Legge 24 dicembre 2003, n. 350
Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2004)
(pubblicata nel S.O. n. 196/L alla G.U. n. 299 del 27.12.2003)
. . . o m i s s i s . . .
Art. 3.
(Disposizioni in materia di oneri sociali e di personale e per il
funzionamento di amministrazioni ed enti pubblici)
1. Il sistema universitario concorre alla realizzazione degli obiettivi di
finanza pubblica per il triennio 2004-2006 garantendo che il fabbisogno
finanziario, riferito alle università statali, ai dipartimenti e a tutti gli
altri centri con autonomia finanziaria e contabile, da esso complessivamente
generato in ciascun anno non sia superiore al fabbisogno determinato a
consuntivo nell’esercizio precedente incrementato del 4 per cento per ciascun
anno. Il Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca procede
annualmente alla determinazione del fabbisogno finanziario programmato per
ciascun ateneo, sentita la Conferenza dei rettori delle università italiane,
tenendo conto degli obiettivi di riequilibrio nella distribuzione delle risorse
e delle esigenze di razionalizzazione del sistema universitario, garantendo
l’equilibrata distribuzione delle opportunità formative e tenendo conto delle
necessità relative ai corsi di laurea di nuova istituzione e all’articolazione
su più sedi dell’attività didattica.
2. Il Consiglio nazionale delle ricerche (CNR), l’Agenzia spaziale italiana (ASI), l’Istituto nazionale di fisica nucleare (INFN) e l’Ente per le nuove tecnologie, l’energia e l’ambiente (ENEA) concorrono alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica per il triennio 2004-2006 garantendo che il fabbisogno finanziario da essi complessivamente generato in ciascun anno non sia superiore al fabbisogno determinato a consuntivo nell’esercizio precedente incrementato del 5 per cento per ciascun anno. Il Ministro dell’economia e delle finanze, sentiti i Ministri dell’istruzione, dell’università e della ricerca e delle attività produttive, procede annualmente alla determinazione del fabbisogno programmato per ciascun ente.
3. Gli enti pubblici di ricerca possono stipulare accordi di programma, impegnando anche risorse proprie, con imprese pubbliche e private, ivi comprese le piccole e medie imprese, per sviluppare ricerche nei settori ad alta tecnologia e su temi di interesse strategico per le industrie del Paese, prevedendo anche l’interscambio di conoscenze per favorire la realizzazione di tali programmi e attività.
4. Le strutture universitarie specialistiche operanti nei settori strategici per la diffusione del diritto europeo possono promuovere accordi di programma con enti e imprese pubblici e privati, ivi comprese le piccole e medie imprese, al fine di sviluppare programmi didattici e di ricerca per la formazione di nuove figure professionali e manageriali nei settori di interesse strategico per l’attuazione delle politiche comunitarie e per l’internazionalizzazione delle imprese.
5. Non concorrono alla determinazione del fabbisogno finanziario annuale dell’ASI, i pagamenti relativi alla contribuzione annuale dovuta all’Agenzia spaziale europea (ESA), in quanto correlati ad accordi internazionali, nonché i pagamenti per programmi in collaborazione con la medesima ESA e programmi realizzati con leggi speciali, ivi compresa la partecipazione al programma «Sistema satellitare di navigazione globale GNSS-Galileo», ai sensi della legge 29 gennaio 2001, n. 10, e dell’articolo 15, comma 2, del decreto legislativo 4 giugno 2003, n. 128.
6. Ai fini della determinazione del fabbisogno finanziario per il 2004 del CNR, si tiene conto degli istituti confluiti e di quelli fuoriusciti dal CNR medesimo ai sensi dell’articolo 23, commi 1 e 5, del decreto legislativo 4 giugno 2003, n. 127.
7. Il fabbisogno finanziario
annuale di cui ai commi 1 e 2 è incrementato degli oneri contrattuali del
personale limitatamente a quanto dovuto a titolo di competenze arretrate.
8. Per l’anno 2004 è istituito un Fondo di riserva di 1.200 milioni di euro per
provvedere ad eventuali esigenze connesse con la proroga delle missioni
internazionali di pace.
9. Il Ministro dell’economia e delle finanze provvede ad inviare al Parlamento
copia delle deliberazioni relative all’utilizzo del Fondo di cui al comma 8 e di
esse viene data formale comunicazione alle competenti Commissioni parlamentari.
10. Ferma restando la disposizione di cui all’articolo 23, comma 5, della legge
27 dicembre 2002, n. 289, al fine di provvedere alla estinzione dei debiti
pregressi nei confronti di enti, società, persone fisiche, istituzioni ed
organismi vari, sono autorizzate le seguenti spese:
a) 100 milioni di euro per l’anno 2004 e 150 milioni di euro per ciascuno degli
anni 2005 e 2006 per i debiti contratti dall’ex Ministero delle finanze per le
attività svolte fino al 31 dicembre 2000;
b) 171 milioni di euro per ciascuno degli anni 2004, 2005 e 2006 per i debiti
contratti dal Ministero dell’interno – Dipartimento della pubblica sicurezza,
per le attività svolte fino al 31 dicembre 2003.
11. Gli importi di cui al comma 10 sono iscritti in specifici fondi, rispettivamente, nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze e del Ministero dell’interno, per essere assegnati nel corso della gestione alle unità previsionali di base interessate, con decreti dei rispettivi Ministri, comunicati, anche con evidenze informatiche, al Ministero dell’economia e delle finanze, tramite gli Uffici centrali del bilancio, nonché alle competenti Commissioni parlamentari e alla Corte dei conti.
12. Al fine di provvedere
all’estinzione delle anticipazioni effettuate per spese di giustizia da Poste
italiane Spa fino al 31 dicembre 2002, è autorizzata la spesa di 823 milioni di
euro.
13. Ai fini e per gli effetti del primo comma dell’articolo 6 del Trattato
Lateranense tra la Santa Sede e l’Italia, reso esecutivo dalla legge 27 maggio
1929, n. 810, è autorizzata la spesa massima di 25 milioni di euro per l’anno
2004 e di 4 milioni di euro a decorrere dall’anno 2005, da iscrivere in apposita
unità previsionale di base dello stato di previsione del Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti. Le modalità, i criteri e l’entità delle
erogazioni a favore dei soggetti creditori sono definiti con decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti, da emanare entro centoventi giorni dalla data di
entrata in vigore della presente legge.
14. Per le finalità di controllo, trasparenza e contenimento della spesa
pubblica, la Banca d’Italia trasmette al Ministero dell’economia e delle finanze
le informazioni in merito alle operazioni finanziarie poste in essere da singole
amministrazioni pubbliche con istituzioni creditizie e finanziarie, secondo
modalità e tempi indicati con decreto del Ministro dell’economia e delle
finanze, sentita la stessa Banca d’Italia.
15. Per le medesime finalità di cui al comma 14, all’atto del perfezionamento di
operazioni finanziarie da parte di amministrazioni pubbliche con onere di
ammortamento a totale carico dello Stato, l’istituto finanziatore è tenuto a
darne comunicazione al Ministero dell’economia e delle finanze, indicando il
beneficiario, l’importo dell’operazione finanziaria e il relativo piano di
rimborso, secondo modalità e tempi definiti con decreto del Ministero
dell’economia e delle finanze, sentita l’Associazione bancaria italiana.
16. Ai sensi dell’articolo 119, sesto comma, della Costituzione, le regioni a
statuto ordinario, gli enti locali, le aziende e gli organismi di cui agli
articoli 2, 29 e 172, comma 1, lettera b), del testo unico di cui al decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ad eccezione delle società di capitali
costituite per l’esercizio di servizi pubblici, possono ricorrere
all’indebitamento solo per finanziare spese di investimento. Le regioni a
statuto ordinario possono, con propria legge, disciplinare l’indebitamento delle
aziende sanitarie locali ed ospedaliere e degli enti e organismi di cui
all’articolo 12 del decreto legislativo 28 marzo 2000, n. 76, solo per
finanziare spese di investimento.
17. Per gli enti di cui al comma 16 costituiscono indebitamento, agli effetti
dell’articolo 119, sesto comma, della Costituzione, l’assunzione di mutui,
l’emissione di prestiti obbligazionari, le cartolarizzazioni di flussi futuri di
entrata non collegati a un’attività patrimoniale preesistente e le
cartolarizzazioni con corrispettivo iniziale inferiore all’85 per cento del
prezzo di mercato dell’attività oggetto di cartolarizzazione valutato da
un’unità indipendente e specializzata. Costituiscono, inoltre, indebitamento le
operazioni di cartolarizzazione accompagnate da garanzie fornite da
amministrazioni pubbliche e le cartolarizzazioni e le cessioni di crediti
vantati verso altre amministrazioni pubbliche. Non costituiscono indebitamento,
agli effetti del citato articolo 119, le operazioni che non comportano risorse
aggiuntive, ma consentono di superare, entro il limite massimo stabilito dalla
normativa statale vigente, una momentanea carenza di liquidità e di effettuare
spese per le quali è già prevista idonea copertura di bilancio. Modifiche alle
predette tipologie di indebitamento sono disposte con decreto del Ministro
dell’economia e delle finanze, sentito l’ISTAT, sulla base dei criteri definiti
in sede europea.
18. Ai fini di cui all’articolo 119, sesto comma, della Costituzione,
costituiscono investimenti:
a) l’acquisto, la costruzione, la ristrutturazione e la manutenzione
straordinaria di beni immobili, costituiti da fabbricati sia residenziali che
non residenziali;
b) la costruzione, la demolizione, la ristrutturazione, il recupero e la
manutenzione straordinaria di opere e impianti;
c) l’acquisto di impianti, macchinari, attrezzature tecnico-scientifiche, mezzi
di trasporto e altri beni mobili ad utilizzo pluriennale;
d) gli oneri per beni immateriali ad utilizzo pluriennale;
e) l’acquisizione di aree, espropri e servitù onerose;
f) le partecipazioni azionarie e i conferimenti di capitale, nei limiti della
facoltà di partecipazione concessa ai singoli enti mutuatari dai rispettivi
ordinamenti;
g) i trasferimenti in conto capitale destinati specificamente alla realizzazione
degli investimenti a cura di un altro ente od organismo appartenente al settore
delle pubbliche amministrazioni;
h) i trasferimenti in conto capitale in favore di soggetti concessionari di
lavori pubblici o di proprietari o gestori di impianti, di reti o di dotazioni
funzionali all’erogazione di servizi pubblici o di soggetti che erogano servizi
pubblici, le cui concessioni o contratti di servizio prevedono la retrocessione
degli investimenti agli enti committenti alla loro scadenza, anche anticipata.
In tale fattispecie rientra l’intervento finanziario a favore del concessionario
di cui al comma 2 dell’articolo 19 della legge 11 febbraio 1994, n. 109;
i) gli interventi contenuti in programmi generali relativi a piani urbanistici
attuativi, esecutivi, dichiarati di preminente interesse regionale aventi
finalità pubblica volti al recupero e alla valorizzazione del territorio.
19. Gli enti e gli organismi di cui al comma 16 non possono ricorrere all’indebitamento per il finanziamento di conferimenti rivolti alla ricapitalizzazione di aziende o società finalizzata al ripiano di perdite. A tale fine l’istituto finanziatore, in sede istruttoria, è tenuto ad acquisire dall’ente l’esplicazione specifica sull’investimento da finanziare e l’indicazione che il bilancio dell’azienda o della società partecipata, per la quale si effettua l’operazione, relativo all’esercizio finanziario precedente l’operazione di conferimento di capitale, non presenta una perdita di esercizio.
20. Le modifiche alle
tipologie di cui ai commi 17 e 18 sono disposte con decreto del Ministro
dell’economia e delle finanze, sentito l’ISTAT.
21. Ai fini della tutela dell’unità economica della Repubblica e nel quadro del
coordinamento della finanza pubblica di cui agli articoli 119 e 120 della
Costituzione, le disposizioni dei commi da 16 a 20 si applicano alle regioni a
statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano, nonché agli
enti e agli organismi individuati nel comma 16 siti nei loro territori.
22. Al fine di accelerare le procedure di liquidazione degli indennizzi previsti
dalla legge 29 marzo 2001, n. 137, il Ministero dell’economia e delle finanze –
Dipartimento del tesoro è autorizzato a stipulare apposite convenzioni con
società direttamente controllate dallo Stato o con enti pubblici, con le quali
affidare l’istruttoria delle domande presentate ai sensi della citata legge n.
137 del 2001, dietro pagamento dei costi documentati e di una commissione per la
gestione.
23. All’onere derivante dall’applicazione del comma 22, pari a 2 milioni di euro
per ciascuno degli anni 2004 e 2005, si provvede mediante utilizzo di quota
parte delle risorse accantonate nel fondo di cui all’articolo 49, comma 2, della
legge 27 dicembre 2002, n. 289.
24. Le disposizioni dell’articolo 2 della legge 15 ottobre 1991, n. 344,
relative all’aumento degli importi delle provvidenze economiche previste dalla
legge 26 dicembre 1981, n. 763, in favore dei profughi italiani, già prorogate
al 31 dicembre 1997 dalla legge 13 luglio 1995, n. 295, e al 31 dicembre 2000
dalla legge 8 aprile 1998, n. 89, continuano ad applicarsi a decorrere dal 1º
gennaio 2001. A tale fine, è autorizzata la spesa massima di 1.464.000 euro per
il 2004 e di 869.000 euro per ciascuno degli anni 2005 e 2006.
25. Fino al 31 dicembre 2003, la determinazione degli importi dell’IVA da
rimborsare alle regioni a statuto ordinario e agli enti locali interessati ai
sensi dell’articolo 9, comma 4, della legge 7 dicembre 1999, n. 472, e
dell’articolo 6, comma 3, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, è effettuata al
lordo delle quote dell’IVA spettanti alle regioni a statuto ordinario in base
alla normativa vigente. È autorizzata la spesa di 282 milioni di euro per
ciascuno degli anni 2004, 2005 e 2006 per ristorare i predetti enti territoriali
dei maggiori oneri sostenuti nel triennio 2001-2003 in cui il rimborso è stato
operato al netto delle suddette quote di compartecipazione.
