Comparto delle università - norme di garanzia dei servizi pubblici essenziali

(stabilite con la sottoscrizione del CCNL 1994-1997)

Art. 1

(Norme di garanzia del funzionamento dei servizi pubblici essenziali)

1. (Servizi essenziali)

Ai sensi degli articoli 1 e 2 della legge 1 giugno 1990 n. 146, i servizi pubblici da considerare essenziali nel comparto delle Università sono i seguenti:

a) istruzione universitaria;

b) assistenza sanitaria;

c) sicurezza e salvaguardia dei laboratori e cura di animali e piante;

d) protezione civile, igiene e sanità pubblica, e tutela dell'ambiente e del territorio;

e) distribuzione di energia, gestione e manutenzione di impianti tecnologici;

f) erogazione di assegni e di indennità con funzioni di sostentamento.

2. (Prestazioni)

Nell'ambito dei servizi essenziali di cui al comma 1, dovrà garantirsi, con le modalità di cui all'articolo 2, la continuità delle seguenti prestazioni indispensabili per assicurare il rispetto dei valori e dei diritti costituzionalmente tutelati:

A) Istruzione universitaria

- esami conclusivi dei cicli di istruzione di cui all'art. 1 della legge 19 novembre 1990 n.341;

- procedure di immatricolazione ed iscrizione ai corsi di istruzione universitaria per un periodo non inferiore a un terzo dei giorni lavorativi complessivamente previsti a tal fine in ciascuna amministrazione;

- certificazioni per rinvio del servizio militare e partecipazione a concorsi, nei casi di documentata urgenza per scadenza dei termini.

B) Assistenza sanitaria

Bl) Assistenza d'urgenza

- pronto soccorso, medico e chirurgico;

- rianimazione, terapia intensiva,

- unità coronariche;

- assistenza ai grandi ustionati;

- emodialisi;

- prestazioni di ostetricia connesse ai parti;

- medicina neonatale;

- servizio ambulanze, compreso eliambulanze

- servizio trasporti infermi

Alle suddette prestazioni indispensabili deve essere garantito il supporto attivo delle prestazioni specialistiche, diagnostiche e di laboratorio, ivi compresi i servizi trasfusionali, necessarie al loro espletamento.

B2) Assistenza ordinaria

- servizi di area chirurgica per l'emergenza, terapia sub-intensiva e attività di supporto ad esse relative;

- unità spinali;

- prestazioni terapeutiche e riabilitative già in atto o da avviare, ove non dilazionabili senza danni per le persone interessate;

- assistenza a persone portatrici di handicap mentali, trattamenti sanitari obbligatori;

- assistenza ad anziani ed handicappati, anche domiciliare e in casa protetta;<BR>

- nido e assistenza neonatale;

- attività farmaceutica concernente le prestazioni indispensabili;

- trattamento di malattie mentali in fase acuta;

- igiene personale degli assistiti non autosufficienti.

B3) Attività di supporto logistico, organizzativo ed amministrativo

- servizio di portineria sufficiente a garantire l'accesso e servizi telefonici essenziali che, in relazione alle tecnologie utilizzate nell'ente, assicurino la comunicazione all'interno ed esterno dello stesso;

- servizi di cucina: preparazione delle diete speciali, preparazione con menù unificato degli altri pasti o, in subordine, servizio sostitutivo;

-distribuzione del vitto e sua somministrazione alle persone non autosufficienti; banche latte per i neonati;

- raccolta e allontanamento dei rifiuti solidi dai luoghi di produzione; raccolta allontanamento e smaltimento dei rifiuti speciali, tossici nocivi e radioattivi, per quanto di competenza e secondo la legislazione vigente;

- servizi della Direzione sanitaria finalizzati ad assicurare le prestazioni indispensabili;

- attività amministrativa di accettazione relativa ai ricoveri urgenti.

C) Sicurezza e salvaguardia dei laboratori e cura di animali e di piante

- salvaguardia degli impianti e delle apparecchiature operanti a ciclo continuo, laddove l'interruzione del funzionamento comporti danni alle persone o alle apparecchiature stesse;

- salvaguardia degli esperimenti in corso, con modalità irripetibili, laddove la loro interruzione ne pregiudichi il risultato;

- cura non rinviabile degli animali, delle piante e delle colture biologiche.

