Adunanza del 10 gennaio 2002

 

IL CONSIGLIO NAZIONALE PER L'ALTA FORMAZIONE ARTISTICA E MUSICALE:

viste le note in data 8 gennaio 2002 prot. rispettivamente nn. AF/V/28/02 e AF/V/29/02, concernenti la trasmissione di un carteggio attinente la richiesta di parere al CNAM su due procedimenti disciplinari;

ritenuto, come già rilevato dall’Ufficio Alta Formazione Artistica e Musicale nelle richiamate note, che non sia più sussistente, a seguito della legge di riforma n. 508/99 del settore dell’alta formazione artistica e musicale, la competenza della Corte di disciplina costituita presso il Consiglio Nazionale per la Pubblica Istruzione;

ritenuto, pertanto, la necessità di costituire una Corte di disciplina all’interno del CNAM;

vista, altresì, la precedente delibera del CNAM in data 15 settembre 2000 prot. 16/2000 inerente la richiesta di sottoporre al Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca l’istituzione di una Corte di disciplina in seno al CNAM;

approva, all'unanimità, il seguente

Regolamento interno di elezione, convocazione e funzionamento della Corte di disciplina,

in seno al CNAM:

 

Art. 1
Corte di disciplina

  1. Per i provvedimenti disciplinari a carico dei docenti delle istituzioni di cui all’art. 1 della legge 21 dicembre 1999, n. 508, il Consiglio Nazionale dell’Alta formazione Artistica e Musicale (CNAM) istituisce nel suo seno la Corte di disciplina.
  2. Il procedimento dinanzi la Corte di disciplina si svolge nel pieno rispetto del diritto di difesa dell’incolpato.

 

Art. 2
Composizione della Corte di disciplina

  1. La Corte di disciplina è composta dal Presidente del CNAM che la presiede, e da due docenti, appartenenti al CNAM, eletti congiuntamente dal Consiglio. In caso di parità prevale il più anziano nel ruolo. A parità di anzianità di ruolo prevale il più anziano di età.
  2. Il Consiglio designa inoltre, in maniera analoga e con votazione separata, tre membri supplenti che sostituiscono i titolari in caso di impedimento o di assenza.
  3. Il Presidente, in caso di impedimento o di assenza, è sostituito dal docente più anziano nel ruolo. A parità di anzianità di ruolo prevale il più anziano di età.
  4. Per la sostituzione dei membri effettivi, i membri supplenti vengono convocati a rotazione, seguendo l’ordine di preferenze ottenuto.

Art. 3
Convocazione della Corte di disciplina.

  1. La Corte di disciplina è convocata dal Presidente in relazione ai procedimenti da trattare.
  2. La convocazione, recante l’indicazione dell’ordine del giorno, con le specifiche infrazioni addebitate agli incolpati, è inviata per mezzo della Segreteria del CNAM almeno dieci giorni prima della data fissata per la seduta. Non sono ammesse né la convocazione d’urgenza né l’aggiunta di nuovi argomenti all’ordine del giorno.
  3. Per assicurare pienamente l'esercizio del diritto di difesa, la data di convocazione della Corte, con l'indicazione delle specifiche infrazioni addebitate, è notificata all'incolpato con le modalità di cui al precedente comma.

Art. 4
Sedute e deliberazioni della Corte di disciplina.

  1. Le sedute della Corte di disciplina sono valide quando siano presenti tutti i componenti previsti per la trattazione dell’ordine del giorno.
  2. Il Presidente affida l’istruttoria a un componente della Corte che riferisce sullo stato degli atti.
  3. Le funzioni di relatore per l’Amministrazione sono svolte da un dirigente dell’Ufficio Alta Formazione Artistica e Musicale del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca.
  4. Le deliberazioni della Corte sono valide se adottate a maggioranza dei componenti; non è ammessa l’astensione. La deliberazione è adottata a voto palese.
  5. La Corte si avvale del supporto organizzativo dell’Ufficio di Segreteria del Consiglio.
  6. Alle sedute della Corte assiste un funzionario del Ministero con funzione di Segretario verbalizzante.

Art. 5
Entrata in vigore

  1. Le norme di cui al presente regolamento entrano in vigore il giorno della loro approvazione. Esse possono essere modificate con deliberazioni assunte a maggioranza assoluta dei voti dei consiglieri in carica.

 

IL SEGRETARIO

IL PRESIDENTE