26. Per le regioni a statuto speciale, per le province autonome di Trento e di
Bolzano e per gli enti locali dei rispettivi territori restano ferme le vigenti
modalità di determinazione dei rimborsi di cui al comma 25.
27. Per l’anno 2004 il contributo spettante alle unioni di comuni è incrementato
di 20 milioni di euro. L’incremento è riservato alle unioni di comuni che
abbiano effettivamente attivato l’esercizio associato di servizi.
28. Gli enti locali di cui all’articolo 2, comma 1, del testo unico delle leggi
sull’ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto
2000, n. 267, hanno facoltà di utilizzare le entrate derivanti dal plusvalore
realizzato con l’alienazione di beni patrimoniali, inclusi i beni immobili, per
spese, aventi carattere non permanente, connesse alle finalità di cui
all’articolo 187, comma 2, del citato testo unico di cui al decreto legislativo
18 agosto 2000, n. 267.
29. I compensi che gli enti locali, ai sensi dell’articolo 18 della legge 11
febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni, ripartiscono, a titolo di
incentivo alla progettazione, nella misura non superiore al 2 per cento
dell’importo a base di gara di un’opera o di un lavoro, si intendono al lordo di
tutti gli oneri accessori connessi alle erogazioni, ivi compresa la quota di
oneri accessori a carico degli enti stessi.
30. In deroga a quanto stabilito dall’articolo 13, comma 6, del decreto
legislativo 18 febbraio 2000, n. 56, il Ministero dell’economia e delle finanze,
limitatamente all’anno 2004, è autorizzato a concedere alle regioni a statuto
ordinario anticipazioni, da accreditare sulle contabilità speciali di cui
all’articolo 66 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, in essere presso le
tesorerie provinciali dello Stato, nella misura pari al 95 per cento delle somme
previste per ciascuna regione a statuto ordinario a titolo di IRAP e di
addizionale regionale all’IRPEF, quali risultano dalla deliberazione del CIPE
per l’anno 2004, nonché a titolo di compartecipazione all’IVA, quali risultano
dalla proposta formulata, per lo stesso anno 2004, dal Ministero dell’economia e
delle finanze ai sensi dell’articolo 2, comma 4, del citato decreto legislativo
n. 56 del 2000.
31. Limitatamente all’anno 2004, il Ministero dell’economia e delle finanze è
autorizzato a concedere alle regioni Sicilia e Sardegna anticipazioni nella
misura pari al 95 per cento delle somme previste per ciascuna regione a titolo
di IRAP, addizionale regionale all’IRPEF e Fondo sanitario nazionale di parte
corrente, quali risultano dalla deliberazione del CIPE per il medesimo anno.
32. Ai fini dell’accesso al finanziamento integrativo previsto a carico dello
Stato dall’Accordo tra Governo, regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano dell’8 agosto 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 207 del 6
settembre 2001, restano fermi gli adempimenti a carico delle regioni, di cui
all’articolo 4 del decreto-legge 15 aprile 2002, n. 63, convertito, con
modificazioni, dalla legge 15 giugno 2002, n. 112, all’articolo 52, comma 4,
della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e agli articoli 48 e 50 del decreto-legge
30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24
novembre 2003, n. 326. Nei confronti delle regioni per le quali sia verificato
il mancato rispetto dei predetti adempimenti resta fermo l’obbligo del
ripristino del livello del finanziamento corrispondente a quello previsto
dall’Accordo tra Governo, regioni e province autonome di Trento e di Bolzano del
3 agosto 2000, come integrato dall’articolo 85, comma 6, della legge 23 dicembre
2000, n. 388.
33. Nelle more della deliberazione del CIPE e della proposta di decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 4 dell’articolo 2 del
decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56, nonché della stipula di specifico
Accordo tra Governo, regioni e province autonome di Trento e di Bolzano,
concernente la definizione del procedimento di verifica degli adempimenti
regionali, di cui al comma 32, le anticipazioni sono commisurate al livello del
finanziamento corrispondente a quello previsto dall’Accordo tra Governo, regioni
e province autonome di Trento e di Bolzano del 3 agosto 2000, di cui al comma
32.
34. Sono autorizzati, in sede di conguaglio, eventuali recuperi che dovessero
rendersi necessari anche a carico delle somme a qualsiasi titolo spettanti alle
regioni per gli esercizi successivi.
35. I trasferimenti erariali per l’anno 2004 in favore di ogni singolo ente
locale sono determinati in base alle disposizioni recate dall’articolo 31, comma
1, primo periodo, della legge 27 dicembre 2002, n. 289. Per l’anno 2004,
l’incremento annuale delle risorse, pari a 180 milioni di euro, derivante
dall’applicazione del tasso programmato di inflazione alla base di calcolo
definita dall’articolo 49, comma 6, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, è
distribuito in misura del 50 per cento del totale in favore dei comuni di cui
all’articolo 9, comma 3, del decreto legislativo 30 giugno 1997, n. 244, e per
il restante 50 per cento in favore della generalità dei comuni.
36. Per l’anno 2004 ai comuni con popolazione inferiore a 3.000 abitanti è
concesso un contributo a carico del bilancio dello Stato, fino ad un importo
complessivo di 50 milioni di euro, per le medesime finalità dei contributi
attribuiti a valere sul fondo nazionale ordinario per gli investimenti.
37. Le disposizioni di cui al comma 14 dell’articolo 31 della legge 27 dicembre
2002, n. 289, si applicano anche nei rapporti di debito e credito tra province
ovvero tra queste e lo Stato conseguenti ad errate attribuzioni di somme dovute
a titolo di imposta sulle assicurazioni contro la responsabilità civile
derivante dalla circolazione dei veicoli a motore effettuate, negli anni 1999 e
2000, dai concessionari della riscossione.
38. Al comma 14 dell’articolo 45 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, le
parole: «31 dicembre 1998» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2003».
39. Nello stato di previsione del Ministero degli affari esteri è istituito,
nell’ambito della unità previsionale di base 6.1.1.2 – Uffici all’estero, un
fondo da ripartire per eventuali maggiori esigenze per consumi intermedi,
relativi agli uffici all’estero, la cui dotazione iniziale è commisurata al 10
per cento degli stanziamenti per consumi intermedi iscritti nella medesima unità
previsionale di base, che vengono corrispondentemente ridotti. La ripartizione
del fondo è disposta con decreti del Ministro degli affari esteri comunicati,
anche con evidenze informatiche, al Ministero dell’economia e delle finanze,
tramite l’Ufficio centrale del bilancio, nonché alle competenti Commissioni
parlamentari e alla Corte dei conti.
40. All’articolo 5 della legge 6 febbraio 1985, n. 15, dopo il quinto comma sono
inseriti i seguenti:
«A seguito di motivata richiesta formulata dalle sedi all’estero ed in attesa
dell’accreditamento dei finanziamenti ministeriali di cui all’articolo 2, la
competente direzione generale del Ministero degli affari esteri può autorizzare,
previa comunicazione al competente Dipartimento del tesoro del Ministero
dell’economia e delle finanze e all’Ufficio centrale del bilancio presso il
Ministero degli affari esteri, le rappresentanze diplomatiche e gli uffici
consolari a prelevare somme dai rispettivi conti correnti valuta Tesoro per far
fronte alle esigenze delle sedi stesse.
Ad operazione effettuata viene disposto il versamento all’entrata del
controvalore in euro dell’importo prelevato seguendo le procedure previste
dall’articolo 6 della presente legge e dai decreti del Ministro dell’economia e
delle finanze 6 agosto 2003, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale n. 197 del 26
agosto 2003, di attuazione degli articoli 3, 6 e 7 del regolamento di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482. Dell’avvenuto
versamento viene data comunicazione, a cura della competente direzione generale
del Ministero degli affari esteri, al Dipartimento del tesoro del Ministero
dell’economia e delle finanze e all’Ufficio centrale del bilancio presso il
Ministero degli affari esteri».
41. All’articolo 80, comma 41, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, le parole: «da emanare entro il 28 febbraio 2003,» sono soppresse.
42. All’articolo 80, comma
42, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, dopo le parole: «Il 10 per cento delle
maggiori entrate» sono inserite le seguenti: «di ciascun anno».
43. Il Ministro degli affari esteri, con decreto da adottare entro novanta
giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentite le
competenti Commissioni parlamentari, emana disposizioni per razionalizzare i
flussi di erogazione finanziaria e per semplificare le procedure relative alla
gestione delle attività di cooperazione internazionale, con particolare
riferimento alle procedure amministrative relative alle organizzazioni non
governative.
44. Per gli oneri derivanti dall’assunzione, per il periodo febbraio
2004-febbraio 2005, della Presidenza italiana per l’organizzazione dell’attività
della «International Task Force per l’educazione, il ricordo e la ricerca
relativi alla Shoah» è autorizzata, per l’anno 2004, la spesa di 500.000 euro,
da iscrivere nello stato di previsione del Ministero dell’istruzione,
dell’università e della ricerca.
45. L’articolo 10 della legge 14 dicembre 2000, n. 376, è sostituito dal
seguente:
«Art. 10. - (Copertura finanziaria) – 1. Gli oneri derivanti dall’attuazione
degli articoli 3 e 4, nella misura massima di 3.500.000 euro annui, a decorrere
dal 2004 sono posti a carico di apposita unità previsionale di base dello stato
di previsione del Ministero della salute».
46. Ai fini di quanto disposto dall’articolo 48, comma 1, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per il biennio 2004-2005 gli oneri posti a
carico del bilancio statale derivanti dalla contrattazione collettiva nazionale,
ivi comprese le risorse da destinare alla contrattazione integrativa per il
miglioramento della produttività, comportanti incrementi nel limite massimo
dello 0,2 per cento, sono quantificati complessivamente in 1.030 milioni di euro
per l’anno 2004 ed in 1.970 milioni di euro a decorrere dal 2005.
47. Le risorse per i
miglioramenti economici e per l’incentivazione della produttività al rimanente
personale statale in regime di diritto pubblico sono determinate in 430 milioni
di euro per l’anno 2004 e in 810 milioni di euro a decorrere dall’anno 2005 con
specifica destinazione, rispettivamente di 360 milioni di euro e di 690 milioni
di euro, per il personale delle Forze armate e dei Corpi di polizia di cui al
decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, e successive modificazioni. In
aggiunta a quanto previsto dal primo periodo è stanziata, a decorrere dall’anno
2004, la somma di 200 milioni di euro da destinare al trattamento economico
accessorio del personale delle Forze armate e dei Corpi di polizia di cui al
decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, e successive modificazioni, in
relazione alle pressanti esigenze connesse con la tutela dell’ordine e della
sicurezza pubblica anche con riferimento alle attività di tutela
economico-finanziaria, della difesa nazionale nonché con quelle derivanti dagli
accresciuti impegni in campo internazionale.
48. Le somme di cui ai commi 46 e 47, comprensive degli oneri contributivi e
dell’imposta regionale sulle attività produttive di cui al decreto legislativo
15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, costituiscono l’importo
complessivo massimo di cui all’articolo 11, comma 3, lettera h), della legge 5
agosto 1978, n. 468.
49. Per il personale dipendente da amministrazioni, istituzioni ed enti pubblici
diversi dall’amministrazione statale gli oneri derivanti dai rinnovi
contrattuali per il biennio 2004-2005, nonché quelli derivanti dalla
corresponsione dei miglioramenti economici al personale di cui all’articolo 3,
comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono posti a carico dei
rispettivi bilanci ai sensi dell’articolo 48, comma 2, del medesimo decreto
legislativo. In sede di deliberazione degli atti di indirizzo previsti
dall’articolo 47, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, i
comitati di settore provvedono alla quantificazione delle relative risorse e
alla determinazione della quota da destinare all’incentivazione della
produttività, attenendosi, quale tetto massimo di crescita delle retribuzioni,
ai criteri previsti dal comma 46 per il personale delle amministrazioni dello
Stato.
50. In relazione a quanto previsto dall’articolo 33 della legge 27 dicembre
2002, n. 289, i maggiori oneri di personale per il biennio contrattuale
2002-2003, ivi comprese le spese di cui all’ultimo periodo del comma 40
dell’articolo 32 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, non sono considerati, a
decorrere dall’anno 2003, ai fini del calcolo del disavanzo finanziario degli
enti territoriali di cui all’articolo 29, commi 5 e 7, della medesima legge 27
dicembre 2002, n. 289, nonché ai fini del calcolo dei limiti di spesa per le
regioni a statuto ordinario di cui alle disposizioni recate dall’articolo 1 del
decreto-legge 18 settembre 2001, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla
legge 16 novembre 2001, n. 405, come confermate dal comma 2 del richiamato
articolo 29.
51. A decorrere dall’anno 2004, i contributi spettanti agli enti locali in
relazione agli oneri derivanti dalla corresponsione del trattamento economico al
personale immesso nei ruoli speciali ad esaurimento, di cui all’articolo 12,
comma 1, della legge 28 ottobre 1986, n. 730, già consolidati nel Fondo di cui
all’articolo 39, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, nel
loro tetto massimo, sono consolidati negli importi attribuiti ai singoli enti
per l’anno 2003. Per i comuni che non certificheranno il mantenimento del
requisito soggettivo dal 1º gennaio 2004 e per gli anni successivi, sarà
effettuata una riduzione sul trasferimento nella misura del 10 per cento annuo.
52. In deroga a quanto stabilito dall’Accordo tra Governo, regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano dell’8 agosto 2001, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 207 del 6 settembre 2001, e in relazione a quanto previsto
dall’articolo 33 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, il concorso dello Stato
al finanziamento della spesa sanitaria è incrementato, in via aggiuntiva
rispetto a quanto stabilito dal predetto Accordo, di 550 milioni di euro per
l’anno 2004 e di 275 milioni di euro a decorrere dall’anno 2005 per far fronte
ai maggiori oneri di personale del biennio contrattuale 2002-2003.