D) Protezione civile, igiene e sanità pubblica, e tutela dell'ambiente e del territorio

- raccolta e trattamento dei rifiuti speciali, tossici, nocivi e radioattivi solidi, liquidi o gassosi;

- attività previste nei piani di protezione civile;

- attività comunque richieste nei casi di emergenza dalle competenti autorità con particolare riferimento ad attività inerenti l'igiene e la sanità pubblica, le osservazioni geologiche, geofisiche, sismologiche e vulcanologiche, con prestazioni ridotte anche in regime di reperibilità.

E) Distribuzione di energia, gestione e manutenzione di impianti tecnologici

- attività connesse alla funzionalità delle centrali termoidrauliche e degli impianti tecnologici (luce, acqua, gas, ecc.) necessari per l'espletamento delle prestazioni suindicate;

- interventi urgenti di manutenzione degli impianti.

F) Erogazione di assegni e di indennità con funzioni di sostentamento

- adempimenti necessari per assicurare il pagamento degli emolumenti retributivi e alla compilazione e controllo delle distinte per il versamento dei contributi previdenziali durante le scadenze di legge, secondo modalità da definirsi in sede di contrattazione decentrata e comunque per il periodo di tempo strettamente necessario in base all'organizzazione delle singole amministrazioni.

Art. 2

(Prestazioni indispensabili e contingenti di personale)

1. Ai fini dell'art. 1, sono individuati, per le diverse qualifiche e professionalità addette ai servizi pubblici essenziali, appositi contingenti di personale che devono essere esonerati dallo sciopero per garantire la continuità delle prestazioni indispensabili inerenti ai servizi minimi, mediante contratti decentrati stipulati per ciascuna amministrazione, ai sensi dell'art. 45 commi 1, 4 e 8 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni ed integrazioni.

2. I contratti decentrati di cui al comma 1, da stipularsi - sentite le associazioni degli utenti - entro trenta giorni dalla stipulazione del presente contratto collettivo nazionale e comunque prima dell'inizio di ogni altra trattativa decentrata, individuano:

a) le professionalità e le qualifiche di personale, di cui al presente contratto, che formano i contingenti;

b) i contingenti di personale, suddivisi per qualifiche e professionalità, da esonerare dallo scopero per garantire l'erogazione delle prestazioni necessarie;

c) i criteri e le modalità da seguire per l'articolazione dei contingenti.

3. In conformità ai contratti di cui ai commi 1 e 2, le amministrazioni individuano di norma con criteri di rotazione in occasione di ciascuno sciopero che interessi i servizi essenziali di cui all'art. 1, i nominativi dei dipendenti in servizio inclusi nei contingenti come sopra individuati, tenuti alle prestazioni indispensabili ed esonerati dallo sciopero stesso per garantire la continuità delle predette prestazioni, e li comunicano alle organizzazioni sindacali locali ed ai singoli interessati, entro il quinto giorno precedente la data di effettuazione dello sciopero. Il personale individuato ha il diritto di esprimere, entro il giorno successivo alla ricezione della predetta comunicazione, la volontà di aderire allo sciopero e di chiedere la conseguente sostituzione, nel caso sia possibile.

4. Nelle more della definizione dei contratti di cui al comma 1, le parti assicurano comunque i servizi minimi essenziali e le prestazioni di cui all'art. 1, anche attraverso i contingenti già individuati dalla precedente contrattazione decentrata.

5. Gli accordi decentrati di cui al comma 1 hanno validità per il periodo di vigenza del CCNL e comunque fino alla stipula degli accordi successivi.

Art. 3

(Norme da rispettare in caso di sciopero)

1. Le strutture e le rappresentanze sindacali che indicono azioni di sciopero che coinvolgono i servizi di cui all'art. 1, sono tenute a darne comunicazione alle amministrazioni interessate con un preavviso non inferiore a 10 giorni, precisando, in particolare, la durata dell'astensione dal lavoro. In caso di revoca di uno sciopero indetto in precedenza, le strutture e le rappresentanze sindacali devono darne tempestiva comunicazione alle amministrazioni.<BR>

2. La proclamazione degli scioperi relativi alle vertenze nazionali di comparto deve essere comunicata alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per la -Funzione Pubblica; la proclamazione di scioperi relativi a vertenze con le singole amministrazioni deve essere comunicata alle amministrazioni interessate. Nei casi in cui lo sciopero incida sui servizi resi all'utenza, le amministrazioni sono tenute a trasmettere agli organi di stampa e reti radiotelevisive di maggiore diffusione nell'area interessata dallo sciopero una comunicazione circa i tempi e le modalità dell'azione di sciopero. Analoga comunicazione viene effettuata dalle amministrazioni anche nell'ipotesi di revoca dello sciopero.

