R.D.L. 2 dicembre 1935, n. 2081.

Aggiornamento della legislazione relativa all'istruzione artistica
e alla tutela del patrimonio artistico ed archeologico.

 

Pubblicato nella Gazz. Uff. 13 dicembre 1935, n. 290. Convertito in legge dalla L. 16 marzo 1936, n. 498.

 

Art. 1. Il governo degli istituti regi d'istruzione artistica spetta al Ministro per l'educazione nazionale.

Tutti gli altri istituti ed enti che hanno il fine di promuovere l'istruzione artistica sono sottoposti alla sua vigilanza.

 

Art. 2. Nessuno può istituire scuole d'istruzione artistica senza la preventiva autorizzazione del Ministro per l'educazione nazionale.

Gli istituti, mantenuti da pubbliche amministrazioni o da enti morali, possono essere pareggiati ai regi, o dichiarati sede di esami con effetti legali.

Con decreto reale, su proposta del Ministro per l'educazione nazionale di concerto con il Ministro per le finanze, saranno stabilite le condizioni e le norme relative.

 

Art. 3. A capo di ogni istituto regio di istruzione artistica, ad eccezione dei regi conservatori di musica, per i quali viene provveduto come all'articolo seguente, è un presidente, nominato dal Ministro per l'educazione nazionale.

Il presidente provvede all'amministrazione ed al funzionamento didattico e disciplinare dell'istituto in conformità della legge e degli ordini impartiti dal Ministro ed è personalmente responsabile di fronte al Ministro. Dura in carica due anni e può essere confermato.

Alle sue dipendenze è posto un direttore che cura in particolare l'andamento didattico e disciplinare dell'istituto, e deve seguire in ogni campo le direttive del presidente. Negli istituti per i quali non esista il posto di ruolo di direttore, uno dei professori è nominato a tale ufficio dal Ministro per un periodo di due anni e può essere confermato.

Nell'esercizio delle funzioni didattiche il presidente è assistito dal consiglio dei professori, costituito dal direttore, dai professori di ruolo, incaricati e supplenti e presieduto da lui o, in sua vece, dal direttore.

Sono abrogate tutte le disposizioni che istituiscono consigli di amministrazione, ed altri corpi analoghi presso i regi istituti di istruzione artistica, fatta eccezione per quelle riguardanti l'accademia d'arte drammatica in Roma e salvo quanto dispone l'articolo seguente.

Nessuna spesa può essere disposta dai presidenti senza la preventiva autorizzazione del Ministro, ancorché si tratti di spese comprese nel bilancio preventivo compilato a norma dell'articolo 45 del regio decreto 31 dicembre 1923, numero 3123. Il Ministro può, con suo decreto, concedere tale autorizzazione genericamente per determinate categorie di spese e limitatamente ad un determinato ammontare, per la durata di ciascun esercizio finanziario.

I conti consuntivi dei regi istituti d'istruzione artistica devono essere presentati entro il 30 settembre al Ministro per l'educazione nazionale, che li invia, per il tramite della ragioneria centrale, alla corte dei conti per la dichiarazione di regolarità.

Il Ministro per le finanze può disporre ispezioni agli istituti regi di istruzione artistica nei riguardi della gestione finanziaria.

 

Art. 3-bis. In ogni regio conservatorio di musica, ad eccezione di quelli di Santa Cecilia in Roma e di San Pietro a Majella in Napoli, i quali mantengono, nei soli riguardi amministrativi, la loro attuale costituzione, sono addetti un presidente e un direttore.

Il presidente, coadiuvato da un consiglio di amministrazione, provvede alla gestione amministrativa e finanziaria dell'ente in conformità delle leggi e degli ordini impartiti dal Ministro per l'educazione nazionale, di fronte al quale è personalmente responsabile.

Il direttore provvede al funzionamento didattico, artistico e disciplinare dell'istituto, in conformità delle leggi e degli ordini impartiti dal Ministro per l'educazione nazionale, dal quale direttamente dipende e di fronte al quale è personalmente responsabile.

Nell'esercizio delle sue funzioni didattiche il direttore è assistito dal consiglio dei professori, costituito dai professori di ruolo, incaricati e supplenti, e da lui presieduto.

Il consiglio di amministrazione è nominato dal Ministro per l'educazione nazionale ed è composto dal presidente, che lo presiede di diritto, dal direttore del conservatorio, da due insegnanti di ruolo dell'istituto stesso e da due rappresentanti del Ministro per l'educazione nazionale.

Il segretario del conservatorio, o chi ne esercita le funzioni, partecipa alle sedute del consiglio con voto consultivo, ed adempie alle funzioni di segretario del consiglio stesso.

Il consiglio d'amministrazione è chiamato ad esprimere il proprio parere su tutte le spese eccedenti le lire 3000.

Tutte le spese sono effettuate sotto la personale responsabilità del presidente, il quale, per altro, deve ottenere l'aprovazione del Ministro per quelle erogazioni per le quali ritenesse di non seguire il parere all'uopo espresso dal consiglio.