53. Per l’anno 2004, alle amministrazioni di cui agli articoli 1, comma 2, e 70,
comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive
modificazioni, ivi comprese le Forze armate, i Corpi di polizia e il Corpo
nazionale dei vigili del fuoco, è fatto divieto di procedere ad assunzioni di
personale a tempo indeterminato, fatte salve le assunzioni di personale relative
a figure professionali non fungibili la cui consistenza organica non sia
superiore all’unità, nonché quelle relative alle categorie protette. Per le
Forze armate, i Corpi di polizia e il Corpo nazionale dei vigili del fuoco sono
fatte salve le assunzioni autorizzate per l’anno 2003 e non ancora effettuate
alla data di entrata in vigore della presente legge, nonché quelle connesse con
la professionalizzazione delle Forze armate di cui al decreto legislativo 8
maggio 2001, n. 215, e successive modificazioni, nel limite degli oneri indicati
dalla legge 14 novembre 2000, n. 331. Fermo restando quanto previsto
dall’articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive
modificazioni, sono consentite le assunzioni di ricercatori delle università e
degli enti ed istituzioni di ricerca che siano risultati vincitori di concorso
alla data del 31 ottobre 2003. Per le università continuano ad applicarsi, in
ogni caso, i limiti di spesa per il personale di cui all’articolo 51, comma 4,
della legge 27 dicembre 1997, n. 449. A tal fine è istituito presso il Ministero
dell’istruzione, dell’università e della ricerca uno specifico fondo. Con
decreti del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, d’intesa
con il Ministro dell’economia e delle finanze, si provvede al trasferimento alle
singole università ed enti delle occorrenti risorse finanziarie. Per le
amministrazioni dello Stato anche ad ordinamento autonomo, le agenzie, gli enti
pubblici non economici, le università e gli enti di ricerca sono fatte salve le
assunzioni autorizzate con decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio
2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 198 del 27 agosto 2003, e non
ancora effettuate alla data di entrata in vigore della presente legge. Per le
autonomie regionali e locali e gli enti del Servizio sanitario nazionale sono
fatte salve le assunzioni previste e autorizzate con i decreti del Presidente
del Consiglio dei ministri del 12 settembre 2003, pubblicati nella Gazzetta
Ufficiale n. 239 del 14 ottobre 2003, e non ancora effettuate alla data di
entrata in vigore della presente legge. Le disposizioni di cui al presente comma
si applicano all’Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato, anche ai fini
dell’assorbimento di personale delle amministrazioni pubbliche in base a
procedure di mobilità, nel limite complessivo di 200 unità.
54. In deroga al divieto di cui al comma 53, per effettive, motivate e
indilazionabili esigenze di servizio e previo esperimento delle procedure di
mobilità, da effettuare secondo le vigenti disposizioni legislative e
contrattuali, le amministrazioni dello Stato anche ad ordinamento autonomo, le
agenzie, gli enti pubblici non economici, le università, gli enti di ricerca e
gli enti di cui all’articolo 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001,
n. 165, e successive modificazioni, possono procedere ad assunzioni nel limite
di un contingente di personale complessivamente corrispondente ad una spesa
annua lorda a regime pari a 280 milioni di euro. A tale fine è costituito un
apposito fondo nello stato di previsione della spesa del Ministero dell’economia
e delle finanze con uno stanziamento pari a 70 milioni di euro per l’anno 2004
ed a 280 milioni di euro a decorrere dall’anno 2005.
55. Le deroghe di cui al comma 54 sono autorizzate secondo la procedura di cui
all’articolo 39, comma 3-ter, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive
modificazioni. Le amministrazioni richiedono le autorizzazioni ad assumere
mediante la compilazione di apposito modello recante criteri e parametri
individuati dalla Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento della
funzione pubblica e dal Ministero dell’economia e delle finanze. Nell’ambito
delle procedure di autorizzazione delle assunzioni è prioritariamente
considerata l’immissione in servizio degli addetti a compiti connessi alla
sicurezza pubblica, al rispetto degli impegni internazionali, alla difesa
nazionale, al soccorso tecnico urgente, alla prevenzione e vigilanza antincendi
e alla protezione civile, alla tutela ambientale e alla vigilanza
antibracconaggio, al settore della giustizia, alla tutela del consumatore e alla
sicurezza e ricerca agroalimentare e alla tutela dei beni culturali, nonché dei
vincitori di concorsi espletati alla data del 30 settembre 2003, dei vincitori
di concorso per ricercatore universitario, ricercatore, primo ricercatore,
dirigente di ricerca, tecnologo, primo tecnologo e dirigente tecnologo e degli
idonei nelle procedure di valutazione comparativa a professore universitario.
Sono altresì prioritariamente valutate le esigenze di reclutamento di personale
da parte dell’amministrazione civile del Ministero dell’interno in correlazione
all’effettiva restituzione a compiti direttamente operativi di personale dei
ruoli della Polizia di Stato e dell’amministrazione penitenziaria in
correlazione all’effettiva restituzione a compiti direttamente operativi di
personale del Corpo di polizia penitenziaria.
56. Fermo restando quanto previsto ai commi 53, 54 e 55, è comunque consentito
il trasferimento dei docenti universitari dall’università nella quale prestano
servizio ad altra università statale.
57. Il pubblico dipendente che sia stato sospeso dal servizio o dalla funzione
e, comunque, dall’impiego o abbia chiesto di essere collocato anticipatamente in
quiescenza a seguito di un procedimento penale conclusosi con sentenza
definitiva di proscioglimento, anche se già collocato in quiescenza alla data di
entrata in vigore della presente legge, ha il diritto di ottenere, su propria
richiesta, dall’amministrazione di appartenenza il prolungamento o il ripristino
del rapporto di impiego, oltre i limiti di età previsti dalla legge, per un
periodo pari a quello della durata complessiva della sospensione ingiustamente
subita, anche in deroga ad eventuali divieti di riassunzione previsti dal
proprio ordinamento, con il medesimo trattamento giuridico ed economico a cui
avrebbe avuto diritto in assenza della sospensione, secondo modalità stabilite
con regolamento da adottare ai sensi dell’articolo 17, comma 1, della legge 23
agosto 1988, n. 400, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge.
58. Le disposizioni di cui ai commi 53, 54 e 55 non si applicano ai magistrati
ordinari, amministrativi e contabili, agli avvocati e procuratori dello Stato e
agli ordini e collegi professionali e alle relative federazioni nonché al
comparto scuola. Per l’anno 2004, in attesa della completa attuazione della
legge 21 dicembre 1999, n. 508, al personale delle Accademie di belle arti,
dell’Accademia nazionale di danza, dell’Accademia nazionale di arte drammatica,
degli Istituti superiori per le industrie artistiche, dei Conservatori di musica
si applica, in materia di assunzioni, la disciplina autorizzatoria di cui
all’articolo 39, comma 3-bis, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive
modificazioni. Per le regioni e le autonomie locali, nonché per gli enti del
Servizio sanitario nazionale, le camere di commercio, industria, artigianato e
agricoltura e l’Unioncamere si applicano le disposizioni di cui al comma 60.
59. Al fine di consentire al Dipartimento della protezione civile di
fronteggiare le molteplici situazioni di emergenza in atto, la Presidenza del
Consiglio dei ministri è autorizzata ad assumere personale, mediante concorsi
pubblici, nel limite massimo di 180 unità, da assegnare al predetto
Dipartimento. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto
con il Ministro dell’economia e delle finanze e con il Ministro per la funzione
pubblica, sono definiti le qualifiche, i requisiti professionali specialistici e
la quota di riserva dei posti in favore del personale in servizio presso il
Dipartimento stesso con contratto a tempo determinato, ovvero in posizione di
comando o di fuori ruolo. Il personale di cui al precedente periodo è mantenuto
in servizio fino alla conclusione delle predette procedure concorsuali. È
garantito in ogni caso un adeguato accesso dall’esterno. Ai fini di una graduale
copertura dei posti, sono autorizzate, per l’anno 2004, assunzioni per 50 unità
di personale e, per l’anno 2005, assunzioni per ulteriori 130 unità. All’onere
derivante dall’attuazione del presente comma, pari a 1,75 milioni di euro per
l’anno 2004 ed a 6,3 milioni di euro, a decorrere dall’anno 2005, si provvede,
quanto a 1,75 milioni di euro a decorrere dall’anno 2004 a carico del fondo di
cui al comma 54 e, quanto a 4,55 milioni di euro a decorrere dall’anno 2005,
mediante utilizzo delle disponibilità relative all’autorizzazione di spesa di
cui alla legge 24 febbraio 1992, n. 225.
60. Ai fini del concorso delle autonomie regionali e locali al rispetto degli
obiettivi di finanza pubblica, con decreti del Presidente del Consiglio dei
ministri da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge, previo accordo tra Governo, regioni e autonomie locali da
concludere in sede di Conferenza unificata, sono fissati per le amministrazioni
regionali, per le province e i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti
che abbiano rispettato le regole del patto di stabilità interno per l’anno 2003
e gli enti del Servizio sanitario nazionale, criteri e limiti per le assunzioni
a tempo indeterminato per l’anno 2004. Tali assunzioni, fatto salvo il ricorso
alle procedure di mobilità, devono, comunque, essere contenute, fatta eccezione
per il personale infermieristico del Servizio sanitario nazionale, entro
percentuali non superiori al 50 per cento delle cessazioni dal servizio
verificatesi nel corso dell’anno 2003, tenuto conto, in relazione alla tipologia
degli enti, della dimensione demografica, dei profili professionali del
personale da assumere, della essenzialità dei servizi da garantire e
dell’incidenza delle spese del personale sulle entrate correnti. Per gli enti
del Servizio sanitario nazionale possono essere disposte esclusivamente
assunzioni, entro i limiti predetti, di personale appartenente al ruolo
sanitario. Non può essere, in ogni caso, stabilita una percentuale superiore al
20 per cento per i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti e le
province che abbiano un rapporto dipendenti-popolazione superiore a quello
previsto dall’articolo 119, comma 3, del decreto legislativo 25 febbraio 1995,
n. 77, maggiorato del 30 per cento o la cui percentuale di spesa del personale
rispetto alle entrate sia superiore alla media nazionale per fasce demografiche.
I singoli enti in caso di assunzioni di personale devono autocertificare il
rispetto delle disposizioni del patto di stabilità interno per l’anno 2003. Fino
all’emanazione dei decreti di cui al presente comma trovano applicazione le
disposizioni di cui al comma 53. In caso di mancata adozione dei decreti del
Presidente del Consiglio dei ministri previsti dal presente comma entro il 30
giugno 2004 trovano applicazione in via provvisoria e fino all’emanazione degli
stessi le disposizioni dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri del
12 settembre 2003, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale n. 239 del 14 ottobre
2003. Le province e i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti che non
abbiano rispettato le regole del patto di stabilità interno per l’anno 2003 non
possono procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo, secondo quanto
previsto dall’articolo 29, comma 15, della legge 27 dicembre 2002, n. 289. In
ogni caso sono consentite, previa autocertificazione degli enti, le assunzioni
connesse al passaggio di funzioni e competenze alle regioni e agli enti locali
il cui onere sia coperto dai trasferimenti erariali compensativi della mancata
assegnazione di unità di personale. Per le camere di commercio, industria,
artigianato e agricoltura e l’Unioncamere, con decreto del Ministero delle
attività produttive d’intesa con la Presidenza del Consiglio dei ministri –
Dipartimento della funzione pubblica e con il Ministero dell’economia e delle
finanze, sono individuati specifici indicatori di equilibrio
economico-finanziario, volti a fissare criteri e limiti per le assunzioni a
tempo indeterminato, nel rispetto delle percentuali di cui al presente comma.
61. I termini di validità delle graduatorie per le assunzioni di personale
presso le amministrazioni pubbliche che per l’anno 2004 sono soggette a
limitazioni delle assunzioni sono prorogati di un anno. La durata delle idoneità
conseguite nelle procedure di valutazione comparativa per la copertura dei posti
di professore ordinario e associato di cui alla legge 3 luglio 1998, n. 210, e
successive modificazioni, è prorogata per l’anno 2004. In attesa dell’emanazione
del regolamento di cui all’articolo 9 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, le
amministrazioni pubbliche ivi contemplate, nel rispetto delle limitazioni e
delle procedure di cui ai commi da 53 a 71, possono effettuare assunzioni anche
utilizzando le graduatorie di pubblici concorsi approvate da altre
amministrazioni, previo accordo tra le amministrazioni interessate.
62. I Ministeri per i beni e le attività culturali, della giustizia, della
salute e l’Agenzia del territorio sono autorizzati ad avvalersi, sino al 31
dicembre 2004, del personale in servizio con contratti di lavoro a tempo
determinato, prorogati ai sensi dell’articolo 34, comma 19, della legge 27
dicembre 2002, n. 289. Il Ministero dell’economia e delle finanze può continuare
ad avvalersi fino al 31 dicembre 2004 del personale utilizzato ai sensi
dell’articolo 47, comma 10, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive
modificazioni. Il Ministero della salute, per l’anno 2004, può altresì
continuare, nel limite massimo di spesa di 1,5 milioni di euro, ad avvalersi del
personale di cui all’articolo 91, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388,
mediante contratti di collaborazione coordinata e continuativa, nonché a
stipulare le convenzioni previste dal comma 2 dello stesso articolo; ai
conseguenti oneri si fa fronte mediante corrispondente riduzione
dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 36, comma 14, della legge 27
dicembre 1997, n. 449.
63. Le procedure di conversione in rapporti di lavoro a tempo indeterminato dei
contratti di formazione e lavoro di cui all’articolo 34, comma 18, della legge
27 dicembre 2002, n. 289, possono essere effettuate unicamente nel rispetto
delle limitazioni e delle modalità previste dai commi da 53 a 71 per
l’assunzione di personale a tempo indeterminato. I rapporti in essere instaurati
con il personale interessato alla predetta conversione sono comunque prorogati
al 31 dicembre 2004.
64. I comandi del personale delle Poste italiane Spa e dell’Istituto poligrafico
e Zecca dello Stato, di cui all’articolo 34, comma 20, della legge 27 dicembre
2002, n. 289, sono prorogati al 31 dicembre 2004.