3. Non possono essere indetti scioperi:

a) di durata superiore ad una giornata lavorativa all'inizio di ogni vertenza e, successivamente, di durata superiore a due giornate lavorative consecutive (per la stessa vertenza); gli scioperi di durata inferiore alla giornata si svolgeranno in un unico periodo di ore continuative, il cui orario deve essere comunicato nella proclamazione;

b) in caso di scioperi distinti, con intervalli inferiori alle 24 ore tra un'azione di sciopero e l'altra;

c)  articolati per servizi e reparti di un medesimo posto di lavoro, con svolgimento in giornate successive consecutive.

4. Non possono essere proclamati scioperi nel giorno del pagamento degli stipendi. Il termine finale ordinariamente previsto per le immatricolazioni ed iscrizioni ai corsi di istruzione universitaria viene prorogato nel caso in cui esso coincida con una giornata di sciopero. Gli scioperi di qualsiasi genere dichiarati o in corso di effettuazione saranno immediatamente sospesi in caso di avvenimenti eccezionali di particolare gravità o di calamità naturale.

Art. 4

(Contingenti di personale e modalità dello sciopero nelle strutture sanitarie universitarie)

1. In considerazione della natura dei servizi resi dalle strutture sanitarie e del carattere integrato della relativa organizzazione, i tempi e la durata delle azioni di sciopero sono disciplinati dalle seguenti disposizioni, in aggiunta a quanto previsto all'articolo 3:

a) per le prestazioni indispensabili relative alla "Assistenza sanitaria d'urgenza" di cui all'art. 2 lettera B1), va mantenuto in servizio il personale medico, paramedico, amministrativo e ausiliario normalmente impiegato durante il turno in cui viene effettuato lo sciopero;

b) per i contingenti di personale da impiegare nelle altre prestazioni indispensabili, va fatto riferimento a contingenti non inferiori a quelli dei giorni festivi. Ove si tratti di prestazioni che normalmente sono sospese durante le giornate festive, i contingenti vanno definiti in sede decentrata in quanto necessari;

c) gli scioperi riguardanti singole aree professionali e/o organizzative comunque non devono compromettere le prestazioni individuate come indispensabili;

d) gli scioperi della durata inferiore alla giornata di lavoro si svolgeranno in un unico e continuativo periodo, il cui orario deve essere comunicato nella proclamazione; sono comunque escluse manifestazioni di sciopero che impegnino singole unità operative, funzionalmente non autonome, ovvero singoli profili professionali. Sono altresì escluse forme surrettizie di sciopero quali le assemblee permanenti o forme improprie di astensione dal lavoro;

e) in deroga a quanto previsto dall'art. 3, comma 3, lettere a) e b), non possono essere indetti scioperi:

- di durata superiore a una giornata lavorativa

- in caso di scioperi distinti, con intervalli inferiori a 12 giorni tra un'azione di sciopero e l'altra;

f) in aggiunta a quanto previsto dall'art. 3, comma 4, non possono essere  proclamati scioperi:

- nel mese di agosto

- dal 23 dicembre al 7 gennaio

- cinque giorni prima delle festività pasquali e tre giorni dopo.

Art. 5

(Procedure di raffreddamento e di conciliazione)

1. Il contratto collettivo nazionale di lavoro prevede organismi, tempi e procedure per il raffreddamento dei conflitti e per la conciliazione in caso di sciopero, fermo restando che l'attivazione di tali procedure non incide sui tempi di preavviso.

2. Durante l'esperimento dei tentativi di conciliazione, le amministrazioni si astengono dall'adottare iniziative pregiudizievoli per la posizione dei lavoratori direttamente coinvolti nel conflitto.

Art. 6

(Pubblicità degli accordi sulle norme di garanzia dei servizi pubblici essenziali

1. Il presente accordo nazionale e quello decentrato previsto dal comma 2, relativamente all'elenco delle prestazioni indispensabili, alle modalità applicative e ai contingenti di personale chiamati a garantire le prestazioni indispensabili devono essere inseriti, da parte dei singoli atenei, nelle Guide dello studente o in pubblicazioni equivalenti.

Art. 7

(Disapplicazioni)

1. A norma dell'art. 72, comma 1, del D.Lgs. n. 29 del 1993, dalla data di perfezionamento del presente accordo sono inapplicabili, nei confronti del personale del comparto, le disposizioni incompatibili con quelle del presente accordo e in particolare gli articoli 3 e 4 del D.P.R. 3 agosto 1990, n. 319.