R.D.L. 1 luglio 1937, n. 1369.

Riordinamento della Regia accademia d'arte drammatica, con sede in Roma.

 

Pubblicato nella Gazz. Uff. 16 agosto 1937, n. 189. Convertito in Legge dalla L. 20 dicembre 1937, n. 2346.

 

Art. 1. La Regia accademia d'arte drammatica ha il fine di formare attori e registi del teatro drammatico.

Il suo funzionamento è disciplinato dallo statuto da approvarsi con decreto Reale, su proposta del Ministro per l'educazione nazionale, di concerto con quello per le finanze, e con quello per la cultura popolare, a norma dell'art. 1, n. 3, della legge 31 gennaio 1926, n. 100.

Nota: Lo statuto è stato approvato con R.D. 25 aprile 1938, n. 742.

Art. 2. Alla Regia accademia d'arte drammatica sono preposti:

il presidente, la Commissione artistica, il direttore, il Consiglio dei professori.

Art. 3. Il presidente è nominato dal Ministro per l'educazione nazionale, sentito quello per la cultura popolare.

Art. 4. La Commissione artistica è presieduta dal presidente dell'Accademia ed è composta di cinque membri, nominati dal Ministro per l'educazione nazionale, di concerto con quello per la cultura popolare.

Tre di essi sono prescelti, rispettivamente, su designazione della Confederazione fascista dei professionisti e degli artisti, della Federazione nazionale fascista degli industriali dello spettacolo e della Federazione nazionale fascista dei lavoratori dello spettacolo, fatta attraverso il Ministero delle corporazioni [comma da ritenersi abrogato].

I componenti della Commissione durano in carica due anni e possono essere confermati.

Art. 5. Il direttore è assunto in seguito a pubblico concorso o per nomina senza concorso, secondo le disposizioni vigenti per gli Istituti d'istruzione artistica.

Quando manchi il titolare del posto di direttore, il Ministro può affidare per incarico l'ufficio di direttore ad uno degli insegnanti.

Art. 6. Alla tabella del personale insegnante dei Regi conservatori di musica e della Regia accademia d'arte drammatica, approvata con R. decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1882, e modificata dal R. decreto-legge 16 marzo 1936, n. 529, sono sostituite le tabelle A e B annesse al presente decreto.

Gli attuali professori di ruolo della Regia accademia di arte drammatica sono dispensati dal servizio a decorrere dal 1° luglio 1937, a meno che non siano nominati ad altri posti di ruolo dalla stessa data.

Per l'insegnamento della regia e della recitazione, il presidente provvederà a scritturare, per la durata dell'anno scolastico, artisti di riconosciuto valore, secondo le consuetudini vigenti per contratti del genere. La spesa graverà sulla dotazione dell'Accademia.

Agli altri insegnamenti, ed all'ufficio di suggeritore per le esercitazioni sceniche, si provvede sempre con incarichi, ai quali possono essere assegnate retribuzioni superiori a quelle stabilite dalle disposizioni in vigore per gli Istituti d'istruzione artistica.

Tali retribuzioni saranno stabilite con decreto Reale, su proposta del Ministro per l'educazione nazionale, di concerto con quello per le finanze, a norma dell'art. 3, n. 1, della legge 31 gennaio 1926, n. 100, e graveranno sul bilancio del Ministero dell'educazione nazionale.

Art. 7. Al primo anno di corso dell'Accademia si è ammessi in seguito ad esami.

Il Ministro, con provvedimento non motivato ed insindacabile, può negare l'ammissione all'esame.

Art. 8. I programmi per l'ammissione all'Accademia, quelli degli studi e quelli degli esami di promozione e di licenza sono stabiliti con decreti del Ministro per l'educazione nazionale.

Art. 9. Sono istituite presso la Regia accademia d'arte drammatica 24 borse di studio. Dodici di esse sono di L. 800 mensili ciascuna, per nove mesi, e sono destinate ad allievi o ad allieve che abbiano la famiglia con residenza fuori di Roma. Le altre borse sono di L. 400 mensili ciascuna, pure per nove mesi, e sono destinate ad allievi o ad allieve le cui famiglie abbiano la residenza in Roma o fuori Roma.

Tali borse si conseguono in seguito a concorso per esami, con le norme che saranno stabilite volta per volta dal Ministro per l'educazione nazionale nel relativo bando.

L'ammissione degli stranieri al concorso è subordinata all'autorizzazione del Ministro.

Il Ministro per l'educazione nazionale, su proposta del presidente, può disporre con proprio decreto la cessazione dal godimento delle borse per gli allievi e le allieve che non seguano i corsi con sufficiente profitto e non siano esemplari per frequenza, diligenza e moralità.

Il presidente può punire con multe sino a L. 20 gli allievi forniti di borse di studio che si rendano colpevoli di mancanze disciplinari.

L'importo delle multe è versato all'Erario.

Art. 10. Ogni anno, i tre allievi che conseguano con le migliori classificazioni il diploma di licenza della Regia accademia d'arte drammatica, hanno il diritto di essere ammessi, per un anno, in teatri e compagnie sovvenzionate dallo Stato.

Art. 11. Per il funzionamento della Regia accademia d'arte drammatica sono stanziate L. 470.000 in ciascun esercizio finanziario, a decorrere da quello 1937-38.

Con decreto del Ministro per le finanze saranno introdotte le occorrenti variazioni nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'educazione nazionale.

Art. 12. Sono abrogate le disposizioni contrarie o comunque non compatibili con quelle del presente decreto-legge.

Art. 13. Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge.

(Si omettono le tabelle allegate).