65. Per l’anno 2004, le amministrazioni di cui al comma 53 possono avvalersi di
personale a tempo determinato, ad eccezione di quanto previsto dall’articolo 108
del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, di cui al
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, o con convenzioni ovvero con
contratti di collaborazione coordinata e continuativa, nei limiti di spesa
previsti dall’articolo 34, comma 13, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e
successive modificazioni. La spesa per il personale a tempo determinato in
servizio presso il Corpo forestale dello Stato nell’anno 2004, assunto ai sensi
della legge 5 aprile 1985, n. 124, non può superare quella sostenuta per lo
stesso personale nell’anno 2003. Le limitazioni di cui al presente comma non
trovano applicazione nei confronti delle regioni e delle autonomie locali, fatta
eccezione per le province e i comuni che per l’anno 2003 non abbiano rispettato
le regole del patto di stabilità interno, cui si applica quanto disposto
dall’articolo 29, comma 15, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, nonché nei
confronti del personale infermieristico del Servizio sanitario nazionale. Per il
comparto scuola trovano applicazione le specifiche disposizioni di settore.
66. Il Ministero della giustizia, per far fronte alle straordinarie esigenze
operative del Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria, provvede
all’acquisizione di personale civile con professionalità nei settori
socio-educativo tecnico e contabile, ricorrendo, prioritariamente, alle
procedure di mobilità. In caso di esito negativo delle predette procedure
l’Amministrazione può avvalersi di personale assunto a tempo determinato entro
un limite di spesa di 6 milioni di euro per ciascuno degli anni 2004 e 2005.
67. La definitiva pianta organica dell’Autorità per le garanzie nelle
comunicazioni è confermata nel limite di 320 unità previsto per la pianta
organica provvisoria. La ripartizione dei posti suddetti tra l’aliquota del
personale di ruolo a tempo indeterminato, quella del personale con contratto a
tempo determinato e quella del personale proveniente da altre pubbliche
amministrazioni collocato in posizione di fuori ruolo, comando ovvero
provvedimenti analoghi, questi ultimi nel limite massimo di 30 unità, nonché la
ripartizione del personale tra le diverse qualifiche, sono stabilite con
regolamento adottato dall’Autorità con le modalità di cui all’articolo 1, comma
9, della legge 31 luglio 1997, n. 249, ad invarianza di spesa con riferimento
agli stanziamenti di bilancio previsti per il funzionamento dell’Autorità. I
posti di ruolo previsti per ciascuna qualifica dal regolamento di cui al
precedente periodo possono essere coperti, anche mediante le procedure di
mobilità previste dalla normativa vigente, da dipendenti pubblici che, alla data
di entrata in vigore della presente legge, risultino da almeno dodici mesi in
posizione di fuori ruolo, comando, o altro provvedimento di distacco presso
l’Autorità. La disciplina del personale con contratto a tempo determinato è
stabilita dall’Autorità con propria delibera, in conformità alle disposizioni
contenute nel decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368.
68. Per l’anno 2004, per gli enti di ricerca, l’Istituto superiore di sanità
(ISS), l’Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro
(ISPESL), gli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS),
l’ASI, l’ENEA, nonché per le università e le scuole superiori ad ordinamento
speciale, sono fatte comunque salve le assunzioni a tempo determinato e la
stipula di contratti di collaborazione coordinata e continuativa per
l’attuazione di progetti di ricerca ovvero di progetti finalizzati al
miglioramento di servizi anche didattici per gli studenti, i cui oneri non
risultino a carico dei bilanci di funzionamento degli enti o del fondo di
finanziamento degli enti o del fondo di finanziamento ordinario delle
università.
69. Per ciascuno degli anni 2005 e 2006, previo esperimento delle procedure di
mobilità, le amministrazioni dello Stato anche ad ordinamento autonomo, le
agenzie e gli enti pubblici non economici con organico superiore a 200 unità
sono tenuti a realizzare una riduzione del personale non inferiore all’1 per
cento rispetto a quello in servizio al 31 dicembre 2004, secondo le procedure di
cui all’articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive
modificazioni. Le altre amministrazioni pubbliche adeguano le proprie politiche
di reclutamento di personale al principio del contenimento della spesa in
coerenza con gli obiettivi fissati dai documenti di finanza pubblica. A tal
fine, secondo modalità indicate dal Ministero dell’economia e delle finanze,
d’intesa con la Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento della
funzione pubblica, gli organi competenti ad adottare gli atti di programmazione
dei fabbisogni di personale trasmettono annualmente alle predette
amministrazioni i dati previsionali dei fabbisogni. Per le Forze armate, i Corpi
di polizia e il Corpo nazionale dei vigili del fuoco trovano applicazione, per
ciascuno degli anni 2005 e 2006, i piani previsti dall’articolo 19, comma 4,
della legge 28 dicembre 2001, n. 448.
70. A completamento del programma di sostituzione dei carabinieri ausiliari di
cui all’articolo 21 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, e fermo restando
quanto previsto dall’articolo 34, comma 8, della legge 27 dicembre 2002, n. 289,
l’Arma dei carabinieri è autorizzata, nei limiti di spesa di 80 milioni di euro
per l’anno 2004, 190 milioni di euro per l’anno 2005 e 300 milioni di euro a
decorrere dall’anno 2006, ad arruolare contingenti annui di carabinieri in ferma
quadriennale comunque non superiori a 2.490 unità nell’anno 2004, 3.420
nell’anno 2005 e 3.430 nell’anno 2006. In deroga a quanto previsto dall’articolo
21, comma 3, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, se il numero delle domande di
partecipazione ai concorsi per gli arruolamenti di cui al presente comma è
inferiore al parametro di riferimento stabilito con decreto del Ministro della
difesa in funzione del numero dei potenziali concorrenti e, comunque, non
superiore al quintuplo dei posti messi a concorso, per i posti riservati ai
volontari delle Forze armate eventualmente non coperti si provvede mediante i
reclutamenti ordinari.
71. Per sopperire a straordinarie esigenze di supporto amministrativo, il
Consiglio di Stato, i tribunali amministrativi regionali, la Corte dei conti e
l’Avvocatura dello Stato possono avvalersi su base volontaria, anche in
soprannumero ed in deroga alle vigenti disposizioni legislative e contrattuali
in materia di mobilità e, comunque, nel limite complessivo di 300 unità, del
personale dipendente, alla data del 7 luglio 2002, del Comitato olimpico
nazionale italiano (CONI), nonché di enti pubblici interessati da procedure di
liquidazione o soppressione. Con decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri, su proposta delle amministrazioni interessate previa consultazione
delle organizzazioni sindacali, di concerto con il Ministro per la funzione
pubblica e con il Ministro dell’economia e delle finanze, si provvede alla
definizione delle modalità di trasferimento del predetto personale ed alla
ripartizione delle unità tra le predette amministrazioni. Con le medesime
deroghe e modalità, le citate amministrazioni possono avvalersi del personale in
servizio presso l’Agenzia del demanio che ha esercitato l’opzione ai sensi
dell’articolo 3, comma 5, del decreto legislativo 3 luglio 2003, n. 173, per il
passaggio ad altra pubblica amministrazione. Il medesimo personale in servizio
presso l’Agenzia del demanio può essere destinato anche ad altre amministrazioni
con modalità, criteri e limiti numerici definiti con decreto del Ministro per la
funzione pubblica.
72. L’articolo 5, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio
1995, n. 394, si interpreta nel senso che le maggiorazioni ivi previste sono
attribuite esclusivamente al personale percettore dell’indennità operativa di
base di cui alla Tabella riportata al comma 1 del medesimo articolo 5, e
successive modificazioni, ferme restando le disposizioni di cui all’articolo 4,
comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 16 marzo 1999, n. 255.
L’articolo 19, comma 4, della legge 28 luglio 1999, n. 266, si interpreta nel
senso che l’emolumento ivi previsto compete esclusivamente ai colonnelli e ai
brigadieri generali delle Forze armate, nonché ai gradi ed alle qualifiche
corrispondenti dei Corpi di Polizia e non è computabile ai fini
dell’attribuzione dei trattamenti di cui all’articolo 5, commi 3 e 3-bis, della
legge 8 agosto 1990, n. 231, ed agli articoli 43, commi sedicesimo, ventiduesimo
e ventitreesimo, e 43-ter della legge 1º aprile 1981, n. 121. Gli importi
erogati o da erogare in esecuzione di sentenze passate in giudicato in contrasto
con il disposto di cui al presente comma rimangono attribuiti a titolo personale
e sono riassorbiti con i successivi incrementi retributivi spettanti a qualsiasi
titolo.
73. L’articolo 36 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, nonché le norme ivi
richiamate si interpretano nel senso che il divieto di procedere
all’aggiornamento delle indennità, dei compensi, delle gratifiche, degli
emolumenti e dei rimborsi spesa si applica anche alle misure dell’assegno di
confine di cui alla legge 28 dicembre 1989, n. 425, e successive modificazioni.
74. L’articolo 8 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del
codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n.
271, si interpreta nel senso che la domanda prodotta dagli ufficiali e dagli
agenti di polizia giudiziaria della Polizia di Stato, dell’Arma dei carabinieri
e del Corpo della guardia di finanza è da considerare, ai fini dell’applicazione
della legge 10 marzo 1987, n. 100, come domanda di trasferimento di sede.
75. Ai fini del contenimento della spesa pubblica, al personale appartenente
alle amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, che si reca in missione o
viaggio di servizio presso le istituzioni dell’Unione europea, ovvero che
partecipi, in Europa o in Paesi extra-europei, a riunioni, commissioni o a
gruppi di lavoro, comunque denominati, nell’ambito o per conto del Consiglio o
di altra istituzione dell’Unione europea, ad eccezione dei dirigenti di prima
fascia e qualifiche equiparabili, spetta il pagamento delle spese di viaggio
aereo nella classe economica.
76. Nel limite complessivo di 47,063 milioni di euro, il Ministro del lavoro e
delle politiche sociali è autorizzato a prorogare, limitatamente all’esercizio
2004, le convenzioni stipulate, anche in deroga alla normativa vigente relativa
ai lavori socialmente utili, direttamente con i comuni, per lo svolgimento di
attività socialmente utili (ASU) e per l’attuazione, nel limite complessivo di
20,937 milioni di euro, di misure di politica attiva del lavoro, riferite a
lavoratori impiegati in ASU nella disponibilità degli stessi comuni da almeno un
triennio, nonché ai soggetti provenienti dal medesimo bacino, utilizzati
attraverso convenzioni già stipulate in vigenza dell’articolo 10, comma 3, del
decreto legislativo 1º dicembre 1997, n. 468, per un periodo che, eventualmente
prorogato, non ecceda i sessanta mesi complessivi, al fine di una definitiva
stabilizzazione occupazionale.
77. In presenza delle convenzioni di cui al comma 76 il termine di cui
all’articolo 78, comma 2, alinea, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è
prorogato al 31 dicembre 2004.
78. Nelle more dell’attuazione della vicedirigenza di cui all’articolo 17-bis
del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ed al fine di tenere conto dei
nuovi compiti attribuiti dal decreto-legge 6 settembre 2002, n. 194, convertito,
con modificazioni, dalla legge 31 ottobre 2002, n. 246, e dal decreto-legge 30
settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre
2003, n. 326, il personale del Ministero dell’economia e delle finanze
appartenente alla ex carriera direttiva, posizione economica C2, già in servizio
alla data del 31 dicembre 1990 nella ex VIII qualifica funzionale, è inquadrato
ai sensi dell’articolo 7 del decreto-legge 24 novembre 1990, n. 344, convertito,
con modificazioni, dalla legge 23 gennaio 1991, n. 21, nella IX qualifica
funzionale, posizione economica C3, a decorrere, ai fini giuridici, dal 31
dicembre 1990. Le vacanze di organico nella posizione economica C3, disponibili
per le riqualificazioni, sono rideterminate sottraendo i posti in organico
attribuiti al suddetto personale. Al predetto personale è attribuita la
decorrenza economica nel nuovo inquadramento a decorrere dalla data di entrata
in vigore del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28
aprile 1998, n. 154. Sugli emolumenti arretrati maturati prima del 1º gennaio
2004 non spettano gli interessi e la rivalutazione monetaria. Le controversie
pendenti, promosse dal predetto personale, relative all’applicazione
dell’articolo 7 del decreto-legge 24 novembre 1990, n. 344, convertito, con
modificazioni, dalla legge 23 gennaio 1991, n. 21, sono estinte di diritto con
compensazione delle spese di lite.(comma abrogato dal
decreto legge n.356 del
29 dicembre 2003)
79. Ai magistrati che esercitano effettive funzioni di legittimità presso la
Corte di cassazione e la relativa Procura generale, a quelli in servizio presso
le sezioni giurisdizionali del Consiglio di Stato e presso le sezioni
giurisdizionali della Corte dei conti centrale e la relativa Procura generale
compete l’indennità di trasferta per venti giorni al mese, escluso il periodo
feriale, ove residenti fuori dal distretto della corte d’appello di Roma.
80. Per le finalità di cui al comma 79, la spesa prevista è determinata in
3.844.206 euro a decorrere dall’anno 2004. Il Ministro dell’economia e delle
finanze provvede al monitoraggio dell’attuazione del presente comma, anche ai
fini dell’applicazione dell’articolo 11-ter, comma 7, della legge 5 agosto 1978,
n. 468, e successive modificazioni, e trasmette alle Camere, corredati da
apposite relazioni, gli eventuali decreti emanati ai sensi dell’articolo 7,
secondo comma, n. 2), della citata legge n. 468 del 1978.
81. Al fine di realizzare l’omogeneizzazione dei trattamenti economici
accessori, la misura mensile dell’indennità speciale di seconda lingua prevista
per il personale di magistratura dall’articolo 1 della legge 13 agosto 1980, n.
454, come stabilita dai decreti del Ministro del tesoro 22 dicembre 1992,
pubblicati nella Gazzetta Ufficiale n. 47 del 26 febbraio 1993, è rideterminata
in 236,00 euro, nel limite massimo di spesa di 46.000 euro annui.
82. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali è autorizzato a stipulare
nel limite complessivo di 1 milione di euro, e per il solo esercizio 2004,
direttamente con i comuni nuove convenzioni per lo svolgimento di attività
socialmente utili e per l’attuazione di misure di politica attiva del lavoro
riferite a lavoratori impegnati in attività socialmente utili, nella
disponibilità, da almeno un quinquiennio, di comuni con meno di 50.000 abitanti.
