da CCNL 2002-2005
Sanitā - Art. 20
Formazione ed ECM
1. In materia
di formazione č tuttora vigente l'art. 29 del CCNL 7 aprile 1999, che
prevede la formazione e l'aggiornamento professionale obbligatorio.
In tale ambito rientra la formazione continua di cui all'art. 16 bis e segg.
del d.lgs. n 502/1992, da svolgersi sulla base delle linee generali di
indirizzo dei programmi annuali e pluriennali individuati dalle Regioni e
concordati in appositi progetti formativi presso l'azienda o ente ai sensi
dell'art. 4, comma 2, punto 5 del CCNL 7 aprile 1999.
2. L'azienda e
l'ente garantiscono l'acquisizione dei crediti formativi previsti dalle
vigenti disposizioni da parte del personale interessato nell'ambito della
formazione obbligatoria. Il personale che vi partecipa č considerato in
servizio a tutti gli effetti ed i relativi oneri sono a carico dell'azienda
o ente. La relativa disciplina č, in particolare riportata nei commi 6 e
seguenti dell'art. 29 del contratto del 1999 come integrata dalle norme
derivanti dalla disciplina di sistema adottate a livello regionale.
3. Dato il
carattere tuttora - almeno in parte - sperimentale della formazione
continua, le parti concordano che - nel caso di mancato rispetto della
garanzia prevista dal comma 2 circa l' acquisizione nel triennio del minimo
di crediti formativi da parte del personale interessato - non trova
applicazione la specifica disciplina prevista dall'art. 16 quater del d.lgs
502 del 1992. Ne consegue che, in tali casi, le aziende ed enti non possono
intraprendere iniziative unilaterali per la durata del presente contratto.
4. Ove,
viceversa la garanzia del comma 2 venga rispettata, il dipendente che senza
giustificato motivo non partecipi alla formazione continua e non acquisisca
i crediti previsti nel triennio, non potrā partecipare per il triennio
successivo alle selezioni interne a qualsiasi titolo previste.
5. Sono
considerate cause di sospensione dell'obbligo di acquisizione dei crediti
formativi il periodo di gravidanza e puerperio, le aspettative a qualsiasi
titolo usufruite, ivi compresi i distacchi per motivi sindacali. Il triennio
riprende a decorrere dal rientro in servizio del dipendente.
6. Al fine di
ottimizzare le risorse disponibili per garantire la formazione continua a
tutto il personale del ruolo sanitario destinatario dell'art. 16 bis citato
al comma 1 e, comunque, la formazione in genere al personale degli altri
ruoli, nelle linee di indirizzo sono privilegiate le strategie e le
metodologie coerenti con la necessitā di implementare l'attivitā di
formazione in ambito aziendale ed interaziendale, favorendo metodi di
formazione che facciano ricorso a mezzi multimediali ove non sia possibile
assicurarla a livello interno.
7. La
formazione deve, inoltre, essere coerente con l'obiettivo di migliorare le
prestazioni professionali del personale e, quindi, strettamente correlata
alle attivitā di competenza in base ai piani di cui al comma 1. Ove il
dipendente prescelga corsi di formazione non rientranti nei piani suddetti
ovvero corsi che non corrispondano alle suddette caratteristiche, la
formazione - anche quella continua - rientra nell'ambito della formazione
facoltativa.
8. Per favorire
con ogni possibile strumento il diritto alla formazione e all'aggiornamento
professionale del personale, sono utilizzati anche gli istituti di cui agli
artt. 22 e 23 del CCNL integrativo del 20 settembre 2001.
9. Per
garantire le attivitā formative, le aziende ed enti utilizzano le risorse
giā disponibili sulla base della direttiva del Dipartimento della Funzione
Pubblica n. 14 del 1995, relativa alla formazione, nonchč tutte le risorse
allo scopo previste da specifiche disposizioni di legge ovvero da
particolari normative dell'Unione Europea in conformitā a quanto previsto
dal Protocollo di intesa sul lavoro pubblico del 12 marzo 1997.