I conti consuntivi saranno presentati entro il 30 settembre di ciascun anno all'approvazione del Ministero che l'invia, per il tramite della ragioneria centrale, alla corte dei conti, per la dichiarazione di regolarità.

Il Ministro per le finanze può disporre ispezioni agli istituti sovra indicati nei riguardi della gestione finanziaria.

 

Art. 4. [Superato dagli artt. 13-18, L. 30 dicembre 1947, n. 1477. ]

 

Art. 5. I posti di direttore e di professore dei regi istituti di istruzione artistica sono conferiti, in seguito a pubblico concorso, per titoli, ovvero per titoli ed esame.

Il Ministro può stabilire, in quest'ultimo caso, che siano chiamati a sostenere gli esami soltanto i concorrenti che abbiano raggiunto una determinata votazione nella valutazione dei titoli.

Le commissioni giudicatrici, composte di tre membri, nominati dal Ministro, propongono in ordine di merito, non più di tre candidati che giudichino idonei a coprire il posto messo a concorso.

Il Ministro approva gli atti della commissione quando li ritenga conformi alla legge e alle esigenze dell'istruzione artistica; li annulla in caso contrario. La decisione del Ministro è insindacabile nel merito.

Il posto messo a concorso è assegnato al primo classificato nella terna e, in caso di rinuncia, al secondo e quindi al terzo. È in facoltà del Ministro di nominare entro un biennio dall'approvazione degli atti del concorso ad altri posti del medesimo ordine e grado e della stessa materia o di materia affine i concorrenti graduati nella terna secondo l'ordine di classifica.

Il Ministro può, in via eccezionale, conferire senza concorso i posti di direttore e professore dei regi istituti d'istruzione artistica a persone che per opere compiute o per insegnamenti dati siano venuti in meritata fama di singolare perizia nella loro arte.

Il Ministro può esonerare dal periodo di prova il personale così nominato.

 

Art. 6. Il Ministro può trasferire il personale dei regi istituti d'istruzione artistica e disporne il passaggio ad altri insegnamenti o ad istituti di diverso tipo a suo insindacabile giudizio.

I trasferimenti ed i passaggi che comportino assegnazione ad una carriera più favorevole possono essere disposti soltanto quando, a giudizio insindacabile del Ministro, si verifichi la condizione di cui al penultimo comma del precedente art. 5.

È consentito al personale di manifestare i propri desideri nei modi e nei termini che saranno stabiliti dal Ministro con sua ordinanza.

Contro i provvedimenti suddetti non è ammesso ricorso.

 

Art. 7. Nei regi istituti d'istruzione artistica gli incarichi d'insegnamento di qualsiasi specie e le supplenze, sono conferite dal Ministro.

Il Ministro può delegare in tutto o in parte queste sue facoltà ai presidenti degli istituti.

I professori di ruolo non possono, salvo casi eccezionali, avere incarichi o supplenze. Gli incaricati non possono avere incarichi per oltre 24 ore settimanali.

 

Art. 8. In materia disciplinare, si applicano al personale dei regi istituti d'istruzione artistica le disposizioni del regio decreto 10 dicembre 1923, n. 2960, e successive modificazioni, ma per tale personale è costituita una speciale commissione di disciplina composta di cinque membri effettivi e due supplenti, nominati dal Ministro e assistita, con funzioni di segretario, da un funzionario dell'amministrazione centrale dell'educazione nazionale, di gruppo A e di grado non inferiore al 9°.

I membri della commissione durano in carica un anno e possono essere confermati. Il Ministro nomina fra essi un presidente.

 

Art. 9. Agli alunni dei regi istituti d'istruzione artistica sono applicabili, in materia disciplinare, le disposizioni stabilite per gli alunni dei regi istituti d'istruzione media classica, scientifica e magistrale col regio decreto 4 maggio 1925, numero 653, e successive modificazioni. Le comunicazioni di cui all'art. 5 del regio decreto-legge 26 settembre 1935, n. 1845, sono fatte dalle autorità scolastiche direttamente al Ministro.

 

Art. 10. Le commissioni per gli esami di maturità artistica sono composte di cinque membri nominati dal Ministro.

Presso le scuole e gli istituti d'arte possono essere sostenuti esami di idoneità per ammissioni alle classi superiori alla prima. Agli esami di licenza presso gli stessi istituti sono ammessi anche coloro che non abbiano frequentato corsi presso scuole regie.

 

Art. 11. Una commissione, presieduta dal Ministro e composta del direttore generale delle antichità e belle arti e di altri cinque membri nominati dal Ministro, sottoporrà a preventiva revisione i libri da adottarsi come testi negli istituti di istruzione artistica regi, pareggiati e privati.

Il Ministro può, per singole materie, costituire in seno alla commissione comitati speciali ai quali può anche aggregare persone che non fanno parte della commissione medesima.

La revisione non importa il pagamento di alcuna tassa da parte del richiedente, ma solo il rimborso delle spese occorrenti.

 

Artt. 12-16. [Recarono disposizioni relative alla tutela del patrimonio artistico e archeologico da ritenere superate]