83. Dopo l’articolo 6 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, è inserito
il seguente:
«Art. 6-bis. - (Dipartimento nazionale per le politiche antidroga) – 1. Il
coordinamento delle politiche per prevenire, monitorare e contrastare il
diffondersi delle tossicodipendenze, e delle alcooldipendenze correlate, di cui
al testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e
sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di
tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre
1990, n. 309, è organizzato in apposito Dipartimento, al quale sono trasferite
le risorse finanziarie, strumentali ed umane connesse allo svolgimento delle
competenze già attribuite al Dipartimento per le politiche sociali e
previdenziali del Ministero del lavoro e delle politiche sociali di cui
all’articolo 10, comma 4, comprese quelle previste dall’articolo 127 del citato
testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990, e
successive modificazioni.
2. Il Dipartimento collabora con le associazioni, le cooperative sociali di cui
alla legge 8 novembre 1991, n. 381, le comunità terapeutiche e i centri di
accoglienza operanti nel campo della prevenzione, recupero e reinserimento
sociale dei tossicodipendenti; raccoglie informazioni e documentazione sulle
tossicodipendenze, definendo e aggiornando le metodologie per la rilevazione,
l’elaborazione, la valutazione e il trasferimento all’esterno delle informazioni
sulle tossicodipendenze. Esso opera secondo gli indirizzi del Comitato nazionale
di coordinamento per l’azione antidroga di cui all’articolo 1 del citato testo
unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990, e
successive modificazioni, ferme restando le competenze attribuite ad altre
amministrazioni pubbliche in materia di prevenzione e contrasto alla droga e
recupero delle persone dedite all’uso di sostanze stupefacenti e psicotrope.
3. Entro il 30 aprile di ciascun anno il Dipartimento trasmette al Parlamento
una relazione dettagliata sugli interventi effettuati in attuazione del presente
articolo, con particolare riferimento alle azioni di contrasto e prevenzione
della droga e di recupero, cura e riabilitazione dei relativi stati di
tossicodipendenza, contenente altresì l’elenco delle associazioni, comunità
terapeutiche e centri di accoglienza, ritenuti validamente idonei alle loro
funzioni statutarie da una apposita Commissione istituita, senza nuovi o
maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, dal Dipartimento, che
collaborano a tal fine con il Dipartimento stesso».
84. All’articolo 1, comma 7, del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni, le parole: «Dipartimento per gli affari sociali» sono sostituite dalle seguenti: «Dipartimento nazionale per le politiche antidroga».
85. All’articolo 133, comma
2, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, sono aggiunte, in fine, le
seguenti parole: «con eccezione del Fondo nazionale di intervento per la lotta
alla droga».
86. All’attuazione delle disposizioni di cui ai commi da 83 a 85 si provvede nei
limiti delle risorse trasferite dal Ministero del lavoro e delle politiche
sociali e nell’ambito delle dotazioni organiche della Presidenza del Consiglio
dei ministri.
87. Il decreto previsto dal comma 3-bis dell’articolo 24 della legge 27 dicembre
2002, n. 289, e successive modificazioni, è emanato dal Presidente del Consiglio
dei ministri entro il 31 marzo 2004, anche al fine di indicare le linee guida
generali per assicurare la massima trasparenza nelle procedure non ancora
concluse.
88. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 22 della legge 28 dicembre
2001, n. 448, e dall’articolo 35 della legge 27 dicembre 2002, n. 289,
l’articolo 459 del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia
di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado, di cui al decreto
legislativo 16 aprile 1994, n. 297, è sostituito dal seguente:
«Art. 459. - (Esoneri e semiesoneri per i docenti con funzioni vicarie) – 1. Nei
confronti di uno dei docenti individuati dal dirigente scolastico per attività
di collaborazione nello svolgimento delle proprie funzioni organizzative ed
amministrative, a norma dell’articolo 25, comma 5, del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165, e dell’articolo 31 del contratto collettivo nazionale di
lavoro relativo al personale del comparto scuola, di cui all’accordo del 24
luglio 2003, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 188
del 14 agosto 2003, può essere disposto l’esonero o il semiesonero
dall’insegnamento sulla base dei criteri indicati nei commi da 2 a 5.
2. I docenti di scuola dell’infanzia ed elementare possono ottenere l’esonero
quando si tratti di circolo didattico con almeno ottanta classi.
3. I docenti di scuola media, di istituti comprensivi, di istituti di istruzione
secondaria di secondo grado e di istituti comprensivi di scuole di tutti i gradi
di istruzione possono ottenere l’esonero quando si tratti di istituti e scuole
con almeno cinquantacinque classi, o il semiesonero quando si tratti di istituti
e scuole con almeno quaranta classi.
4. L’esonero o il semiesonero dall’insegnamento può essere anche disposto sulla
base di un numero di classi inferiore di un quinto rispetto a quello indicato
nei precedenti commi, quando si tratti di scuole o istituti funzionanti con
plessi di qualunque ordine di scuola, sezioni staccate o sedi coordinate.
5. Negli istituti e scuole che funzionino con sezioni staccate o sedi
coordinate, fermi restando i criteri sopra indicati, l’esonero o il semiesonero
può essere disposto nei confronti dei docenti addetti alla vigilanza delle
predette sezioni staccate o sedi coordinate, anche se essi non siano tra i
docenti individuati ai sensi del comma 1».
89. Nell’ambito delle attività di riconversione previste dall’articolo 1 del decreto-legge 25 settembre 2002, n. 212, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 novembre 2002, n. 268, gli uffici scolastici regionali istituiscono corsi di specializzazione intensivi, a livello provinciale o interprovinciale, destinati ai docenti in situazione di soprannumerarietà appartenenti a classi di concorso che presentino esubero di personale rispetto ai ruoli provinciali, individuate con decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 25 ottobre 2002, prot. n. 2845. I corsi di specializzazione di cui al presente comma sono realizzati entro i limiti di una quota di risorse finanziarie da individuare annualmente nell’ambito degli stanziamenti di bilancio destinati alla formazione del personale del comparto scuola.
90. I docenti in situazione
di soprannumerarietà, appartenenti a classi di concorso in esubero a livello
provinciale e che siano in possesso del prescritto titolo di specializzazione
per il sostegno agli alunni disabili sono trasferiti su posti di sostegno; il
trasferimento viene disposto a domanda e, nel caso in cui gli interessati non
producano domanda o non ottengano una delle sedi richieste, d’ufficio.
91. Al comma 21 dell’articolo 80 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, è
aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Al predetto piano straordinario è
destinato un importo non inferiore al 10 per cento delle risorse di cui
all’articolo 13, comma 1, della legge 1º agosto 2002, n. 166, che risultano
disponibili al 1º gennaio 2004».
92. Per l’attuazione del piano programmatico di cui all’articolo 1, comma 3,
della legge 28 marzo 2003, n. 53, è autorizzata, a decorrere dall’anno 2004, la
spesa complessiva di 90 milioni di euro per i seguenti interventi:
a) sviluppo delle tecnologie multimediali;
b) interventi di orientamento contro la dispersione scolastica e per assicurare
il diritto-dovere di istruzione e formazione;
c) interventi per lo sviluppo dell’istruzione e formazione tecnica superiore e
per l’educazione degli adulti;
d) istituzione del Servizio nazionale di valutazione del sistema di istruzione.
93. Per consentire alle istituzioni scolastiche l’affidamento, nell’anno 2004, delle attività in base ai contratti stipulati ai sensi dell’articolo 78, comma 31, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è autorizzata la spesa di 375 milioni di euro.
94. Dopo il comma 7
dell’articolo 2 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, sono inseriti i seguenti:
«7-bis. Con il decreto di cui al comma 7 sono individuati, altresì, i limiti di
reddito per l’attribuzione del contributo medesimo.
7-ter. In attesa della regolamentazione del diritto-dovere di istruzione e
formazione, da attuare con i decreti legislativi di cui all’articolo 1, comma 1,
della legge 28 marzo 2003, n. 53, gli alunni iscritti alla prima classe delle
scuole secondarie superiori statali continuano ad essere esentati dal pagamento
delle tasse scolastiche».
95. L’adeguamento dei
trasferimenti dovuti dallo Stato, ai sensi rispettivamente dell’articolo 37,
comma 3, lettera c), della legge 9 marzo 1989, n. 88, e successive
modificazioni, e dell’articolo 59, comma 34, della legge 27 dicembre 1997, n.
449, e successive modificazioni, è stabilito per l’anno 2004:
a) in 557,01 milioni di euro in favore del Fondo pensioni lavoratori dipendenti,
delle gestioni dei lavoratori autonomi, della gestione speciale minatori, nonché
in favore dell’Ente nazionale di previdenza e di assistenza per i lavoratori
dello spettacolo (ENPALS);
b) in 137,65 milioni di euro in favore del Fondo pensioni lavoratori dipendenti, ad integrazione dei trasferimenti di cui alla lettera a), della gestione esercenti attività commerciali e della gestione artigiani.
96. Conseguentemente a quanto previsto dal comma 95, gli importi complessivamente dovuti dallo Stato sono determinati per l’anno 2004 in 15.208,02 milioni di euro per le gestioni di cui al comma 95, lettera a), e in 3.757,98 milioni di euro per le gestioni di cui al comma 95, lettera b).
97. I medesimi complessivi
importi di cui ai commi 95 e 96 sono ripartiti tra le gestioni interessate con
il procedimento di cui all’articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e
successive modificazioni, al netto, per quanto attiene al trasferimento di cui
al comma 95, lettera a), della somma di 1.101,12 milioni di euro attribuita alla
gestione per i coltivatori diretti, mezzadri e coloni a completamento
dell’integrale assunzione a carico dello Stato dell’onere relativo ai
trattamenti pensionistici liquidati anteriormente al 1º gennaio 1989, nonché al
netto delle somme di 2,28 milioni di euro e di 52,92 milioni di euro di
pertinenza, rispettivamente, della gestione speciale minatori e dell’ENPALS.
98. All’elenco di cui all’articolo 3, primo comma, del decreto legislativo del
Capo provvisorio dello Stato 16 luglio 1947, n. 708, dopo il numero 23) è
aggiunto il seguente:
«23-bis) lavoratori autonomi esercenti attività musicali».
99. All’articolo 6, secondo comma, del decreto legislativo del Capo provvisorio
dello Stato 16 luglio 1947, n. 708, è aggiunto, in fine, il seguente periodo:
«In alternativa il certificato di agibilità potrà essere richiesto dai
lavoratori di cui al numero 23-bis) del primo comma dell’articolo 3, salvo
l’obbligo di custodia dello stesso che è posto a carico del committente».
100. All’articolo 1 del
decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 182, è aggiunto il seguente comma:
«15-bis. I lavoratori autonomi di cui al numero 23-bis) del primo comma
dell’articolo 3 del decreto legislativo del Capo provvisiorio dello Stato 16 luglio 1947,
n. 708, provvedono direttamente all’adempimento degli obblighi contributivi di
cui al presente articolo».
101. Nei limiti delle
risorse preordinate allo scopo dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali
nell’ambito del Fondo nazionale per le politiche sociali di cui all’articolo 59,
comma 44, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, e
detratte una quota fino a 20 milioni di euro per l’anno 2004 e fino a 40 milioni
di euro per ciascuno degli anni 2005 e 2006 da destinare all’ulteriore
finanziamento delle finalità previste dall’articolo 2, comma 7, della legge 27
dicembre 2002, n. 289, nonché una quota di 15 milioni di euro per ciascuno degli
anni 2004, 2005 e 2006 da destinare al potenziamento dell’attività di ricerca
scientifica e tecnologica, lo Stato concorre al finanziamento delle regioni che
istituiscono il reddito di ultima istanza quale strumento di accompagnamento
economico ai programmi di reinserimento sociale, destinato ai nuclei familiari a
rischio di esclusione sociale ed i cui componenti non siano beneficiari di
ammortizzatori sociali destinati a soggetti privi di lavoro.
102. A decorrere dal 1º gennaio 2004 e per un periodo di tre anni, sui
trattamenti pensionistici corrisposti da enti gestori di forme di previdenza
obbligatorie, i cui importi risultino complessivamente superare un importo pari
a venticinque volte quello stabilito dall’articolo 38, comma 1, della legge 28
dicembre 2001, n. 448, rivalutato annualmente nella misura stabilita
all’articolo 38, comma 5, lettera d), della predetta legge 28 dicembre 2001, n.
448, è dovuto un contributo di solidarietà nella misura del 3 per cento. Al
predetto importo concorrono anche i trattamenti integrativi percepiti dai
soggetti nei cui confronti trovano applicazione le forme pensionistiche che
garantiscono prestazioni definite in aggiunta o ad integrazione del trattamento
pensionistico obbligatorio, ivi comprese quelle di cui al decreto legislativo 16
settembre 1996, n. 563, al decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, e
successive modificazioni, e al decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 357,
nonché le forme pensionistiche che assicurano comunque ai dipendenti pubblici,
inclusi quelli alle dipendenze delle regioni a statuto speciale e degli enti di
cui alla legge 20 marzo 1975, n. 70, e successive modificazioni, ivi compresa la
gestione speciale ad esaurimento di cui all’articolo 75 del decreto del
Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, nonché le gestioni di
previdenza per il personale addetto alle imposte di consumo, per il personale
dipendente dalle aziende private del gas e per il personale addetto alle
esattorie e alle ricevitorie delle imposte dirette, prestazioni complementari al
trattamento di base. L’importo complessivo assoggettato al contributo non potrà
comunque risultare inferiore, al netto dello stesso contributo, all’importo di
cui al primo periodo del presente comma. Gli importi dei predetti contributi, al
netto della somma corrispondente all’applicazione dell’aliquota marginale
prevista dalla normativa vigente per l’imposta sul reddito delle persone
fisiche, affluiscono al Fondo di cui al comma 101.
103. Con uno o più decreti del Ministero del lavoro e delle politiche sociali,
di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze, sono stabilite le
modalità di attuazione dei commi 101 e 102.
