, presso il Ministero degli affari esteri, un elenco per l'iscrizione delle imprese private che siano disposte a fornire proprio personale di cittadinanza italiana, per ricoprire posti o incarichi nell'àmbito delle organizzazioni internazionali.
2. Per l'iscrizione all'elenco di cui al comma 1, le imprese interessate inoltrano al Ministero degli affari esteri le richieste di iscrizione indicando espressamente:
a) l'area di attività in cui operano;
b) gli enti od organismi internazionali di interesse;
c) i settori professionali ed il numero massimo di candidati che intendono fornire;
d) l'impegno a mantenere il posto di lavoro senza diritto al trattamento economico al proprio personale chiamato a ricoprire posti o incarichi presso enti o organismi internazionali, con eventuale indicazione della durata massima dell'aspettativa.
3. La nomina del dipendente di imprese iscritte nell'elenco di cui al comma 1 avviene, nei limiti dei posti vacanti, sulla base di professionalità, esperienza e conoscenze tecnico-scientifiche possedute, e la relativa nomina deve essere motivata sulla base della carenza, alle dipendenze della pubblica amministrazione, di personale che disponga di analoghe caratteristiche e può essere disposta solo a tempo determinato, non superiore a tre anni, non rinnovabile.
4. Gli incarichi di cui al comma 3 non danno luogo all'attribuzione di alcuna indennità o emolumento, comunque denominato, da parte delle amministrazioni pubbliche italiane.
Art.10. Disposizioni di attuazione.
1. Con uno o più regolamenti adottati con decreto del Ministro per la funzione pubblica, di concerto con il Ministro degli affari esteri e con il Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità e le procedure attuative dell'articolo 28, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come sostituito dall'articolo 3, comma 5, della presente legge, nonché degli articoli 8 e 9 della presente legge.
2. Con regolamento, da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro per la funzione pubblica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono disciplinati: le modalità di istituzione, l'organizzazione e il funzionamento dei ruoli dei dirigenti delle amministrazioni dello Stato nonché le procedure e le modalità per l'inquadramento, nella fase di prima attuazione, dei dirigenti di prima e seconda fascia del ruolo unico nei ruoli delle singole amministrazioni, fatta salva la possibilità per il dirigente di optare per il rientro nell'amministrazione che ne ha effettuato il reclutamento tramite procedura concorsuale; le modalità di utilizzazione dei dirigenti ai quali non sia affidata la titolarità di uffici dirigenziali; le modalità di elezione del componente del comitato dei garanti di cui all'articolo 22 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come modificato dall'articolo 3, comma 3, della presente legge. Alla data di entrata in vigore di tale regolamento è abrogato il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 febbraio 1999, n. 150.
3. La disciplina relativa alle disposizioni di cui al comma 3 dell'articolo 7, che si applicano a decorrere dal periodo contrattuale successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, resta affidata alla contrattazione collettiva, sulla base di atti di indirizzo del Ministro per la funzione pubblica all'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN) anche per la parte relativa all'importo massimo delle risorse finanziarie da destinarvi.
Art. 11. Norma finale.
1. In tutte le disposizioni di legge, di regolamento e contrattuali nelle quali è espressamente o implicitamente richiamato il ruolo unico dei dirigenti, tale richiamo va inteso come effettuato ai ruoli dei dirigenti delle singole amministrazioni.