Adunanza
del
10 gennaio
2002
IL
CONSIGLIO NAZIONALE PER L'ALTA FORMAZIONE ARTISTICA E MUSICALE:
viste le
note in data
8 gennaio
2002
prot. rispettivamente nn. AF/V/28/02 e AF/V/29/02, concernenti la
trasmissione di un carteggio attinente la richiesta di parere al CNAM su due
procedimenti disciplinari;
ritenuto,
come già rilevato dall’Ufficio Alta Formazione Artistica e Musicale nelle
richiamate note, che non sia più sussistente, a seguito della legge di
riforma n. 508/99 del settore dell’alta formazione artistica e musicale, la
competenza della Corte di disciplina costituita presso il Consiglio
Nazionale per la Pubblica Istruzione;
ritenuto,
pertanto, la necessità di costituire una Corte di disciplina all’interno del
CNAM;
vista,
altresì, la precedente delibera del CNAM in data
15
settembre 2000 prot. 16/2000 inerente la richiesta di sottoporre al Ministro
dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca l’istituzione di una Corte
di disciplina in seno al CNAM;
approva,
all'unanimità, il seguente
Regolamento interno di elezione, convocazione e funzionamento della Corte di
disciplina,
in seno al
CNAM:
Art. 1
Corte di disciplina
-
Per i provvedimenti
disciplinari a carico dei docenti delle istituzioni di cui all’art. 1
della legge 21 dicembre 1999, n. 508, il Consiglio Nazionale dell’Alta
formazione Artistica e Musicale (CNAM) istituisce nel suo seno la Corte
di disciplina.
-
Il procedimento
dinanzi la Corte di disciplina si svolge nel pieno rispetto del diritto
di difesa dell’incolpato.
Art. 2
Composizione della Corte di disciplina
-
La Corte di
disciplina è composta dal Presidente del CNAM che la presiede, e da due
docenti, appartenenti al CNAM, eletti congiuntamente dal Consiglio. In
caso di parità prevale il più anziano nel ruolo. A parità di anzianità
di ruolo prevale il più anziano di età.
-
Il Consiglio designa
inoltre, in maniera analoga e con votazione separata, tre membri
supplenti che sostituiscono i titolari in caso di impedimento o di
assenza.
-
Il Presidente, in
caso di impedimento o di assenza, è sostituito dal docente più anziano
nel ruolo. A parità di anzianità di ruolo prevale il più anziano di età.
-
Per la sostituzione
dei membri effettivi, i membri supplenti vengono convocati a rotazione,
seguendo l’ordine di preferenze ottenuto.
Art. 3
Convocazione della Corte di disciplina.
-
La Corte di
disciplina è convocata dal Presidente in relazione ai procedimenti da
trattare.
-
La convocazione,
recante l’indicazione dell’ordine del giorno, con le specifiche
infrazioni addebitate agli incolpati, è inviata per mezzo della
Segreteria del CNAM almeno dieci giorni prima della data fissata per la
seduta. Non sono ammesse né la convocazione d’urgenza né l’aggiunta di
nuovi argomenti all’ordine del giorno.
-
Per assicurare
pienamente l'esercizio del diritto di difesa, la data di convocazione
della Corte, con l'indicazione delle specifiche infrazioni addebitate, è
notificata all'incolpato con le modalità di cui al precedente comma.
Art. 4
Sedute e deliberazioni della Corte di disciplina.
-
Le sedute della
Corte di disciplina sono valide quando siano presenti tutti i componenti
previsti per la trattazione dell’ordine del giorno.
-
Il Presidente affida
l’istruttoria a un componente della Corte che riferisce sullo stato
degli atti.
-
Le funzioni di
relatore per l’Amministrazione sono svolte da un dirigente dell’Ufficio
Alta Formazione Artistica e Musicale del Ministero dell’Istruzione,
dell’Università e della Ricerca.
-
Le deliberazioni
della Corte sono valide se adottate a maggioranza dei componenti; non è
ammessa l’astensione. La deliberazione è adottata a voto palese.
-
La Corte si avvale
del supporto organizzativo dell’Ufficio di Segreteria del Consiglio.
-
Alle sedute della
Corte assiste un funzionario del Ministero con funzione di Segretario
verbalizzante.
Art. 5
Entrata in vigore
-
Le norme di cui al
presente regolamento entrano in vigore il giorno della loro
approvazione. Esse possono essere modificate con deliberazioni assunte a
maggioranza assoluta dei voti dei consiglieri in carica.
IL SEGRETARIO |
IL PRESIDENTE |