104. In relazione alle competenze riconosciute alle province autonome di Trento
e di Bolzano dallo Statuto speciale e dalle relative norme di attuazione,
contenuti nel testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31
agosto 1972, n. 670, per gli aventi diritto ivi residenti l’assegno di
maternità, pari ad euro 1.000, previsto dalla normativa statale per ogni figlio
nato dal 1º dicembre 2003 e fino al 31 dicembre 2004, secondo od ulteriore per
ordine di nascita, e comunque per ogni figlio adottato nel medesimo periodo, è
concesso ed erogato dalle province medesime, a valere sulle risorse all’uopo
corrisposte dall’apposita gestione speciale dell’INPS.
105. Dopo l’articolo 42 del testo unico delle disposizioni legislative in
materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, di cui al
decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, è inserito il seguente:
«Art. 42-bis. - (Assegnazione temporanea dei lavoratori dipendenti alle
amministrazioni pubbliche) – 1. Il genitore con figli minori fino a tre anni di
età dipendente di amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, può
essere assegnato, a richiesta, anche in modo frazionato e per un periodo
complessivamente non superiore a tre anni, ad una sede di servizio ubicata nella
stessa provincia o regione nella quale l’altro genitore esercita la propria
attività lavorativa, subordinatamente alla sussistenza di un posto vacante e
disponibile di corrispondente posizione retributiva e previo assenso delle
amministrazioni di provenienza e destinazione. L’eventuale dissenso deve essere
motivato. L’assenso o il dissenso devono essere comunicati all’interessato entro
trenta giorni dalla domanda.
2. Il posto temporaneamente lasciato libero non si renderà disponibile ai fini
di una nuova assunzione».
106. All’articolo 42, comma 5, del testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, le parole: «da almeno cinque anni» sono soppresse.
107. All’articolo 49, comma
1, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni,
dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, dopo le parole: «e delle aziende sanitarie
locali,» sono inserite le seguenti: «degli Istituti di ricovero e cura a
carattere scientifico pubblici e privati e degli ospedali classificati,».
108. È istituito, presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, il
Fondo per l’edilizia a canone speciale, con una dotazione finanziaria di 5
milioni di euro per ciascuno degli anni 2004 e 2005 e di 10 milioni di euro per
l’anno 2006. Per gli anni successivi al 2006 si provvede ai sensi dell’articolo
11, comma 3, lettera d), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive
modificazioni.
109. Il Fondo di cui al comma 108 è ripartito annualmente, con decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri, tra le regioni nei cui territori si
trovano i comuni ad alta tensione abitativa, proporzionalmente alla popolazione
complessiva dei comuni compresi negli elenchi, previo parere delle competenti
Commissioni parlamentari.
110. Le somme assegnate al Fondo di cui al comma 108 sono utilizzate per
l’attuazione di programmi finalizzati alla costruzione e al recupero di unità
immobiliari nei comuni ad alta tensione abitativa, destinate ad essere locate a
titolo di abitazione principale a canone speciale ai soggetti di cui al comma
113.
111. Ai fini di cui al comma 110, con decreto del Ministro delle infrastrutture
e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sono
individuate, nei limiti delle disponibilità di cui al comma 108:
a) le agevolazioni fiscali che possono essere concesse a favore degli
investimenti necessari per l’attuazione dei programmi di cui al comma 110, ivi
compresi gli oneri per la progettazione, la direzione dei lavori, la sicurezza
dei cantieri e il contributo concessorio, nonché gli oneri per la realizzazione
delle opere di urbanizzazione eventualmente previsti a carico dell’attuatore e
per i successivi interventi di manutenzione straordinaria degli alloggi;
b) la misura in cui i redditi derivanti dalla locazione a canone speciale
percepiti in attuazione dei commi da 108 a 114 concorrono alla determinazione
della base imponibile dei percettori.
112. L’attuazione dei programmi di cui al comma 110 è condizionata alla stipula tra le imprese di costruzione e il comune sul cui territorio si trovano gli immobili interessati dai programmi stessi, di specifica convenzione la cui efficacia è soggetta alla condizione sospensiva della relativa trascrizione nei registri immobiliari.
113. I contratti di
locazione a canone speciale possono essere stipulati esclusivamente con soggetti
il cui reddito annuo complessivo, riferito al nucleo familiare, sia superiore a
quello massimo previsto dalle leggi regionali per la concessione di alloggi di
edilizia residenziale pubblica, ma inferiore all’importo determinato, ai sensi
della presente legge, dalla regione nel cui territorio si trovano le unità
immobiliari, tenuto conto dell’andamento del mercato delle locazioni immobiliari
e dell’incidenza tra la popolazione residente delle situazioni di disagio
abitativo.
114. Le unità abitative realizzate o recuperate in attuazione delle
disposizioni del comma 110, la cui superficie complessiva non può essere
superiore a 100 metri quadrati, saranno vincolate alla locazione a canone
speciale per la durata prevista della convenzione di cui al comma 112, e
comunque per un periodo non inferiore a cinque anni con successivi rinnovi
biennali. I rinnovi possono essere esclusi solo in presenza di gravi
inadempienze da parte del conduttore ovvero qualora vengano meno i requisiti
reddituali di cui al comma 113. La misura del canone annuo non deve eccedere il
5 per cento del valore convenzionale dell’alloggio locato.
115. I comuni, nell’ambito delle convenzioni di cui al comma 112, possono
disporre la riduzione del contributo commisurato agli oneri di urbanizzazione o
al costo di costruzione ovvero l’esenzione dai contributi stessi nonché la
riduzione dell’aliquota ICI, anche differenziando tali benefìci in relazione
alle caratteristiche degli interventi e agli impegni assunti dall’imprenditore.
116. L’incremento della dotazione del Fondo nazionale per le politiche sociali
di cui all’articolo 59, comma 44, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, disposta
per l’anno 2004 dall’articolo 21, comma 6, del decreto-legge 30 settembre 2003,
n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326,
come modificato dalla presente legge, deve essere utilizzato nel medesimo anno
2004 per le seguenti finalità:
a) politiche per la famiglia e in particolare per anziani e disabili, per un
importo pari a 70 milioni di euro;
b) abbattimento delle barriere architettoniche di cui alla legge 9 gennaio 1989,
n. 13, per un importo pari a 20 milioni di euro;
c) servizi per l’integrazione scolastica degli alunni portatori di handicap, per
un importo pari a 40 milioni di euro;
d) servizi per la prima infanzia e scuole dell’infanzia, per un importo pari a
67 milioni di euro.
117. Gli interventi di cui alle lettere c) e d) del comma 116, limitatamente alle scuole dell’infanzia, devono essere adottati previo accordo tra i Ministeri dell’istruzione, dell’università e della ricerca e del lavoro e delle politiche sociali e le regioni.
118. Per gli anni 2003 e
2004 il limite di non concorrenza alla formazione del reddito di lavoro
dipendente, relativamente ai contributi di assistenza sanitaria, di cui
all’articolo 48, comma 2, lettera a), del testo unico delle imposte sui redditi,
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e
successive modificazioni, è fissato in euro 3.615,20.
119. All’articolo 18, comma 8-quater, del decreto legislativo 21 aprile 1993, n.
124, le parole: «fino al termine di tale periodo,» sono soppresse.
120. Nei confronti dei fondi di previdenza complementare che abbiano presentato
istanza al Ministero del lavoro e delle politiche sociali ai sensi dei commi
8-bis e 8-ter del citato articolo 18 del decreto legislativo n. 124 del 1993,
non trovano applicazione le disposizioni di cui all’articolo 1 del decreto
legislativo 18 febbraio 2000, n. 47, nonché l’articolo 15, comma 6, della legge
8 agosto 1995, n. 335. Le medesime forme pensionistiche possono operare, in
deroga alla normativa vigente, secondo le modalità fissate attraverso la
contrattazione collettiva nazionale dalle parti sociali costituenti.
121. Nei procedimenti giurisdizionali concernenti l’invalidità civile di cui
all’articolo 130 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, nei casi in cui
sia legittimata la regione, quest’ultima, fatte salve le ordinarie modalità di
difesa in giudizio, può essere difesa da propri funzionari, da funzionari di
enti locali o delle aziende sanitarie locali ovvero, in base ad apposita
convenzione con l’INPS, da avvocati dipendenti da tale ente senza oneri
aggiuntivi a carico della finanza pubblica. Le controversie concernenti il
trattamento economico per l’esercizio delle funzioni di cui al decreto
legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, che comunque non configura mai attività di
pubblico impiego, sono devolute alla competenza del giudice ordinario. Nel
medesimo decreto legislativo n. 545 del 1992, all’articolo 27, comma 1, la
parola: «regionale» è soppressa.
122. All’articolo 8 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con
modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, dopo il comma 1 è inserito
il seguente:
«1-bis. Per gli apporti di beni immobili ai fondi d’investimento immobiliare
chiusi disciplinati dall’articolo 37 del testo unico delle disposizioni in
materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24
febbraio 1998, n. 58, e dall’articolo 14-bis della legge 25 gennaio 1994, n. 86,
al pagamento dell’imposta è tenuta la società di gestione del risparmio per
ciascun fondo da essa istituito. La fattura, emessa dall’apportante senza
addebito dell’imposta, con l’osservanza delle disposizioni di cui agli articoli
21 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.
633, e con l’indicazione della disposizione di cui al presente comma, deve
essere integrata dalla società di gestione del risparmio con l’indicazione
dell’aliquota e della relativa imposta e deve essere annotata nel registro di
cui agli articoli 23 e 24 del citato decreto del Presidente della Repubblica n.
633 del 1972 entro il mese di ricevimento ovvero anche successivamente, ma
comunque entro quindici giorni dal ricevimento e con riferimento al relativo
mese; lo stesso documento, ai fini della detrazione, è annotato anche nel
registro di cui all’articolo 25 del medesimo decreto n. 633 del 1972. Agli
effetti della limitazione contenuta nel terzo comma dell’articolo 30 del citato
decreto n. 633 del 1972, le cessioni sono considerate operazioni imponibili».
123. L’efficacia delle disposizioni del comma 122 è subordinata alla preventiva
approvazione da parte del Consiglio dell’Unione europea ai sensi dell’articolo
27 della direttiva 77/388/CEE del Consiglio, del 17 maggio 1977.
124. Al comma 2-bis
dell’articolo 37 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998,
n. 58, introdotto dall’articolo 41-bis, comma 7, del decreto-legge 30 settembre
2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n.
326, le parole: «5 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «10 per cento» e
le parole: «dei partecipanti che rappresentano almeno il 30 per cento delle
quote emesse» sono sostituite dalle seguenti: «del 50 per cento più una quota
degli intervenuti all’assemblea. Il quorum deliberativo non potrà in ogni caso
essere inferiore al 30 per cento del valore di tutte le quote in circolazione».
125. Il Centro di alta specializzazione per il trattamento e lo studio della
talassemia, con connessa scuola di specializzazione, previsto dall’articolo 48
della legge 16 gennaio 2003, n. 3, è da identificarsi nella Fondazione Istituto
mediterraneo di ematologia (IME), di cui all’articolo 2 del decreto-legge 23
aprile 2003, n. 89, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 giugno 2003,
n. 141.
126. Le autorizzazioni di spesa per l’attivazione del Centro di alta
specializzazione di cui al comma 125 sono assegnate alla Fondazione IME, per
l’anno 2004.
127. Al fine di favorire l’integrazione dei poli di eccellenza ospedaliera con
l’attività di ricerca scientifica e tecnologica avanzata, di alta formazione e
di aggiornamento professionale degli operatori, è autorizzato un limite di
impegno quindicennale di 5,5 milioni di euro annui a decorrere dal 2005
funzionali alla realizzazione del Parco della Salute e delle nuove Molinette di
Torino.
128. Per la prosecuzione degli interventi necessari allo svolgimento dei giochi
olimpici «Torino 2006» è autorizzato il limite d’impegno quindicennale di 3,5
milioni di euro a decorrere dal 2005, quale limite massimo del concorso dello
Stato agli oneri derivanti dalla contrazione di mutui da parte dei soggetti di
cui alla legge 9 ottobre 2000, n. 285, e successive modificazioni. Nell’attesa
che sia portata a termine la procedura relativa al reperimento delle risorse
finanziarie previste dal presente comma, i soggetti di cui al medesimo comma
sono autorizzati a stipulare contratti per l’affidamento di incarichi di
progettazione, di attività accessorie e di lavori nei limiti della copertura
finanziaria di cui al presente comma.
129. Al comma 1-bis dell’articolo 1 della legge 9 ottobre 2000, n. 285,
introdotto dall’articolo 1 della legge 26 marzo 2003, n. 48, dopo le parole:
«formalmente delegati», sono inserite le seguenti: «nonché da tre rappresentanti
scelti rispettivamente dalla Presidenza del Consiglio dei ministri, dal
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e dal Ministero dell’economia e
delle finanze» e il periodo: «Partecipa alle riunioni del Comitato di regia,
senza diritto di voto, un rappresentante del Presidente del Consiglio dei
ministri» è soppresso.
130. Per il completamento e l’ottimizzazione della Torino-Milano con la
viabilità locale mediante l’interconnessione tra la strada statale n. 32 e la
strada provinciale n. 299 è autorizzato il limite d’impegno quindicennale di 3,5
milioni di euro a decorrere dal 2005.
131. All’articolo 39, comma 1, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, dopo la
parola: «drepanocitosi» sono inserite le seguenti: «, nonché
talasso-drepanocitosi e talassemia intermedia in trattamento trasfusionale o con
idrossiurea,».
132. In favore dei lavoratori che abbiano già maturato, alla data del 2 ottobre
2003, il diritto al conseguimento dei benefici previdenziali di cui all’articolo
13, comma 8, della legge 27 marzo 1992, n. 257, e successive modificazioni, sono
fatte salve le disposizioni previgenti alla medesima data del 2 ottobre 2003. La
disposizione di cui al primo periodo si applica anche a coloro che hanno
avanzato domanda di riconoscimento all’INAIL o che ottengono sentenze favorevoli
per cause avviate entro la stessa data. Restano valide le certificazioni già
rilasciate dall’INAIL. All’onere relativo all’applicazione del presente comma e
del comma 133, valutato in 25 milioni di euro per l’anno 2004, 97 milioni di
euro per l’anno 2005 e 182 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2006, si
provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per l’occupazione di cui
all’articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito,
con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236.
133. I benefìci previdenziali di cui all’articolo 13, comma 8, della legge 27
marzo 1992, n. 257, e successive modificazioni, sono estesi anche ai lavoratori
esposti al rischio chimico da cloro, nitro e ammine, dello stabilimento ex ACNA
di Cengio, indipendentemente dagli anni di esposizione, a decorrere dal 2004.
134. All’articolo 3, comma 20, del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351,
convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, dopo il
primo periodo è inserito il seguente: «Le unità immobiliari, escluse quelle
considerate di pregio ai sensi del comma 13, per le quali i conduttori, in
assenza della citata offerta in opzione, abbiano manifestato volontà di acquisto
entro il 31 ottobre 2001 a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento,
sono vendute al prezzo e alle condizioni determinati in base alla normativa
vigente alla data della predetta manifestazione di volontà di acquisto».
135. All’articolo 1, comma 1, primo periodo, del decreto-legge 20 gennaio 1998,
n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 marzo 1998, n. 52, come da
ultimo modificato dall’articolo 41, comma 2, della legge 27 dicembre 2002, n.
289, le parole: «31 dicembre 2003» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre
2004» e le parole: «e di 45 milioni di euro per l’anno 2003» sono sostituite
dalle seguenti: «e di 45 milioni di euro per ciascuno degli anni 2003 e 2004».
136. All’articolo 1, comma 2, primo periodo, del decreto-legge 20 gennaio 1998,
n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 marzo 1998, n. 52, come da
ultimo modificato dall’articolo 41, comma 3, della legge 27 dicembre 2002, n.
289, le parole: «31 dicembre 2003» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre
2004». All’onere derivante dall’attuazione del presente comma si provvede, nel
limite di 18 milioni di euro, a carico delle risorse preordinate per la medesima
finalità e non utilizzate alla data del 31 dicembre 2003.
137. Per le finalità di cui all’articolo 117, comma 5, della legge 23 dicembre
2000, n. 388, è autorizzata la spesa nel limite massimo di euro 51.645.690
nell’esercizio finanziario 2004 a far carico sul Fondo per l’occupazione di cui
all’articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito,
con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236. L’intervento di cui
all’articolo 15 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con
modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 451, può proseguire nell’anno 2004
nei limiti delle risorse finanziarie preordinate per la medesima finalità entro
il 31 dicembre 2001 e non utilizzate, nel limite di 50 milioni di euro.
All’articolo 118, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come
modificato dall’articolo 47, comma 2, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, le
parole: «e di 100 milioni di euro per l’anno 2003» sono sostituite dalle
seguenti: «e di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2003 e 2004». In
attesa della riforma degli ammortizzatori sociali e nel limite complessivo di
spesa di 310 milioni di euro, a carico del Fondo per l’occupazione di cui
all’articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito,
con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, nel caso di programmi
finalizzati alla gestione di crisi occupazionali, anche con riferimento a
settori produttivi e ad aree territoriali, ovvero miranti al reimpiego di
lavoratori coinvolti in detti programmi, il Ministro del lavoro e delle
politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze,
può disporre, entro il 31 dicembre 2004, proroghe di trattamenti di cassa
integrazione guadagni straordinaria, di mobilità e di disoccupazione speciale,
già previsti da disposizioni di legge, anche in deroga alla normativa vigente in
materia, nonché concessioni, anche senza soluzione di continuità, dei predetti
trattamenti, che devono essere stati definiti in specifici accordi in sede
governativa intervenuti entro il 30 giugno 2004. La misura dei trattamenti è
ridotta del 20 per cento. Tale riduzione non si applica nei casi di prima
proroga o di nuova concessione. Il lavoratore decade dal trattamento di
mobilità, qualora l’iscrizione nelle relative liste sia finalizzata
esclusivamente al reimpiego, dal trattamento di disoccupazione ordinaria o
speciale o da altra indennità o sussidio, la cui corresponsione è collegata allo
stato di disoccupazione o inoccupazione, quando: a) rifiuti di essere avviato ad
un progetto individuale di reinserimento nel mercato del lavoro, ovvero rifiuti
di essere avviato ad un corso di formazione professionale autorizzato dalla
regione o non lo frequenti regolarmente; b) non accetti l’offerta di un lavoro
inquadrato in un livello retributivo non inferiore del 20 per cento rispetto a
quello delle mansioni di provenienza. Il lavoratore decade dal trattamento di
cassa integrazione guadagni straordinaria qualora rifiuti di essere avviato ad
un corso di formazione professionale o non lo frequenti regolarmente. Il
lavoratore decade dal trattamento di cassa integrazione guadagni straordinaria,
di mobilità, di disoccupazione ordinaria o speciale, o da altra indennità o
sussidio qualora non accetti di essere impiegato in opere o servizi di pubblica
utilità. Il lavoratore percettore del trattamento di cassa integrazione guadagni
straordinaria, se decaduto dal diritto di godimento del trattamento
previdenziale ai sensi del presente comma, perde il diritto a qualsiasi
erogazione a carattere retributivo o previdenziale a carico del datore di
lavoro, salvi i diritti già maturati. Le disposizioni di cui al settimo, ottavo
e nono periodo del presente comma si applicano quando le attività lavorative o
di formazione si svolgono in un luogo che non dista più di 50 chilometri dalla
residenza del lavoratore o comunque raggiungibile in ottanta minuti con i mezzi
di trasporto pubblici. Sono abrogate tutte le disposizioni legislative e
regolamentari incompatibili con il presente comma.
138. Al comma 1 dell’articolo 1 del decreto-legge 11 giugno 2002, n. 108,
convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2002, n. 172, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo, le parole: «e comunque non oltre il 31 dicembre 2003» sono
sostituite dalle seguenti: «e comunque non oltre il 31 dicembre 2004»;
b) al terzo periodo, le parole: «con passaggio diretto presso le imprese dello
stesso settore di attività» sono sostituite dalle seguenti: «con passaggio
diretto o anche con interruzione del rapporto di lavoro tramite la procedura di
mobilità, purché non superiore ad un periodo di 360 giorni, presso imprese dello
stesso settore di attività o che operano all’interno dello stesso stabilimento».
139. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base del decreto-legge 24 novembre 2003, n. 328. La presente disposizione acquista efficacia a decorrere dal 25 gennaio 2004.
140. Dopo il comma 3
dell’articolo 20 della legge 1º agosto 2002, n. 166, è aggiunto il seguente:
«3-bis. Le somme relative ad eventuali economie che si realizzeranno sulle
risorse attivate mediante la contrazione di mutui o altre operazioni finanziarie
effettuate dalla regione Lombardia per la realizzazione degli interventi per i
campionati mondiali di sci alpino del 2005 in Valtellina a valere sui limiti di
impegno quindicennali possono essere destinate alla copertura di altre spese
preventivamente autorizzate dalla regione per la realizzazione dell’evento».
141. Per l’anno 2004 i trasferimenti erariali a favore delle comunità montane
sono incrementati di 5 milioni di euro e di 5 milioni di euro quelli destinati
alle province.
142. Nell’ambito del tavolo
di monitoraggio della spesa sanitaria costituito in attuazione dell’Accordo tra
Governo, regioni e le province autonome dell’8 agosto 2001, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 207 del 6 settembre 2001, sono analizzati anche gli
effetti finanziari della legalizzazione del lavoro irregolare di extracomunitari
prevista dall’articolo 33 della legge 30 luglio 2002, n. 189, e dal
decreto-legge 9 settembre 2002, n. 195, convertito, con modificazioni, dalla
legge 9 ottobre 2002, n. 222. Le risultanze del predetto monitoraggio sono
sottoposte all’esame della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.
143. In considerazione dell’accresciuta complessità delle funzioni e dei compiti
assegnati al Ministero dell’economia e delle finanze dal decreto legislativo 30
luglio 1999, n. 300, nonché in relazione alle prioritarie esigenze collegate
alle attività di previsione, di gestione, di controllo e di monitoraggio degli
andamenti di finanza pubblica attribuite al predetto Dicastero dal decreto
legislativo 3 luglio 2003, n. 173, una somma pari a cinque milioni di euro annui
è destinata, d’intesa con le organizzazioni sindacali, all’incentivazione della
produttività del personale delle aree professionali in servizio presso il
predetto Ministero.
144. In attuazione del punto 13 del citato Accordo tra Governo, regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano dell’8 agosto 2001 ed in relazione al
Piano di risanamento del Policlinico Umberto I di Roma, presentato dalla regione
Lazio, per gli anni 2002-2004, sono assegnati alla regione Lazio a favore
dell’Azienda Policlinico Umberto I di Roma 65 milioni di euro per l’anno 2004,
60 milioni di euro per l’anno 2005 e 75 milioni di euro per l’anno 2006, nonché
5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2004, 2005 e 2006 a favore
dell’ospedale Casa sollievo della sofferenza di San Giovanni Rotondo. Per le
ulteriori definitive occorrenze finanziarie della gestione liquidatoria
dell’Azienda universitaria Policlinico Umberto I di Roma, a tutto il 31 dicembre
1999, lo Stato provvede ad attribuire alla regione Lazio l’importo di 19.000.000
di euro a titolo di saldo dei disavanzi che residuano dopo l’assegnazione della
quota parte di risorse attribuite alla regione Lazio ai sensi dell’articolo
4-bis, comma 2, lettera a), del decreto-legge 15 aprile 2002, n. 63, convertito,
con modificazioni, dalla legge 15 giugno 2002, n. 112.
145. La reversibilità dell’assegno di cui al comma 1 dell’articolo 2 della legge
25 febbraio 1992, n. 210, e successive modificazioni, si intende applicabile
solo in presenza delle condizioni di cui al comma 3 dell’articolo 2 della stessa
legge.
146. In deroga al divieto di cui al comma 53, per consentire la più efficace
attuazione delle norme di riforma del sistema fiscale, nonché al fine di
rafforzare significativamente i risultati dell’attività di controllo tributario
in relazione a quanto previsto dall’articolo 39, comma 3, del decreto-legge 30
settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre
2003, n. 326, l’Agenzia delle entrate può procedere ad assumere a tempo
indeterminato fino a 750 unità di personale appartenente all’area C che abbia
superato procedure selettive pubbliche che prevedono un tirocinio
teorico-pratico retribuito.
147. Al fine di garantire la piena operatività delle pubbliche amministrazioni
che, in relazione a quanto previsto dall’articolo 34, comma 1, lettera a), della
legge 27 dicembre 2002, n. 289, siano state interessate da una rideterminazione
o da una diversa distribuzione dei posti di livello dirigenziale generale,
all’articolo 19, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e
successive modificazioni, le parole: «50 per cento» sono sostituite dalle
seguenti: «70 per cento». Per le amministrazioni pubbliche indicate al primo
periodo del presente comma, i cui posti di livello dirigenziale generale
contrattualizzato dell’area 1 non superino le cinque unità, il predetto articolo
19, comma 4, fino al 31 dicembre 2004, trova applicazione prescindendo dai
limiti percentuali indicati.
148. Per sopperire alle carenze di organico e per far fronte ai propri compiti
istituzionali ed alle esigenze connesse con la protezione civile, per l’anno
2004, l’Agenzia per la protezione dell’ambiente e per i servizi tecnici (APAT) è
autorizzata ad avvalersi di personale utilizzato a tempo determinato o con
convenzione o con altre forme di flessibilità e di collaborazione nel limite
massimo di spesa complessivamente stanziata per lo stesso personale nell’anno
2003 dalla predetta Agenzia. I relativi oneri continuano a far carico sul
bilancio dell’Agenzia.
149. In attuazione dell’articolo 17 della legge 15 maggio 1997, n. 127, al
finanziamento delle spese di funzionamento della commissione di garanzia per
l’attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali si
provvede mediante un fondo appositamente costituito ed iscritto nello stato di
previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali. La dotazione del
suddetto fondo è pari a 2.416.187 euro per ciascuno degli anni 2004, 2005 e
2006. A decorrere dal 2007 si provvede ai sensi dell’articolo 11, comma 3,
lettera d), della legge 5 agosto 1978, n. 468.
150. In relazione all’accresciuta complessità dei compiti del Ministero del
lavoro e delle politiche sociali in materia di previdenza sociale e di lavoro
derivanti dall’attuazione dell’articolo 8 della legge 14 febbraio 2003, n. 30,
l’intera quota del 10 per cento dell’importo proveniente dalla riscossione delle
sanzioni penali e amministrative comminate dalle direzioni provinciali del
lavoro – servizio ispezioni del lavoro per le violazioni delle leggi sul lavoro,
di cui all’articolo 79, comma 2, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, è
destinata, limitatamente all’anno 2004, all’incentivazione del personale con le
modalità previste dallo stesso articolo 79. Per gli anni successivi l’importo
percentuale della predetta quota da destinare alla formazione ed aggiornamento
del personale da assegnare al servizio ispezione del lavoro e per l’acquisto dei
dispositivi di protezione individuale, delle attrezzature, degli strumenti e
degli apparati indispensabili per lo svolgimento dell’attività e delle procedure
ad essa connesse è definito con decreto del Ministro del lavoro e delle
politiche sociali.
151. Nello stato di previsione del Ministero dell’interno è istituito un fondo
da ripartire per le esigenze correnti di funzionamento dei servizi
dell’Amministrazione, con una dotazione, a decorrere dall’anno 2004, di 100
milioni di euro. Con decreti del Ministro dell’interno, da comunicare, anche con
evidenze informatiche, al Ministero dell’economia e delle finanze, tramite
l’Ufficio centrale del bilancio, nonché alle competenti Commissioni parlamentari
e alla Corte dei conti, si provvede alla ripartizione del fondo tra le unità
previsionali di base interessate del medesimo stato di previsione.
152. Per le esigenze infrastrutturali e di investimento delle Forze dell’ordine,
è autorizzata la spesa di 125 milioni di euro per l’anno 2004, iscritta in un
fondo dello stato di previsione del Ministero dell’interno, da ripartire nel
corso della gestione tra le unità previsionali di base interessate con decreto
del Ministro dell’interno, da comunicare, anche con evidenze informatiche, al
Ministero dell’economia e delle finanze, tramite l’Ufficio centrale del
bilancio, nonché alle competenti Commissioni parlamentari e alla Corte dei
conti.
153. Per conseguire un più elevato livello di efficienza ed efficacia nello
svolgimento dei compiti e delle funzioni istituzionali, la dotazione organica
del Corpo nazionale dei vigili del fuoco è incrementata di 500 unità
complessive. Con decreto del Ministro dell’interno, di concerto con il Ministro
dell’economia e delle finanze, si provvede alla distribuzione per qualifiche
dirigenziali e per profili professionali delle unità portate in incremento ai
sensi della presente disposizione nel limite di spesa di euro 5.000.000 per
l’anno 2004, euro 12.000.000 per l’anno 2005 ed euro 16.000.000 a decorrere dal
2006. Ferma restando la riserva di posti di cui all’articolo 18, comma 1, del
decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, i posti portati in incremento nel
profilo di vigile del fuoco sono riservati nella misura del 50 per cento ai
vigili volontari ausiliari collocati in congedo negli anni 2004 e 2005 e con
decreto del Ministro dell’interno sono stabiliti i relativi criteri, modalità e
requisiti. Alla copertura dei rimanenti posti nello stesso profilo di vigile del
fuoco si provvede, in uguale misura, mediante assunzione degli idonei della
graduatoria del concorso pubblico a 184 posti di vigile del fuoco, indetto con
decreto del Ministro dell’interno del 6 marzo 1998, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale, 4ª serie speciale, n. 24 del 27 marzo 1998, e del concorso per titoli
a 173 posti di vigile del fuoco, indetto con decreto del Ministro dell’interno
del 5 novembre 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4ª serie speciale, n.
92 del 20 novembre 2001. Le predette graduatorie rimangono valide fino al 31
dicembre 2005. Le assunzioni del personale portato in aumento sono effettuate in
deroga al divieto di cui al comma 53 ed alle vigenti procedure di programmazione
ed approvazione.
154. L’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 22 della legge 26 marzo 2001,
n. 128, è rideterminata in euro 48 milioni per l’anno 2004 e in euro 14 milioni
a decorrere dall’anno 2005.
155. È autorizzata la spesa di 87 milioni di euro per l’anno 2004, 42 milioni di
euro per l’anno 2005 e 38 milioni di euro a decorrere dal 2006 da destinare a
provvedimenti normativi volti al riallineamento, con effetti economici a
decorrere dal 1º gennaio 2003, delle posizioni di carriera del personale
dell’Esercito, della Marina, ivi comprese le Capitanerie di porto, e
dell’Aeronautica inquadrato nei ruoli dei marescialli ai sensi dell’articolo 34
del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196, con quelle del personale
dell’Arma dei carabinieri inquadrato nel ruolo degli ispettori ai sensi
dell’articolo 46 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 198. È altresì
autorizzata la spesa di 73 milioni di euro per l’anno 2004, 118 milioni di euro
per l’anno 2005 e 122 milioni di euro a decorrere dall’anno 2006 da destinare a
provvedimenti normativi in materia di riordino dei ruoli e delle carriere del
personale non direttivo e non dirigente delle Forze armate e delle Forze di
polizia.
156. A decorrere dal 1º gennaio 2004, per continuare nel progressivo
allineamento delle indennità corrisposte al personale specialista del Corpo
nazionale dei vigili del fuoco a quelle percepite dall’analogo personale delle
Forze di polizia, le risorse di cui al comma 2, lettera d), dell’articolo 47 del
contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto aziende ed amministrazioni
autonome dello Stato del 24 maggio 2000, pubblicato nel supplemento ordinario
alla Gazzetta Ufficiale n. 142 del 20 giugno 2000, sono incrementate di 600.000
euro e di 1.000.000 di euro da destinare, con modalità e criteri da definire in
sede di contrattazione integrativa, rispettivamente al personale del settore
operativo che svolge mansioni corrispondenti a quelle dei profili del settore
aeronavigante, nelle more dell’inquadramento previsto dall’articolo 28 dello
stesso contratto collettivo nazionale, ed al personale in possesso di
specializzazione di sommozzatore in servizio presso le sedi di nucleo. Per la
medesima finalità le risorse per la contrattazione collettiva nazionale indicate
al comma 46 sono incrementate di un importo pari a 400.000 euro da destinare al
trattamento accessorio dei padroni di barca, dei motoristi navali e dei
comandanti di altura in servizio nei distaccamenti portuali del Corpo nazionale
dei vigili del fuoco.
157. Al fine di garantire il proseguimento e la funzionalità dell’attività di
soccorso aereo svolto dal nucleo elicotteri del Corpo nazionale dei vigili del
fuoco, 120 unità appartenenti al profilo operativo della posizione economica B1,
che svolgono mansioni corrispondenti a quelle dei profili aeronaviganti della
posizione economica B2, sono collocate in tali profili in soprannumero con
progressivo riassorbimento nell’ambito della dotazione organica del settore
aeronavigante di cui alla Tabella A del regolamento di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 23 dicembre 2002, n. 314. Gli oneri derivanti sono
determinati nella misura complessiva massima di 282.000 euro a decorrere dal 1º
gennaio 2004.
158. Per l’anno 2004, nell’ambito delle deroghe di cui al comma 54, le vacanze
organiche nei ruoli dei sovrintendenti e degli ispettori del Corpo di polizia
penitenziaria di cui alla tabella F allegata al decreto legislativo 21 maggio
2000, n. 146, possono essere utilizzate, fatti salvi i posti riservati ai
volontari in ferma breve delle Forze armate di cui ai bandi già emanati in
applicazione dell’articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 2 settembre 1997, n. 332, e successive modificazioni, per le
assunzioni di agenti anche in eccedenza alla dotazione organica del ruolo degli
agenti ed assistenti della predetta tabella F, utilizzando i candidati già
idonei collocati nella residua graduatoria di cui al decreto interministeriale
12 novembre 1996, nonché mediante assunzione, a domanda, degli agenti ausiliari
del Corpo di polizia penitenziaria, reclutati ai sensi dell’articolo 6 della
legge 30 novembre 2000, n. 356, e dell’articolo 50 della legge 23 dicembre 2000,
n. 388, anche se cessati dal servizio. Le conseguenti posizioni in soprannumero
nel ruolo degli agenti ed assistenti sono riassorbite per effetto dei passaggi
per qualunque causa del personale del predetto ruolo a quelli dei sovrintendenti
e degli ispettori. Ferme restando le procedure autorizzatorie di cui al comma
55, con decreto del Ministro della giustizia, sono definiti i requisiti e le
modalità per le predette assunzioni, nonché i criteri per la formazione della
relativa graduatoria e modalità abbreviate del corso di formazione, anche in
deroga agli articoli 6 e 7 del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443.
159. Nello stato di previsione del Ministero degli affari esteri è istituito un
fondo da ripartire per provvedere al rafforzamento delle misure di sicurezza
attiva e passiva delle rappresentanze diplomatiche e degli uffici consolari, con
dotazione a decorrere dall’anno 2004, di 10 milioni di euro. Con decreti del
Ministero degli affari esteri, da comunicare, anche con evidenze informatiche,
al Ministero dell’economia e delle finanze, tramite l’Ufficio centrale del
bilancio, nonché alle competenti Commissioni parlamentari e alla Corte dei
conti, si provvede alla ripartizione del fondo tra le unità previsionali di base
interessate del medesimo stato di previsione.
160. All’articolo 51 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, il comma 10 è
sostituito dal seguente:
«10. L’aliquota prevista dal comma 4 dell’articolo 1 della legge 25 giugno 1985,
n. 331, e la riserva di cui al comma 8 dell’articolo 7 della legge 22 dicembre
1986, n. 910, sono determinate con decreto del Ministro dell’istruzione,
dell’università e della ricerca di concerto con il Ministro dell’economia e
delle finanze».
161. All’articolo 4, comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n. 499, dopo le
parole: «università degli studi e da altri enti pubblici di ricerca», sono
inserite le seguenti: «nonché, nei limiti stabiliti di concerto con il Ministro
dell’economia e delle finanze, alle attività di supporto a quelle di competenza
del Ministero delle politiche agricole e forestali ed al funzionamento delle
connesse strutture ministeriali e, per l’anno 2004, dell’Agenzia per le
erogazioni in agricoltura di cui al decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165».
162. Le disposizioni di cui
all’articolo 32, comma 2, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, non si applicano
ai contributi dello Stato in favore degli enti e delle associazioni per
l’assistenza alle collettività italiane all’estero di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 200.
163. Al comma 4, ultimo periodo, dell’articolo 7 del decreto-legge 27 aprile
1990, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 giugno 1990, n. 165,
sono soppresse le parole da: «, salvo una quota, stabilita con decreto del
Ministro delle finanze» fino a: «stato di previsione della spesa del Ministero
delle finanze».
164. In relazione a quanto previsto dal comma 163 le disposizioni di cui ai
commi 193 e 194 dell’articolo 3 della legge 28 dicembre 1995, n. 549, non
trovano applicazione relativamente al potenziamento dell’Amministrazione
finanziaria e alla erogazione di compensi incentivanti la produttività del
personale. I commi 195 e 196 dell’articolo 3 della legge 28 dicembre 1995, n.
549, sono abrogati.
165. All’articolo 12 del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) il comma 1 è sostituito dal seguente:
«1. Il Ministro dell’economia e delle finanze, sulla base delle somme riscosse
in via definitiva correlabili ad attività di controllo fiscale, delle maggiori
entrate realizzate con la vendita degli immobili dello Stato effettuata ai sensi
dell’articolo 3, comma 99, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, nonché sulla
base dei risparmi di spesa per interessi, calcolati rispetto alle previsioni
definitive di bilancio e connessi con la gestione della tesoreria e del debito
pubblico e con l’attività di controllo e di monitoraggio dell’andamento della
finanza pubblica e dei flussi di bilancio per il perseguimento degli obiettivi
programmatici, determina con proprio decreto le misure percentuali da applicare
su ciascuna di tali risorse, con effetto dall’anno 2004, per le finalità di cui
al comma 2 e per il potenziamento dell’Amministrazione economica e finanziaria,
in misura tale da garantire la neutralità finanziaria rispetto al previgente
sistema»;
b) il comma 2 è sostituito dal seguente:
«2. Le somme derivanti dall’applicazione del comma 1, secondo modalità
determinate con il decreto ivi indicato, affluiscono ad appositi fondi destinati
al personale dell’Amministrazione economica e finanziaria in servizio presso gli
Uffici adibiti alle attività di cui al citato comma che hanno conseguito gli
obiettivi di produttività definiti, anche su base monetaria. In sede di
contrattazione integrativa sono stabiliti i tempi e le modalità di erogazione
dei fondi determinando le risorse finanziarie da assegnare a ciascuno dei
predetti Uffici in relazione all’apporto recato dagli Uffici medesimi alle
attività di cui al comma 1».
166. L’articolo 24 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive
modificazioni, è abrogato, ad eccezione dell’ultimo periodo del comma 3, nonché
dei commi 6-bis e 7. Il comma 6 dell’articolo 27 della legge 23 dicembre 1999,
n. 488, e il comma 1-bis dell’articolo 32 della legge 28 dicembre 2001, n. 448,
sono abrogati. All’articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) nella rubrica sono aggiunte le seguenti parole: «che abbiano rilevanza
nazionale»;
b) al comma 1, dopo le parole: «di fornitura» sono inserite le seguenti: «di
beni e servizi a rilevanza nazionale»;
c) il comma 3 è sostituito dal seguente:
«3. Le amministrazioni pubbliche possono fare ricorso alle convenzioni stipulate
ai sensi del comma 1, ovvero utilizzarne i parametri di prezzo-qualità per
l’acquisto di beni e servizi comparabili con quelli oggetto di convenzionamento».
167. All’articolo 59 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) nella rubrica e nel comma 1 dopo le parole: «e servizi» sono inserite le
seguenti: «a rilevanza regionale»;
b) al comma 5 è soppresso il secondo periodo.
168. Al decreto-legge 18 settembre 2001,
n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2001,
n. 405, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1 dell’articolo 2, le parole: «aderiscano alle convenzioni stipulate
ai sensi dell’articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e
dell’articolo 59 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, ovvero ad» sono
sostituite dalle seguenti: «attuino i princìpi di cui all’articolo 26 della
legge 23 dicembre 1999, n. 488, e all’articolo 59 della legge 23 dicembre 2000,
n. 388, ovvero»;
b) il comma 2 dell’articolo 2 è abrogato.
169. All’articolo 24 della
legge 28 dicembre
2001, n. 448, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 6, primo periodo, dopo le parole: «e servizi» sono inserite le
seguenti: «di rilevanza nazionale» e sono soppressi il secondo ed il terzo
periodo;
b) il comma 7 è abrogato.
170. Al comma 1 dell’articolo 32 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, le parole: «Tali enti, per l’acquisto di beni e per l’approvigionamento di pubblici servizi caratterizzati dall’alta qualità dei servizi stessi e dalla bassa intensità di lavoro, aderiscono alle convenzioni stipulate ai sensi dell’articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e successive modificazioni, e dell’articolo 59 della legge 23 dicembre 2000, n. 388» sono soppresse.
171. A decorrere dalla data
di entrata in vigore della presente legge le amministrazioni pubbliche possono
decidere se continuare ad utilizzare o meno le convenzioni precedentemente
stipulate dalla CONSIP Spa.
172. Al fine di razionalizzare la spesa pubblica e favorire il rispetto del
patto di stabilità interno la CONSIP Spa, attraverso proprie articolazioni
territoriali sul territorio, può fornire su specifica richiesta supporto e
consulenza per le esigenze di approvvigionamento di beni e servizi da parte di
enti locali o loro consorzi assicurando la partecipazione anche alle piccole e
medie imprese locali nel rispetto dei princìpi di concorrenza.